TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 1256
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di istruttoria e violazione della L. 241/1990

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Illegittimità della contrattazione integrativa per l’anno 2021 derivata dalla illegittimità del DA 516/2023

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Illegittimità del procedimento amministrativo

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Violazione del legittimo affidamento delle strutture ricorrenti

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Vizio di illegittimità derivata dalla illegittimità del DA 516/2023

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Illegittimità deriva: illegittimità dei DDAA di determinazione degli aggregati di spesa

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Violazione del principio della previa determinazione dei criteri

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Illegittimità del contratto integrativo per l’anno 2022

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Atti consequenziali, successivi o connessi

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia verte su pretese meramente patrimoniali relative alla distribuzione di economie di spesa, rientrando nella giurisdizione ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 1256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1256
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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