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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, TO
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 793/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Comune di Malo - Via San Bernardino N. 19 36034 Malo VI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 146/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 995 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 996 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Malo propone appello avverso la sentenza n. 146/02/2024 depositata il 27 marzo 2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza in composizione monocratica che ha parzialmente accolto, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di accertamento IMU in epigrafe indicato per l'anno 2017.
La Corte di I grado, in particolare, ha annullato l'avviso non ritenendolo motivato né per quanto attiene alla determinazione dell'estensione dell'area da sottoporre a tassazione (5.715 mq e non 4.624 mq) né per la quantificazione del valore imponibile ai fini Imu, mandando “al Comune affinché ridetermini il valore imponibile con riferimento al dictum della Corte di Giustizia tributaria di Vicenza (confermata peraltro sul punto dalla
Corte giustizia II grado Veneto 1278/22 versata in atti) sia “con riferimento ai valori di giunta che individuano i valori minimi dei terreni edificabili” sia “con riferimento alla estensione indicata nella sentenza citata che determina l'area in mq 4.624”.
Il comune appellante eccepisce in primis l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione e per la rideterminazione delle somme dovute dai contribuenti, evidenziando che essi non hanno mai presentato alcuna dichiarazione per godere di esenzione/agevolazione quale area pertinenziale. Inoltre, prosegue l'appellante, con riferimento alla non pertinenzialità, “si evidenzia che essa si palesa anche dal punto di vista urbanistico: invero, il terreno che qui ci interessa risulta non pertinenziale rientrando esso in una zona con diversa potenzialità edificatoria [nella zona C2.3 n.2 di circa 5.715 mq (1.091 mq + 4.624 mq) la potenzialità edificatoria è di 0,8 metri cubi per ogni mq mentre nella zona C1.1 di 1.765 mq dove insiste l'abitazione (e che –lo ripetiamo- non è stata accertata essendo stata considerata pertinenza dell'abitazione principale) la potenzialità edificatoria è di 1 metro cubo ogni metro quadrato]”. Conseguentemente, l'area da considerare è quella ricadente in zona C2.3 n.2 (non pertinenziale ed edificabile) che rientra catastalmente parte nel mappale 245 e parte nel mappale 590, avente misura di circa 5.715 mq. ed il valore di essa è corretto che sia stato determinato in 80 euro al mq (e quindi in complessivi euro 457.200,00) in conformità al valore attribuito all'area dagli stessi contribuenti per l'anno 2020 e successivi, per la proroga della validità dell'area di espansione, di cui alla richiesta effettuata in data 23.5.2019, cui è seguito in data 24.12.2020 il versamento al comune di Malo dell'importo di euro 4.572,00 corrispondente all'1% del valore IMU dell'area.
Si ribadisce, infine, l'erroneità della sentenza impugnata laddove non è stato attribuito rilievo probatorio alla omessa denuncia da parte del contribuente relativa alla natura di area asseritamente pertinenziale e quindi per la sussistenza dei presupposti per la esenzione;
nonché laddove ha escluso la debenza delle sanzioni poiché esse seguono l'obbligazione principale.
I contribuenti si costituiscono formulando controdeduzioni nelle quali evidenziano che nel corso del 2016 hanno frazionato l'unitario mappale 245, isolandone una porzione che risulta contrassegnata catastalmente con il mappale 590, avente una superficie di 4.624 mq. Non è quindi corretto – si eccepisce - fare riferimento alla richiesta da essi formulata nel 2019 per mantenere edificabile l'area: invero, la menzionata richiesta del
23/05/2019 non riguarda solo l'area di cui alla particella 590 ma anche parte di quella di cui alla particella
245. Il valore imponibile IMU deve quindi essere corrispondentemente ridotto come riconosciuto nella sentenza appellata e andrà determinato nell'ammontare di euro 323.680,00 (4624 mq*70,00 euro/mq) ovvero, subordinatamente, di euro 369.920,00 (4624 mq*80,00 euro/mq) ovvero, in via ulteriormente subordinata, di euro 390.250,002, se del caso previa consulenza tecnica d'ufficio.
Si chiede altresì di confermare la statuizione di primo grado di annullamento delle sanzioni irrogate con gli accertamenti in epigrafe indicati.
Il comune di Malo ha presentato memoria integrativa ribadendo le difese già svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello dichiarando, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dovuta l'Imu unicamente con riguardo all'area di 4.624 mq identificata al foglio 18 mappale 590 e rideterminandone il valore imponibile in euro 369.920,00 euro.
Ed invero, premesso che l'originaria area di proprietà dei ricorrenti, identificata al foglio 18 mapp 245 avente estensione di 7.480 mq, è stata oggetto di frazionamento per l'estensione di mq 4.624 con la formazione del mapp. 590, la prima questione qui controversa è se l'Imu è dovuta solo su tale area o anche su una porzione della particella 245 di circa 1.091 mq che il comune ritiene non pertinenziale al fabbricato ivi sussistente in ragione della diversa potenzialità edificatoria che essa ha, maggiore di quella di cui alla restante parte del mapp. 245; la seconda questione riguarda la determinazione del valore imponibile IMU.
Orbene, sebbene urbanisticamente sussiste tale diversa classificazione delle aree del mapp. 245 (una di circa 1.091 mq in zona C2.3 avente potenzialità edificatoria di 0,8 metri cubi per ogni mq e l'altra di 1.765 mq in zona C1.1) deve ritenersi che tale dato non assuma rilevanza ai fini Imu laddove deve invece darsi rilevanza all'avere o meno tale area destinazione omogenea a pertinenza del fabbricato ivi sussistente.
Nell'avviso impugnato, contraddittoriamente, si dà atto che il mapp. 245 è stato frazionato in data 22.6.2016
“nei due mappali 245 di 2.856 mq (dove insiste anche l'abitazione) e mappale 590 di 4.624 mq (per complessivi
7.480 mq precedenti)” e che per il predetto terreno “non risulta alcuna dichiarazione relativa la frazionamento ne di una eventuale pertinenzialità”; si richiamano la sentenza della CTP di Vicenza n. 30/2021 per l'annualità
2014 e la n. 553/21 per l'annualità 2015 e la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto
n. 1278/22 per l'annualità 2014 che affermano tutte la debenza dell'IMU solo per il mappale 590; ed infine si afferma che “considerato che il mappale 245 terreno circostante l'abitazione e destinato a pertinenza della stessa non è oggetto di accertamento”, conclude “accerta la suddetta area edificabile complessiva, non pertinenziale, che nel PRG del comune di Malo […] ricade in zona di Prg C2.3 n. 2c- residenziale di espansione”. E', come detto, palese la contraddittorietà se non proprio l'incomprensibilità del ragionamento svolto dal comune a fronte della chiara volontà espressa dai proprietari di frazionare il terreno, dando luogo alla particella 590, diversificandolo dalla parte di terreno rimasta a servizio del fabbricato quale sua pertinenza
(di dimensioni congrue rispetto al fabbricato ivi insistete composto da una abitazione e due autorimesse, potendo la capacità edificatoria essere utilizzata in ampliamento o comunque a servizio di essi), così come correttamente rilevato nella sentenza qui impugnata. Tale frazionamento, noto al comune anche in ragione di pregresso contenzioso e perciò sostitutivo di ulteriori comunicazioni/dichiarazioni, costituisce il fatto nuovo rispetto alle annualità IMU precedenti per le quali, invece, in assenza di indici oggettivi e soggettivi di pertinenzialità, ante frazionamento, era stata dal comune assoggettata ad IMU la parte del mappale 245
(unico esistente) classificata dal PRG come edificabile. Così non può essere per l'annualità 2017 essendo peraltro privo di alcuna specifica motivazione sul punto l'avviso impugnato. Quanto alla determinazione del valore imponibile IMU può farsi riferimento al valore di 80 euro al mq attribuito all'area edificabile (come detto, parte insistente sul mapp 245 e part sul mapp 590) dagli stessi contribuenti per la proroga della validità dell'area di espansione, di cui alla richiesta effettuata in data 23.5.2019, cui è seguito in data 24.12.2020 il versamento al comune di Malo dell'importo di euro 4.572,00 corrispondente all'1% del valore IMU dell'area pari quindi a complessivi euro 457.200,00; occorrerà però riferire tale valore al mq esclusivamente al mappale 590 avente estensione pari a 4624 mq per un valore complessivo imponibile
IMU di 369.920,00 euro, essendo la parte compresa nel mappale 245 di pertinenza del fabbricato ivi insistente.
Le spese di lite devono essere parzialmente compensate e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere liquidate a carico di ciascun appellante, in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge, ex D.M. Giustizia 55/14 come modificato dal D.M. Giustizia 37/18.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara dovuta l'Imu unicamente con riguardo all'area di 4.624 mq identificata al foglio 18 mappale 590 e ne ridetermina il valore imponibile in euro 369.920,00 euro;
compensa parzialmente le spese di lite, condannando gli appellati al pagamento, ciascuno, della somma di euro 1.000,00 più spese generali nella misura del 15% oltre ad accessori. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025. Il TO Il
Presidente Dott. Stefano Buccini Dott. Angelo Risi
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, TO
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 793/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Comune di Malo - Via San Bernardino N. 19 36034 Malo VI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 146/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 995 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 996 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 378/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Malo propone appello avverso la sentenza n. 146/02/2024 depositata il 27 marzo 2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza in composizione monocratica che ha parzialmente accolto, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di accertamento IMU in epigrafe indicato per l'anno 2017.
La Corte di I grado, in particolare, ha annullato l'avviso non ritenendolo motivato né per quanto attiene alla determinazione dell'estensione dell'area da sottoporre a tassazione (5.715 mq e non 4.624 mq) né per la quantificazione del valore imponibile ai fini Imu, mandando “al Comune affinché ridetermini il valore imponibile con riferimento al dictum della Corte di Giustizia tributaria di Vicenza (confermata peraltro sul punto dalla
Corte giustizia II grado Veneto 1278/22 versata in atti) sia “con riferimento ai valori di giunta che individuano i valori minimi dei terreni edificabili” sia “con riferimento alla estensione indicata nella sentenza citata che determina l'area in mq 4.624”.
Il comune appellante eccepisce in primis l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione e per la rideterminazione delle somme dovute dai contribuenti, evidenziando che essi non hanno mai presentato alcuna dichiarazione per godere di esenzione/agevolazione quale area pertinenziale. Inoltre, prosegue l'appellante, con riferimento alla non pertinenzialità, “si evidenzia che essa si palesa anche dal punto di vista urbanistico: invero, il terreno che qui ci interessa risulta non pertinenziale rientrando esso in una zona con diversa potenzialità edificatoria [nella zona C2.3 n.2 di circa 5.715 mq (1.091 mq + 4.624 mq) la potenzialità edificatoria è di 0,8 metri cubi per ogni mq mentre nella zona C1.1 di 1.765 mq dove insiste l'abitazione (e che –lo ripetiamo- non è stata accertata essendo stata considerata pertinenza dell'abitazione principale) la potenzialità edificatoria è di 1 metro cubo ogni metro quadrato]”. Conseguentemente, l'area da considerare è quella ricadente in zona C2.3 n.2 (non pertinenziale ed edificabile) che rientra catastalmente parte nel mappale 245 e parte nel mappale 590, avente misura di circa 5.715 mq. ed il valore di essa è corretto che sia stato determinato in 80 euro al mq (e quindi in complessivi euro 457.200,00) in conformità al valore attribuito all'area dagli stessi contribuenti per l'anno 2020 e successivi, per la proroga della validità dell'area di espansione, di cui alla richiesta effettuata in data 23.5.2019, cui è seguito in data 24.12.2020 il versamento al comune di Malo dell'importo di euro 4.572,00 corrispondente all'1% del valore IMU dell'area.
Si ribadisce, infine, l'erroneità della sentenza impugnata laddove non è stato attribuito rilievo probatorio alla omessa denuncia da parte del contribuente relativa alla natura di area asseritamente pertinenziale e quindi per la sussistenza dei presupposti per la esenzione;
nonché laddove ha escluso la debenza delle sanzioni poiché esse seguono l'obbligazione principale.
I contribuenti si costituiscono formulando controdeduzioni nelle quali evidenziano che nel corso del 2016 hanno frazionato l'unitario mappale 245, isolandone una porzione che risulta contrassegnata catastalmente con il mappale 590, avente una superficie di 4.624 mq. Non è quindi corretto – si eccepisce - fare riferimento alla richiesta da essi formulata nel 2019 per mantenere edificabile l'area: invero, la menzionata richiesta del
23/05/2019 non riguarda solo l'area di cui alla particella 590 ma anche parte di quella di cui alla particella
245. Il valore imponibile IMU deve quindi essere corrispondentemente ridotto come riconosciuto nella sentenza appellata e andrà determinato nell'ammontare di euro 323.680,00 (4624 mq*70,00 euro/mq) ovvero, subordinatamente, di euro 369.920,00 (4624 mq*80,00 euro/mq) ovvero, in via ulteriormente subordinata, di euro 390.250,002, se del caso previa consulenza tecnica d'ufficio.
Si chiede altresì di confermare la statuizione di primo grado di annullamento delle sanzioni irrogate con gli accertamenti in epigrafe indicati.
Il comune di Malo ha presentato memoria integrativa ribadendo le difese già svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello dichiarando, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dovuta l'Imu unicamente con riguardo all'area di 4.624 mq identificata al foglio 18 mappale 590 e rideterminandone il valore imponibile in euro 369.920,00 euro.
Ed invero, premesso che l'originaria area di proprietà dei ricorrenti, identificata al foglio 18 mapp 245 avente estensione di 7.480 mq, è stata oggetto di frazionamento per l'estensione di mq 4.624 con la formazione del mapp. 590, la prima questione qui controversa è se l'Imu è dovuta solo su tale area o anche su una porzione della particella 245 di circa 1.091 mq che il comune ritiene non pertinenziale al fabbricato ivi sussistente in ragione della diversa potenzialità edificatoria che essa ha, maggiore di quella di cui alla restante parte del mapp. 245; la seconda questione riguarda la determinazione del valore imponibile IMU.
Orbene, sebbene urbanisticamente sussiste tale diversa classificazione delle aree del mapp. 245 (una di circa 1.091 mq in zona C2.3 avente potenzialità edificatoria di 0,8 metri cubi per ogni mq e l'altra di 1.765 mq in zona C1.1) deve ritenersi che tale dato non assuma rilevanza ai fini Imu laddove deve invece darsi rilevanza all'avere o meno tale area destinazione omogenea a pertinenza del fabbricato ivi sussistente.
Nell'avviso impugnato, contraddittoriamente, si dà atto che il mapp. 245 è stato frazionato in data 22.6.2016
“nei due mappali 245 di 2.856 mq (dove insiste anche l'abitazione) e mappale 590 di 4.624 mq (per complessivi
7.480 mq precedenti)” e che per il predetto terreno “non risulta alcuna dichiarazione relativa la frazionamento ne di una eventuale pertinenzialità”; si richiamano la sentenza della CTP di Vicenza n. 30/2021 per l'annualità
2014 e la n. 553/21 per l'annualità 2015 e la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto
n. 1278/22 per l'annualità 2014 che affermano tutte la debenza dell'IMU solo per il mappale 590; ed infine si afferma che “considerato che il mappale 245 terreno circostante l'abitazione e destinato a pertinenza della stessa non è oggetto di accertamento”, conclude “accerta la suddetta area edificabile complessiva, non pertinenziale, che nel PRG del comune di Malo […] ricade in zona di Prg C2.3 n. 2c- residenziale di espansione”. E', come detto, palese la contraddittorietà se non proprio l'incomprensibilità del ragionamento svolto dal comune a fronte della chiara volontà espressa dai proprietari di frazionare il terreno, dando luogo alla particella 590, diversificandolo dalla parte di terreno rimasta a servizio del fabbricato quale sua pertinenza
(di dimensioni congrue rispetto al fabbricato ivi insistete composto da una abitazione e due autorimesse, potendo la capacità edificatoria essere utilizzata in ampliamento o comunque a servizio di essi), così come correttamente rilevato nella sentenza qui impugnata. Tale frazionamento, noto al comune anche in ragione di pregresso contenzioso e perciò sostitutivo di ulteriori comunicazioni/dichiarazioni, costituisce il fatto nuovo rispetto alle annualità IMU precedenti per le quali, invece, in assenza di indici oggettivi e soggettivi di pertinenzialità, ante frazionamento, era stata dal comune assoggettata ad IMU la parte del mappale 245
(unico esistente) classificata dal PRG come edificabile. Così non può essere per l'annualità 2017 essendo peraltro privo di alcuna specifica motivazione sul punto l'avviso impugnato. Quanto alla determinazione del valore imponibile IMU può farsi riferimento al valore di 80 euro al mq attribuito all'area edificabile (come detto, parte insistente sul mapp 245 e part sul mapp 590) dagli stessi contribuenti per la proroga della validità dell'area di espansione, di cui alla richiesta effettuata in data 23.5.2019, cui è seguito in data 24.12.2020 il versamento al comune di Malo dell'importo di euro 4.572,00 corrispondente all'1% del valore IMU dell'area pari quindi a complessivi euro 457.200,00; occorrerà però riferire tale valore al mq esclusivamente al mappale 590 avente estensione pari a 4624 mq per un valore complessivo imponibile
IMU di 369.920,00 euro, essendo la parte compresa nel mappale 245 di pertinenza del fabbricato ivi insistente.
Le spese di lite devono essere parzialmente compensate e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere liquidate a carico di ciascun appellante, in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge, ex D.M. Giustizia 55/14 come modificato dal D.M. Giustizia 37/18.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara dovuta l'Imu unicamente con riguardo all'area di 4.624 mq identificata al foglio 18 mappale 590 e ne ridetermina il valore imponibile in euro 369.920,00 euro;
compensa parzialmente le spese di lite, condannando gli appellati al pagamento, ciascuno, della somma di euro 1.000,00 più spese generali nella misura del 15% oltre ad accessori. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025. Il TO Il
Presidente Dott. Stefano Buccini Dott. Angelo Risi