Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2024, proposto da
Emolab Dott. Angelo Sindoni S.a.s. di Lo Presti Norma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Via Camiciotti, n. 102;
nei confronti
Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Carmelo Saitta s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- degli atti e dell’attività con cui l’A.S.P. di Messina ha concluso il procedimento per la contrattazione del budget 2022;
- del “contratto integrativo per l’anno 2022 come da D.A 516/2023”, sottoscritto in data 11 marzo 2024;
- di ogni atto consequenziale, successivo o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa AN UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con ricorso, notificato il 10 maggio 2024 e depositato il 10 giugno 2024, la società “Emolab Dott. Angelo Sindoni S.a.s. di Lo Presti Norma” impugna il contratto, sottoscritto in data 11 marzo 2024, con cui, ad integrazione della convenzione annuale delle prestazioni da erogarsi nella branca di competenza per l’anno 2022 (per come modificata e aggiornata in virtù dell’accordo integrativo del 6 luglio 2023) e in attuazione del D.A. n. 516 del 1° giugno 2023, è stato riconosciuto l’importo di € 31.809,73, quale risultante dal riparto di ulteriori economie recuperate.
La ricorrente censura il suddetto contratto per i seguenti motivi (rinumerati correttamente):
I. Illegittimità della contrattazione integrativa per l’anno 2021 derivata dalla illegittimità del DA 516/2023, impugnato con ricorso al AR ER (NRG 217/2024) ;
II. Illegittimità del procedimento amministrativo. Difetto di motivazione. Eccesso di potere, nonché irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’operato amministrativo dell’ASP di Messina. Violazione dei principi di cui alla l. n. 241/1990 ;
III. Violazione del legittimo affidamento delle strutture ricorrenti. Modifica retroattiva del precedente accordo integrativo. Modifica retroattiva delle disposizioni dettate dal DA 429/2022 sulla determinazione degli aggregati di branca per la branda di laboratorio analisi nel periodo 2020-2022 ;
IV. Vizio di illegittimità derivata dalla illegittimità del DA 516/2023: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 che caratterizza il decreto assessoriale ;
V. Illegittimità deriva: illegittimità dei DDAA di determinazione degli aggregati di spesa, per avere l’amministrazione regionale errato nella assegnazione del budget 2022, avendo le AA.SS. PP attribuito alle strutture sanitaria accreditate metà del budget in misura corrispondente al budget 2019. Errata determinazione del budget 2019. Errata quantificazione delle risorse residuate. Lesione del legittimo affidamento ;
VI. Difetto di istruttoria. Violazione degli articoli 7, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990. Mancata partecipazione dei soggetti interessi al procedimento. Mancata valutazione e difetto di motivazione in relazione ai criteri soggettivi di qualità, sui quali si fonda la determinazione del budget di spesa aggiuntiva per ogni singolo soggetto erogatore, conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio della previa determinazione dei criteri, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 co. 4 della legge regionale n. 5 del 2009 ;
VII. Ed ancora: Violazione del principio della previa determinazione dei criteri, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 co. 4 della legge regionale n. 5 del 2009 ;
VIII. Violazione del principio del legittimo affidamento. Assegnazione tardiva del budget 2022. Violazione delle aspettative della struttura ricorrente ad avere un budget equale al budget 2019 .
Si costituisce in giudizio l’Assessorato Regionale alla Salute, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva.
Resiste al ricorso anche l’A.S.P. di Messina, eccependone l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito e sotto ulteriori profili (mancanza di integrità del contraddittorio e genericità dei motivi), l’irricevibilità nella parte in cui sarebbe oggetto di impugnazione il D.A. n. 516/2023 nonché l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
TO
Preliminarmente, il Collegio ritiene che il ricorso sia stato correttamente notificato all’Assessorato Regionale della Salute a mero titolo di litis denuntiatio
Infondata è, inoltre, l’eccezione d’irricevibilità del gravame formulata dall’A.S.P. di Messina, nella parte in cui sarebbe stato oggetto di impugnazione il D.A. n. 516/2023, in quanto parte ricorrente non formula censure dirette avverso il suddetto decreto, il quale - per stessa dichiarazione di parte ricorrente - è stato impugnato in altra sede giudiziaria ed essendo, piuttosto, oggetto dell’odierno giudizio le determinazioni che l’A.S.P. di Messina ha adottato facendone applicazione.
Tanto premesso, come correttamente eccepito dall’A.S.P. di Messina, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale:
- poiché “ i rapporti fra le Ausl e le strutture private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell’accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengono, in forza del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. c), alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di “quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario; sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali; al contrario, ove la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Sez. U. n. 10149 del 2012) ” (T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 14 maggio 2025, n. 1575);
- “ le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo ” (Cassazione civile sez. un., 10 novembre 2025, n. 29613).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che si faccia questione di pretese meramente patrimoniali.
Invero, l’A.S.P. di Messina ha provveduto al riparto delle economie di spesa, senza alcuna valutazione di natura discrezionale, dando applicazione ai criteri di distribuzione fissati a monte dal D.A. n. 516/2023.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre fare riferimento al criterio del c.d. petitum sostanziale, che impone di identificare la natura della controversia non sulla base della qualificazione formale data dalla parte o del provvedimento formalmente richiesto al giudice ( petitum formale), ma in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e del bene della vita che la parte intende concretamente conseguire ( ex plurimis , Cass. civ., SSUU, 18 febbraio 2021, n. 4365).
Sebbene, quindi, la società ricorrente abbia formalmente censurato “ l’azione amministrativa dell’Asp di Messina relativamente al metodo con cui la stessa ha proceduto alla distribuzione delle economie residuate nelle diverse categorie di branca nell’anno 2022 e distribuite ai sensi del DA 516/2023 ”, il petitum sostanziale della sua pretesa ha un contenuto schiettamente patrimoniale, essendo obiettivo ultimo dell’azione giudiziaria non la rimozione di un atto autoritativo che incide su un interesse legittimo, bensì l’accertamento del diritto soggettivo della società a percepire una somma di denaro maggiore di quella già conseguita a titolo di integrazione del budget 2022, in applicazione di un meccanismo di riparto già definito a monte (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 12 gennaio 2026, n. 53).
In conseguenza, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN UC, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN UC | IU LE |
IL SEGRETARIO