TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8839/2024 + 13496/2024 - cause riunite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ST NA Presidente
EL OS Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8839/2024, riunita a n.r.g. 13496/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CALI' STEFANIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PEDRALI NICOLA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
TA NA
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), nella persona del Curatore speciale avv. C.F._4 CP_4
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) vita separata con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
pagina 1 di 9 2) Avuto riguardo al benessere materiale e spirituale dei minori, previa ogni debita declaratoria, disporsi ex art. 337quater c.c. l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli minori , nata a [...] CP_2
(Na) in data 12/08/2008, e , nato a [...] in data [...], alla madre signora Controparte_3
, con residenza abituale e collocamento prevalente presso la medesima, attribuendole l'esercizio Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, il tutto in linea con le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultima, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore. Nell'eventualità in cui la S.V. Ill.ma ritenesse opportuno disporre in ordine alle frequentazioni padre- figli, si insta affinché esse avvengano in c.d. modalità protetta e, quindi: gradualmente, con l'intermediazione del
RVo Sociale competente per territorio;
infrasettimanalmente, in Spazio Neutro e negli orari che il RVo
Sociale Vorrà indicare;
almeno preliminarmente, senza la previsione di pernotti presso il padre né di periodi di permanenza continuativi, nemmeno durante le Festività o durante il periodo estivo.
3) Disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Bovezzo (Bs), Via delle Vernazze n. 2 – Lettera A –
Interno 7, comprensiva di tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi contenuti, in favore della signora Pt_1
[...]
4) Tenuto conto delle rispettive attuali situazioni reddituali delle parti, previa ogni debita declaratoria, disporsi che il signor provveda a versare alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei due figli minori (nata il [...]) e (nato il CP_2 Controparte_3
12/09/2010), la somma mensile di € 700,00=(euro settecento/00) [€ 350,00 per figlio] ovverosia la diversa maggior somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, somma in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 10(dieci) di ogni mese, il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei minori.
5) Tenuto conto delle rispettive attuali situazioni reddituali delle parti, previa ogni debita declaratoria, disporsi che il signor provveda a versare alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia , nata a [...] in data [...], maggiorenne, affetta da Persona_1 grave disturbo mentale di tipo cognitivo, non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €
200,00=(euro duecento/00) ovverosia la diversa maggior somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, somma in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 10(dieci) di ogni mese.
6) Disporsi che il signor provveda a contribuire al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1 Con relative ai figli , e nella percentuale che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, spese Per_1 CP_3 straordinarie così come indicate nel Protocollo del locale Tribunale.
7) Pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al signor . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi.
[omissis]
Per parte resistente:
pagina 2 di 9 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito alla Controparte_1 Parte_1 moglie per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
2. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
Con
3. Affido congiunto di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
CP_3
4. Mantenere il monitoraggio dei RV Sociali per anni due per favorire, laddove i figli mutino atteggiamento, il riavvicinamento padre-figli e affinchè possano in tal caso prevedere un calendario di incontri, valutando il Con potenziamento psicologico di supporto per e;
5. La casa coniugale, sita in Bovezzo (Bs), Via delle CP_3
Vernazze n. 2 Lettera A -Interno gravata da mutuo ipotecario, verrà assegnata, alla moglie che la abiterà unitamente ai figli e;
CP_2 Controparte_3
6. Nessun contributo al mantenimento di in quanto indipendente economicamente;
Per_1 Con
7. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e col versamento di CP_3 Con un assegno a titolo di mantenimento di € 230,00 mensili per e ciascuno, da versare alla madre CP_3 entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
8. Nessun contributo al mantenimento da un coniuge all'altro;
Con vittoria di spese e compenso professionale.
[omissis]
Per il Curatore speciale:
- Confermare l'affido c.d. “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato” dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima e assegnazione della casa familiare;
- Disporre in capo al padre - nella misura che si riterrà di giustizia alla luce della documentazione reddituale patrimoniale delle parti - un assegno di concorso al mantenimento dei figli con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia
- Incaricare i RV sociali territorialmente competenti di proseguire per anni due il monitoraggio del nucleo con colloqui di sostegno alla genitorialità e il mantenimento degli interventi di sostegno psicologico per i minori, anche allo scopo di verificare la fattibilità di una graduale ripresa dei contatti tra i figli ed il padre, in ambiente dapprima protetto, poi vigilato ed infine libero ove non di pregiudizio per i minori;
- Incaricare i RV specialistici territorialmente competenti di proseguire con gli interventi attualmente in atto, ovvero i percorsi psicologici per i minori (anche di concerto con la NPI, alla luce della valutazione cognitiva di Con
e il percorso al CPS per il padre;
- condannare i genitori alle spese di lite relative alla curatela speciale.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.7.2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 24/02/2000 in Torre Annunziata (Na) e che dalla loro unione erano Controparte_1
Cont nati i figli (14.5.2000), (12.8.2008) e (12.9.2010), evidenziava che la Per_1 CP_3 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente parte resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, in data 4.11.2024 la ricorrente depositava separato ricorso per ordine di protezione, iscritto al r.g. 13496/2024 e riunito alla presente causa.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 19.11.2024, con ordinanza del 27.11.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti1. 1 Ordina a e a l'immediata cessazione delle condotte pregiudizievoli;
Controparte_1 Parte_1
o dispone a carico di e di il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente Controparte_1 Parte_1 frequentati da ciascuno di essi mantenendosi ad una distanza non inferiore a metri 200, ovvero da ▪ le rispettive abitazioni in Bovezzo (Bs), Via delle Vernazze n. 2 – Lettera A – Interno 7 ed in Bovezzo, via Cesare Battisti n. 1; ▪ i rispettivi luoghi di lavoro, della ricorrente • società (c.f./p.iva ), corrente in Mazzano Controparte_5 P.IVA_1 (Bs), Viale E. Mattei 8/A, presso la sede legale nonché presso le aziende e/o società ove, nel concreto, la dipendente presta attività di addetta pulizie;
• società (c.f. ; p.iva: Controparte_6 C.F._5
), corrente in Bovezzo (Bs), Via dei Prati n. 25/B, presso la sede legale nonché presso qualsiasi sede operativa P.IVA_2 facente capo alla predetta ove, nel concreto, la dipendente presta attività di banconiera;
• società (c.f./p.iva: CP_7
), corrente in Caravaggio (Bg), Via Spartaco n. 46, presso la sede legale nonché presso qualsiasi sede P.IVA_3 operativa facente capo alla predetta ove la dipendente presta attività; ▪ del resistente: • presso Metalli Estrusi s.p.a., in Concesio, via Sangervasio n. 126;
o avverte entrambe le parti che il presente ordine di protezione avrà efficacia immediata, fino alla sua conferma, modifica o revoca, e che l'elusione dell'ordine di protezione è punita ai sensi dell'art. 387 bis del Codice Penale con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, con arresto obbligatorio;
o dispone che il presente ordine di protezione avrà efficacia sino al 28.2.2025; Co
3. affida i figli minorenni e in via esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva CP_3 della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., compreso il rilascio alla documentazione valida per l'espatrio con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
4. colloca prevalentemente i figli l'abitazione in Bovezzo (Bs), Via delle Vernazze n. 2 – Lettera A – Interno 7, assegnata alla madre;
5. dispone la ripresa delle frequentazioni padre-figli in modalità protetta, secondo calendario e orari disposti dai competenti RV Sociali, con facoltà per questi ultimi di procedere ad una graduale liberalizzazione, valutato l'esclusivo e superiore interesse dei figli;
6. a decorrere da settembre 2024, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli col versamento Con di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € 100,00 mensili per e di € 230,00 mensili per Per_1 e ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria CP_3 secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7. assegno unico a favore della madre per l'intero; pagina 4 di 9 Cont Nominata l'avv. Curatore speciale dei figli minorenni e , all'esito CP_4 CP_3 dell'udienza di verifica del monitoraggio dei RV Sociali del 15.4.2025, respinte le ulteriori istanze istruttorie, la causa era spedita in decisione all'udienza del 22.10.2025, previa assegnazione dei termini le memorie finali e repliche, con aggiornamento del monitoraggio.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile. Cont Venendo ai figli minorenni di anni diciassette e parzialmente inabile per diagnosticata malattia tumorale, oggi sotto controllo, e , di anni quindici e affetto da autismo (la maggiorenne CP_3
pure affetta da autismo, ha compiuto venticinque anni), si evidenzia che il nucleo familiare, Per_1 dai primi anni '2000 residente in [...]di Brescia, dal 2012 è noto ai RV Sociali, attivati su segnalazione della Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, che hanno constatato una parziale incapacità del padre, da anni in cura presso il CPS, di contenimento della rabbia, unitamente a frequenti reazioni della moglie, anche fisicamente violente, e della figlia che, specialmente Per_1 negli ultimi anni, ha assunto le difese della madre. Ne scaturiva una concatenazione continua di liti all'interno delle mura domestiche, il più delle volte avanti ai figli minorenni, costellate da reciproci insulti, minacce verbali, riprese con dispositivi, scritte sui muri, lanci di oggetti, danni a cose, perdurate sino alla separazione di fatto, avvenuta solo a novembre 2024 all'esito di due gravi episodi di violenza fisica reciproca tra i coniugi, che hanno portato all'emissione di divieto di avvicinamento reciproco2.
Co
8. nomina Curatore speciale dei figli minorenni e l'avv. conferendo a quest'ultima la gestione CP_3 CP_4 Co esclusiva dell'indennità di accompagnamento di e dei risparmi di provenienti dalle indennità connesse alla CP_3 sua malattia;
assegna termine per la costituzione entro il 7.4.2025;
9. dispone la continuazione del monitoraggio dei RV sociali, con prosecuzione dei servizi specialistici (sostegno psicologico per i minori e i genitori, CPS per il padre), assegnando termine per il deposito della relazione di aggiornamento sino al 31.3.2025 (Ord. 27.11.2024). 2 dalla prospettazione in atti e dai documenti allegati, emerge che la conflittualità appare da lungo tempo perpetrata reciprocamente tra i coniugi, dapprima con invettive e minacce verbali o danni a cose, anche per futili motivi, (docc. 32-39 ricorrente;
docc. 4,6,18 resistente) e, da ultimo, nei due episodi di violenza fisica del 2.11 e del 4.11.2024 – il cui rigoroso accertamento delle eventuali responsabilità penali, oggetto di denunce reciproche, va rimesso nella sede adeguata – denotanti, in questa sede, l'aggravamento della rabbia sia in capo sia al marito, che non esitava a colpire la moglie al volto, cagionandole una lesione più grave (occhio tumefatto guaribile in dieci giorni) di quella subita (graffi al collo guaribili in tre giorni), sia in capo alla moglie che, nonostante il primo episodio di -supposta- aggressione fisica, il 4.11.2024 non esitava a recarsi lei stessa presso l'abitazione del marito, accollandosi il rischio, effettivamente avvenuto, di reiterazione delle violenze;
appare infine pacifico che entrambe le parti si sono dichiarate, ad oggi, fortemente intimorite dagli agiti altrui (verbale udienza 19.11.2024); pagina 5 di 9 Si osservava che “quanto ai tre figli, la relazione ampiamente dettagliata dei RV Sociali, che seguono il nucleo familiare sin dal 2012, ha dato atto che le conclamate fragilità dei figli e la prolungatissima esposizione diretta al conflitto familiare hanno comportato il necessario compimento, da parte loro, una scelta netta tra i genitori, individuando nella madre quello allo stato più protettivo e collaborante nel loro interesse (relazione 15.11.2024); ne consegue la necessità di disporre allo stato
l'affidamento esclusivo (salvo per , maggiorenne) alla madre, con collocamento presso Per_1 quest'ultima assegnataria della casa familiare;
in ogni caso, a fronte conclamato rischio di inidoneità nell'esercizio della responsabilità genitoriale cagionato dalla reciprocità del conflitto, , occorre sin
d'ora nominare un Curatore speciale nell'interesse dei due minori, assegnando a quest'ultimo poteri Con specifici nonche nella gestione degli emolumenti previdenziali di e (per la maggiorenne CP_3
occorrerà fare eventualmente ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno)” (ord. Per_1
27.11.2024).
In seguito all'ordinanza, non oggetto di reclamo, ad oggi il termine di divieto di avvicinamento risulta ampiamente scaduto, senza più il verificarsi di episodi analoghi di violenza o minacce.
Ciononostante, dalle ultime relazioni depositate, i due figli minorenni (al pari di benché Per_1 maggiorenne, particolarmente fragile a cagione dell'autismo, peraltro inizialmente non riconosciuto dal padre, cfr.pp. 7,10 relazione RV 13.2.2013) appaiono tuttora molto provati dalla separazione, tanto che entrambi, serbanti ancora viva memoria degli scatti d'ira del padre, il più delle volte origine dei litigi, hanno reiteratamente confermato la volontà di non frequentarlo, neppure in forma protetta, dovendo ancora rielaborare i prolungati anni di conflitto assistito all'interno delle mura domestiche.
D'altra parte, pur prendendo atto della ragionevole intenzione del padre di non forzare, allo stato, i figli a frequentarlo, si evidenzia la mancanza di fiducia e collaborazione verso il RVo, da sempre serbata sino ad tutt'oggi (cfr., in particolare, relazioni 13.2.2013 e 15.11.2024), non partecipando spontaneamente agli incontri con gli operatori, né informandosi sulle condizioni di salute e scolastiche dei minori (relazione 12.9.2025).
Sulla base di quanto precede e sino ad una positiva evoluzione dell'atteggiamento del padre con una genuina collaborazione con gli operatori del RVo, va confermato il già disposto affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre, sulla scorta anche di quanto osservato dal Curatore speciale, per cui “in ragione dell'impossibilità attuale di avere contatti con i figli che consentirebbero di
ne consegue la necessità di porre un divieto temporaneo di avvicinamento in capo a entrambe le parti, in modo da impedire ulteriori escalation di violenza e dando ai coniugi un congruo tempo di riflessione, in serenità, per contenere le reciproche recriminazioni e porre fine ad conflitto, durato troppo a lungo tra le mura domestiche;
considerato che
già da settembre 2024 il marito risulta dimorare in luogo diverso dalla casa familiare e che gli effetti personali reciproci paiono essere stati recuperati in concomitanza degli episodi da ultimo indicati, pare equo porre un termine di durata a entrambe le misure sino al 28.2.2025 (Ord. 27.11.2024). pagina 6 di 9 conoscere in via diretta le loro esigenze ed i loro bisogni e quindi di determinarsi ad un esercizio della responsabilità genitoriale che tenga effettivamente conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni (tenuto conto anche della loro non tenera età), pare che il regime di affidamento allo stato piú funzionale continui ad essere quello dell'affidamento “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato”.
[…] non tanto quale misura “sanzionatoria” delle passate condotte paterne (ancora da accertare in sede penale) quanto piuttosto quale misura necessaria affinché le decisioni relative ai figli, sia nella quotidianità sia per le questioni di maggiore interesse, siano assunte da chi effettivamente detiene gli elementi per poterlo fare in modo tempestivo e consapevole, evitando di trasformarlo in un mero esercizio di potere o, peggio, di terreno di scontro con l'altro genitore”.
In assenza di specifiche istanze insorte nel corso del processo, possono ritenersi cessati i poteri Cont sostanziali del Curatore concernenti la gestione delle indennità di (quest'ultima vieppiù prossima al compimento della maggiore età) e di , spettanti pertanto alla madre in qualità di affidataria CP_3 esclusiva.
Premesso il collocamento dei minori presso la madre assegnataria della casa familiare, su cui il resistente si è da ultimo allineato alle istanze di controparte, le frequentazioni padre-figli potranno riprendere, inizialmente in forma protetta, esclusivamente una volta valutata dai RV la rispondenza ai minori alla ripresa dei rapporti col padre, nel corso di monitoraggio in via amministrativa di durata biennale. Ferma la continuazione tutti i servizi specialistici attualmente in essere.
Vanno infine respinte le reciproche domande di addebito della separazione per violazione del dovere di assistenza morale tra i coniugi, non ravvisandosi un univoco nesso causale tra le plurime condotte ascritte ed un effettivo pregiudizio in capo esclusivamente a taluno dei coniugi, a fronte della reciprocità delle liti domestiche perdurate -e tollerate- per oltre dieci anni, riscontrandosi il pregiudizio principale ai danni della prole, per cui sono stati già assunti i necessari provvedimenti a tutela (v. supra).
In merito al contributo del padre al mantenimento della prole, merita conferma quanto stabilito nell'ordinanza temporanea e urgente del 27.11.20243, non oggetto di reclamo ed in assenza di sopravvenienze rilevanti in capo ai redditi entrambi i genitori. 3 quanto al contributo indiretto al mantenimento dei figli a carico del padre, decorrente dal mese in cui ha effettivamente lasciato la casa familiare (settembre 2024), il padre, operaio a tempo indeterminato percepisce circa € 2.700,00 mensili (doc. 10-12 resistente), gravato da canoni di locazione per € 500,00, oltre spese, di € 345,00 per metà del mutuo cointestato della casa familiare, di € 230,00 per finanziamenti;
la madre, dal 2021 colf a tempo determinato parziale e dal 2024 banconiera e fatturista, per totali 1.150,00 netti mensili (docc.
9-14 bis ricorrente), gravata da € 345,00 di mutuo della casa familiare e del mantenimento diretto pressoché totale dei figli, in relazione al quale percepirà, nondimeno, l'intero ammontare dell'assegno unico quale affidataria esclusiva;
la figlia maggiorenne, convivente con la madre, risulta parzialmente produttiva di reddito, con entrate tra € 400,00 e 800,00 mensili (p. 5 relazione RV Sociali); pagina 7 di 9 In ragione della totale soccombenza reciproca nel riunito procedimento per ordine di protezione, le relative spese si intendono integralmente compensate.
Considerata la parziale soccombenza reciproca in punto di addebito e mantenimento dei figli, le spese di lite del presente procedimento si intendono parzialmente compensate per due terzi. Le restanti spese seguono la soccombenza del resistente, prevalente in punto di affidamento e (inizialmente) di collocazione e visite dei figli, e si liquidano secondo i parametri medio/minimi ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 42,00 per spese ed in complessivi € 2.300,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria e € 2.500,00 per fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge, da disporsi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Considerato infine che la nomina del Curatore speciale ex art. 473 bis 8 c.p.c si è resa necessaria “a fronte conclamato (di un) rischio di inidoneità nell'esercizio della responsabilità genitoriale cagionato dalla reciprocità del conflitto” (cfr. ordinanza del 27.11.2024), ricorrono le condizioni per porre le relative spese di lite a carico di entrambi i genitori, in via solidale ed al 50% nei rapporti interni, liquidate secondo i parametri medio/minimi ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale
(segnatamente in € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva e € 2.000,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Torre Annunziata (Na) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2000, parte I, n. 5;
3) rigetta le reciproche domande di addebito;
Cont
4) affida i figli minorenni e in via esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa CP_3
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle tanto premesso, si reputa equo porre a carico del padre il contributo al mantenimento nella misura di € 100,00 per la figlia e di € 230,00 mensili ciascuno per gli altri due figli minorenni, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Per_1 Protocollo;
pagina 8 di 9 decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., compreso il rilascio alla documentazione valida per l'espatrio con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
5) colloca prevalentemente i figli l'abitazione in Bovezzo (Bs), Via delle Vernazze n. 2 – Lettera
A – Interno 7, assegnata alla madre;
6) consente la ripresa delle frequentazioni padre-figli in modalità protetta, secondo calendario e orari disposti dai competenti RV Sociali, con facoltà per questi ultimi di procedere ad una graduale liberalizzazione, una volta valutato l'esclusivo e superiore interesse dei figli;
7) a decorrere da settembre 2024, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli col versamento di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € Cont 100,00 mensili per e di € 230,00 mensili per e ciascuno, da versare alla Per_1 CP_3 madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
8) assegno unico a favore della madre per l'intero;
9) incarica i RV Sociali di proseguire il monitoraggio il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minorenne, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
con continuazione di tutti i servizi specialistici in essere;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del procedimento riunito per ordine di protezione RG 13496/2024;
11) compensa parzialmente le spese di lite del presente procedimento nella misura di due terzi;
12) condanna parte resistente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in motivazione in € 42,00 per spese ed in complessivi € 2.300,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
13) condanna i ricorrenti in solido, e nei rapporti interni al 50%, al pagamento delle spese di lite al
Curatore speciale, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. CP_ Si comunichi ai RV Sociali IT .
Brescia, camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
EL OS ST NA
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209. pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ST NA Presidente
EL OS Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8839/2024, riunita a n.r.g. 13496/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CALI' STEFANIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PEDRALI NICOLA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
TA NA
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), nella persona del Curatore speciale avv. C.F._4 CP_4
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) vita separata con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
pagina 1 di 9 2) Avuto riguardo al benessere materiale e spirituale dei minori, previa ogni debita declaratoria, disporsi ex art. 337quater c.c. l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli minori , nata a [...] CP_2
(Na) in data 12/08/2008, e , nato a [...] in data [...], alla madre signora Controparte_3
, con residenza abituale e collocamento prevalente presso la medesima, attribuendole l'esercizio Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, il tutto in linea con le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultima, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore. Nell'eventualità in cui la S.V. Ill.ma ritenesse opportuno disporre in ordine alle frequentazioni padre- figli, si insta affinché esse avvengano in c.d. modalità protetta e, quindi: gradualmente, con l'intermediazione del
RVo Sociale competente per territorio;
infrasettimanalmente, in Spazio Neutro e negli orari che il RVo
Sociale Vorrà indicare;
almeno preliminarmente, senza la previsione di pernotti presso il padre né di periodi di permanenza continuativi, nemmeno durante le Festività o durante il periodo estivo.
3) Disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Bovezzo (Bs), Via delle Vernazze n. 2 – Lettera A –
Interno 7, comprensiva di tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi contenuti, in favore della signora Pt_1
[...]
4) Tenuto conto delle rispettive attuali situazioni reddituali delle parti, previa ogni debita declaratoria, disporsi che il signor provveda a versare alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei due figli minori (nata il [...]) e (nato il CP_2 Controparte_3
12/09/2010), la somma mensile di € 700,00=(euro settecento/00) [€ 350,00 per figlio] ovverosia la diversa maggior somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, somma in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 10(dieci) di ogni mese, il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei minori.
5) Tenuto conto delle rispettive attuali situazioni reddituali delle parti, previa ogni debita declaratoria, disporsi che il signor provveda a versare alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia , nata a [...] in data [...], maggiorenne, affetta da Persona_1 grave disturbo mentale di tipo cognitivo, non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €
200,00=(euro duecento/00) ovverosia la diversa maggior somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, somma in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 10(dieci) di ogni mese.
6) Disporsi che il signor provveda a contribuire al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1 Con relative ai figli , e nella percentuale che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, spese Per_1 CP_3 straordinarie così come indicate nel Protocollo del locale Tribunale.
7) Pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al signor . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi.
[omissis]
Per parte resistente:
pagina 2 di 9 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito alla Controparte_1 Parte_1 moglie per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
2. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
Con
3. Affido congiunto di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
CP_3
4. Mantenere il monitoraggio dei RV Sociali per anni due per favorire, laddove i figli mutino atteggiamento, il riavvicinamento padre-figli e affinchè possano in tal caso prevedere un calendario di incontri, valutando il Con potenziamento psicologico di supporto per e;
5. La casa coniugale, sita in Bovezzo (Bs), Via delle CP_3
Vernazze n. 2 Lettera A -Interno gravata da mutuo ipotecario, verrà assegnata, alla moglie che la abiterà unitamente ai figli e;
CP_2 Controparte_3
6. Nessun contributo al mantenimento di in quanto indipendente economicamente;
Per_1 Con
7. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e col versamento di CP_3 Con un assegno a titolo di mantenimento di € 230,00 mensili per e ciascuno, da versare alla madre CP_3 entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
8. Nessun contributo al mantenimento da un coniuge all'altro;
Con vittoria di spese e compenso professionale.
[omissis]
Per il Curatore speciale:
- Confermare l'affido c.d. “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato” dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima e assegnazione della casa familiare;
- Disporre in capo al padre - nella misura che si riterrà di giustizia alla luce della documentazione reddituale patrimoniale delle parti - un assegno di concorso al mantenimento dei figli con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia
- Incaricare i RV sociali territorialmente competenti di proseguire per anni due il monitoraggio del nucleo con colloqui di sostegno alla genitorialità e il mantenimento degli interventi di sostegno psicologico per i minori, anche allo scopo di verificare la fattibilità di una graduale ripresa dei contatti tra i figli ed il padre, in ambiente dapprima protetto, poi vigilato ed infine libero ove non di pregiudizio per i minori;
- Incaricare i RV specialistici territorialmente competenti di proseguire con gli interventi attualmente in atto, ovvero i percorsi psicologici per i minori (anche di concerto con la NPI, alla luce della valutazione cognitiva di Con
e il percorso al CPS per il padre;
- condannare i genitori alle spese di lite relative alla curatela speciale.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.7.2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 24/02/2000 in Torre Annunziata (Na) e che dalla loro unione erano Controparte_1
Cont nati i figli (14.5.2000), (12.8.2008) e (12.9.2010), evidenziava che la Per_1 CP_3 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente parte resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, in data 4.11.2024 la ricorrente depositava separato ricorso per ordine di protezione, iscritto al r.g. 13496/2024 e riunito alla presente causa.
Sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 19.11.2024, con ordinanza del 27.11.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti1. 1 Ordina a e a l'immediata cessazione delle condotte pregiudizievoli;
Controparte_1 Parte_1
o dispone a carico di e di il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente Controparte_1 Parte_1 frequentati da ciascuno di essi mantenendosi ad una distanza non inferiore a metri 200, ovvero da ▪ le rispettive abitazioni in Bovezzo (Bs), Via delle Vernazze n. 2 – Lettera A – Interno 7 ed in Bovezzo, via Cesare Battisti n. 1; ▪ i rispettivi luoghi di lavoro, della ricorrente • società (c.f./p.iva ), corrente in Mazzano Controparte_5 P.IVA_1 (Bs), Viale E. Mattei 8/A, presso la sede legale nonché presso le aziende e/o società ove, nel concreto, la dipendente presta attività di addetta pulizie;
• società (c.f. ; p.iva: Controparte_6 C.F._5
), corrente in Bovezzo (Bs), Via dei Prati n. 25/B, presso la sede legale nonché presso qualsiasi sede operativa P.IVA_2 facente capo alla predetta ove, nel concreto, la dipendente presta attività di banconiera;
• società (c.f./p.iva: CP_7
), corrente in Caravaggio (Bg), Via Spartaco n. 46, presso la sede legale nonché presso qualsiasi sede P.IVA_3 operativa facente capo alla predetta ove la dipendente presta attività; ▪ del resistente: • presso Metalli Estrusi s.p.a., in Concesio, via Sangervasio n. 126;
o avverte entrambe le parti che il presente ordine di protezione avrà efficacia immediata, fino alla sua conferma, modifica o revoca, e che l'elusione dell'ordine di protezione è punita ai sensi dell'art. 387 bis del Codice Penale con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, con arresto obbligatorio;
o dispone che il presente ordine di protezione avrà efficacia sino al 28.2.2025; Co
3. affida i figli minorenni e in via esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva CP_3 della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., compreso il rilascio alla documentazione valida per l'espatrio con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
4. colloca prevalentemente i figli l'abitazione in Bovezzo (Bs), Via delle Vernazze n. 2 – Lettera A – Interno 7, assegnata alla madre;
5. dispone la ripresa delle frequentazioni padre-figli in modalità protetta, secondo calendario e orari disposti dai competenti RV Sociali, con facoltà per questi ultimi di procedere ad una graduale liberalizzazione, valutato l'esclusivo e superiore interesse dei figli;
6. a decorrere da settembre 2024, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli col versamento Con di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € 100,00 mensili per e di € 230,00 mensili per Per_1 e ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria CP_3 secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7. assegno unico a favore della madre per l'intero; pagina 4 di 9 Cont Nominata l'avv. Curatore speciale dei figli minorenni e , all'esito CP_4 CP_3 dell'udienza di verifica del monitoraggio dei RV Sociali del 15.4.2025, respinte le ulteriori istanze istruttorie, la causa era spedita in decisione all'udienza del 22.10.2025, previa assegnazione dei termini le memorie finali e repliche, con aggiornamento del monitoraggio.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile. Cont Venendo ai figli minorenni di anni diciassette e parzialmente inabile per diagnosticata malattia tumorale, oggi sotto controllo, e , di anni quindici e affetto da autismo (la maggiorenne CP_3
pure affetta da autismo, ha compiuto venticinque anni), si evidenzia che il nucleo familiare, Per_1 dai primi anni '2000 residente in [...]di Brescia, dal 2012 è noto ai RV Sociali, attivati su segnalazione della Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, che hanno constatato una parziale incapacità del padre, da anni in cura presso il CPS, di contenimento della rabbia, unitamente a frequenti reazioni della moglie, anche fisicamente violente, e della figlia che, specialmente Per_1 negli ultimi anni, ha assunto le difese della madre. Ne scaturiva una concatenazione continua di liti all'interno delle mura domestiche, il più delle volte avanti ai figli minorenni, costellate da reciproci insulti, minacce verbali, riprese con dispositivi, scritte sui muri, lanci di oggetti, danni a cose, perdurate sino alla separazione di fatto, avvenuta solo a novembre 2024 all'esito di due gravi episodi di violenza fisica reciproca tra i coniugi, che hanno portato all'emissione di divieto di avvicinamento reciproco2.
Co
8. nomina Curatore speciale dei figli minorenni e l'avv. conferendo a quest'ultima la gestione CP_3 CP_4 Co esclusiva dell'indennità di accompagnamento di e dei risparmi di provenienti dalle indennità connesse alla CP_3 sua malattia;
assegna termine per la costituzione entro il 7.4.2025;
9. dispone la continuazione del monitoraggio dei RV sociali, con prosecuzione dei servizi specialistici (sostegno psicologico per i minori e i genitori, CPS per il padre), assegnando termine per il deposito della relazione di aggiornamento sino al 31.3.2025 (Ord. 27.11.2024). 2 dalla prospettazione in atti e dai documenti allegati, emerge che la conflittualità appare da lungo tempo perpetrata reciprocamente tra i coniugi, dapprima con invettive e minacce verbali o danni a cose, anche per futili motivi, (docc. 32-39 ricorrente;
docc. 4,6,18 resistente) e, da ultimo, nei due episodi di violenza fisica del 2.11 e del 4.11.2024 – il cui rigoroso accertamento delle eventuali responsabilità penali, oggetto di denunce reciproche, va rimesso nella sede adeguata – denotanti, in questa sede, l'aggravamento della rabbia sia in capo sia al marito, che non esitava a colpire la moglie al volto, cagionandole una lesione più grave (occhio tumefatto guaribile in dieci giorni) di quella subita (graffi al collo guaribili in tre giorni), sia in capo alla moglie che, nonostante il primo episodio di -supposta- aggressione fisica, il 4.11.2024 non esitava a recarsi lei stessa presso l'abitazione del marito, accollandosi il rischio, effettivamente avvenuto, di reiterazione delle violenze;
appare infine pacifico che entrambe le parti si sono dichiarate, ad oggi, fortemente intimorite dagli agiti altrui (verbale udienza 19.11.2024); pagina 5 di 9 Si osservava che “quanto ai tre figli, la relazione ampiamente dettagliata dei RV Sociali, che seguono il nucleo familiare sin dal 2012, ha dato atto che le conclamate fragilità dei figli e la prolungatissima esposizione diretta al conflitto familiare hanno comportato il necessario compimento, da parte loro, una scelta netta tra i genitori, individuando nella madre quello allo stato più protettivo e collaborante nel loro interesse (relazione 15.11.2024); ne consegue la necessità di disporre allo stato
l'affidamento esclusivo (salvo per , maggiorenne) alla madre, con collocamento presso Per_1 quest'ultima assegnataria della casa familiare;
in ogni caso, a fronte conclamato rischio di inidoneità nell'esercizio della responsabilità genitoriale cagionato dalla reciprocità del conflitto, , occorre sin
d'ora nominare un Curatore speciale nell'interesse dei due minori, assegnando a quest'ultimo poteri Con specifici nonche nella gestione degli emolumenti previdenziali di e (per la maggiorenne CP_3
occorrerà fare eventualmente ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno)” (ord. Per_1
27.11.2024).
In seguito all'ordinanza, non oggetto di reclamo, ad oggi il termine di divieto di avvicinamento risulta ampiamente scaduto, senza più il verificarsi di episodi analoghi di violenza o minacce.
Ciononostante, dalle ultime relazioni depositate, i due figli minorenni (al pari di benché Per_1 maggiorenne, particolarmente fragile a cagione dell'autismo, peraltro inizialmente non riconosciuto dal padre, cfr.pp. 7,10 relazione RV 13.2.2013) appaiono tuttora molto provati dalla separazione, tanto che entrambi, serbanti ancora viva memoria degli scatti d'ira del padre, il più delle volte origine dei litigi, hanno reiteratamente confermato la volontà di non frequentarlo, neppure in forma protetta, dovendo ancora rielaborare i prolungati anni di conflitto assistito all'interno delle mura domestiche.
D'altra parte, pur prendendo atto della ragionevole intenzione del padre di non forzare, allo stato, i figli a frequentarlo, si evidenzia la mancanza di fiducia e collaborazione verso il RVo, da sempre serbata sino ad tutt'oggi (cfr., in particolare, relazioni 13.2.2013 e 15.11.2024), non partecipando spontaneamente agli incontri con gli operatori, né informandosi sulle condizioni di salute e scolastiche dei minori (relazione 12.9.2025).
Sulla base di quanto precede e sino ad una positiva evoluzione dell'atteggiamento del padre con una genuina collaborazione con gli operatori del RVo, va confermato il già disposto affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre, sulla scorta anche di quanto osservato dal Curatore speciale, per cui “in ragione dell'impossibilità attuale di avere contatti con i figli che consentirebbero di
ne consegue la necessità di porre un divieto temporaneo di avvicinamento in capo a entrambe le parti, in modo da impedire ulteriori escalation di violenza e dando ai coniugi un congruo tempo di riflessione, in serenità, per contenere le reciproche recriminazioni e porre fine ad conflitto, durato troppo a lungo tra le mura domestiche;
considerato che
già da settembre 2024 il marito risulta dimorare in luogo diverso dalla casa familiare e che gli effetti personali reciproci paiono essere stati recuperati in concomitanza degli episodi da ultimo indicati, pare equo porre un termine di durata a entrambe le misure sino al 28.2.2025 (Ord. 27.11.2024). pagina 6 di 9 conoscere in via diretta le loro esigenze ed i loro bisogni e quindi di determinarsi ad un esercizio della responsabilità genitoriale che tenga effettivamente conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni (tenuto conto anche della loro non tenera età), pare che il regime di affidamento allo stato piú funzionale continui ad essere quello dell'affidamento “super esclusivo” o “esclusivo rafforzato”.
[…] non tanto quale misura “sanzionatoria” delle passate condotte paterne (ancora da accertare in sede penale) quanto piuttosto quale misura necessaria affinché le decisioni relative ai figli, sia nella quotidianità sia per le questioni di maggiore interesse, siano assunte da chi effettivamente detiene gli elementi per poterlo fare in modo tempestivo e consapevole, evitando di trasformarlo in un mero esercizio di potere o, peggio, di terreno di scontro con l'altro genitore”.
In assenza di specifiche istanze insorte nel corso del processo, possono ritenersi cessati i poteri Cont sostanziali del Curatore concernenti la gestione delle indennità di (quest'ultima vieppiù prossima al compimento della maggiore età) e di , spettanti pertanto alla madre in qualità di affidataria CP_3 esclusiva.
Premesso il collocamento dei minori presso la madre assegnataria della casa familiare, su cui il resistente si è da ultimo allineato alle istanze di controparte, le frequentazioni padre-figli potranno riprendere, inizialmente in forma protetta, esclusivamente una volta valutata dai RV la rispondenza ai minori alla ripresa dei rapporti col padre, nel corso di monitoraggio in via amministrativa di durata biennale. Ferma la continuazione tutti i servizi specialistici attualmente in essere.
Vanno infine respinte le reciproche domande di addebito della separazione per violazione del dovere di assistenza morale tra i coniugi, non ravvisandosi un univoco nesso causale tra le plurime condotte ascritte ed un effettivo pregiudizio in capo esclusivamente a taluno dei coniugi, a fronte della reciprocità delle liti domestiche perdurate -e tollerate- per oltre dieci anni, riscontrandosi il pregiudizio principale ai danni della prole, per cui sono stati già assunti i necessari provvedimenti a tutela (v. supra).
In merito al contributo del padre al mantenimento della prole, merita conferma quanto stabilito nell'ordinanza temporanea e urgente del 27.11.20243, non oggetto di reclamo ed in assenza di sopravvenienze rilevanti in capo ai redditi entrambi i genitori. 3 quanto al contributo indiretto al mantenimento dei figli a carico del padre, decorrente dal mese in cui ha effettivamente lasciato la casa familiare (settembre 2024), il padre, operaio a tempo indeterminato percepisce circa € 2.700,00 mensili (doc. 10-12 resistente), gravato da canoni di locazione per € 500,00, oltre spese, di € 345,00 per metà del mutuo cointestato della casa familiare, di € 230,00 per finanziamenti;
la madre, dal 2021 colf a tempo determinato parziale e dal 2024 banconiera e fatturista, per totali 1.150,00 netti mensili (docc.
9-14 bis ricorrente), gravata da € 345,00 di mutuo della casa familiare e del mantenimento diretto pressoché totale dei figli, in relazione al quale percepirà, nondimeno, l'intero ammontare dell'assegno unico quale affidataria esclusiva;
la figlia maggiorenne, convivente con la madre, risulta parzialmente produttiva di reddito, con entrate tra € 400,00 e 800,00 mensili (p. 5 relazione RV Sociali); pagina 7 di 9 In ragione della totale soccombenza reciproca nel riunito procedimento per ordine di protezione, le relative spese si intendono integralmente compensate.
Considerata la parziale soccombenza reciproca in punto di addebito e mantenimento dei figli, le spese di lite del presente procedimento si intendono parzialmente compensate per due terzi. Le restanti spese seguono la soccombenza del resistente, prevalente in punto di affidamento e (inizialmente) di collocazione e visite dei figli, e si liquidano secondo i parametri medio/minimi ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 42,00 per spese ed in complessivi € 2.300,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria e € 2.500,00 per fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge, da disporsi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Considerato infine che la nomina del Curatore speciale ex art. 473 bis 8 c.p.c si è resa necessaria “a fronte conclamato (di un) rischio di inidoneità nell'esercizio della responsabilità genitoriale cagionato dalla reciprocità del conflitto” (cfr. ordinanza del 27.11.2024), ricorrono le condizioni per porre le relative spese di lite a carico di entrambi i genitori, in via solidale ed al 50% nei rapporti interni, liquidate secondo i parametri medio/minimi ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale
(segnatamente in € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva e € 2.000,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Torre Annunziata (Na) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2000, parte I, n. 5;
3) rigetta le reciproche domande di addebito;
Cont
4) affida i figli minorenni e in via esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa CP_3
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle tanto premesso, si reputa equo porre a carico del padre il contributo al mantenimento nella misura di € 100,00 per la figlia e di € 230,00 mensili ciascuno per gli altri due figli minorenni, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Per_1 Protocollo;
pagina 8 di 9 decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., compreso il rilascio alla documentazione valida per l'espatrio con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
5) colloca prevalentemente i figli l'abitazione in Bovezzo (Bs), Via delle Vernazze n. 2 – Lettera
A – Interno 7, assegnata alla madre;
6) consente la ripresa delle frequentazioni padre-figli in modalità protetta, secondo calendario e orari disposti dai competenti RV Sociali, con facoltà per questi ultimi di procedere ad una graduale liberalizzazione, una volta valutato l'esclusivo e superiore interesse dei figli;
7) a decorrere da settembre 2024, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli col versamento di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € Cont 100,00 mensili per e di € 230,00 mensili per e ciascuno, da versare alla Per_1 CP_3 madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il
Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
8) assegno unico a favore della madre per l'intero;
9) incarica i RV Sociali di proseguire il monitoraggio il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minorenne, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
con continuazione di tutti i servizi specialistici in essere;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del procedimento riunito per ordine di protezione RG 13496/2024;
11) compensa parzialmente le spese di lite del presente procedimento nella misura di due terzi;
12) condanna parte resistente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in motivazione in € 42,00 per spese ed in complessivi € 2.300,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
13) condanna i ricorrenti in solido, e nei rapporti interni al 50%, al pagamento delle spese di lite al
Curatore speciale, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. CP_ Si comunichi ai RV Sociali IT .
Brescia, camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
EL OS ST NA
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209. pagina 9 di 9