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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.784/2025 RG VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.784/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ( ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv.to LA MENDOLA IRENE
e nata a [...] il [...] ( ) ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.to NIGIONI CINZIA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Frascati (RM) in data
19/02/2017 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il domicilio materno di cui al punto 4). Il padre la vedrà e terrà con se due pomeriggi a settimana dalle 16 alle 19.30, salvo diverso accordo il martedì e il giovedì,
e per il fine settimana alternato o il sabato o la domenica, dalle 10.00 alle 19.30;
3) La figlia trascorrerà le festività natalizie del 24 e del 25 dicembre alternativamente con uno dei due genitori, così come il 31 dicembre e il primo gennaio, mentre per le festività pasquali trascorrerà un anno con la madre e un anno con il padre;
per le vacanze Per_1 estive il padre vedrà e starà con la figlia nei tempi già regolamentati nell'anno (due pomeriggi a settimana e nei fine settimana o il sabato o la domenica). I genitori, anche in relazione all'età della figlia, potranno concordare un diverso regime stabilendo una settimana continuativa nei mesi di luglio o agosto;
4) la casa sita in Via Prenestina, 357 è assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1 unitamente alla figlia;
Per_1
5) il sig. corrisponderà alla moglie la somma di € 400,00 mensili per il mantenimento CP_1 della figlia mediante bonifico bancario, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Il signor corrisponderà il 50% delle spese straordinarie per la figlia, e contribuirà nella CP_1 misura di € 100 mensili al pagamento del mutuo gravante sull'appartamento di Via Prenestina
357. L'assegno unico verrà percepito in misura paritaria da entrambi i genitori al 50% ciascuno;
6) i coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio e rinnovo del passaporto per loro stessi e per la figlia.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( ) e ( ), alle CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto
18, parte II, serie C);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/10/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.784/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ( ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv.to LA MENDOLA IRENE
e nata a [...] il [...] ( ) ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.to NIGIONI CINZIA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Frascati (RM) in data
19/02/2017 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il domicilio materno di cui al punto 4). Il padre la vedrà e terrà con se due pomeriggi a settimana dalle 16 alle 19.30, salvo diverso accordo il martedì e il giovedì,
e per il fine settimana alternato o il sabato o la domenica, dalle 10.00 alle 19.30;
3) La figlia trascorrerà le festività natalizie del 24 e del 25 dicembre alternativamente con uno dei due genitori, così come il 31 dicembre e il primo gennaio, mentre per le festività pasquali trascorrerà un anno con la madre e un anno con il padre;
per le vacanze Per_1 estive il padre vedrà e starà con la figlia nei tempi già regolamentati nell'anno (due pomeriggi a settimana e nei fine settimana o il sabato o la domenica). I genitori, anche in relazione all'età della figlia, potranno concordare un diverso regime stabilendo una settimana continuativa nei mesi di luglio o agosto;
4) la casa sita in Via Prenestina, 357 è assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1 unitamente alla figlia;
Per_1
5) il sig. corrisponderà alla moglie la somma di € 400,00 mensili per il mantenimento CP_1 della figlia mediante bonifico bancario, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Il signor corrisponderà il 50% delle spese straordinarie per la figlia, e contribuirà nella CP_1 misura di € 100 mensili al pagamento del mutuo gravante sull'appartamento di Via Prenestina
357. L'assegno unico verrà percepito in misura paritaria da entrambi i genitori al 50% ciascuno;
6) i coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio e rinnovo del passaporto per loro stessi e per la figlia.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( ) e ( ), alle CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto
18, parte II, serie C);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/10/2025
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi