Decreto presidenziale 3 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14284 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Zimmer Biomet Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano e Francesco Cataldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata e Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie, 34;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Rava, PE Piccarreta, Marco Piovano, Eugenia Salsotto e Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Eleonora Mugnaini e dall’avvocato Lucia Bora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato UC Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, piazza Grazioli, 5;
Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Michela Delneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Trento, piazza Unità d’Italia, 1;
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Coccato e Mezzetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Matteo Ezechieli e Matteo Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associates of Cape Cod Europe GmbH, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roche Diagnostics S.p.A., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum ,
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Spinevision Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Giovanni Corbyons e Irene Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Mariano Protto e Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44.
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022;
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022;
- dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9- ter , del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa – l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 27 dicembre 2022,
per l’annullamento
- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 22 recante “ Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015 ” e dei relativi allegati, ossia l’allegato n. 1, recante il payback dovuto per l’anno 2015, l’allegato n. 2, recante il payback dovuto per l’anno 2016, l’allegato n. 3, recante il payback dovuto per l’anno 2017, l’allegato n. 4, recante il payback dovuto per l’anno 2018 e l’allegato n. 5, recante il riepilogo del payback dovuto da ciascuna azienda per tutte le anzidette annualità;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali e dell’ESTAR, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall’art. dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta;
- ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;
oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale:
- il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022;
- il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022;
- l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
- qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022;
C) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 28 dicembre 2022,
per l’annullamento
- della Determinazione della Regione Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 1356 (prot. uscita n. 26987) del 28 novembre 2022, pubblicata il giorno successivo, recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell’Allegato A alla predetta determinazione, recante “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- della nota prot. n. 17077 del 29 novembre 2022, con la quale la Regione Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'intervenuta adozione della citata determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
D) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28 dicembre 2022 e depositato in data 30 dicembre 2022,
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “ Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi ” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- dell’Allegato A al predetto decreto, recante lo “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- della nota dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell’Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “ altre fattispecie non riconducibili a fatturato ” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “ BA0210 - Dispositivi medici ” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
E) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 gennaio 2023 e depositato in data 16 gennaio 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “ Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ”;
- dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante lo “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
F) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 gennaio 2023 e depositato in data 16 gennaio 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “ approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ”;
- dell’Elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici;
- ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
F) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023,
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, recante “ elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”;
- dell’Allegato A al predetto decreto, recante lo “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto;
- della nota a mezzo email prot 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti;
- delle determinazioni dell’ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
G) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023,
per l’annullamento
- del Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto il ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- della relazione istruttoria redatta dalla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise prot. interno n. 205620/2022 del 13 dicembre 2022, costituente l’Allegato 1 al predetto decreto del Commissario ad acta , nonché dell’elenco allegato alla relazione stessa;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6 dicembre 2022, n. 1446, citata nella relazione istruttoria ma di contenuto allo stato sconosciuto, recante “ Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 19/06/2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015, n.125 ” con i relativi allegati, acquisita agli atti della Regione in data 12.12.2022, prot. n. 205039;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
H) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, recante “ Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ”;
- dell’Elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione;
- della deliberazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute, nonché dei relativi allegati;
- dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 769504 del 10 novembre 2022, nonché dei relativi allegati;
- ove occorra, della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588, recante avviso sulle informazioni e pubblicazione dei documenti inerenti il procedimento;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
I) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023,
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 7967 – 2022 del 14 dicembre 2022, Prot-2022-1500969, recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- dell’Allegato 1 al predetto decreto, recante lo “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- della nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all’Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022, richiamata nel citato decreto ma di contenuto allo stato sconosciuto, in cui sono evidenziati, come dettagliato nell’Allegato n. 1, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dei provvedimenti con cui le Aziende sociosanitarie ed IRCCS del S.S.R. hanno certificato il valore della spesa sostenuto per l’acquisto di dispositivi medici, così come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 richiamati nel testo del decreto n. 7967/2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
J) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 gennaio 2026 e depositato in data 26 gennaio 2023,
per l’annullamento
- del decreto del Direttore della Direzionrre Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 22, recante definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015;
- dell’Allegato A al predetto decreto, recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti;
- se ed in quanto di ragione, dei seguenti atti menzionati nel corpo del citato decreto ma di contenuto, allo stato, sconosciuto:
- dei Decreti assunti dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria UL ON (ASUGI), n. 634 del 20.8.2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e n. 696 del 10.9.2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 692 del 20.8.2019, recante “ decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- della nota prot. 18453/2019 assunta dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2, poi confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area UL ON nell’Azienda Sanitaria Universitaria UL ON (ASUGI), n. 441 del 19.8.2019, recante “ Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, poi confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 187 del 20.8.2019, recante “ Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ”;
- decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5, poi trasformata nell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), n. 145 del 20.8.2019, recante “ Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”;
- della deliberazione assunta dal D.G. dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), n. 376 del 13.8.2019, recante “ Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 149 del 22.10.2019, recante “ Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019 ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 130 del 25.9.2019, recante “ Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 101 del 13.8.2019, recante “ Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ”;
- delle note prot. n. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e prot. n. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 trasmesse dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- note assunte dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia prot. n. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute e prot. n. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente;
- della nota assunta dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia prot. 280946/P dd. 30.11.2022, contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni;
- della nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P del 02/12/2022 e della nota prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P del 12/12/2022;
- della nota protocollo n. 0239210 di data 14/11/2022, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento volto alla redazione del decreto per l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
K) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 5 gennaio 2023 e depositato in data 28 gennaio 2023
per l’annullamento,
- della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 10 del 12 dicembre 2022, recante Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.-L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216;
- dell’Allegato A alla predetta determinazione, recante lo “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- dell’Allegato B alla predetta determinazione, recante l’indicazione del fatturato e del payback per ogni azienda e ogni anno di riferimento;
- dell’Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità per il versamento degli importi richiesti a titolo di payback ;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
L) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 gennaio 2023 e depositato in data 31 gennaio 2023,
per l’annullamento
- del decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli-Venezia-Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 22, recante definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.-l. 78/2015;
- dell’Allegato A al predetto decreto, recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti;
- se ed in quanto di ragione, dei seguenti atti menzionati nel corpo del citato decreto ma di contenuto, allo stato, sconosciuto:
- dei Decreti assunti dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), poi confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria UL ON (ASUGI), n. 634 del 20.8.2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e n. 696 del 10.9.2019, recante “ Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 692 del 20.8.2019, recante “ decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- della nota prot. 18453/2019 assunta dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2, poi confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area UL ON nell’Azienda Sanitaria Universitaria UL ON (ASUGI), n. 441 del 19.8.2019, recante “ Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, poi confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 187 del 20.8.2019, recante “ Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5, poi trasformata nell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), n. 145 del 20.8.2019, recante “ Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”;
- della Deliberazione assunta dal D.G. dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), n. 376 del 13.8.2019, recante “ Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 149 del 22.10.2019, recante “ Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019 ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 130 del 25.9.2019, recante “ Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione ”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 101 del 13.8.2019, recante “ Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ”;
- delle note prot. n. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e prot. n. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 trasmesse dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- delle note assunte dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia prot. n. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute e prot. n. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente;
- della nota assunta dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia prot. 280946/P dd. 30.11.2022, contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni;
- della nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P del 02/12/2022 e della nota prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P del 12/12/2022;
- della nota protocollo n. 0239210 di data 14/11/2022, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento volto alla redazione del decreto per l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
M) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 gennaio 2023 e depositato in data 1° febbraio 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione DG Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, recante “ approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ”;
- dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante lo “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- se e in quanto di ragione, dell’Allegato 2 alla predetta determinazione, recante le modalità di versamento degli importi di payback richiesti dalla Regione;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
N) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 gennaio 2023 e depositato in data 1° febbraio 2023,
per l’annullamento
- del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, recante “ Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- degli Allegati A, B, C e D al predetto decreto, recanti l’indicazione della spesa e della quota di ripiano a carico dei singoli fornitori rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo del decreto di ripiano ma di estremi e contenuto ignoti, con le quali sarebbe stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, comunicato al Ministero della Salute con nota prot. n. 66228 del 16/09/2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23/12/2019, anch'esse di contenuto ignoto;
- della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
O) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 gennaio 2023 e depositato in data 4 febbraio 2023,
per l’annullamento
- del Provvedimento Dirigenziale dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali - Dipartimento Sanità e Salute della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022, recante “ definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- dell’Allegato 1 al predetto provvedimento e delle relative tabelle, recanti l’elenco delle quote di ripiano annuale per fornitore;
- della deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
P) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 gennaio 2023 e depositato in data 4 febbraio 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi ”;
- dell’Allegato A alla predetta determinazione, recante l’indicazione della quota di ripiano annuale e complessiva a carico dei singoli fornitori per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dell'ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila, dell’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, dell’ASL 03 di Pescara e dell’ASL 04 Teramo richiamate nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato ignoto, con le quali sarebbe stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici;
- della relazione di cui alla nota del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022;
- della comunicazione resa con pec del 10.11.2022 dal Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo, di contenuto allo stato sconosciuto;
- della determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022, con la quale è stata costituita una specifica Commissione per l'attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, di contenuto allo stato sconosciuto;
- di ogni atto, comunque denominato, predisposto dalla suddetta commissione nel corso dei lavori svolti a seguito del relativo insediamento, avvenuto in data 10.11.2022 giusta convocazione nota RA/047860/DPF del 08/11/2022;
- della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
Q) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 gennaio 2023 e depositato in data 22 febbraio2023,
per l’annullamento
- del Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14 dicembre 2022, con il quale sono stati attribuiti gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari complessivamente a euro 10.542,00, ai fornitori di cui all'allegato A al decreto stesso;
- dell’Allegato A al predetto decreto, recante lo “ Elenco fornitori con quota di ripiano recuperabile ”;
- se ed in quanto di ragione, degli Allegati B e C al predetto decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022;
- della nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia prot. G1.2019.0030475 del 13/09/2019, di trasmissione al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per la Ragioneria dello Stato dei prospetti riepilogativi relativi al fatturato annuo per singolo fornitore suddivisi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle determinazioni degli Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
R) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14 marzo 2023 e depositato in data 23 marzo 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 1 dell’8 febbraio 2023, recante “ Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto ”;
- dell’Allegato A alla predetta determinazione, recante lo “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- dell’Allegato B alla predetta determinazione, recante l’indicazione del fatturato e del payback per ogni azienda e ogni anno di riferimento;
- dell’Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità per il versamento degli importi richiesti a titolo di payback ;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, tra cui la determinazione dell’ASL di Brindisi D.G. n. 255 del 02/02/2023 e quella dell’ASL LECCE C.S. n. 134 del 03/02/2023, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012;
- se ed in quanto di ragione della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 10 del 12 dicembre 2022, recante “ Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ” e dei relativi allegati;
nonché degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, in quanto presupposti a quelli gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti;
R) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14 marzo 2023 e depositato in data 30 marzo 2023,
per l’annullamento
- della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 1 dell’8 febbraio 2023, recante “ Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto ”;
- dell’Allegato A alla predetta determinazione, recante lo “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- dell’Allegato B alla predetta determinazione, recante l’indicazione del fatturato e del payback per ogni azienda e ogni anno di riferimento;
- dell’Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità per il versamento degli importi richiesti a titolo di payback ;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, tra cui la determinazione dell’ASL di Brindisi D.G. n. 255 del 02/02/2023 e quella dell’ASL LECCE C.S. n. 134 del 03/02/2023, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012;
- se ed in quanto di ragione della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 10 del 12 dicembre 2022, recante Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.-L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 e dei relativi allegati;
nonché degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, in quanto presupposti a quelli gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti;
S) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 19 giugno 2023,
per l’annullamento
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022;
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022;
- dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9- ter , del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “ Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 ”;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022;
- dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome già impugnati nel presente giudizio con i quali sono state avanzate le richieste di ripiano, nonché dei relativi allegati;
T) quanto al ricorso per motivi notificato e depositato in data 7 settembre 2023,
per l’annullamento
- del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese n. 155 del 14/06/2023, recante “ Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015 ”;
- dell’Allegato 1 al predetto DCA, recante la quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback da parte di ciascuna ditta fornitrice di dispositivi medici;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel corpo del decreto di ripiano e, segnatamente, della deliberazione n. 416 del 27/02/2023 dell’ASP CS; della deliberazione n. 1060 del 09/08/2019 dell’ASP KR; della deliberazione n. 891 del 13/08/2019 dell’ASP CZ; della deliberazione n. 224 del 19/08/2019 dell’ASP VV; della deliberazione n. 249 del 16/03/2023 dell’ASP RC; deliberazione n. 125 del 17/02/2023 dell’AO CS; della deliberazione n. 538 del 13/08/2019 dell’AO CZ; della deliberazione n. 102 del 20/02/2023 dell’AOU MD; della deliberazione n. 98 del 22/02/2023 dell’AO RC; della determinazione n. 328 del 20/08/2019 dell’INRCA (sede di CS);
- della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
nonché degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
U) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 27 settembre 2023,
per l’annullamento
- del decreto della Giunta regionale della Regione Veneto in data 20 luglio 2023, n. 101, diretto a recepire la rettifica operata dalle aziende ed enti del SSR degli importi dovuti a titolo di payback , per i singoli fornitori, indicati nel decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;
- dell’allegato A al predetto decreto recante gli importi di payback ricalcolati per singoli fornitori;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell’Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si è proceduto a rettificare gli errori commessi nella quantificazione del fatturato di taluni fornitori che era stato validato e certificato nelle precedenti delibere;
- della nota di Azienda Zero prot. reg. n. 367888 del 7 luglio 2023, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si è trasmesso alla Regione Veneto il prospetto recante distintamente per singolo fornitore l'importo dovuto in base al decreto n. 172/2022 e l’importo dovuto all’esito delle rettifiche degli errori di calcolo rilevati;
- se ed in quanto di ragione, del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “ Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ” e del relativo allegato A al predetto decreto;
nonché degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
V) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 settembre 2023 e depositato in data 28 settembre 2023,
per l’annullamento
- del Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 741/2023 del 21 luglio 2023, recante Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici;
- degli Allegati A, B, C e D al predetto decreto, che sostituiscono i precedenti allegati al D.A. Salute n. 1247/2022 e con cui sono stati individuati l’elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano aggiornati rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel corpo del decreto di ripiano ma di estremi e contenuto ignoti, con le quali sarebbero stati aggiornati e nuovamente certificati i dati di fatturato relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici;
- del D.A. n. 62 del 31 gennaio 2023, richiamato nel D.A. n. 741/2023 ma di estremi e contenuto ignoti, con il quale sarebbero state recepite le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 2023, n.4;
- della nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR di effettuare una puntuale verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse, nonché di quantificare l’importo dell'IVA attribuibile a ciascun fornitore per singolo anno di rendicontazione;
- se ed in quanto di ragione, del Decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, recante “ Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e dei relativi allegati A, B, C e D, oggi sostituiti dal D.A. n. 741/2023;
nonché degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, in quanto presupposti a quelli gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti;
W) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 settembre 2023 e depositato in data 28 settembre 2023,
per l’annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 444 del 28 luglio 2023, avente ad oggetto “ DGR 207/2023 - Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L. 56/2023 ”;
- degli Allegati 1, 2 e 3 alla predetta DGR, recanti l’aggiornamento degli elenchi, allegati alla DGR n. 207 del 30/03/2023, delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2017 e 2018;
- se ed in quanto di ragione: della Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata 30 marzo 2023, n. 207, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Della Regione Basilicata n. 18 del 1° aprile 2023, recante “ Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015 ”;
- degli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 alla predetta deliberazione;
- della deliberazione n. 986 del 19 settembre 2019 del DG dell’AOR San Carlo di Potenza, della deliberazione n. 616 del 19 settembre 2019 e della deliberazione n. 667 del 10 ottobre 2019 del DG dell’ASP di Potenza, della deliberazione n. 832 del 25 settembre 2019 del DG dell’ASL ASM di Matera, della deliberazione n. 592 del 13 settembre 2019 del DG dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, richiamate della DGR n. 207/2023, con le quali sarebbero stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015-2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici;
- della nota dell’Avvocatura Regionale n. 8631 del 13 gennaio 2023, richiamata nella DGR n. 207/2023, nella quale sarebbe stato affermato che l’adozione dei provvedimenti di ripiano non necessitava della preventiva comunicazione di avvio del procedimento;
nonché degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, in quanto presupposti a quelli gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti;
X) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 febbraio 2023 e depositato in data 10 febbraio 2025,
per l’annullamento
- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “ Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 ”;
- dell’Allegato parte integrante 1 alla predetta determinazione;
- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “ Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ”;
- dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante lo “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
Y) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20 giugno 2023 e depositato in data 25 giugno 2025,
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14 marzo 2025, n. 14, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Marche del 28 aprile 2025, n. 38, avente ad oggetto il Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 mediante il quale è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui al decreto n. 52/SALU/2022 ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti in ottemperanza delle sentenze nn. 139/2024 e 140/2024 emesse dalla Corte Costituzionale;
- dell’allegato A al predetto decreto parte integrante e sostanziale dello stesso;
nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e con quello per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata, della Regione Marche, della Regione Piemonte, della Regione Toscana, della Regione Veneto, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute, di Coccato e Mezzetti S.r.l. e di Associates of Cape Cod Europe GmbH;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. UC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha dato avvio a un complesso e articolato contenzioso avverso i provvedimenti con i quali è stata data attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
Premesso, inoltre, che con ventiquattro successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti e provvedimenti indicati in epigrafe, ossia i provvedimenti regionali applicativi di quelli impugnati con il ricorso introduttivo, con cui con cui talune Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9- ter , comma 9- bis , del d.-l. n. 78/2015, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti;
Considerato che durante la pendenza del giudizio entrava in vigore l’articolo 7, comma 1, del d.-l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, a mente del quale “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell’accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Preso atto che la società ricorrente, con memoria depositata in data 22 ottobre 2025, ha rappresentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni, degli oneri di ripiano (c.d. payback ) per gli anni 2015-2018 posti a suo carico, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, versando in atti una tabella riepilogativa dei pagamenti effettuati, in uno con le relative ricevute;
Rilevato che la regione Emilia-Romagna ha prodotto, nelle more del giudizio, la comunicazione del 13 ottobre 2025 di avvenuto integrale pagamento, da parte della società ricorrente, del payback per il periodo 2015-2018;
Rilevato, inoltre, che la società ricorrente, con la produzione documentale del 19 novembre 2025, ha versato in atti i provvedimenti delle regioni Marche, Toscana, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, che danno conto del pagamento del payback per il periodo 2015-2018 anche da parte della società ricorrente;
Atteso che che durante la discussione della causa tenutasi nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025, il patrono della società ricorrente ha dichiarato che nelle more del presente giudizio è cessata la materia del contendere in relazione a tutto il contenzioso in ragione dell’intervenuto pagamento, in favore delle Regioni, del payback per il periodo 2015-2018, e ciò è stato fatto constare nel verbale di udienza;
Considerato che il riportato articolo 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025 ha disposto, da un lato, che decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento da parte degli interessati dell’importo pari alla quota ridotta (25%) con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti Internet istituzionali, comunicandoli alla segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, e, dall’altro, che solo la stretta ricorrenza di tutti gli appena descritti presupposti procedimentali determina, ex lege , la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9- ter , comma 9- bis , del citato decreto-legge n. 78/2015;
Ritenuto, quindi, che la pronuncia di cessata materia del contendere può essere adottata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto a titolo di payback . Nel caso di specie, pertanto, il presente giudizio può essere solo parzialmente definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ossia limitatamente alle doglianze riferite alla posizione della società ricorrente nei confronti delle Regioni per le quali risultano ini atti i provvedimenti che attestano l’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di payback per il periodo 2015-2018;
Ritenuto, invece, che con riguardo alle altre Regioni – relativamente alle quali, invece, non è stato dalle stesse depositato alcun provvedimento pubblicato sui rispettivi bollettini – occorra dare rilevanza alla dichiarazione resa dalla società ricorrente nel corso dell’udienza del 28 novembre 2025 ( id est , di richiesta di cessazione della materia del contendere in generale) nei termini di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “ il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, tenuto altresì conto della produzione documentale della parte ricorrente con la quale è stato attestato il pagamento del quantum dovuto nei confronti degli enti regionali (cfr. doc. 1 della produzione documentale del 17 ottobre 2025);
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame debba essere in parte definito con declaratoria della cessata materia del contendere e, per la restante parte, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei termini esposti in precedenza;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alle modalità di definizione della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, per la restante parte, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FR PE ET, Presidente FF
UC FF, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC FF | FR PE ET |
IL SEGRETARIO