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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Di Montechiaro - Via Fiorentino, 89 92020 Palma Di Montechiaro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6228 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente assente alle ore 9.20.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 729/2025, depositato in data 01/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso d'accertamento n. 6228 del 17.12.2024, relativo a TARI anno di imposta 2024, nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso d'accertamento citato in epigrafe, notificato in data 05/01/2025, relativo a TARI anno 2024.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per estinzione della pretesa in ragione dell'avvenuto pagamento;
2) Nullità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto soggettivo, in quanto l'immobile non è di proprietà del ricorrente, bensì della madre dello stesso che ha corrisposto quanto dovuto;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Palma di Montechiaro, regolarmente chiamata in causa a mezzo PEC del 04/03/2025, non risulta costituito il giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L' eccezione di duplicazione d'imposta, già corrisposta della madre del ricorrente nella qualità di proprietaria dell'immobile, risulta provata dalla produzione delle coppie dei tre pagamenti effettuati con
Mod. F24 da Nominativo_1. Il Comune di Palma di Montechiaro, in merito alla duplicazione d'imposta, sebbene regolarmente chiamato in causa, non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di prendere atto dell'avvenuto pagamento oppure di contestarlo. Sicché l'accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore della parte resistente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario
Avv. Difensore_1.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Di Montechiaro - Via Fiorentino, 89 92020 Palma Di Montechiaro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6228 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente assente alle ore 9.20.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 729/2025, depositato in data 01/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso d'accertamento n. 6228 del 17.12.2024, relativo a TARI anno di imposta 2024, nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso d'accertamento citato in epigrafe, notificato in data 05/01/2025, relativo a TARI anno 2024.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per estinzione della pretesa in ragione dell'avvenuto pagamento;
2) Nullità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto soggettivo, in quanto l'immobile non è di proprietà del ricorrente, bensì della madre dello stesso che ha corrisposto quanto dovuto;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Palma di Montechiaro, regolarmente chiamata in causa a mezzo PEC del 04/03/2025, non risulta costituito il giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
L' eccezione di duplicazione d'imposta, già corrisposta della madre del ricorrente nella qualità di proprietaria dell'immobile, risulta provata dalla produzione delle coppie dei tre pagamenti effettuati con
Mod. F24 da Nominativo_1. Il Comune di Palma di Montechiaro, in merito alla duplicazione d'imposta, sebbene regolarmente chiamato in causa, non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di prendere atto dell'avvenuto pagamento oppure di contestarlo. Sicché l'accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore della parte resistente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario
Avv. Difensore_1.