CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1723/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO FRANCESCO, Presidente e Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7673/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202400002185000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160069618790000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160069618790000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180010169419000 SANZ 36 BIS 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180016503729000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180016503729000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190004026546000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190014992761000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato con il ricorso in epigrafe la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ricevuta in data 17 luglio 2024, nonché le singole iscrizioni a ruolo ivi indicate riguardanti Irpef, Iva,
Irap, contributo di solidarietà, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, di importo complessivo pari ad euro
58.660,90, comprensivo di sanzioni ed interessi.
In punto di fatto, il ricorrente espone di non aver mai ricevuto notifica delle cinque cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria, e di averne avuto conoscenza solo in data 17 luglio 2024 quando ha ricevuto la notifica di quest'ultimo atto.
Tanto premesso, deduce in punto di diritto:
1.- l'Illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, in quanto annunciata in assenza del necessario presupposto costituito dalla notifica delle cartelle riportanti i debiti tributari;
2.- Ulteriore ragione di illegittimità della predetta comunicazione di iscrizione ipotecaria emergerebbe dal fatto che essa non è stata accompagnata dall'allegazione degli atti presupposti (le cartelle); il tutto, in violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente;
3.- Intervenuta decadenza dal potere di riscuotere imposte risalenti agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 stante la mancata notifica delle cartelle;
intervenuta prescrizione dei debiti tributari, anche successiva (ove risultassero provate le date di notifica delle cartelle asserite nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, e collocate nei giorni 19/1/2017, 13/7/2018, 9/1/2019, 25/3/2019, 2/9/2019).
In conclusione il ricorrente ha chiesto che in accoglimento del ricorso siano annullate, revocate o private di efficacia la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e le iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle ivi indicate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, demandando all'agente della riscossione il compito di provare l'avvenuta notifica delle cartelle, quale circostanza idonea a supportare le proprie conclusioni.
Si è anche costituita in giudizio l'A.d.E.R. che ha affermato e comprovato di aver in precedenza regolarmente notificato alla PEC del ricorrente le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria. Riguardo alla dedotta prescrizione, l'A.d.E.R. ha precisato e dimostrato di aver anche notificato all'odierno ricorrente atti interruttivi della prescrizione nelle date del 14.02.2023 (intimazione di pagamento delle cartelle) e 3.08.2023 (proposta di compensazione ex art. 28 ter del DPR 602/1973). La resistente AdER ha quindi chiesto il rigetto del ricorso col favore delle spese del giudizio, da distrarre in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la difesa dell'A.d.E.R. ha puntualizzato che le cartelle sono state in precedenza notificate allo stesso indirizzo PEC del ricorrente al quale è stato inviato l'atto oggetto della presente impugnazione. La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato il fatto che l'A.d.E.R. ha dimostrato in giudizio l'avvenuta regolare notifica – nelle già citate date del 19/1/2017, 13/7/2018, 9/1/2019, 25/3/2019, 2/9/2019, e tramite PEC - delle cartelle di pagamento inviate al ricorrente, poi poste a base dell'avviso di iscrizione ipotecaria. Avverso tali cartelle nessuna impugnazione è stata a suo tempo proposta dal ricorrente.
Tale circostanza rende, innanzi tutto, infondata la censura secondo la quale l'avviso di iscrizione ipotecaria sarebbe stato illegittimamente confezionato in difetto della notifica degli atti presupposti (primo motivo).
Infondata è anche la tesi del difetto di motivazione (secondo motivo), atteso che le cartelle erano già note al contribuente e non dovevano perciò essere allegate al preavviso di ipoteca.
In secondo luogo, risulta inammissibile il terzo motivo d ricorso, laddove si denuncia la decadenza dal potere di riscuotere tramite cartelle le imposte degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Se parte ricorrente avesse voluto contestare il mancato rispetto del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo avrebbe avuto l'onere di impugnare le predette cartelle entro sessanta giorni dalla loro notifica;
onere che, all'evidenza, non è stato assolto e che non può essere, tardivamente, esercitato per mezzo del ricorso in esame.
Infondata è, infine, anche la tesi della intervenuta prescrizione successiva ai momenti di notifica delle cartelle.
Sul punto, va rimarcato innanzi tutto che i tributi erariali (quali sono quelli oggetto delle cartelle in esame) sono pacificamente soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, che nella fattispecie non si è mai verificata.
In secondo luogo, va detto che anche la prescrizione quinquennale valevole per le sanzioni non sussiste nel caso in esame, se si tiene conto del fatto che dopo la notifica delle cartelle, e prima dell'adozione del preavviso di iscrizione ipotecaria, l'agente della riscossione ha notificato nelle date del 14.02.2023 e
3.08.2023 due atti aventi effetto interruttivo rispetto al decorso della prescrizione. In proposito, è opportuno precisare che l'atto dell'A.d.E.R. notificato il 14.02.2023 è idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale anche rispetto alla cartella notificata il 19.01.2017, atteso che tale termine è assoggettato alla sospensione e proroga Covid e non è quindi scaduto (come ordinariamente sarebbe successo) il 19.01.2022.
Per quanto esposto, il ricorso va dunque respinto in quanto palesemente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti resistenti, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna di esse. Dispone altresì che le spese riconosciute a favore dell'AdER siano distratte a benefico del suo difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO FRANCESCO, Presidente e Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7673/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202400002185000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160069618790000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160069618790000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180010169419000 SANZ 36 BIS 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180016503729000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180016503729000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190004026546000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190014992761000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato con il ricorso in epigrafe la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ricevuta in data 17 luglio 2024, nonché le singole iscrizioni a ruolo ivi indicate riguardanti Irpef, Iva,
Irap, contributo di solidarietà, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, di importo complessivo pari ad euro
58.660,90, comprensivo di sanzioni ed interessi.
In punto di fatto, il ricorrente espone di non aver mai ricevuto notifica delle cinque cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria, e di averne avuto conoscenza solo in data 17 luglio 2024 quando ha ricevuto la notifica di quest'ultimo atto.
Tanto premesso, deduce in punto di diritto:
1.- l'Illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, in quanto annunciata in assenza del necessario presupposto costituito dalla notifica delle cartelle riportanti i debiti tributari;
2.- Ulteriore ragione di illegittimità della predetta comunicazione di iscrizione ipotecaria emergerebbe dal fatto che essa non è stata accompagnata dall'allegazione degli atti presupposti (le cartelle); il tutto, in violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente;
3.- Intervenuta decadenza dal potere di riscuotere imposte risalenti agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 stante la mancata notifica delle cartelle;
intervenuta prescrizione dei debiti tributari, anche successiva (ove risultassero provate le date di notifica delle cartelle asserite nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, e collocate nei giorni 19/1/2017, 13/7/2018, 9/1/2019, 25/3/2019, 2/9/2019).
In conclusione il ricorrente ha chiesto che in accoglimento del ricorso siano annullate, revocate o private di efficacia la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e le iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle ivi indicate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, demandando all'agente della riscossione il compito di provare l'avvenuta notifica delle cartelle, quale circostanza idonea a supportare le proprie conclusioni.
Si è anche costituita in giudizio l'A.d.E.R. che ha affermato e comprovato di aver in precedenza regolarmente notificato alla PEC del ricorrente le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria. Riguardo alla dedotta prescrizione, l'A.d.E.R. ha precisato e dimostrato di aver anche notificato all'odierno ricorrente atti interruttivi della prescrizione nelle date del 14.02.2023 (intimazione di pagamento delle cartelle) e 3.08.2023 (proposta di compensazione ex art. 28 ter del DPR 602/1973). La resistente AdER ha quindi chiesto il rigetto del ricorso col favore delle spese del giudizio, da distrarre in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la difesa dell'A.d.E.R. ha puntualizzato che le cartelle sono state in precedenza notificate allo stesso indirizzo PEC del ricorrente al quale è stato inviato l'atto oggetto della presente impugnazione. La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato il fatto che l'A.d.E.R. ha dimostrato in giudizio l'avvenuta regolare notifica – nelle già citate date del 19/1/2017, 13/7/2018, 9/1/2019, 25/3/2019, 2/9/2019, e tramite PEC - delle cartelle di pagamento inviate al ricorrente, poi poste a base dell'avviso di iscrizione ipotecaria. Avverso tali cartelle nessuna impugnazione è stata a suo tempo proposta dal ricorrente.
Tale circostanza rende, innanzi tutto, infondata la censura secondo la quale l'avviso di iscrizione ipotecaria sarebbe stato illegittimamente confezionato in difetto della notifica degli atti presupposti (primo motivo).
Infondata è anche la tesi del difetto di motivazione (secondo motivo), atteso che le cartelle erano già note al contribuente e non dovevano perciò essere allegate al preavviso di ipoteca.
In secondo luogo, risulta inammissibile il terzo motivo d ricorso, laddove si denuncia la decadenza dal potere di riscuotere tramite cartelle le imposte degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Se parte ricorrente avesse voluto contestare il mancato rispetto del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo avrebbe avuto l'onere di impugnare le predette cartelle entro sessanta giorni dalla loro notifica;
onere che, all'evidenza, non è stato assolto e che non può essere, tardivamente, esercitato per mezzo del ricorso in esame.
Infondata è, infine, anche la tesi della intervenuta prescrizione successiva ai momenti di notifica delle cartelle.
Sul punto, va rimarcato innanzi tutto che i tributi erariali (quali sono quelli oggetto delle cartelle in esame) sono pacificamente soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, che nella fattispecie non si è mai verificata.
In secondo luogo, va detto che anche la prescrizione quinquennale valevole per le sanzioni non sussiste nel caso in esame, se si tiene conto del fatto che dopo la notifica delle cartelle, e prima dell'adozione del preavviso di iscrizione ipotecaria, l'agente della riscossione ha notificato nelle date del 14.02.2023 e
3.08.2023 due atti aventi effetto interruttivo rispetto al decorso della prescrizione. In proposito, è opportuno precisare che l'atto dell'A.d.E.R. notificato il 14.02.2023 è idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale anche rispetto alla cartella notificata il 19.01.2017, atteso che tale termine è assoggettato alla sospensione e proroga Covid e non è quindi scaduto (come ordinariamente sarebbe successo) il 19.01.2022.
Per quanto esposto, il ricorso va dunque respinto in quanto palesemente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti resistenti, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna di esse. Dispone altresì che le spese riconosciute a favore dell'AdER siano distratte a benefico del suo difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.