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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.ER TA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.2280/2021 R.G.Affari Civili
TRA
(cod. fisc. ), domiciliato a L'Aquila (AQ), in Via Parte_1 C.F._1 dell'Aringo, 58/A, presso lo studio dall'Avv. Adriano Calandrella, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
E
-attore
Curatela della liquidazione giudiziale n. 257/2024 Tribunale di Milano, “Liquidazione Giudiziale
”, (c. f. : , in persona dei curatori Dott. e Avv. Vincenzo CP_1 P.IVA_1 Persona_1
RO
-convenuta, contumace
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Terni – Via E. CP_2 C.F._2
Barberini n. 10 presso lo studio dell'Avv. ER Spoldi, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- terzo chiamata in causa pagina 1 di 7 Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.09.2025, tenuta nella forma scritta ex art 127-ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni come da note depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni Parte_1 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ” dichiarare che il Sig. (cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Molinazzo 11, ha acquistato per usucapione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Narni (TR) meglio distinti al Catasto Terreni al Foglio n. 118, Particelle nn. 37, 256, 258 e 260, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari, di provvedere alla consequenziali trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.”. Riferiva, parte attrice, che aveva posseduto e possiede uti dominus da oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i terreni siti nel tenimento del
Comune di Narni (TR), meglio distinti al Catasto Terreni del predetto Comune come segue: Foglio n.
118, Particella n. 37 - ha 0 – are 18 – ca 40; REDDITO DOMINICALE: Euro 7,13, REDDITO
AGRARIO: 6,18; - Foglio n. 118, Particella n. 256 - ha 0 – are 3 – ca 60; REDDITO DOMINICALE:
Euro 0,24 - REDDITO AGRARIO: 0,07; - Foglio n. 118, Particella n. 258 - ha 0 – are 14 – ca 50;
REDDITO DOMINICALE: Euro 4,49 - REDDITO AGRARIO: 2,25; - Foglio n. 118, Particella n. 260
- ha 0 – are 61 – ca 10; REDDITO DOMINICALE: Euro 18,93 - REDDITO AGRARIO: 9,47; che l'intestatario catastale risultava essere la società (P. IVA ), in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Narni (TR), Fraz. Nera Montoro. Strada dello
Stabilimento, 1; che l'attore, a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale, nel corso degli anni, e da oltre 20 anni, aveva provveduto all'uso di tali terreni, sia adibendoli al pascolo del proprio bestiame sia provvedendo, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione dei terreni per le esigenze connesse all'allevamento del bestiame, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e pagina 2 di 7 facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tale cespite come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento;
che, sussistevano tutti i requisiti e presupposti di legge perché venisse dichiarata acquisita in suo favore, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei suddetti terreni per effetto della prescrizione acquisitiva di cui agli artt. 1158 e seguenti c.c.
Si costituiva il giudizio la soc. contestando le avverse lamentele. Deduceva, parte CP_1 convenuta, preliminarmente come l'atto di citazione fosse stato notificato alla società convenuta a mezzo PEC in data 29 Ottobre 2021, mentre la stessa aveva venduto al Sig. i terreni di CP_2 cui il Sig. ha rivendicato l'acquisto per usucapione, con atto pubblico Dott. del Pt_1 Persona_2
25 Ottobre 2021 Notaio in Terni, Rep. N. 37942, registrato il 2 Novembre 2011 al n. 7197 e trascritto in pari data, ai numeri 8991 e11819; che era intenzione, tuttavia, della società non più CP_1 proprietaria dei beni immobili oggetto del presente giudizio, dimostrare l'assoluta infondatezza della domanda attrice, (anche al fine di evitare un'eventuale azione di risarcimento del danno da parte dell'acquirente); che, sempre in via preliminare, si eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per il difetto degli elementi minimi indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa della società convenuta, prescritti dall'art. 163 n. 4 del codice di procedura civile posto che l'attore non aveva indicato: - quando fosse iniziato il presunto possesso uti dominus;
- la data in cui si sarebbero verificati i presupposti per l'acquisto per usucapione;
- le modalità di esercizio del presunto possesso sulla cosa, i riferimenti temporali, le attività poste in essere, la collocazione negli anni delle stesse;
- gli eventuali atti amministrativi, fiscali e/o di altra natura riconducibili alla presunta proprietà dei fondi;
che l' non aveva mai posseduto, in ogni caso, i terreni oggetto dell'atto di citazione dato che CP_3
l'occupazione, illegittima e abusiva dei beni immobili, era stata posta in essere soltanto dopo che la il 3 Agosto 2021, aveva manifestato all'attore, ai fini dell'esercizio della prelazione CP_1 agraria, l'intenzione di cedere a terzi le particelle 267 e 262 del Foglio 118; che il legale rappresentante della società convenuta, avvedutasi che la recinzione di una delle rate di terreno era stata divelta e che sulla stessa era in corso l'aratura, depositava il 30 settembre 2021, presso la Procura della Repubblica di Terni, denuncia querela contro ignoti;
che nel ventennio precedente la notifica dell'atto introduttivo si erano verificate, inoltre, circostanze incompatibili con l'invocato acquisto per usucapione;
che, in data 8 marzo 2019, i dott.ri e , su incarico della Persona_3 Persona_4 CP_1 avevano effettuato uno “Studio agronomico ed ambientale per la messa in stato di coltivazione di terreni agricoli di proprietà”, anche sulle particelle censite al Foglio 117, nn. 51, 223, 224 e al Foglio
118, nn. 264, 272, 267 e che, nel corso del sopralluogo, non erano emersi segni di interventi agricoli sui pagina 3 di 7 fondi, senza riscontro della presenza di bestie al pascolo;
che, in data 8 aprile 2019, su incarico della il Geom. dello Studio M5 di Terni, aveva proceduto alla riconfinazione CP_1 Persona_5 dei terreni di proprietà della dove l' , sebbene non prese parte alle CP_1 Persona_6 operazioni di apposizione dei termini, non sollevava alcuna eccezione a riguardo;
che questo secondo incombente aveva per oggetto anche la riconfinazione della particelle 51 del foglio 117 e le particelle
262, 264 e 272 del Foglio 118; che l'accettazione, da parte dell'attore, del confine era incompatibile con la domanda introduttiva del presente giudizio e costituiva un evento tale da escludere e/o interrompere qualsiasi signoria di fatto sui beni oggetto dell'usucapione.
Autorizzata parte attrice, ai sensi del terzo comma dell'art. 269 cpc alla chiamata in causa di CP_2 quest'ultimo si costituiva contestando le doglianze attoree. Deduceva il terzo chiamato in causa,
[...] oltre la nullità dell'atto di citazione carente nell'esposizione, senza specificare alcunché circa la data del presunto inizio del possesso dei terreni, delle modalità del suo esercizio e di tutti gli elementi utili per poter presentare adeguata difesa, che i terreni oggetto del giudizio, e di proprietà della esponente, erano da oltre vent'anni incolti, pieni di sterpaglie e non erano mai stati recintati;
che nel ventennio precedente la notifica dell'atto introduttivo del diritto si erano verificate, inoltre, circostanze incompatibili con l'invocato acquisto per usucapione;
che in data 8 marzo 2019, i dott.ri Per_3
e , su incarico della avevano effettuato uno “Studio
[...] Persona_4 CP_1 agronomico ed ambientale per la messa in stato di coltivazione di terreni agricoli di proprietà”, anche sulle particelle nn. 37, 256, 258 e 260 del Foglio 118, da cui risultava che i terreni suddetti erano tutti abbandonati nè erano emersi segni di interventi agricoli sui fondi e nè era riscontrata la presenza di bestie al pascolo;
che, in data 8 aprile 2019, su incarico della il Geom. CP_1 Persona_5 dello Studio M5 di Terni, aveva proceduto alla riconfinazione dei terreni di proprietà della CP_1
tra i quali anche quelli di cui il Sig. aveva rivendicato la proprietà, che fu invitato
[...] Pt_1 formalmente (a mezzo Racc. A.R.), in qualità di confinante, a partecipare all'incombente anche il Sig.
, il quale prendeva parte alle operazioni di apposizione dei termini senza sollevare Parte_1 alcuna eccezione e sottoscriveva il relativo verbale relativo anche alla riconfinazione delle particelle
37, 256, 258 e 260, rispetto alle quali l'attore era confinante;
che l'accettazione, da parte del Sig.
del confine era incompatibile con la domanda introduttiva del presente giudizio e costituiva un Pt_1 evento tale da escludere e/o interrompere qualsiasi signoria di fatto sui beni oggetto del presente giudizio.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della convenuta , il processo veniva CP_1 interrotto, poi riassunto dalla parte attrice, con ricostituzione in giudizio di mentre CP_2 veniva dichiarata la contumacia della società . Controparte_4
pagina 4 di 7 La causa veniva istruita documentalmente, per prova per interrogatorio formale e testimoniale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice Monocratico, subentrato al precedente Giudice in data 15.07.2025, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che parte attrice ha erroneamente individuato nella il CP_1 proprio contraddittore, atteso come sia pacifico che i terreni per cui è causa siano stati acquisiti da con atto pubblico del 25 Ottobre 2021, Dott. , Notaio in Terni, Rep. N. CP_2 Persona_2
37942, registrato il 2 Novembre 2011 al n. 7197 e trascritto in pari data, ai numeri 8991 e 11819. Ne consegue, che, a fronte dell'atto di citazione notificato con pec in data 29.10.2021, l'intestatario dei terreni era un distinto soggetto cui doveva essere notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, le complessive evidenze istruttorie favoriscono la fondatezza della domanda attorea.
Le escussioni testimoniali, favorevoli alla tesi attorea, hanno fatto emergere quanto segue.
Il teste (udienza 30.11.2023) attendibile in quanto indifferente all'esito della lite dato Testimone_1 che, oltre ad aver abitato quei luoghi dalla nascita fino al 2000, attualmente possiede un uliveto vicino a quello del il medesimo ha confermato tutti i capitoli di cui alla memoria ex art 183, 6 co., n.2 Pt_1
c.p.c. dell'attore in ordine al fatto che dai primi anni '70 e, comunque, da oltre venti anni, il Pt_1 possiede, in maniera pacifica, indisturbata, pubblica, continuativa e facendone uso esclusivo, i terreni, precisando che “Si è vero l'attore ha utilizzato i terreni per la semina dell'erbaio e ho visto che l'attore portava gli animali, prevalentemente ovini, a pascolare sui terreni oggetto di causa. Ho visto che
l'attore si occupava della raccolta delle olive... si è occupato anche della potatura degli olivi.” Del medesimo tenore sono le parole del teste (udienza 7.3.2024), anch'egli attendibile Testimone_2 giacchè indifferente ed abitante nei pressi dei luoghi di causa, per il quale “ho visto utilizzare il Pt_1 terreno, sia per il pascolo e sia per la coltivazione del foraggio, e questo dal 1980 da quando ho iniziato a frequentare con una certa costanza, la casa di campagna che ho citato sopra nel periodo estivo. Da tale data e cioè dagli anni 80 ho visto sempre il utilizzare il terreno sia per il pascolo Pt_1 sia per la coltivazione del foraggio…ho visto che che si occupava della potatura delle piante... Pt_1
Confermo di avere visto esclusivamente il utilizzare l'area oggetto di causa, non ho mai visto Pt_1 nessun altro presente nei luoghi di causa e utilizzare gli stessi”. Infine, in linea con le anzidette testimonianze, è quella del teste (udienza 10.6.2025) il quale oltre a confermare i Testimone_3 relativi capitoli di prova attorea sui quali è stato escusso, ha precisato quale titolare di ditta incaricata dal che “ne sono a conoscenza in quanto sono io che su incarico del Sig. ho coltivato i Pt_1 Pt_1
Parte terreni oggetto di causa...Ho seminato erbaio utilizzato per l'allevamento per le pecore. è Pt_1
pagina 5 di 7 mio cliente da 20 anni…riconosco le foto che mi vengono mostrate e che riproducono lo stato dei luoghi. Sono i terreni che io ho seminato su incarico del Ho visto sui terreni pascolare gli Pt_1 ovini, in quanto passo sui luoghi di causa quando vado da latri clienti a lavorare…Posso dire di avere trovato i campi sempre puliti quando mi sono recato sui luoghi per fare la semina. Io posso riferire che semino i terreni da 20 anni… ho visto sempre suoi luoghi di causa, e ciò dal 2000, l'ho visto Pt_1 pascolare le pecore altre volte ho visto gli animali da soli all'interno del recinto. “.
Le superiori risultanze testimoniali, per come strutturate in modo puntuale e circostanziate, non contraddicono il fatto che il nel 2019 abbia preso parte alle operazioni di apposizione dei Pt_1 termini, sottoscrivendo il relativo verbale e senza eccepire l'intervenuta usucapione, non costituendo questo fatto una preclusione alla possibilità di adire poi le competenti sedi giustiziali per acclarare la preesistenza del suo diritto acquisito.
Inoltre, va rilevata la sufficienza delle anzidette risultanze testimoniali stante l'orientamento della
Suprema Corte (n.20884/2023) per la quale: “il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l'interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l'assenza di elementi documentali che confermassero l'esercizio del possesso per la relativa durata).” Infatti, “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni” (cass. n.2977/2019).
Così anche le restanti risultanze testimoniali non sono in grado di valorizzare un diverso accadimento dei fatti;
e a differenza degli altri testi, sono rimasti generici nel Parte_3 Persona_7 circoscrivere temporalmente i fatti di causa, come anche oltre a riferire della sua attività Persona_5 professionale svolta nel 2019 per il confinamento dei terreni, e ha precisato di Persona_3 essere stato due volte in loco ai fini della redazione della perizia su incarico della . CP_1
Ne deriva che le risultanze testimoniali siano tali da consentire al Giudice l'applicazione - a favore della parte attrice - del regime probatorio della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non ”, in quanto facendo correttamente applicazione di questo criterio questo Giudicante, considerate le complessive risultanze testimoniali, non può che accertare come il potere esercitato dal
Perilli, sui terreni per cui è causa, è avvenuto in modo continuo, ininterrotto e indisturbato per oltre un ventennio senza interferenze esterne, sussistendone sia l'animus possidendi che il corpus possesionis.
pagina 6 di 7 La controvertibilità in punto di fatto e diritto delle questioni affrontate suggeriscono la compensazione delle spese, mentre nulla è per le spese nei confronti della Curatela liquidazione giudiziale CP_1 stante l'erronea chiamata in giudizio della .
[...] CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.ER TA in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda attorea;
2) dichiara che (cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.3.1935, residente a [...], ha acquistato per usucapione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Narni (TR) meglio distinti al Catasto Terreni al Foglio
n. 118, Particelle nn. 37, 256, 258 e 260;
3) ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziali trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
4) Spese compensate nei confronti di CP_2
5) Nulla per le spese nei confronti della Curatela liquidazione giudiziale CP_1
Terni, 22 dicembre 2025
Il Gop
ER TA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.ER TA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.2280/2021 R.G.Affari Civili
TRA
(cod. fisc. ), domiciliato a L'Aquila (AQ), in Via Parte_1 C.F._1 dell'Aringo, 58/A, presso lo studio dall'Avv. Adriano Calandrella, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
E
-attore
Curatela della liquidazione giudiziale n. 257/2024 Tribunale di Milano, “Liquidazione Giudiziale
”, (c. f. : , in persona dei curatori Dott. e Avv. Vincenzo CP_1 P.IVA_1 Persona_1
RO
-convenuta, contumace
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Terni – Via E. CP_2 C.F._2
Barberini n. 10 presso lo studio dell'Avv. ER Spoldi, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- terzo chiamata in causa pagina 1 di 7 Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.09.2025, tenuta nella forma scritta ex art 127-ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni come da note depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni Parte_1 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ” dichiarare che il Sig. (cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Molinazzo 11, ha acquistato per usucapione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Narni (TR) meglio distinti al Catasto Terreni al Foglio n. 118, Particelle nn. 37, 256, 258 e 260, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari, di provvedere alla consequenziali trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.”. Riferiva, parte attrice, che aveva posseduto e possiede uti dominus da oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i terreni siti nel tenimento del
Comune di Narni (TR), meglio distinti al Catasto Terreni del predetto Comune come segue: Foglio n.
118, Particella n. 37 - ha 0 – are 18 – ca 40; REDDITO DOMINICALE: Euro 7,13, REDDITO
AGRARIO: 6,18; - Foglio n. 118, Particella n. 256 - ha 0 – are 3 – ca 60; REDDITO DOMINICALE:
Euro 0,24 - REDDITO AGRARIO: 0,07; - Foglio n. 118, Particella n. 258 - ha 0 – are 14 – ca 50;
REDDITO DOMINICALE: Euro 4,49 - REDDITO AGRARIO: 2,25; - Foglio n. 118, Particella n. 260
- ha 0 – are 61 – ca 10; REDDITO DOMINICALE: Euro 18,93 - REDDITO AGRARIO: 9,47; che l'intestatario catastale risultava essere la società (P. IVA ), in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Narni (TR), Fraz. Nera Montoro. Strada dello
Stabilimento, 1; che l'attore, a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale, nel corso degli anni, e da oltre 20 anni, aveva provveduto all'uso di tali terreni, sia adibendoli al pascolo del proprio bestiame sia provvedendo, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione dei terreni per le esigenze connesse all'allevamento del bestiame, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e pagina 2 di 7 facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tale cespite come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento;
che, sussistevano tutti i requisiti e presupposti di legge perché venisse dichiarata acquisita in suo favore, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei suddetti terreni per effetto della prescrizione acquisitiva di cui agli artt. 1158 e seguenti c.c.
Si costituiva il giudizio la soc. contestando le avverse lamentele. Deduceva, parte CP_1 convenuta, preliminarmente come l'atto di citazione fosse stato notificato alla società convenuta a mezzo PEC in data 29 Ottobre 2021, mentre la stessa aveva venduto al Sig. i terreni di CP_2 cui il Sig. ha rivendicato l'acquisto per usucapione, con atto pubblico Dott. del Pt_1 Persona_2
25 Ottobre 2021 Notaio in Terni, Rep. N. 37942, registrato il 2 Novembre 2011 al n. 7197 e trascritto in pari data, ai numeri 8991 e11819; che era intenzione, tuttavia, della società non più CP_1 proprietaria dei beni immobili oggetto del presente giudizio, dimostrare l'assoluta infondatezza della domanda attrice, (anche al fine di evitare un'eventuale azione di risarcimento del danno da parte dell'acquirente); che, sempre in via preliminare, si eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per il difetto degli elementi minimi indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa della società convenuta, prescritti dall'art. 163 n. 4 del codice di procedura civile posto che l'attore non aveva indicato: - quando fosse iniziato il presunto possesso uti dominus;
- la data in cui si sarebbero verificati i presupposti per l'acquisto per usucapione;
- le modalità di esercizio del presunto possesso sulla cosa, i riferimenti temporali, le attività poste in essere, la collocazione negli anni delle stesse;
- gli eventuali atti amministrativi, fiscali e/o di altra natura riconducibili alla presunta proprietà dei fondi;
che l' non aveva mai posseduto, in ogni caso, i terreni oggetto dell'atto di citazione dato che CP_3
l'occupazione, illegittima e abusiva dei beni immobili, era stata posta in essere soltanto dopo che la il 3 Agosto 2021, aveva manifestato all'attore, ai fini dell'esercizio della prelazione CP_1 agraria, l'intenzione di cedere a terzi le particelle 267 e 262 del Foglio 118; che il legale rappresentante della società convenuta, avvedutasi che la recinzione di una delle rate di terreno era stata divelta e che sulla stessa era in corso l'aratura, depositava il 30 settembre 2021, presso la Procura della Repubblica di Terni, denuncia querela contro ignoti;
che nel ventennio precedente la notifica dell'atto introduttivo si erano verificate, inoltre, circostanze incompatibili con l'invocato acquisto per usucapione;
che, in data 8 marzo 2019, i dott.ri e , su incarico della Persona_3 Persona_4 CP_1 avevano effettuato uno “Studio agronomico ed ambientale per la messa in stato di coltivazione di terreni agricoli di proprietà”, anche sulle particelle censite al Foglio 117, nn. 51, 223, 224 e al Foglio
118, nn. 264, 272, 267 e che, nel corso del sopralluogo, non erano emersi segni di interventi agricoli sui pagina 3 di 7 fondi, senza riscontro della presenza di bestie al pascolo;
che, in data 8 aprile 2019, su incarico della il Geom. dello Studio M5 di Terni, aveva proceduto alla riconfinazione CP_1 Persona_5 dei terreni di proprietà della dove l' , sebbene non prese parte alle CP_1 Persona_6 operazioni di apposizione dei termini, non sollevava alcuna eccezione a riguardo;
che questo secondo incombente aveva per oggetto anche la riconfinazione della particelle 51 del foglio 117 e le particelle
262, 264 e 272 del Foglio 118; che l'accettazione, da parte dell'attore, del confine era incompatibile con la domanda introduttiva del presente giudizio e costituiva un evento tale da escludere e/o interrompere qualsiasi signoria di fatto sui beni oggetto dell'usucapione.
Autorizzata parte attrice, ai sensi del terzo comma dell'art. 269 cpc alla chiamata in causa di CP_2 quest'ultimo si costituiva contestando le doglianze attoree. Deduceva il terzo chiamato in causa,
[...] oltre la nullità dell'atto di citazione carente nell'esposizione, senza specificare alcunché circa la data del presunto inizio del possesso dei terreni, delle modalità del suo esercizio e di tutti gli elementi utili per poter presentare adeguata difesa, che i terreni oggetto del giudizio, e di proprietà della esponente, erano da oltre vent'anni incolti, pieni di sterpaglie e non erano mai stati recintati;
che nel ventennio precedente la notifica dell'atto introduttivo del diritto si erano verificate, inoltre, circostanze incompatibili con l'invocato acquisto per usucapione;
che in data 8 marzo 2019, i dott.ri Per_3
e , su incarico della avevano effettuato uno “Studio
[...] Persona_4 CP_1 agronomico ed ambientale per la messa in stato di coltivazione di terreni agricoli di proprietà”, anche sulle particelle nn. 37, 256, 258 e 260 del Foglio 118, da cui risultava che i terreni suddetti erano tutti abbandonati nè erano emersi segni di interventi agricoli sui fondi e nè era riscontrata la presenza di bestie al pascolo;
che, in data 8 aprile 2019, su incarico della il Geom. CP_1 Persona_5 dello Studio M5 di Terni, aveva proceduto alla riconfinazione dei terreni di proprietà della CP_1
tra i quali anche quelli di cui il Sig. aveva rivendicato la proprietà, che fu invitato
[...] Pt_1 formalmente (a mezzo Racc. A.R.), in qualità di confinante, a partecipare all'incombente anche il Sig.
, il quale prendeva parte alle operazioni di apposizione dei termini senza sollevare Parte_1 alcuna eccezione e sottoscriveva il relativo verbale relativo anche alla riconfinazione delle particelle
37, 256, 258 e 260, rispetto alle quali l'attore era confinante;
che l'accettazione, da parte del Sig.
del confine era incompatibile con la domanda introduttiva del presente giudizio e costituiva un Pt_1 evento tale da escludere e/o interrompere qualsiasi signoria di fatto sui beni oggetto del presente giudizio.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della convenuta , il processo veniva CP_1 interrotto, poi riassunto dalla parte attrice, con ricostituzione in giudizio di mentre CP_2 veniva dichiarata la contumacia della società . Controparte_4
pagina 4 di 7 La causa veniva istruita documentalmente, per prova per interrogatorio formale e testimoniale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice Monocratico, subentrato al precedente Giudice in data 15.07.2025, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che parte attrice ha erroneamente individuato nella il CP_1 proprio contraddittore, atteso come sia pacifico che i terreni per cui è causa siano stati acquisiti da con atto pubblico del 25 Ottobre 2021, Dott. , Notaio in Terni, Rep. N. CP_2 Persona_2
37942, registrato il 2 Novembre 2011 al n. 7197 e trascritto in pari data, ai numeri 8991 e 11819. Ne consegue, che, a fronte dell'atto di citazione notificato con pec in data 29.10.2021, l'intestatario dei terreni era un distinto soggetto cui doveva essere notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, le complessive evidenze istruttorie favoriscono la fondatezza della domanda attorea.
Le escussioni testimoniali, favorevoli alla tesi attorea, hanno fatto emergere quanto segue.
Il teste (udienza 30.11.2023) attendibile in quanto indifferente all'esito della lite dato Testimone_1 che, oltre ad aver abitato quei luoghi dalla nascita fino al 2000, attualmente possiede un uliveto vicino a quello del il medesimo ha confermato tutti i capitoli di cui alla memoria ex art 183, 6 co., n.2 Pt_1
c.p.c. dell'attore in ordine al fatto che dai primi anni '70 e, comunque, da oltre venti anni, il Pt_1 possiede, in maniera pacifica, indisturbata, pubblica, continuativa e facendone uso esclusivo, i terreni, precisando che “Si è vero l'attore ha utilizzato i terreni per la semina dell'erbaio e ho visto che l'attore portava gli animali, prevalentemente ovini, a pascolare sui terreni oggetto di causa. Ho visto che
l'attore si occupava della raccolta delle olive... si è occupato anche della potatura degli olivi.” Del medesimo tenore sono le parole del teste (udienza 7.3.2024), anch'egli attendibile Testimone_2 giacchè indifferente ed abitante nei pressi dei luoghi di causa, per il quale “ho visto utilizzare il Pt_1 terreno, sia per il pascolo e sia per la coltivazione del foraggio, e questo dal 1980 da quando ho iniziato a frequentare con una certa costanza, la casa di campagna che ho citato sopra nel periodo estivo. Da tale data e cioè dagli anni 80 ho visto sempre il utilizzare il terreno sia per il pascolo Pt_1 sia per la coltivazione del foraggio…ho visto che che si occupava della potatura delle piante... Pt_1
Confermo di avere visto esclusivamente il utilizzare l'area oggetto di causa, non ho mai visto Pt_1 nessun altro presente nei luoghi di causa e utilizzare gli stessi”. Infine, in linea con le anzidette testimonianze, è quella del teste (udienza 10.6.2025) il quale oltre a confermare i Testimone_3 relativi capitoli di prova attorea sui quali è stato escusso, ha precisato quale titolare di ditta incaricata dal che “ne sono a conoscenza in quanto sono io che su incarico del Sig. ho coltivato i Pt_1 Pt_1
Parte terreni oggetto di causa...Ho seminato erbaio utilizzato per l'allevamento per le pecore. è Pt_1
pagina 5 di 7 mio cliente da 20 anni…riconosco le foto che mi vengono mostrate e che riproducono lo stato dei luoghi. Sono i terreni che io ho seminato su incarico del Ho visto sui terreni pascolare gli Pt_1 ovini, in quanto passo sui luoghi di causa quando vado da latri clienti a lavorare…Posso dire di avere trovato i campi sempre puliti quando mi sono recato sui luoghi per fare la semina. Io posso riferire che semino i terreni da 20 anni… ho visto sempre suoi luoghi di causa, e ciò dal 2000, l'ho visto Pt_1 pascolare le pecore altre volte ho visto gli animali da soli all'interno del recinto. “.
Le superiori risultanze testimoniali, per come strutturate in modo puntuale e circostanziate, non contraddicono il fatto che il nel 2019 abbia preso parte alle operazioni di apposizione dei Pt_1 termini, sottoscrivendo il relativo verbale e senza eccepire l'intervenuta usucapione, non costituendo questo fatto una preclusione alla possibilità di adire poi le competenti sedi giustiziali per acclarare la preesistenza del suo diritto acquisito.
Inoltre, va rilevata la sufficienza delle anzidette risultanze testimoniali stante l'orientamento della
Suprema Corte (n.20884/2023) per la quale: “il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l'interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l'assenza di elementi documentali che confermassero l'esercizio del possesso per la relativa durata).” Infatti, “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni” (cass. n.2977/2019).
Così anche le restanti risultanze testimoniali non sono in grado di valorizzare un diverso accadimento dei fatti;
e a differenza degli altri testi, sono rimasti generici nel Parte_3 Persona_7 circoscrivere temporalmente i fatti di causa, come anche oltre a riferire della sua attività Persona_5 professionale svolta nel 2019 per il confinamento dei terreni, e ha precisato di Persona_3 essere stato due volte in loco ai fini della redazione della perizia su incarico della . CP_1
Ne deriva che le risultanze testimoniali siano tali da consentire al Giudice l'applicazione - a favore della parte attrice - del regime probatorio della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non ”, in quanto facendo correttamente applicazione di questo criterio questo Giudicante, considerate le complessive risultanze testimoniali, non può che accertare come il potere esercitato dal
Perilli, sui terreni per cui è causa, è avvenuto in modo continuo, ininterrotto e indisturbato per oltre un ventennio senza interferenze esterne, sussistendone sia l'animus possidendi che il corpus possesionis.
pagina 6 di 7 La controvertibilità in punto di fatto e diritto delle questioni affrontate suggeriscono la compensazione delle spese, mentre nulla è per le spese nei confronti della Curatela liquidazione giudiziale CP_1 stante l'erronea chiamata in giudizio della .
[...] CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.ER TA in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda attorea;
2) dichiara che (cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.3.1935, residente a [...], ha acquistato per usucapione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Narni (TR) meglio distinti al Catasto Terreni al Foglio
n. 118, Particelle nn. 37, 256, 258 e 260;
3) ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziali trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
4) Spese compensate nei confronti di CP_2
5) Nulla per le spese nei confronti della Curatela liquidazione giudiziale CP_1
Terni, 22 dicembre 2025
Il Gop
ER TA
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