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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. GIOVANNI GAROFALO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 761 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in , Piazza Rossi n. 1, ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza Mazzini, 28, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna CATAUDO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti, giusta deliberazione del Presidente della Giunta n. 346 del 18.12.2019;
-parte appellante- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Falerna Marina, CP_1 C.F._1
Viale della Libertà n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesco STELLA, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte appellata- OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 1187/2019 emessa l'8.10.2019 e depositata il 16.10.2013 risarcimento danni ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c. CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificato la Sig. conveniva in giudizio davanti al Giudice CP_1 di Pace di Lamezia Terme l' , in persona Parte_1 del suo Presidente e legale rapp.te p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti al veicolo di sua proprietà, del tipo Fiat Iveco, tg. BZ491396. Nel libello introduttivo della lite l'attrice esponeva: che il giorno 23.1.2017, alle ore 17:15 circa, il sig. , conducente del veicolo suddetto Fiat Iveco tg. BZ49139, mentre Controparte_2 percorreva la Strada Provinciale 164, direzione Nocera Terinese-Falerna Marina, vicino lo svincolo autostradale A3, rimaneva bloccato nel sottopasso ferroviario, completamente ricolmo d'acqua piovana, non segnalato e scarsamente visibile;
che per rimuovere il veicolo si era reso necessario l'intervento del soccorso stradale e che i danni riportati potevano essere quantificati in euro 3.357,95 come da preventivo allegato;
che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali residuati erano da attribuirsi alla che non aveva impedito l'insorgenza della Controparte_3 causa di pericolo. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta - depositata all'udienza del 15.6.2018 - la
, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda per l'assenza di Controparte_3 qualsiasi profilo di colpa, attribuendo la responsabilità del sinistro esclusivamente alla parte attrice, 2
la quale aveva omesso di rispettare la segnaletica stradale e - in particolare - il divieto di transito in presenza di acqua sul piano viale ed invocando il fortuito o la forza maggiore determinati dal violento temporale abbattutosi il 22.1.2017, che aveva provocato l'allagamento del sottopasso ferroviario nonostante fosse stato lì costruito un cunettone per la raccolta delle acque piovane;
sul quantum, contestando il preventivo, in quanto asseritamente privo di valenza probatoria, nonché la richiesta di risarcimento da fermo tecnico e formulando la richiesta di condanna della parte attrice per lite temeraria. Sulla base delle prove documentali e testimoniali, con sentenza n. 1187/2019, depositata in data 16.10.2019, il Giudice di Pace di Lamezia Terme condannava l'
[...]
al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali Parte_1 in beneficio di . CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_1
, la quale - previa istanza di sospensione - ne chiedeva la riforma per erronea
[...] ricostruzione dei fatti causa e per erronea interpretazione della documentazione allegata e delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali si sarebbe dovuto desumere – a suo modo di vedere - non solo il caso fortuito, stante l'eccezionalità dell'evento atmosferico de quo, quanto - soprattutto - che la presenza della Protezione Civile aveva interrotto il nesso di causalità tra il bene ed il danno. Resisteva allo spiegato gravame la sig.ra la quale - preliminarmente - eccepiva CP_4
l'inammissibilità dell'appello notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; nel merito, assumeva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In limine litis, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla per tardività della proposizione che – pertanto - non merita condivisione. CP_4
L'art. 327 c.p.c. individua in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il termine per proporre appello per cui, se la sentenza è stata depositata il 16 ottobre 2019, il termine ultimo per la proposizione del gravame era quello di venerdì 19 giugno 2020, tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020). L'atto di appello è stato notificato il 18 giugno 2020, dunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 c.p.c., da cui se ne ricava l'infondatezza della relativa eccezione preliminare di inammissibilità per come articolata in atti 2. Nel merito, l'appello è infondato e – pertanto - non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Giova premettere – anzitutto - che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di (sostanzialmente) ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis, vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). 3
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso identico oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è – però - automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, anche implicitamente rinunciate. 2.1 Tanto detto, va rilevato che la parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1187/2019 del Giudice di Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento al difetto di prova del fatto storico ed alla illegittima esclusione, operata dal giudice impugnato, delle risultanze del teste GE , dalle quali sarebbe emerso il caso fortuito o la forza Tes_1 maggiore, rappresentati dal “temporale di particolare forza ed intensità abbattutosi il giorno 22.1.2017 protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni delle meteorologia” e tali da escludere del tutto il nesso di causalità tra i danni subiti dall'attrice e l'evento indicato come determinativo dei pregiudizi sopportati dalla medesima. La censura è destituita di pregio e – dunque - va disattesa. Ai sensi dell'art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419 Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 22/09/2009) 19/11/2009, n. 24419 ; Cass., 29/3/2007, n. 7763; Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che giusto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito. L'accertamento di responsabilità dell' deve così essere scrutinata, Parte_1 secondo il criterio stabilito dall'art. 2051 c.c., il quale, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare sia il rapporto di custodia, sia il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. La responsabilità ex art. 2051c.c. ha natura oggettiva e si fonda - unicamente - sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento ( C. 2149/2025). Anche qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, secondo i parametri giurisprudenziali della Suprema Corte, il danneggiato è tenuto a dimostrare, oltre al rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa, tale da consentire il potere di controllarla eliminando le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, il nesso causale tra la cosa e il danno, provando che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/13; n. 4
2660/13), e che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell' art. 1227, 1° co., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme ma colposamente incidente nella misura apprezzata (C. 9863/2023). Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. ord., 456/2021 e n. 22898/2012). Il comportamento del danneggiato – inoltre - per escludere la responsabilità del custode, deve essere la causa esclusiva dell'evento dannoso, esistendo per il danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'accadimento dannoso ( C. 5083/1994). Ne discende che, se il contatto con la cosa è tale da provocare un danno dipendente dal comportamento abnorme del danneggiato, difetta il presupposto per l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051, atteggiandosi, in tal caso, la cosa come mera occasione e non come causa del danno ( C. 23919/2013). Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; costituisce caso fortuito anche la riferibilità dell'evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2013, n. 22684). Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto
- art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897). Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile. 2.2. Tutto ciò premesso, osserva lo scrivente che – nel caso di specie - va puntualizzato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, quali il sottopassaggio, non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire con l'utente. Dalle risultanze istruttorie ricavate dalle allegazioni fotografiche e dalle prove testimoniali, è emerso che il sottopasso percorso dal , teatro del sinistro, era ricolmo d'acqua a causa CP_2 dell'abbondante quantità di pioggia caduta e della difficoltà di scolo. A prescindere dall'otturazione della grata ivi collocata, è notorio che all'interno di un sottopassaggio l'accumulo di acqua nelle giornate piovose sia evento facilmente ipotizzabile per l'ente custode della 5
strada, il quale è ed era dunque tenuto a predisporre un sistema di deflusso delle acque il più possibile efficiente. Ciò rende affatto residuali i casi in cui la pioggia possa intendersi fatto eccezionale e imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale fra la res e l'evento di danno, la cui prova era comunque a carico dell' , la quale si è limitata a dedurre Parte_1 che, dalla lettura della relazione del Geom. confermata in sede testimoniale, Parte_2 era emerso che “a partire dalla nottata del 22/01/2017 proseguendo per tutta la giornata del 22/01/2017 fino a quasi mezzanotte, in tutta la Calabria ed in particolar modo a ridosso della zona costiera di tutto il lametino, si è abbattuto un violento temporale con pioggia incessante che ha causato lo straripamento dei torrenti e fossi di scolo, con conseguenti allagamenti e franamenti di terreni posti sia a monte che a valle delle sedi stradali… in particolare in prossimità dei sottopassi”. Tale circostanza – accertata in punto di fatto, ma ancora scrutinabile in diritto - doveva indurre l a prestare ancora più attenzione alla custodia e alla manutenzione del Parte_1 tratto di strada, utilizzando il criterio della normale diligenza, per cui la responsabilità dell'ente nel caso di specie deve essere valutata secondo il criterio dell'articolo 2051 c.c.; ed invero: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 01/02/2018, n. 2482). L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/07/2017, n. 18856). Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si ritiene di escludere il caso fortuito o la forza maggiore invocata dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trova origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento. L'amministrazione provinciale, nonostante fosse a conoscenza che il sottopasso oggetto del sinistro era impraticabile a seguito delle abbondanti acque ha ugualmente omesso di vietare il transito a tutti i veicoli. 2.3 In ordine al nesso causale, l'Ente convenuto, eccepisce, inoltre, il fatto del terzo (Protezione Civile), la quale “ha costretto il conducente del veicolo di proprietà dell'attrice a passare dal sottopasso, interrompendo così il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo”. Si ritiene invece che - ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale
– vadano applicati i principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per cui, secondo il principio della condicio sine qua non, un evento è da considerare causato da un altro se - ferme restando le residue condizioni - il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, mentre l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se quest'ultima risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti. 6
In pratica, il fatto del terzo esclude la responsabilità del custode, quando intervengono nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità ( C. 23727/2016; C. 5796/1998; C. 4237/1990; C. 2458/1988). In particolare, occorre operare una distinzione fra le cause che abbiano provocato il danno, a seconda che siano intrinseche alla natura del bene (e dunque conoscibili a priori dal custode), ovvero, siano situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso, è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode certamente obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l'emergere di un agente dannoso può considerarsi fortuito "quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo". Nel caso de quo, se è vero che il conducente aveva seguito le indicazioni della Protezione Civile che
- nelle circostanze di tempo e di luogo - aveva invitato ad attraversare il sottopasso e disattendere le indicazioni della segnaletica stradale che inibivano il passaggio in presenza di acqua sul piano viale è pur vero che, a monte, il transito ai veicoli doveva essere vietato dal custode della strada. Riferiva il testimone sentito all'udienza del 22 gennaio 2019 che “non vi erano Testimone_2 segnali di pericolo” “quando ci sono stato io, era sul posto personale della protezione civile che gestiva il traffico del sottopassaggio in questione, ad alcuni mezzi voluminosi era consentito di passare dal sottopassaggio, invece, a mezzi più piccoli non era consentito, ma venivano deviati in una strada quasi parallela di piccole dimensioni sulla quale, credo, che i mezzi più grossi non riuscivano a passare”. Da quanto appena esposto emerge non solo che il sig. non è responsabile per Controparte_2
l'incidente, avendo agito nel rispetto delle istruzioni ricevute, ma anche che la responsabilità sia da attribuire all' che - in modo negligente ed inescusabile - non ha Parte_1 adeguatamente segnalato la circostanza di estremo pericolo per gli utenti della strada. Né la Protezione Civile, intervenuta sul posto, né la che, quale custode, Controparte_3 avevano messo in sicurezza il luogo del sinistro vietando l'entrata del passaggio, per cui la determinazione del sinistro era da imputarsi al comportamento dei Dirigenti dell'ente convenuto, che hanno omesso di adempiere ai doveri di custodia e di manutenzione della strada. L'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- RIGETTA l'appello e - per l'effetto – CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
- CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite per il Parte_1 secondo grado del giudizio in favore di che liquida in € 1.071,00 per compensi di cui CP_4
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.P.A. se dovuti come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Francesco STELLA, che ne ha fatto richiesta. Lamezia Terme, 5 dicembre 2025. 7
Il Presidente del Tribunale – Giudice Monocratico Dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. GIOVANNI GAROFALO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 761 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in , Piazza Rossi n. 1, ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza Mazzini, 28, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna CATAUDO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti, giusta deliberazione del Presidente della Giunta n. 346 del 18.12.2019;
-parte appellante- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Falerna Marina, CP_1 C.F._1
Viale della Libertà n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesco STELLA, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte appellata- OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 1187/2019 emessa l'8.10.2019 e depositata il 16.10.2013 risarcimento danni ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c. CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificato la Sig. conveniva in giudizio davanti al Giudice CP_1 di Pace di Lamezia Terme l' , in persona Parte_1 del suo Presidente e legale rapp.te p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti al veicolo di sua proprietà, del tipo Fiat Iveco, tg. BZ491396. Nel libello introduttivo della lite l'attrice esponeva: che il giorno 23.1.2017, alle ore 17:15 circa, il sig. , conducente del veicolo suddetto Fiat Iveco tg. BZ49139, mentre Controparte_2 percorreva la Strada Provinciale 164, direzione Nocera Terinese-Falerna Marina, vicino lo svincolo autostradale A3, rimaneva bloccato nel sottopasso ferroviario, completamente ricolmo d'acqua piovana, non segnalato e scarsamente visibile;
che per rimuovere il veicolo si era reso necessario l'intervento del soccorso stradale e che i danni riportati potevano essere quantificati in euro 3.357,95 come da preventivo allegato;
che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali residuati erano da attribuirsi alla che non aveva impedito l'insorgenza della Controparte_3 causa di pericolo. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta - depositata all'udienza del 15.6.2018 - la
, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda per l'assenza di Controparte_3 qualsiasi profilo di colpa, attribuendo la responsabilità del sinistro esclusivamente alla parte attrice, 2
la quale aveva omesso di rispettare la segnaletica stradale e - in particolare - il divieto di transito in presenza di acqua sul piano viale ed invocando il fortuito o la forza maggiore determinati dal violento temporale abbattutosi il 22.1.2017, che aveva provocato l'allagamento del sottopasso ferroviario nonostante fosse stato lì costruito un cunettone per la raccolta delle acque piovane;
sul quantum, contestando il preventivo, in quanto asseritamente privo di valenza probatoria, nonché la richiesta di risarcimento da fermo tecnico e formulando la richiesta di condanna della parte attrice per lite temeraria. Sulla base delle prove documentali e testimoniali, con sentenza n. 1187/2019, depositata in data 16.10.2019, il Giudice di Pace di Lamezia Terme condannava l'
[...]
al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali Parte_1 in beneficio di . CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_1
, la quale - previa istanza di sospensione - ne chiedeva la riforma per erronea
[...] ricostruzione dei fatti causa e per erronea interpretazione della documentazione allegata e delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali si sarebbe dovuto desumere – a suo modo di vedere - non solo il caso fortuito, stante l'eccezionalità dell'evento atmosferico de quo, quanto - soprattutto - che la presenza della Protezione Civile aveva interrotto il nesso di causalità tra il bene ed il danno. Resisteva allo spiegato gravame la sig.ra la quale - preliminarmente - eccepiva CP_4
l'inammissibilità dell'appello notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; nel merito, assumeva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In limine litis, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla per tardività della proposizione che – pertanto - non merita condivisione. CP_4
L'art. 327 c.p.c. individua in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il termine per proporre appello per cui, se la sentenza è stata depositata il 16 ottobre 2019, il termine ultimo per la proposizione del gravame era quello di venerdì 19 giugno 2020, tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020). L'atto di appello è stato notificato il 18 giugno 2020, dunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 c.p.c., da cui se ne ricava l'infondatezza della relativa eccezione preliminare di inammissibilità per come articolata in atti 2. Nel merito, l'appello è infondato e – pertanto - non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Giova premettere – anzitutto - che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di (sostanzialmente) ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis, vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). 3
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso identico oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è – però - automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, anche implicitamente rinunciate. 2.1 Tanto detto, va rilevato che la parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1187/2019 del Giudice di Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento al difetto di prova del fatto storico ed alla illegittima esclusione, operata dal giudice impugnato, delle risultanze del teste GE , dalle quali sarebbe emerso il caso fortuito o la forza Tes_1 maggiore, rappresentati dal “temporale di particolare forza ed intensità abbattutosi il giorno 22.1.2017 protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni delle meteorologia” e tali da escludere del tutto il nesso di causalità tra i danni subiti dall'attrice e l'evento indicato come determinativo dei pregiudizi sopportati dalla medesima. La censura è destituita di pregio e – dunque - va disattesa. Ai sensi dell'art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419 Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 22/09/2009) 19/11/2009, n. 24419 ; Cass., 29/3/2007, n. 7763; Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che giusto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito. L'accertamento di responsabilità dell' deve così essere scrutinata, Parte_1 secondo il criterio stabilito dall'art. 2051 c.c., il quale, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare sia il rapporto di custodia, sia il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. La responsabilità ex art. 2051c.c. ha natura oggettiva e si fonda - unicamente - sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento ( C. 2149/2025). Anche qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, secondo i parametri giurisprudenziali della Suprema Corte, il danneggiato è tenuto a dimostrare, oltre al rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa, tale da consentire il potere di controllarla eliminando le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, il nesso causale tra la cosa e il danno, provando che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/13; n. 4
2660/13), e che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell' art. 1227, 1° co., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme ma colposamente incidente nella misura apprezzata (C. 9863/2023). Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. ord., 456/2021 e n. 22898/2012). Il comportamento del danneggiato – inoltre - per escludere la responsabilità del custode, deve essere la causa esclusiva dell'evento dannoso, esistendo per il danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'accadimento dannoso ( C. 5083/1994). Ne discende che, se il contatto con la cosa è tale da provocare un danno dipendente dal comportamento abnorme del danneggiato, difetta il presupposto per l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051, atteggiandosi, in tal caso, la cosa come mera occasione e non come causa del danno ( C. 23919/2013). Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; costituisce caso fortuito anche la riferibilità dell'evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2013, n. 22684). Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso - come detto
- art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897). Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile. 2.2. Tutto ciò premesso, osserva lo scrivente che – nel caso di specie - va puntualizzato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, quali il sottopassaggio, non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire con l'utente. Dalle risultanze istruttorie ricavate dalle allegazioni fotografiche e dalle prove testimoniali, è emerso che il sottopasso percorso dal , teatro del sinistro, era ricolmo d'acqua a causa CP_2 dell'abbondante quantità di pioggia caduta e della difficoltà di scolo. A prescindere dall'otturazione della grata ivi collocata, è notorio che all'interno di un sottopassaggio l'accumulo di acqua nelle giornate piovose sia evento facilmente ipotizzabile per l'ente custode della 5
strada, il quale è ed era dunque tenuto a predisporre un sistema di deflusso delle acque il più possibile efficiente. Ciò rende affatto residuali i casi in cui la pioggia possa intendersi fatto eccezionale e imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale fra la res e l'evento di danno, la cui prova era comunque a carico dell' , la quale si è limitata a dedurre Parte_1 che, dalla lettura della relazione del Geom. confermata in sede testimoniale, Parte_2 era emerso che “a partire dalla nottata del 22/01/2017 proseguendo per tutta la giornata del 22/01/2017 fino a quasi mezzanotte, in tutta la Calabria ed in particolar modo a ridosso della zona costiera di tutto il lametino, si è abbattuto un violento temporale con pioggia incessante che ha causato lo straripamento dei torrenti e fossi di scolo, con conseguenti allagamenti e franamenti di terreni posti sia a monte che a valle delle sedi stradali… in particolare in prossimità dei sottopassi”. Tale circostanza – accertata in punto di fatto, ma ancora scrutinabile in diritto - doveva indurre l a prestare ancora più attenzione alla custodia e alla manutenzione del Parte_1 tratto di strada, utilizzando il criterio della normale diligenza, per cui la responsabilità dell'ente nel caso di specie deve essere valutata secondo il criterio dell'articolo 2051 c.c.; ed invero: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 01/02/2018, n. 2482). L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/07/2017, n. 18856). Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si ritiene di escludere il caso fortuito o la forza maggiore invocata dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trova origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento. L'amministrazione provinciale, nonostante fosse a conoscenza che il sottopasso oggetto del sinistro era impraticabile a seguito delle abbondanti acque ha ugualmente omesso di vietare il transito a tutti i veicoli. 2.3 In ordine al nesso causale, l'Ente convenuto, eccepisce, inoltre, il fatto del terzo (Protezione Civile), la quale “ha costretto il conducente del veicolo di proprietà dell'attrice a passare dal sottopasso, interrompendo così il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo”. Si ritiene invece che - ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale
– vadano applicati i principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per cui, secondo il principio della condicio sine qua non, un evento è da considerare causato da un altro se - ferme restando le residue condizioni - il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, mentre l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se quest'ultima risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti. 6
In pratica, il fatto del terzo esclude la responsabilità del custode, quando intervengono nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità ( C. 23727/2016; C. 5796/1998; C. 4237/1990; C. 2458/1988). In particolare, occorre operare una distinzione fra le cause che abbiano provocato il danno, a seconda che siano intrinseche alla natura del bene (e dunque conoscibili a priori dal custode), ovvero, siano situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso, è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode certamente obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l'emergere di un agente dannoso può considerarsi fortuito "quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo". Nel caso de quo, se è vero che il conducente aveva seguito le indicazioni della Protezione Civile che
- nelle circostanze di tempo e di luogo - aveva invitato ad attraversare il sottopasso e disattendere le indicazioni della segnaletica stradale che inibivano il passaggio in presenza di acqua sul piano viale è pur vero che, a monte, il transito ai veicoli doveva essere vietato dal custode della strada. Riferiva il testimone sentito all'udienza del 22 gennaio 2019 che “non vi erano Testimone_2 segnali di pericolo” “quando ci sono stato io, era sul posto personale della protezione civile che gestiva il traffico del sottopassaggio in questione, ad alcuni mezzi voluminosi era consentito di passare dal sottopassaggio, invece, a mezzi più piccoli non era consentito, ma venivano deviati in una strada quasi parallela di piccole dimensioni sulla quale, credo, che i mezzi più grossi non riuscivano a passare”. Da quanto appena esposto emerge non solo che il sig. non è responsabile per Controparte_2
l'incidente, avendo agito nel rispetto delle istruzioni ricevute, ma anche che la responsabilità sia da attribuire all' che - in modo negligente ed inescusabile - non ha Parte_1 adeguatamente segnalato la circostanza di estremo pericolo per gli utenti della strada. Né la Protezione Civile, intervenuta sul posto, né la che, quale custode, Controparte_3 avevano messo in sicurezza il luogo del sinistro vietando l'entrata del passaggio, per cui la determinazione del sinistro era da imputarsi al comportamento dei Dirigenti dell'ente convenuto, che hanno omesso di adempiere ai doveri di custodia e di manutenzione della strada. L'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- RIGETTA l'appello e - per l'effetto – CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
- CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite per il Parte_1 secondo grado del giudizio in favore di che liquida in € 1.071,00 per compensi di cui CP_4
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.P.A. se dovuti come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Francesco STELLA, che ne ha fatto richiesta. Lamezia Terme, 5 dicembre 2025. 7
Il Presidente del Tribunale – Giudice Monocratico Dott. Giovanni GAROFALO