Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena non può avere ad oggetto la pubblicazione della sentenza penale (art. 186 cod. pen.), atteso che quest'ultima non è una pena accessoria ma un mezzo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile che l'ha subito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2001, n. 31680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31680 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Presidente - del 30/05/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 954
3. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO BRUNO - Consigliere - N. 20373/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per RE AN, n. Cosenza, 26.5.46 avverso sentenza Tribunale di Cosenza 1.2.2000;
- udita la relazione del consigliere Dott. M. ROTELLA;
- udita la richiesta di rigetto del p.m., in persona del s.P.G., Dott. A. MURA
- udito il difensore di P.C. avv. V. MILITERNI, che si associa al P.M.
rinvenuto
1 - Il Tribunale di Cosenza ha condannato AN RE a L.
1.500.000 m., con condizionale subordinata alla pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano La Gazzetta del Sud, a titolo di risarcimento del danno (morale), ed entro 1 mese dal passaggio in giudicato della sentenza, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, per diffamazione a mezza stampa, commessa quale autore di un articolo apparso sui numeri 10, 11 e 12 del 1996 sul periodico La Sila, che si occupava di vicende della cooperativa Elettra (querela proposta dal suo legale rappresentante, Pietro Aiello).
Con il ricorso denuncia: 1^ - mancanza di condizione di procedibilità (violazione artt. 337/3 CPP), perché il legale rappresentante ha proposto querela senza delibera autorizzativa del C.d.A. della Cooperativa;
2^ - vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 CPP, perché la condanna dell'imputato poggia sulle dichiarazioni di Aiello, che concernono rapporti personali non pertinenti;
3^ - violazione dell'art. 186 CP, perché la pubblicazione della sentenza ha natura di pena accessoria, cui va estesa la sospensione condizionale (nel caso concessa).
2 - Il 1^ motivo di ricorso non è consentito.
Dopo l'entrata in vigore del nuovo CPP, la giurisprudenza ha dapprima ritenuto che la querela proposta dal legale rappresentante di una p.g., allorché priva dell'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, sia invalida o inefficace (cfr. Cass., sez. 2^, n. 10144 del 1992, P.M. in proc. Noselli, CED, rv. 192526 e sez. 6^, n. 3715 del 1993, P.G. in proc. Natali, CED rv. 197144). Indi, alla luce del principio delle tassatività delle cause di nullità sancito dall'art. 177 CPP, ha rilevato che la previsione dell'art. 337/3 CPP è sfornita di sanzione,(v. recentemente Cass., sez. 6^, 30.4.99, Fiasco, CED 214735). Ed ha precisato che la norma mira solo a prevenire la necessità di verifica dei poteri di rappresentanza del querelante, in caso di contrasto o di fondati dubbi sulla loro esistenza (Cass., sez. 5^, n. 4316/96, P.M. in proc. Mauro ed a., CED, rv. 206381).
Pertanto la disposizione dell'art. 337/3^ co. CPP mira a consentire la verifica immediata del corretto esercizio del diritto di querela spettante alle persone giuridiche, enti od associazioni offesi da reato. Alla mancata indicazione della fonte del suo potere di rappresentanza da parte della persona fisica che, nel proporre querela in nome di uno dei menzionati soggetti collettivi, se ne professi legale rappresentante non è connessa sanzione d'invalidità dell'atto, perché ai fini procedurali il giudice è comunque tenuto a stabilire se la querela è stata proposta da chi è legittimato. Viceversa la mancata indicazione implica verifica dell'effettività di un mandato del soggetto nel cui nome è proposta querela, ove se ne contesti l'esistenza. Ma perciò stesso la relativa eccezione, implicando una valutazione di fatto, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
Nel caso la questione concreta non risulta oggetto di discussione in sede di merito e non vi è censura di motivazione sul punto.
Il 2^ motivo è parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato, e di fatto insieme, perché non tocca l'aspetto qui rilevante della motivazione circa l'offensività del tenore degli articoli incriminati, ma suggerisce una valutazione alternativa di merito.
Anche il 3^ è inammissibile per manifesta infondatezza. S.U. 21.5.88, Iori (CED, rv. 181124) ha stabilito e, peraltro già la rubrica dell'articolo non lascia dubbi al riguardo ("riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna"), che la pubblicazione della sentenza di condanna, che costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale, è una sanzione civile non penale, che si distingue da sanzioni speciali di analogo tenore aventi carattere penale (il ricorso menziona quella di cui all'art. 9 L. sulla stampa, ma basti por mente a quella di cui all'art. 1913 CP).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende. Lo condanna inoltre a rifondere alla O.C. le spese del procedimento, che liquida in L. 2.200.000, comprensive di spese ed onorario.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria 24 agosto 2001