Articolo 16 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 15Articolo 17
Versione
5 maggio 1964
Art. 16. Mansioni del personale ausiliario tecnico

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.
Entrata in vigore il 5 maggio 1964