Decreto cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2025, proposto da
OS LA NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marciana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 10069/2025 del 27 giugno 2025, notificato il 30 giugno 2025, con il quale il Comandante del Corpo Polizia Locale ha disposto la decadenza dall'autorizzazione al noleggio con conducente n. 6/2021-7 RNC, rilasciata dal Comune di Marciana;
- per quanto possa occorrere, dell'art. 49, lettera e) del Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente, approvato con delibera C.C. n. 51 del 29 novembre 2000, nella parte in cui prevede la decadenza dall'autorizzazione nel caso in cui l'esercente abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dei territori indicati nell'art. 30;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra i quali, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 6263/2025 del 24 aprile 2025 ed il parere della Commissione comunale per il noleggio conducente nella riunione datata 11 giugno 2025, verbale prot. 9587 del 20 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marciana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ND IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Parte ricorrente si duole del provvedimento prot. n. 10069 del 27 giugno 2025, con cui il Comune di Marciana ha disposto la decadenza della ricorrente dall'autorizzazione all’attività di Noleggio Con Conducente (NCC) n. 6/2021-7 RNC precedentemente rilasciata e, per quanto occorrer possa, degli altri atti presupposti e connessi, tra cui l’art. 49, lett. “e”, del Regolamento comunale del servizio NCC approvato con delibera comunale n. 51 del 29 novembre 2020.
2) La ricorrente precisa di essere titolare di rimessa in Marciana, via degli Estruschi-Pomonte , e di una rimessa secondaria in Livorno, Via dei Pelaghi n. 192/194.
3) Il provvedimento è così motivato:
“ preso atto dei verbali conseguenti ai sopralluoghi effettuati periodicamente da appartenenti al Corpo Polizia Locale del Comune di Marciana attestanti lo stato dei luoghi indicati come rimessa, rappresentati da un fabbricato sito in Marciana Via degli Etruschi Frazione Pomonte zona “I Colombi” Fg 28, Part. 487, Sub 601, dalle quali è emerso che la rimessa principale non presenta traccia di utilizzo”;
Inoltre:
“i. lo stato dei luoghi versa in abbandono ed incuria. La rimessa, costituita da un piccolo fabbricato a monte della strada, presenta una rampa di accesso la cui percorribilità è impedita dalla crescita incontrollata di una pianta di cisto marino che invade la metà dell’accesso a dimostrazione del mancato utilizzo già da tempo. La rampa è disconnessa e la porta in cattivo stato di manutenzione;
ii. Il cartello riporta i recapiti del precedente intestatario oltre che di un terzo titolare per il quale già da alcuni anni è stato emesso provvedimento di decadenza;
iii. Risulta che il bene immobile oggetto di contratto di affitto sia stato oggetto di compravendita senza che gli interessati abbiano dimostrato di essere a tutt’oggi in possesso di titolo alcuno per la disponibilità del medesimo, quale comunicazione di convalida da parte del nuovo proprietario. L’atto di locazione, con validità annuale – seppur con tacito rinnovo – è stipulato e registrato a nome di: SC AZ, OR UL e AL AZ - quest’ultima licenza non più in essere nonostante sulla targa di esercizio ne siano ancora presenti i dati. Con la cessione dell’autorizzazione da RA AZ a LA NA OS, la stessa è subentrata nel contratto di locazione, ma dopo una prima comunicazione di convalida da parte del proprietario LI IE avvenuta nel 2023, nessuna ulteriore comunicazione è stata trasmessa in merito all’attuale validità del contratto, con scadenza originaria e registrazione presso l’Agenzia delle entrate dal 08/07/2020 al 08/07/2021, pur essendo il bene passato di proprietà. Si sottolinea nuovamente che la targa di esercizio, ormai deteriorata, porta ancora il contatto telefonico originario di RA AZ. Nessuna prova è stata fornita circa il rinnovo del contratto, l’attuale assenso del nuovo proprietario e la regolarizzazione del rinnovo presso l’Agenzia delle Entrate a far data dal 2024, visto che l’ultima registrazione presentata alla stessa e comunicata al Comune risale al 26/07/2023.
Preso altresì atto che il veicolo non è risultato presente nel territorio comunale, né risultano passaggi ponte da alcuna delle compagnie di navigazione in quanto:
a. Non sono stati rilevati passaggi all’interno del territorio comunale tramite controlli al sistema di videosorveglianza del Comune di Marciana che copre tutti gli accessi esistenti dal 01 gennaio 2023 al 23 giugno 2025 (come da nota prot. 9848 del 25/06/2025 della Ditta gestrice del sistema varchi di accesso), mentre risultano n. 3 giorni di presenza nel 2024 per altro veicolo intestato targato FY951BT. Non sono mai stati richiesti permessi per ingresso nella ZTL di Procchio oggi APU;
b. Risulta comunicato all’Ente di rilascio la sola rimessa secondaria di Livorno, Via dei Pelaghi n. 192/194 e non anche la rimessa di Rio, come dichiarato nelle memorie difensive dell’Avv.to Manelli – che pare peraltro collegata ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Rio, fermo restando che, dall’esame dei fogli di viaggio, non risulta che l’autovettura sia mai stata in partenza/rientro neppure presso tale sede. In tal senso si sottolinea come il rientro del veicolo debba avvenire obbligatoriamente nella rimessa principale, dando la possibilità anche dell’utilizzo di altre rimesse definite secondarie ma che comunque devono risultare ufficialmente e non anche genericamente “all’interno delle suddette unità immobiliari tutte site nella provincia di Livorno”. Infine da visura camerale non risulta neppure che la Sede di Via dei Pelaghi n. 192/194 sia indicata come unità locale;
c. la Polizia Locale del Comune di Livorno, sede della rimessa secondaria, a seguito di nostra nota di richiesta Prot. 21362/2024 del 19/12/2024, rispondeva con nota Protocollo 1783/2025 del 04/02/2025, attestando che, da sopralluoghi effettuati non risultava la presenza presso la rimessa secondaria sita in Via dei Pelaghi n. 192/194 e che da informazioni assunte presso il titolare dell’area – corrispondente a un piazzale ad uso dell’officina “Royalties” – lo stesso affermava di aver riservato due posti a favore della Sig.ra LL AC ma che la stessa sostava indicativamente due o tre volte la settimana, quindi non in maniera continuativa al rientro dai servizi giornalieri;
d. Che dall’esame dei fogli di servizio presentati non risulta dichiarato il luogo di partenza –nello specifico rimessa secondaria – ma un generico “Livorno” così come non è indicato il rientro in rimessa e che dall’esame degli stessi risultano periodi di buco nei quali il veicolo avrebbe obbligatoriamente dovuto stazionare in rimessa ben oltre le due o tre volte a settimana indicate dal titolare di cui al punto b;
e. le Compagnie di Navigazione operanti per tutto l’arco dell’anno nei collegamenti Piombino/Portoferraio Toremar, Moby e BluNavy, giuste nostre richieste Prot. 6822 del 07/05/2025 e 6901 del 08/05/2025 hanno dichiarato l’inesistenza di passaggi per la targa del veicolo LA NA OS negli anni 2024 e 2025:
- Blu Navy nota Prot. 8138 del 28/05/2025;
- Toremar/Moby note Prot. 6882 del 07/05/2024 - 6968 del 09/05/2024 e integrativa 8092 del 28/05/2025 ”.
3.1) Il Comune, ritenendo non liberatorie le osservazioni procedimentali della ricorrente, ha quindi concluso nel senso della decadenza dall’autorizzazione NCC per:
“ 1. mancanza di sede operativa;
2. Violazione dell’obbligo di rientro presso la sede principale;
3. mancanza totale di collegamento dell’attività con il territorio di rilascio ”.
4) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il contratto di locazione della rimessa é tuttora valido ed efficace;
- b) l’omessa registrazione del rinnovo del contratto di locazione, contestata dal Comune, è del tutto irrilevante ai fini della validità ed efficacia del contratto che comunque è stato registrato, sia pur tardivamente.
5) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) ciò che fondamentalmente contesta l’Amministrazione è il mancato utilizzo della rimessa e sede a Marciana, facendo derivare da ciò la mancanza totale di collegamento dell’attività con il territorio di rilascio, il che legittimerebbe il provvedimento di decadenza;
- b) all’esito della fase istruttoria, il Comune avrebbe infatti accertato il mancato rientro dell’autovettura nella rimessa sita all’interno del territorio comunale di Marciana fin dal rilascio dell’autorizzazione;
- c) l’Amministrazione quindi, di fatto, non tiene conto della rimessa di cui la ricorrente è titolare e che non è quella di Rio, che effettivamente fa riferimento ad altra autorizzazione, ma è quella che si trova nel Comune di Livorno dove, legittimamente, può ricoverare il veicolo;
- d) inoltre, il periodo temporale preso in considerazione dall’Amministrazione comunale (essendo stata l’autorizzazione, come già ricordato, rilasciata, a causa dei ritardi del medesimo Comune, solo a fine agosto 2024) è stato piuttosto breve e, per di più, coincidente con la stagione non turistica, di talchè non può considerarsi sufficiente per dedurne la circostanza, invece indebitamente asserita nel provvedimento impugnato, che la ricorrente non presti mai servizio nel Comune di Marciana;
- e) in ogni caso, a differenza di quanto sostenuto dall’Ente, le circostanze contestate alla ricorrente e ricapitolate nella parte conclusiva del provvedimento non sono comunque tali da comportare la violazione della disciplina in materia di noleggio con conducente, né peraltro (come si dirà nel terzo motivo di ricorso) vi è alcuna specifica disposizione normativa, nemmeno regolamentare, che sanzioni le condotte contestate dal Comune con il provvedimento della decadenza;
- f) pur essendo vero che il servizio NCC conserva anche una dimensione territoriale, quest’ultima non può avere i caratteri di esclusività ai quali fa riferimento il provvedimento impugnato, tali da giustificare addirittura la decadenza dall’autorizzazione, né peraltro si tratta di dimensione territoriale coincidente con il solo territorio comunale.
6) Col terzo motivo di ricorso si deduce che:
- a) le contestazioni mosse dal Comune di Marciana alla ricorrente sono quelle consistenti nell’abbandono della sede operativa e della rimessa principale presenti nel Comune di rilascio dell’Autorizzazione;
- b) su questi presupposti è stata applicata la sanzione della decadenza richiamando l’art. 49 del Regolamento comunale;
- c) in altri termini, la decadenza è stata disposta non per l’assenza della rimessa o della sede (infrazione che sarebbe comunque da considerare insussistente per quanto si è già dedotto nella prima censura), ma per il mancato uso delle medesime;
- d) ma le condotte contestate non violano alcuna norma della disciplina di settore, tanto meno alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della medesima;
- e) in ogni caso è comunque inapplicabile la sanzione della decadenza poiché in materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, che trova la sua base nell'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- f) il rispetto del principio di tipicità e legalità nell'ambito dell'illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione non possano essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, perciò la norma regolamentare adottata dal Comune di Marciana avente contenuto sanzionatorio e applicata nel caso di specie (art. 49) è stata emanata in violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative;
- g) in ogni caso, anche a voler ritenere legittima la previsione della sanzione della decadenza ai sensi dell’art. 49 del regolamento comunale, in considerazione della previsione contenuta nella delibera regionale n. 131/1995, il provvedimento di decadenza qui impugnato è comunque illegittimo perché tale sanzione è stata applicata a condotte diverse da quelle previste e punite da tale disposizione;
- h) infatti, l’art. 49, comma 1, cit. prevede che “ L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 9, dispone la decadenza della licenza nel caso in cui il titolare dell’Autorizzazione: a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l’esercizio della professione dal Titolo II Capo I e dal Titolo III Capo I; b) incorra, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivo superiore a sei mesi; c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell’arco di un anno; d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento; e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dai territori indicati nell’art. 30; f) abbia autorizzato il veicolo o l’autorizzazione per compiere o favorire attività illegali; g) effettui il servizio con l’autorizzazione sospesa” ;
- i) in primis, il provvedimento di decadenza ha richiamato genericamente l’art. 49 del regolamento senza alcuna ulteriore specificazione, benché tale norma contenga un elenco di differenti condotte, nessuna delle quali è comunque applicabile al caso di specie.
7) Col quarto motivo di ricorso, si deduce che:
- a) il Regolamento comunale NCC disciplina i controlli e le verifiche in ordine ai requisiti (soggettivi ed oggettivi) necessari per l'esercizio del servizio NCC, nonchè gli atti conseguenti in caso di inosservanza;
- b) dispone l’art. 41, ai commi 1 e 4, che, in caso di mancanza o inadeguatezza di uno dei requisiti, si debba procedere alla concessione di una proroga (non superiore a 90 giorni) per la regolarizzazione;
- c) solo successivamente, e previo parere della commissione di cui all'art. 9, verrà disposta la sospensione dell’autorizzazione;
- d) trascorsi i 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme sanzionatorie di cui all'art. 50 (revoca dell'autorizzazione);
- e) da quanto esposto si ricava che l’applicazione diretta della sanzione afflittiva massima, senza aver prima instaurato un procedimento che possa consentire al privato di regolarizzarsi rispetto alle infrazioni contestate, è esclusa dal regolamento;
- f) in definitiva, il Regolamento configura un sistema sanzionatorio progressivo, articolato su più livelli e fondato su una precisa graduazione tra misure correttive e sanzioni definitive.
8) Col quinto motivo di ricorso, si deduce che:
- a) la “comunicazione di avvio del procedimento” ha in realtà la natura di mero atto istruttorio poiché si invita la comparente a fornire informazioni, senza peraltro fare alcun riferimento agli elementi di accertamento svolti dall’Ente e richiamando solo in maniera generica “ verifiche effettuate sul territorio comunale ”;
- b) dunque, di fatto la comunicazione di avvio è stata omessa, tanto è vero che non è stata nemmeno contemplata la possibilità di depositare memorie;
- c) da quanto emerge dallo stesso provvedimento impugnato, l’Amministrazione, dopo aver inviato la comunicazione di avvio, ha continuato ad effettuare la sua indagine senza comunicare in fase procedimentale le risultanze istruttorie raggiunte, che sono state invece rese note solo con la notifica del provvedimento di decadenza, in violazione palese delle garanzie procedimentali;
- d) vi è stato inoltre un utilizzo distorto che l'Amministrazione ha fatto del sistema di videosorveglianza, in violazione del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 08.04.2010 (doc. 24 ricorrente), che pone in via generale una serie di limiti temporali all’utilizzo dei dati contenuti nelle immagini, che infatti possono essere conservati per un periodo limitato e di regola fino ad un massimo di 24 ore, mentre per i Comuni che installano telecamere, per fini di sicurezza urbana, la conservazione dei dati è limitata a sette giorni (punto 3.4);
- e) inoltre, detto provvedimento prevede espressamente (punto 3.3 c) la necessità di predisporre “ misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto (v. punto 3.4) ”;
- f) il provvedimento ha poi affrontato anche la specifica questione dell’utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada ( punto.5.3 ), precisando che anche “ gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali”;
- g) ne deriva che l´utilizzo di tali dispositivi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, tanto che vengono dettate una serie di regole che mirano a circoscrivere l’utilizzabilità dei dati rilevati (punto 5.3.1); tra le quali: “a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;... d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all´eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore(19), …..; 5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso”;
- h) è quindi di piana evidenza che la conservazione dei dati del sistema di videosorveglianza per oltre due anni – come emerge dal provvedimento di decadenza (dati raccolti a partire dal 1° gennaio 2023) - determini l'inutilizzabilità dei medesimi a fini istruttori perché in dispregio della legge e di tutti i principi dettati in materia di trattamento dei dati personali.
9) Si è costituito in giudizio il Comune.
10) Con ordinanza cautelare n. 497 del 4 settembre 2025, la domanda cautelare veniva accolta nel solo bilanciamento degli interessi (e senza estensione della sospensione cautelare al Regolamento comunale parimenti gravato) e veniva fissata l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
11) Depositati gli ulteriori scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1) Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono.
1.1) Il primo motivo di ricorso è infondato perché dagli atti risulta che, a prescindere dalla formale disponibilità dell’autorimessa, la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente “ la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della” rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (C.d.S. n. 6248 del 16 luglio 2025, § 2.1.2), ma il suo effettivo utilizzo. Nel caso di specie, come documentato dal Comune, dallo stato dei luoghi esistente al momento dell’agire amministrativo risultava una rimessa costituita da un piccolo fabbricato totalmente dismesso ed in stato di abbandono, cui si accedeva attraverso una piccola rampa pressochè interamente occupata da una pianta (v. verbali polizia municipale, doc. 14 comunale).
1.2) In ogni caso, anche volendo prescindere dal suddetto profilo, il provvedimento impugnato è plurimotivato, perciò esso si regge sulla violazione del vincolo di territorialità, per mancato utilizzo della rimessa nel Comune di Marciana.
1.3) Non è infatti contestato l’omesso uso di tale rimessa, tanto che la ricorrente deduce di aver utilizzato la rimessa secondaria nel Comune di Livorno, all’uopo sostenendo che il servizio di NCC avrebbe dimensione provinciale (v. seconda censura). Così non è, perché, per giurisprudenza consolidata, vi è una chiara e permanente sussistenza, nell’impianto normativo vigente, del cd. “vincolo di territorialità”, espresso non solo in termini strutturali e organizzativi, a fronte della necessità di una sede operativa e rimessa nel territorio del Comune autorizzante (art. 3, comma 3, e art. 8, comma 3, l. n. 21 del 1992), “… ma anche in termini funzionali, quale cioè necessità che il servizio sia prevalentemente prestato all’interno e a beneficio del territorio comunale di riferimento, e in tal guisa con utilizzo strutturale e organizzato dell’autorimessa in loco (cfr., di recente, anche Cons. Stato, V, 10 marzo 2025, n. 1957, ove si pone in risalto, fra l’altro, come “la verifica del rispetto del vincolo di territorialità non possa prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa, tanto più ove [era emerso] che il servizio di autonoleggio veniva svolto in modo continuativo in tutt’altra parte d’Italia (in particolare, risulta che la società […], nella veste di titolare dell’autorizzazione conferita dal sig. […], si era obbligata a rendere un servizio in Roma tutti i giorni della settimana e per tutto l’arco della giornata)” (C.d.S. n. 6248/2025 cit., § 2.1.2).
1.4) Nel caso di specie viene in rilievo una fattispecie di cd. “revoca-decadenza” o “revoca-sanzione”, nella quale “… l’Amministrazione si limita a verificare la permanenza dei requisiti per il rilascio del provvedimento ampliativo in capo all’interessato, anche rispetto alla sussistenza di inadempimenti agli obblighi inerenti all’esercizio dell’attività tali da pregiudicarne la prosecuzione, ciò che certamente rientra nei propri poteri (ed esorbita, peraltro, dalle sanzioni stricto sensu). In particolare, venendo in rilievo un rapporto di durata, che si protrae nel tempo, l’amministrazione può sempre verificare la sussistenza dei suoi presupposti fondamentali, anche rispetto al corretto espletamento dell’attività da parte dell’interessato (…): in mancanza, verranno meno le ragioni fondanti il titolo abilitativo, e così si avrà una fattispecie di “decadenza” dello stesso, e (solo) lato sensu di sua revoca “sanzione”, nella misura in cui consegue agli inadempimenti dell’interessato ” (così, C.d.S. n. 6248/2025 cit., § 5.1.1.)
1.5) La violazione contestata ben coincide con l’insussistenza del servizio in favore della comunità locale, ragione per cui il Comune ha riscontrato il venir meno delle ragioni fondanti il titolo abilitativo e del relativo interesse pubblico che ne aveva giustificato il rilascio. Ne deriva, all’esito di un ulteriore approfondimento del tema oggetto di causa, che provvedimenti di revoca-decadenza come quello di specie possono essere adottati dai Comuni a prescindere da una espressa previsione in tal senso da parte dei singoli regolamenti comunali. Nel caso di specie, il Comune ha fatto comunque richiamo all’art. 49 del Regolamento e ciò si è tradotto in una ulteriore garanzia per il soggetto interessato, considerato che, ai sensi di tale articolo, è stata comunque sentita la Commissione di cui all’art. 9 del medesimo Regolamento (v. doc. 13 comunale).
1.6) Inoltre, il fatto che il provvedimento impugnato non sia una sanzione in senso stretto rende inconferente il richiamo al principio di legalità di cui alla L. n. 689/1981 (v. terza censura) e alla gradualità delle sanzioni (v. quarta censura).
1.7) Venendo al quinto motivo di ricorso (con cui si deduce, in sostanza, la violazione del contraddittorio procedimentale e un asserito illegittimo utilizzo dei dati registrati), va rilevato che il contraddittorio procedimentale è stato assicurato, in quanto parte ricorrente ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni procedimentali, dalle quali emerge che la stessa ha dichiarato di non aver “ di fatto mai potuto iniziare la propria attività imprenditoriale ” di cui all’autorizzazione oggetto di causa (v. pag. 4 cit. osservazioni, in doc. 12 ricorrente), così confermando il mancato servizio di NCC in favore della comunità locale. Ne deriva che, ai fini del decidere, è inutile soffermarsi sull’asserito indebito utilizzo dei dati registrati, considerato che è pacifica, ab origine , la mancata erogazione del servizio NCC nei confronti del Comune di riferimento.
2) Il ricorso va quindi respinto.
3) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
ND IT, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND IT | LE RI |
IL SEGRETARIO