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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1072/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 - P.IVA1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente2 - P.IVA2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 430041 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/09/2025, Ricorrente_1
proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 430041 del
27/05/2025, notificatole l'11/06/2025, mediante il quale il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
Resistente2, quale concessionario del servizio di riscossione coattiva dei tributi per conto del comune di Taranto, ordinava alla s. r. l. “Resistente_1” di pagarle direttamente le somme per le quali il diritto alla percezione in favore della ricorrente debitrice fosse maturato anteriormente alla data di detta notifica sino alla concorrenza della complessiva somma di euro 632,48, già oggetto di richiesta avanzata con avviso di accertamento n.14914 del 06/12/2022, notificato il 30/12/2022, emesso per il recupero della TARI da lei dovuta al predetto comune in relazione all'anno d'imposta 2019, cui faceva seguito l'invio di intimazione di pagamento n.
1564/2025, notificata il 14/01/2025, rimasti entrambi inevasi.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per insussistenza del presupposto impositivo atteso che l'immobile oggetto della tassazione, sito in Taranto alla Indirizzo_1, risultava alienato con rogito notarile del 23/04/2019, regolarmente trascritto il 02/05/2019 e che avrebbe trasferito la sua residenza in Roma a far data dal 04/02/2019, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: dell'atto impugnato;
di atto di ispezione ipotecaria;
del suo certificato storico di residenza e di comunicazione di annullamento parziale di altra intimazione di pagamento
(n. 23817 dell'01/03/2023) inerente analogo tributo relativo agli anni d'imposta 2020 e 2021.
Il 06/11/2025 si costituiva la Resistente2 mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la doglianza della contribuente riguardava la fase dell'accertamento riferibile esclusivamente all'operato dell'ente impositore in ordine al quale non aveva competenza alcuna, essendo obbligata per convenzione ad eseguire un ordine ricevuto dallo stesso che le aveva trasmesso l'elenco dei debitori con l'incarico di riscuotere coattivamente i tributi da costoro dovuti e, comunque, l'infondatezza della medesima doglianza atteso che la stessa andava proposta mediante impugnativa dell'avviso di accertamento che risultava regolarmente notificato alla controparte, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia dell'estratto di ruolo e di avvisi ivi compreso quello di accertamento unitamente alla documentazione attestante la sua notifica.
Con ordinanza n. 757 del 18/11/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. La ricorrente lamenta sostanzialmente un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria maturato prima della notifica dell'avviso di accertamento impo-esattivo di cui, quindi, ne contesta la legittimità quale titolo esecutivo.
Infatti, mediante la produzione dell'atto di ispezione ipotecaria, ha dimostrato che, nell'anno d'imposta 2019, non era più il soggetto passivo del tributo per effetto della vendita a terzo dell'immobile nell'aprile di detto anno.
E' noto che, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
La tassa, quindi, andava richiesta da parte dell'ente impositore all'acquirente dell'immobile.
Tuttavia la società resistente ha documentato l'avvenuta regolare notifica, non contestata dalla controparte, dell'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo e irretrattabile.
Pertanto, la sua doglianza andava proposta mediante impugnativa di detto avviso in base alla fondamentale regola contenuta nell'art. 19 – comma 3 – del D. L. vo n. 546/1992 atteso che l'atto per cui è giudizio poteva essere opposto per vizi propri e non per quelli riferibili a provvedimenti precedenti e presupposti.
L'erronea individuazione del soggetto passivo del tributo da parte dell'ente impositore, costituisce, comunque, giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto di pignoramento di crediti di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1072/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 - P.IVA1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente2 - P.IVA2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 430041 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/09/2025, Ricorrente_1
proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 430041 del
27/05/2025, notificatole l'11/06/2025, mediante il quale il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
Resistente2, quale concessionario del servizio di riscossione coattiva dei tributi per conto del comune di Taranto, ordinava alla s. r. l. “Resistente_1” di pagarle direttamente le somme per le quali il diritto alla percezione in favore della ricorrente debitrice fosse maturato anteriormente alla data di detta notifica sino alla concorrenza della complessiva somma di euro 632,48, già oggetto di richiesta avanzata con avviso di accertamento n.14914 del 06/12/2022, notificato il 30/12/2022, emesso per il recupero della TARI da lei dovuta al predetto comune in relazione all'anno d'imposta 2019, cui faceva seguito l'invio di intimazione di pagamento n.
1564/2025, notificata il 14/01/2025, rimasti entrambi inevasi.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per insussistenza del presupposto impositivo atteso che l'immobile oggetto della tassazione, sito in Taranto alla Indirizzo_1, risultava alienato con rogito notarile del 23/04/2019, regolarmente trascritto il 02/05/2019 e che avrebbe trasferito la sua residenza in Roma a far data dal 04/02/2019, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: dell'atto impugnato;
di atto di ispezione ipotecaria;
del suo certificato storico di residenza e di comunicazione di annullamento parziale di altra intimazione di pagamento
(n. 23817 dell'01/03/2023) inerente analogo tributo relativo agli anni d'imposta 2020 e 2021.
Il 06/11/2025 si costituiva la Resistente2 mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la doglianza della contribuente riguardava la fase dell'accertamento riferibile esclusivamente all'operato dell'ente impositore in ordine al quale non aveva competenza alcuna, essendo obbligata per convenzione ad eseguire un ordine ricevuto dallo stesso che le aveva trasmesso l'elenco dei debitori con l'incarico di riscuotere coattivamente i tributi da costoro dovuti e, comunque, l'infondatezza della medesima doglianza atteso che la stessa andava proposta mediante impugnativa dell'avviso di accertamento che risultava regolarmente notificato alla controparte, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia dell'estratto di ruolo e di avvisi ivi compreso quello di accertamento unitamente alla documentazione attestante la sua notifica.
Con ordinanza n. 757 del 18/11/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. La ricorrente lamenta sostanzialmente un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria maturato prima della notifica dell'avviso di accertamento impo-esattivo di cui, quindi, ne contesta la legittimità quale titolo esecutivo.
Infatti, mediante la produzione dell'atto di ispezione ipotecaria, ha dimostrato che, nell'anno d'imposta 2019, non era più il soggetto passivo del tributo per effetto della vendita a terzo dell'immobile nell'aprile di detto anno.
E' noto che, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
La tassa, quindi, andava richiesta da parte dell'ente impositore all'acquirente dell'immobile.
Tuttavia la società resistente ha documentato l'avvenuta regolare notifica, non contestata dalla controparte, dell'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo e irretrattabile.
Pertanto, la sua doglianza andava proposta mediante impugnativa di detto avviso in base alla fondamentale regola contenuta nell'art. 19 – comma 3 – del D. L. vo n. 546/1992 atteso che l'atto per cui è giudizio poteva essere opposto per vizi propri e non per quelli riferibili a provvedimenti precedenti e presupposti.
L'erronea individuazione del soggetto passivo del tributo da parte dell'ente impositore, costituisce, comunque, giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto di pignoramento di crediti di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.