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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1159/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. ON DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to Tagliabue Mauro, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
n liquidazione giudiziale Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con sede in Milano – via Giuseppe Parini n. 9 (C.F. ), in persona CP_2 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. CP_3
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato (CF ),
[...] CodiceFiscale_2
NC AR (CF ), LI LO CodiceFiscale_3 con sede legale in Roma, Viale Europa 175, numero di Controparte_4
P.IVA_ iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: P.I.: , R.E.A.: in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Procuratore Speciale Avv. giusta i poteri conferiti con procura in data Controparte_5
11/5/2023, Notaio (doc n. 5), assistita congiuntamente e disgiuntamente dagli Persona_1
Avv.ti Riccardo Fuso ( ), Carmelo Fazio ( ) ed CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
TO Di EO
RESISTENTI
OGGETTO: superiore inquadramento contrattuale e differenze retributive.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/01/2024, il ricorrente conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_6 [...]
Cont
premettendo di essere stato impiegato nell'appalto affidato da e CP_2 Controparte_4
e gestito tramite l'ATI con e le cooperative consorziate e CP_2 CP_7 CP_8 CP_1 inizialmente quale dipendente di e, a decorrere dal 1/3/2019, a seguito di cambio di appalto, CP_8 quale dipendente di con orario di lavoro a tempo parziale 50%, inquadramento 5° livello CP_1
CCNL Logistica Trasporto Merci e spedizioni, formalmente trasformato in rapporto tempo pieno dal
1/10/2020.
Premessa la natura subordinata del rapporto di lavoro “ulteriore” ex art. 1, l. n. 142/2001, deduceva il proprio diritto all'inquadramento ab initio al livello 4°S, riconosciuto dal luglio 2020 alla cessazione del rapporto e, in subordine, al livello 4J, alla percezione di una retribuzione pari al monte ore contrattualizzato.
Deduceva la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno da luglio 2020 a settembre 2020.
Evidenziava che la datrice di lavoro aveva illegittimamente inglobato i ratei orari di 13ma, 14ma, ferie, ex festività e ROL nonché TFR nella paga oraria, che poi moltiplicava per il numero di ore indicate in corrispondenza della voce retribuzione, in violazione delle disposizioni contrattuali (art. 61 sez. cooperazione), parametrando tali voci sul monte ore inferiore, che il TFR mensilmente accantonato e liquidato alla cessazione del rapporto era inferiore a quello spettante per plurime ragioni.
Deduceva l'omesso corretto pagamento dell'integrazione al trattamento retributivo di malattia ex art. 63 CCNL e dell'EAR (“elemento aggiuntivo della retribuzione”) ex art. 52 CCNL.
Evidenziava che dalla busta paga di novembre 2020 comparivano sempre le ore svolte nella fascia notturna alla voce “lavoro notturno 25%”, mentre nei mesi precedenti ne comparivano in misura
2 inferiore, che non erano state correttamente calcolate le incidenze sugli istituti richiamanti il concetto di retribuzione globale mensile, affermava il diritto a tre scatti di anzianità anche nei primi 8 mesi.
Deduceva la violazione dell'art. 5 D. Lgs. 81/2015, con riferimento al periodo di formalizzazione del rapporto a tempo parziale, con diritto al risarcimento del danno, e a percepire la retribuzione per i minuti di vestizione e svestizione della divisa aziendale.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
a) ove occorra, accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e Controparte_1 oggi in liquidazione) di un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 di natura subordinata
[...]
b) accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e oggi in Controparte_1 liquidazione) di un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 a tempo pieno dal 1° luglio 2020 e non dal 1° ottobre 2022 con conseguente diritto a percepire la relativa retribuzione piena anche per i mesi di luglio, agosto e settembre
2020
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizioni: in via principale, nel 4° livello S per il periodo di assegnazione al livello 5° in subordine, nel 4° livello J per il periodo di assegnazione al livello 5° ciò sin dal primo giorno di lavoro ovvero in subordine dalla diversa data che risulterà giudizialmente.
d) in ogni caso, e dunque anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di superiore inquadramento, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo parziale al 50% sino a giugno 2020 o in subordine sino a settembre 2020 ed a tempo pieno per il periodo successivo;
- il diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di appalto ex accordo sindacale sub doc. 5 e 42 CCNL Logistica e conseguentemente a percepire gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL anche per i primi 8 mesi di rapporto
- un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e 14ma mensilità ed indennità di ferie;
72 ore in ragione di anno di permessi rol e 40 ore in ragione di anno di ex festività, ivi compresa l'inclusione in tutti i predetti istituti degli aumenti periodici di anzianità;
- l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL e la maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata del Santo Patrono;
-l'integrazione all'indennità di malattia ex art. 63 CCNL;
Contr
- l'
3 - il diritto di percepire la maggiorazione per lavoro notturno per tutte le ore rese nella fascia 22/6 anche nei mesi dall'assunzione ad ottobre 2020
- l'incidenza delle somme continuativamente spettanti in forza del precedente alinea e corrisposte al ricorrente da novembre 2020 in busta paga a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie,
- il TFR in misura piena ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa
- stante la violazione dell'obbligo di indicare nel contratto di lavoro a tempo parziale la collocazione dell'orario di lavoro ex art. 5, comma 2, D. Lgs. 81/2015 e/o ex art. 56 CCNL, di percepire la maggiorazione ex art. 56 CCNL per ogni ora svolta al di fuori della distribuzione oraria ovvero in subordine il risarcimento del danno ex art. 5, comma 2,
D. Lgs. 81/2015,
e) accertare e dichiarare che deve essere compreso nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal ricorrente per effettuare le operazioni di vestizione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e di svestizione dopo la fine dell'attività lavorativa, come dettagliatamente descritte in ricorso, per un totale complessivo di almeno 6 minuti per ogni giornata di effettivo lavoro, ovvero per il diverso tempo che risulterà in corso di causa,
f) condannare la datrice di lavoro Parte_2
(oggi in liquidazione), in solido con i committenti condebitori solidali ed
[...] CP_2 [...] ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_4 ricorrente le somme spettanti in forza degli accertamenti di cui alle precedenti lettere, come quantificate nei conteggi allegati al presente atto e quantificati nel corpo dello stesso, per l'importo complessivo lordo di € 15.324,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, comprensive di IVA, CPA e spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario».
A seguito di apertura di liquidazione giudiziale di in data 23/05/2024 il Controparte_1 processo veniva interrotto e successivamente riassunto per iniziativa di parte ricorrente con ricorso in riassunzione depositato in data 23/09/2024. All'udienza di discussione del 4/7/2025 la difesa di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di differenze retributive per tempi di vestizione/svestizione. Disposta l'acquisizione di conteggi supplementari, all'udienza del 14/10/2025 la causa perveniva in decisione.
4 Il ricorso proposto da appare in parte fondato e meritevole di accoglimento, per le Parte_1 ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Occorre esaminare le plurime questioni devolute alla cognizione dell'odierno giudicante per paragrafi separati, nell'ordine di proposizione delle stesse ad opera della difesa del ricorrente.
***
1. Superiore inquadramento contrattuale.
L'odierno ricorrente evidenzia di avere operato, a partire dal 1/3/2019, presso il magazzino della Cont
sito in Pregnana Milanese alle dipendenze di consorziata di , a fronte di un CP_1 CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50% con inquadramento nel 5° livello del CCNL
Logistica Trasporto Merci e Spedizioni. Egli ha chiesto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento, in via principale nel livello 4°S e in via subordinata nel livello 4°J, assumendo:
- che per oltre sette anni prima di transitare ad (dal 2/1/2012 al 28/2/2019) egli ha CP_1
Cont operato presso il magazzino della per conto della cooperativa con inquadramento nel 5° CP_8 livello del CCNL Logistica, svolgendo di fatto le medesime mansioni presso il medesimo magazzino, usando identici strumenti di lavoro;
- che nel periodo di cui è causa ha svolto, tra le altre, anche attività di “carico e scarico” e di “spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci”, laddove il livello 4°S contempla espressamente tra i profili esemplificativi gli “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci”);
- che il livello 4°S gli è stato riconosciuto da luglio 2020, pur in assenza di modifica delle mansioni in concreto svolte.
Orbene, dalla condotta istruttoria è emerso che il ricorrente ha sempre svolto l'attività di codificatore.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver svolto le stesse mansioni del ricorrente: Tes_1 entrambi, ricevuti i pacchi in arrivo da un'apposita rulliera, provvedevano alla stampa e all'apposizione di un'etichetta indicante il codice postale, il quale veniva generato automaticamente, sparando con la pistola sul codice a barre, ovvero manualmente, inserendo a computer i dati necessari. Il teste ha Tes_2 sottolineato che, nel periodo di cui è causa, il ricorrente si è occupato per tutto il suo turno di lavoro della codificazione di pacchi e buste al banchetto del computer, registrandoli con una pistola in grado di legge i codici a barre. Il teste , analogamente, ha affermato che, nel periodo di causa, il si è Tes_3 Pt_1 occupato del lavoro di codifica, consistente nell'apporre le etichette sui pacchi che passavano sul rullo, con l'ausilio di un lettore ottico che legge automaticamente il codice a barre sul pacco e stampa
5 l'etichetta da apporre sul pacco, operazione da svolgere alternativamente con una pistola che legge il codice a barre e genera l'etichetta.
Ciò premesso, le rivendicazioni di superiore inquadramento contrattuale non meritano di trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Con riguardo alla domanda principale, in relazione al livello 4°S, la declaratoria del CCNL di riferimento così recita: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
Da un canto, non risulta allegato in atti che il ricorrente abbia svolto un periodo di tirocinio e/o un corso di addestramento. D'altro canto, le mansioni di codificatore così come descritte dai testi risultano essere semplici, ordinarie e ripetitive, certamente non “delicate e complesse”. Le stesse non richiedono una particolare preparazione “acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale”.
Con riferimento, poi, ai profili esemplificativi, l'attività di mero codificatore non risulta sussumibile nella categoria degli “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, per la cui integrazione è necessario un quid pluris rispetto alla mera stampa di etichette e apposizione di esse sui pacchi in arrivo.
La circostanza che, a partire da luglio 2020, al ricorrente sia stato riconosciuto contrattualmente il livello 4°S non può condizionare l'operazione logico induttiva cui è tenuto il Giudice nel vagliare la domanda di superiore inquadramento contrattuale, ben potendo il riconoscimento della qualifica superiore corrispondere a un trattamento di miglior favore, riconosciuto dal datore di lavoro, nell'esercizio della propria discrezionalità nello stabilire il trattamento economico del lavoratore.
Venendo, invece, alla domanda subordinata inerente al livello 4° J, per la parte che qui interessa il
CCNL specifica che “Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.”. Orbene, come già visto, l'attività svolta dal ricorrente non postula peculiari e inconsuete conoscenze tecniche o capacità pratiche, ragione per cui non si reputa possa essere ivi ricomprese le mansioni svolte dal ricorrente.
Risulta, viceversa, adeguato l'inquadramento nel livello V. A tenore della relativa declaratoria, infatti,
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate
6 conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale e la condanna al pagamento delle differenze retributive non possono, pertanto, trovare riconoscimento.
***
2. Orario di lavoro – pagamento di una retribuzione mensile inferiore al monte ore contrattuale.
Allega il ricorrente di avere sempre reso una prestazione di lavoro pari, se non superiore, al monte ore contrattuale, ricevendo una retribuzione inferiore al monte ore.
La circostanza appare, innanzitutto provata dalle risultanze dell'istruttoria svolta sul punto. I testi escussi, in grado di riferire circostanza utili, hanno difatti confermato le prospettazioni in ordine agli orari in concreto osservati dal ricorrente, a tempo parziale 50% sino al giugno del 2020 e, di fatto dal
1/7/2020, a tempo pieno, non emergendo traccia alcuna di variabilità stabile o occasionale degli orari di lavoro, talvolta riscontrabili nell'ambito delle lavorazioni della logistica, in dipendenza di variazione periodiche dei flussi lavorativi, al cui ricorrere può astrattamente verificarsi la riduzione del monte ore lavorato.
Di seguito si riportano le dichiarazioni dei testi.
Pitruzzella: «il ricorrente fino al 30 giugno del 2020 faceva dal lunedì al venerdì dalle 5 del mattino alle 09:30, dal 1° luglio 2020 dal lunedì pomeriggio al sabato mattina faceva 5 e 30/9 e 30 e poi dalle 16 alle 20». «Per quanto riguarda i suoi turni erano dal lunedì al pomeriggio fino al sabato mattina. Tes_2
Il lunedì iniziava alle 16:00 e terminava alle 20:00 poi gli orari erano dalle 05:30 al mattino fino alle 9 e mezza del mattino, fa gli orari spezzati, poi ritorna a lavorare il pomeriggio dalle 16 alle 20, al sabato aveva lo stesso orario del mattino dalle 05:30 alle 9 e 30 ma non c'è turno al pomeriggio al sabato c'è solo il turno di mattina». : «Per quanto riguarda giorni e orari di lavoro lavorava dal martedì Tes_3 mattina alle 05:30 fino alle 09:30 del mattino e il pomeriggio dalle 16 fino alle 20. Si lavorava poi il sabato mattina con lo stesso orario mattutino e il lunedì pomeriggio con lo stesso orario pomeridiano».
Va, ad ogni buon conto osservato come, quand'anche l'orario di lavoro di fatto svolto dal osse Pt_1 stato inferiore al monte ore contrattuale, la retribuzione da corrispondere sarebbe stata certamente quella pari al monte ore, in applicazione della regola secondo cui la legge del rapporto non può che essere rappresentata dalla convenzione contrattuale e che, ritenendo legittimo l'operato del datore che retribuisca solo il monte ore lavorato, in assenza di cause tipiche e legittime di sospensione della
7 prestazione lavorativa, si finirebbe per traslare sul lavoratore il rischio, tipicamente d'impresa, legato alla variabilità periodica o stagionale dei flussi di lavoro nell'ambito dei servizi di logistica.
***
3. Accertamento sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno da luglio 2020 a settembre 2020.
Come prospettato dal ricorrente, il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50 % che lo ha legato ad sin dal 1/3/2019, contemplava un orario di lavoro dal lunedì al venerdì, con CP_1 ingresso variabile tra le 4:30 e le 5:00 e uscita variabile tra le 9:00 e le 9:30 senza pause. Dagli atti emerge che, dal 1/10/2020, il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato formalmente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno con orario di lavoro dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, dalle 16:00 alle
20:00 e dalle 05:30 alle 9:30. Secondo le prospettazioni del ricorrente, tuttavia, già a partire dal
1/07/2020 egli avrebbe osservato un orario a tempo pieno. Sulla scorta di tale premessa, l'odierno ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 1/7/2020, evidenziando il diritto di percepire la retribuzione piena anche per i mesi di luglio, agosto e settembre
2020.
La domanda merita di trovare accoglimento, atteso che il fatto costitutivo della pretesa risulta provato.
A questo proposito, in istruttoria i testi e hanno confermato l'osservanza di un Tes_1 Tes_2 orario di lavoro spezzato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, dalle 16:00 alle 20:00 e dalle 05:30 alle 9:30, a partire dal mese di luglio 2020.
Né sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, trattandosi di soggetti pacificamente capaci di testimoniare e non aventi un interesse diretto nella causa, che hanno reso concordi dichiarazioni, suffragate da elementi documentali. La circostanza che il non Tes_1 osservasse i medesimi orari di lavoro dell'odierno ricorrente non inficia l'attendibilità della relativa dichiarazione, atteso che, secondo un canone di comune esperienza, nell'ambiente di lavoro sono noti gli orari di lavoro dei colleghi. È verosimile, quindi, che egli fosse a conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente, a prescindere dal fatto che fosse effettivamente presente in magazzino durante i suoi turni.
A conferma dell'articolazione a tempo pieno dell'orario di lavoro, inoltre, si pone un elemento desumibile dalle buste paga riversate in atti. Nelle buste paga di luglio e settembre 2020, infatti, veniva inserita la voce “Inden. Orario Disagiato” di importo base pari a € 11. L'accordo sindacale
[...] del 26/9/18 stabilisce che “gli orari di lavoro ordinari spezzati, con un intervallo superiore a CP_10 due ore, dovranno essere compensati con una indennità di importo pari a 6 euro per ogni giornata e 11 euro per ogni
8 giornata con interruzione superiore alle quattro ore”. Laddove l'orario di lavoro fosse rimasto invariato rispetto ai mesi pregressi (dal lunedì al venerdì, dalle 4:30/5:00 alle 9:00/9:30) non vi sarebbe stato alcun margine per riconoscere tale indennità, mancando il presupposto della “interruzione superiore alle quattro ore”. Tale circostanza, in definitiva, appare dirimente nello stabilire che il ricorrente ha osservato un orario a tempo pieno a partire da luglio 2020, con conseguente fondatezza della relativa pretesa.
***
4. Illegittimo calcolo delle retribuzioni differite, mensilità aggiuntive, ex festività, permessi,
TFR.
Assume la difesa di parte ricorrente l'illegittimità della corresponsione dei ratei orari di 13ma, 14ma, ferie, ex festività e ROL nonché TFR, inglobati nella paga oraria e successivamente moltiplicati per il numero di ore indicate in corrispondenza della voce retribuzione, già sotto il profilo del calcolo degli stessi sul numero di ore inferiori retribuite, inferiore al monte ore contrattuale.
Tale prospettazione appare pienamente condivisibile.
L'art. 61 Parte Speciale sezione cooperative prevede: “Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria”.
Ciò rappresenta una disposizione di maggior favore per i dipendenti delle cooperative, consentendo la percezione di tali emolumenti su base mensile, che tuttavia non giustifica la parametrazione degli stessi su un monte ore inferiore a quello contrattuale.
La Sezione Cooperazione per altro, come specificato nelle premesse della sezione, integra e non sostituisce la Parte Generale, dovendosi pertanto applicare gli artt. 18 (tredicesima mensilità) e 19
(quattordicesima mensilità) della Parte Generale i quali, quanto all'ammontare di tali emolumenti, li quantificano nell'equivalente di una retribuzione globale mensile per ogni anno di decorrenza del rapporto di lavoro.
Analogo discorso deve iterarsi con riferimento alle ex festività (anche dette festività abolite) e permessi (ROL), dovendosi pertanto fare riferimento agli artt. 9 co. 16 e 12 CCNL, con maturazione del diritto in favore del Luci a 4 giorni (32 ore) di ex festività e 40 ore di permessi in ragione di anno dell'importo della paga base e degli scatti di anzianità riconosciuti e corrisposti, anche tardivamente.
A fortiori illegittima deve ritenersi la modalità di computo ed erogazione di ferie ed ex festività mensilmente sotto forma di maggiorazioni della retribuzione oraria sulla base delle ore computate, inferiori al monte ore contrattuale, non risultando i due istituti contemplati dall'art. 61 Sezione
9 Cooperazione. Le stesse andranno calcolate alla stregua degli artt. 24 e 60 CCNL, sui valori retributivi pieni, comprensivi di scatti di anzianità.
Allega, infine, parte ricorrente che il TFR mensilmente accantonato alla voce “acc. TFR” e poi liquidato alla cessazione del rapporto sarebbe inferiore a quello spettante per una pluralità di ragioni.
Non potendosi ricalcolare il TFR sulla base della richiesta di superiore inquadramento contrattuale, sin dall'inizio, lo stesso deve essere certamente operato con riferimento al monte ore contrattuale, e dell'indennità sostitutiva della mensa, trattandosi di voce continuativamente corrisposta (cfr. in senso analogo Trib. Milano, n. 2214/2024).
***
5. Trattamento in caso di malattia.
Deduce il ricorrente che il datore di lavoro avrebbe corrisposto al medesimo la sola CP_1
CP_1 somma posta a carico dell' ovvero: (1) nulla, per i primi tre giorni di carenza, 2) il 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, 3) il 66,66% dal 21° giorno in poi), così erogando somme inferiori a quanto spettante a titolo di integrazione al trattamento retributivo di malattia ex art. 63 CCNL.
Sul punto è sufficiente richiamare la recente sentenza App. Milano, sez. lav., n. 1846/2025, del
16/05/2025, che a sua volta richiama App. Milano, sez. lav., n. 285/2020 del 16/04/2020, secondo cui:
«Con riferimento alla malattia, il Regolamento della Cooperativa, all'art. 20, esclude il pagamento della c.d.
“carenza”, cioè a dire dei primi tre giorni di malattia, e per i giorni successivi prevede il pagamento, a carico della stessa CP_1 cooperativa, di una integrazione della somma posta a conguaglio con l' (dal 4° al 20° giorno il 50%, dal 2° giorno il 66,66%), ciò però in misura inferiore a quanto previsto dal CCNL.
La statuizione del primo giudice, che ha ritenuto che detta previsione regolamentare collida con quella dell'art. 63 del
CCNL di riferimento, è del tutto corretta.
Sul punto, soccorre quanto già statuito da questa Corte, in diversa composizione, nella sentenza n. 285/2020, est.
, le cui motivazioni di seguito si richiamano, ex art. 118 disp. att. c.p.c. Per_2
Sia pur pronunciandosi in materia previdenziale, a proposito di una clausola regolamentare affine a quella di cui si discute questa Corte ha già disatteso l'argomentazione difensiva esposta dall'appellante principale in questa sede ed ha così motivato: «analoghe considerazioni valgono rispetto all'argomento speso dalla cooperativa a confutazione dell'addebito relativo all'omessa erogazione della retribuzione per il periodo di carenza di malattia (i primi tre giorni di assenza per malattia), che fa leva sulla clausola derogatoria del CCNL contenuta nel regolamento interno, secondo cui in caso di malattia il socio sarà soggetto solo al trattamento inps senza alcuna integrazione a carico della cooperativa. Anche tale clausola del regolamento interno, infatti, nel prevedere la corresponsione ai soci lavoratori in caso di malattia di un trattamento economico inferiore a quello previsto dalla contrattazione, oltre a porsi in contrasto con l'articolo 3, comma
10 uno, legge 142 del 2001, si risolve sotto il profilo contributivo in una violazione del citato articolo 1 decreto-legge 338 nel
1989. Non è affatto vero (…) che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'articolo 63 della sezione cooperazione esclude l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato articolo 63, limitandosi a richiamare le norme del dpr 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'articolo 61, comma 15 dello stesso
CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere alla retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e quindi anche per i primi tre giorni di assenza del lavoro a causa di malattia (“In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinta delle quote di integrazione da quelle relative all'indennità alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per CP_ l' )».
La domanda appare, pertanto, fondata.
***
6. Mancato pagamento EAR (“elemento aggiuntivo della retribuzione”) ex art. 52 CCNL
Non oggetto di contestazione appare la spettanza della voce in oggetto, prevista dall'art. 52 CCNL secondo cui:
«
1. Le Parti hanno convenuto di istituire un Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (Ebilog) con il compito di svolgere le seguenti attività (…)
2. Al finanziamento dell'Ente Bilaterale è destinata, a partire dal 1° luglio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2 euro a carico delle imprese per ciascun lavoratore in forza e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal
Consiglio Direttivo dell'Ente.
3. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR, “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità».
Nessuna delle convenute risulta aderire ad alcuna delle associazioni firmatarie il CCNL, o al sistema di bilateralità non versando la specifica contribuzione mensile (nulla constando nei cedolini paga), con conseguente diritto del ricorrente al pagamento, per il periodo di causa (38 mesi) della voce in questione.
***
7. Maggiorazione per lavoro notturno e sua incidenza sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie.
Allega il ricorrente che, dalla busta paga di novembre 2020 comparirebbero le ore svolte nella fascia notturna alla voce “lavoro notturno 25%”, mentre nei mesi precedenti ne comparirebbero in misura
11 inferiore. Rivendica, dunque, il pagamento della maggiorazione nella misura effettivamente resa sulla base degli orari dedotti in narrativa che, come ribadito, appaiono integralmente confermati dall'istruttoria svolta.
In ragione della natura obbligatoria e continuativa dell'erogazione, andrebbe inoltre valutata l'incidenza sugli istituti quali 13ma, 14ma e ferie - facenti riferimento alla nozione di “retribuzione globale”.
Appare, in proposito, sufficiente ribadire i principi enunciati da Trib. Milano, est. Colosimo, n.
725/2021, dove si legge: «i ricorrenti invocano il diritto di vedersi corrisposta l'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, e in particolare su 13° e 14° mensilità, delle somme continuativamente corrisposte a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno (…). (…) la domanda deve essere accolta – tenuto conto delle differenti maggiorazioni contrattualmente dovute e specificamente indicate nelle buste paga – in ossequio al principio per cui “la maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati nella misura del 25%, prevista dall'art. 18 del c.c.n.l. autotrasporti, ha natura retributiva, costituendo la compensazione di una prestazione che in sé è caratterizzata da un maggior disagio;
ne consegue la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione globale mensile e la sua incidenza in tutti gli istituti contrattuali che per la loro determinazione richiamano tale ultimo concetto” (Cass., sez. lav., 23 ottobre 2017, n. 25000)».
Analoga incidenza deve avere la maggiorazione per lavoro notturno sull'istituto dell'indennità di ferie:
«Come si è prima visto, la tredicesima e la quattordicesima fanno riferimento ad una nozione di retribuzione globale;
per tale ragione il loro calcolo va effettuato anche sulla base della maggiorazione ricevuta per il lavoro notturno.
Altrettanto è a dirsi per quanto attiene alle ferie.
L'Art. 24 del CCNL dispone che il lavoratore ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di riposo retribuito pari
a 22 giorni lavorativi;
e l'articolo 61 del CCNL dispone che la retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
Per quanto riguarda la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di
Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, (punto 50) ha Persona_3 precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
HO e altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Giustizia ha poi Per_4 affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con
12 la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha precisato che CP_12 possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali». (Trib. Milano, sez. lav., n.
1895 del 9/12/2021).
Anche tale domanda merita, dunque, accoglimento.
***
8. Scatti di anzianità.
Allega la parte ricorrente che l'accordo sindacale del 26/9/18 (cfr. doc. 5 Controparte_10 fascicolo parte ricorrente) dispone: “in caso di cambio appalto l'impresa subentrante - a parità di condizioni di appalto – assumerà i lavoratori della gestione uscente presenti nel sito mantenendo l'anzianità di servizio maturata nell'ambito dell'appalto”.
Prima di transitare ad dal 2/1/2012 al 28/2/2019 il avrebbe operato presso il CP_1 Pt_1
Cont magazzino della per conto con inquadramento nel 5° livello del CCNL Logistica (cfr. doc. CP_8
2 fascicolo parte ricorrente). avrebbe, nei fatti, riconosciuto l'obbligo di mantenere CP_1
l'anzianità di appalto in quanto, dal novembre del 2019 (ovvero 8 mesi dopo l'assunzione) ha inserito nelle buste paga lo scatto orario di € 0,53, pari a 3 scatti di anzianità ex art. 17 CCNL. Corretta appare, dunque, la rivendicazione dei tre scatti di anzianità anche per i primi 8 mesi di servizio.
***
9. Rapporto di lavoro a tempo parziale e violazione dell'art. 5 d.lgs n. 81/2015.
Il rapporto di lavoro del risulta formalmente regolarizzato a tempo parziale da marzo 2019 a Pt_1 settembre 2020. L'art. 5 d.lgs. n. 81/2015, al comma 2, prescrive la necessaria puntuale indicazione, in seno al contratto, della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con
13 riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale disposizione è recepita anche dal comma 6 dell'art. 56 CCNL.
Il contratto del ricorrente (doc. 15 fascicolo parte ricorrente) si limita, tuttavia, a indicare “part time
50%” senza, tuttavia, indicare la distribuzione dell'orario né con riferimento alla giornata, né alla settimana, né al mese né all'anno. Ciò giustificherebbe l'applicazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. cit., che prevede il diritto del lavoratore di percepire “un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno” ovvero, l'art. 56 comma 13 CCNL, che prevede: “Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (…) compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali”.
La domanda appare improcedibile nei confronti di e infondata nei confronti di e CP_1 CP_2
Cont
.
Posto che l'applicazione dell'art. 56 comma 13 CCNL è subordinata alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa o alla modifica della collocazione della stessa, e non all'omessa collocazione temporale della prestazione, si osserva come ambedue le disposizioni, ovvero l'art. 10 comma 2 d.lgs. cit. e l'art. 56 comma 13 CCNL partecipino di una chiara matrice risarcitoria, che non consente di ritenere le relative somme azionabili nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Né, in relazione all'intervenuta liquidazione giudiziale di può addivenirsi ad alcuna pronuncia di condanna nei confronti della medesima, trattandosi CP_1 di domande improcedibili.
La domanda del a, pertanto, accolta nei limiti evidenziati. Le plurime criticità emerse in sede di Pt_1 esame dei conteggi e le contestazioni mosse agli stessi inducono a disporre la prosecuzione del giudizio al fine di acquisire conteggi condivisi o, alternativamente, disporre CTU contabile, con ogni riserva sulle ulteriori questioni non affrontate, ivi incluse le domande trasversali.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto di : Parte_1
- di percepire una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo parziale al 50% sino a giugno 2020 ed a tempo pieno per il periodo successivo;
- di vedersi riconosciuta l'anzianità di appalto ex accordo sindacale sub doc. 5 e 42 CCNL Logistica e conseguentemente di percepire gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL anche per i primi 8 mesi di rapporto
14 - di percepire un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e
14ma mensilità e indennità di ferie;
72 ore in ragione di anno di permessi rol e 40 ore in ragione di anno di ex festività, ivi compresa l'inclusione in tutti i predetti istituti degli aumenti periodici di anzianità,
l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL e la maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata del Santo Patrono, l'integrazione all'indennità di malattia ex art. 63 CCNL;
l'EAR, la maggiorazione per lavoro notturno per tutte le ore rese nella fascia 22/6 anche nei mesi dall'assunzione ad ottobre 2020, l'incidenza delle somme continuativamente spettanti e corrisposte al ricorrente da novembre 2020 in busta paga a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo di
13ma, 14ma e ferie, il TFR in misura piena, ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa.
Dispone la prosecuzione del giudizio per acquisire nuovi conteggi condivisi come da verbale di udienza.
Spese riservate all'esito del giudizio di merito.
Milano, 14/10/2025
Il Giudice
ON DI
15
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. ON DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to Tagliabue Mauro, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
n liquidazione giudiziale Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con sede in Milano – via Giuseppe Parini n. 9 (C.F. ), in persona CP_2 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. CP_3
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato (CF ),
[...] CodiceFiscale_2
NC AR (CF ), LI LO CodiceFiscale_3 con sede legale in Roma, Viale Europa 175, numero di Controparte_4
P.IVA_ iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: P.I.: , R.E.A.: in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Procuratore Speciale Avv. giusta i poteri conferiti con procura in data Controparte_5
11/5/2023, Notaio (doc n. 5), assistita congiuntamente e disgiuntamente dagli Persona_1
Avv.ti Riccardo Fuso ( ), Carmelo Fazio ( ) ed CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
TO Di EO
RESISTENTI
OGGETTO: superiore inquadramento contrattuale e differenze retributive.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/01/2024, il ricorrente conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_6 [...]
Cont
premettendo di essere stato impiegato nell'appalto affidato da e CP_2 Controparte_4
e gestito tramite l'ATI con e le cooperative consorziate e CP_2 CP_7 CP_8 CP_1 inizialmente quale dipendente di e, a decorrere dal 1/3/2019, a seguito di cambio di appalto, CP_8 quale dipendente di con orario di lavoro a tempo parziale 50%, inquadramento 5° livello CP_1
CCNL Logistica Trasporto Merci e spedizioni, formalmente trasformato in rapporto tempo pieno dal
1/10/2020.
Premessa la natura subordinata del rapporto di lavoro “ulteriore” ex art. 1, l. n. 142/2001, deduceva il proprio diritto all'inquadramento ab initio al livello 4°S, riconosciuto dal luglio 2020 alla cessazione del rapporto e, in subordine, al livello 4J, alla percezione di una retribuzione pari al monte ore contrattualizzato.
Deduceva la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno da luglio 2020 a settembre 2020.
Evidenziava che la datrice di lavoro aveva illegittimamente inglobato i ratei orari di 13ma, 14ma, ferie, ex festività e ROL nonché TFR nella paga oraria, che poi moltiplicava per il numero di ore indicate in corrispondenza della voce retribuzione, in violazione delle disposizioni contrattuali (art. 61 sez. cooperazione), parametrando tali voci sul monte ore inferiore, che il TFR mensilmente accantonato e liquidato alla cessazione del rapporto era inferiore a quello spettante per plurime ragioni.
Deduceva l'omesso corretto pagamento dell'integrazione al trattamento retributivo di malattia ex art. 63 CCNL e dell'EAR (“elemento aggiuntivo della retribuzione”) ex art. 52 CCNL.
Evidenziava che dalla busta paga di novembre 2020 comparivano sempre le ore svolte nella fascia notturna alla voce “lavoro notturno 25%”, mentre nei mesi precedenti ne comparivano in misura
2 inferiore, che non erano state correttamente calcolate le incidenze sugli istituti richiamanti il concetto di retribuzione globale mensile, affermava il diritto a tre scatti di anzianità anche nei primi 8 mesi.
Deduceva la violazione dell'art. 5 D. Lgs. 81/2015, con riferimento al periodo di formalizzazione del rapporto a tempo parziale, con diritto al risarcimento del danno, e a percepire la retribuzione per i minuti di vestizione e svestizione della divisa aziendale.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
a) ove occorra, accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e Controparte_1 oggi in liquidazione) di un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 di natura subordinata
[...]
b) accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e oggi in Controparte_1 liquidazione) di un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 a tempo pieno dal 1° luglio 2020 e non dal 1° ottobre 2022 con conseguente diritto a percepire la relativa retribuzione piena anche per i mesi di luglio, agosto e settembre
2020
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto
Merci e Spedizioni: in via principale, nel 4° livello S per il periodo di assegnazione al livello 5° in subordine, nel 4° livello J per il periodo di assegnazione al livello 5° ciò sin dal primo giorno di lavoro ovvero in subordine dalla diversa data che risulterà giudizialmente.
d) in ogni caso, e dunque anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di superiore inquadramento, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo parziale al 50% sino a giugno 2020 o in subordine sino a settembre 2020 ed a tempo pieno per il periodo successivo;
- il diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di appalto ex accordo sindacale sub doc. 5 e 42 CCNL Logistica e conseguentemente a percepire gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL anche per i primi 8 mesi di rapporto
- un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e 14ma mensilità ed indennità di ferie;
72 ore in ragione di anno di permessi rol e 40 ore in ragione di anno di ex festività, ivi compresa l'inclusione in tutti i predetti istituti degli aumenti periodici di anzianità;
- l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL e la maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata del Santo Patrono;
-l'integrazione all'indennità di malattia ex art. 63 CCNL;
Contr
- l'
3 - il diritto di percepire la maggiorazione per lavoro notturno per tutte le ore rese nella fascia 22/6 anche nei mesi dall'assunzione ad ottobre 2020
- l'incidenza delle somme continuativamente spettanti in forza del precedente alinea e corrisposte al ricorrente da novembre 2020 in busta paga a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie,
- il TFR in misura piena ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa
- stante la violazione dell'obbligo di indicare nel contratto di lavoro a tempo parziale la collocazione dell'orario di lavoro ex art. 5, comma 2, D. Lgs. 81/2015 e/o ex art. 56 CCNL, di percepire la maggiorazione ex art. 56 CCNL per ogni ora svolta al di fuori della distribuzione oraria ovvero in subordine il risarcimento del danno ex art. 5, comma 2,
D. Lgs. 81/2015,
e) accertare e dichiarare che deve essere compreso nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal ricorrente per effettuare le operazioni di vestizione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e di svestizione dopo la fine dell'attività lavorativa, come dettagliatamente descritte in ricorso, per un totale complessivo di almeno 6 minuti per ogni giornata di effettivo lavoro, ovvero per il diverso tempo che risulterà in corso di causa,
f) condannare la datrice di lavoro Parte_2
(oggi in liquidazione), in solido con i committenti condebitori solidali ed
[...] CP_2 [...] ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_4 ricorrente le somme spettanti in forza degli accertamenti di cui alle precedenti lettere, come quantificate nei conteggi allegati al presente atto e quantificati nel corpo dello stesso, per l'importo complessivo lordo di € 15.324,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, comprensive di IVA, CPA e spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario».
A seguito di apertura di liquidazione giudiziale di in data 23/05/2024 il Controparte_1 processo veniva interrotto e successivamente riassunto per iniziativa di parte ricorrente con ricorso in riassunzione depositato in data 23/09/2024. All'udienza di discussione del 4/7/2025 la difesa di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di differenze retributive per tempi di vestizione/svestizione. Disposta l'acquisizione di conteggi supplementari, all'udienza del 14/10/2025 la causa perveniva in decisione.
4 Il ricorso proposto da appare in parte fondato e meritevole di accoglimento, per le Parte_1 ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Occorre esaminare le plurime questioni devolute alla cognizione dell'odierno giudicante per paragrafi separati, nell'ordine di proposizione delle stesse ad opera della difesa del ricorrente.
***
1. Superiore inquadramento contrattuale.
L'odierno ricorrente evidenzia di avere operato, a partire dal 1/3/2019, presso il magazzino della Cont
sito in Pregnana Milanese alle dipendenze di consorziata di , a fronte di un CP_1 CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50% con inquadramento nel 5° livello del CCNL
Logistica Trasporto Merci e Spedizioni. Egli ha chiesto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento, in via principale nel livello 4°S e in via subordinata nel livello 4°J, assumendo:
- che per oltre sette anni prima di transitare ad (dal 2/1/2012 al 28/2/2019) egli ha CP_1
Cont operato presso il magazzino della per conto della cooperativa con inquadramento nel 5° CP_8 livello del CCNL Logistica, svolgendo di fatto le medesime mansioni presso il medesimo magazzino, usando identici strumenti di lavoro;
- che nel periodo di cui è causa ha svolto, tra le altre, anche attività di “carico e scarico” e di “spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci”, laddove il livello 4°S contempla espressamente tra i profili esemplificativi gli “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci”);
- che il livello 4°S gli è stato riconosciuto da luglio 2020, pur in assenza di modifica delle mansioni in concreto svolte.
Orbene, dalla condotta istruttoria è emerso che il ricorrente ha sempre svolto l'attività di codificatore.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver svolto le stesse mansioni del ricorrente: Tes_1 entrambi, ricevuti i pacchi in arrivo da un'apposita rulliera, provvedevano alla stampa e all'apposizione di un'etichetta indicante il codice postale, il quale veniva generato automaticamente, sparando con la pistola sul codice a barre, ovvero manualmente, inserendo a computer i dati necessari. Il teste ha Tes_2 sottolineato che, nel periodo di cui è causa, il ricorrente si è occupato per tutto il suo turno di lavoro della codificazione di pacchi e buste al banchetto del computer, registrandoli con una pistola in grado di legge i codici a barre. Il teste , analogamente, ha affermato che, nel periodo di causa, il si è Tes_3 Pt_1 occupato del lavoro di codifica, consistente nell'apporre le etichette sui pacchi che passavano sul rullo, con l'ausilio di un lettore ottico che legge automaticamente il codice a barre sul pacco e stampa
5 l'etichetta da apporre sul pacco, operazione da svolgere alternativamente con una pistola che legge il codice a barre e genera l'etichetta.
Ciò premesso, le rivendicazioni di superiore inquadramento contrattuale non meritano di trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Con riguardo alla domanda principale, in relazione al livello 4°S, la declaratoria del CCNL di riferimento così recita: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
Da un canto, non risulta allegato in atti che il ricorrente abbia svolto un periodo di tirocinio e/o un corso di addestramento. D'altro canto, le mansioni di codificatore così come descritte dai testi risultano essere semplici, ordinarie e ripetitive, certamente non “delicate e complesse”. Le stesse non richiedono una particolare preparazione “acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale”.
Con riferimento, poi, ai profili esemplificativi, l'attività di mero codificatore non risulta sussumibile nella categoria degli “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, per la cui integrazione è necessario un quid pluris rispetto alla mera stampa di etichette e apposizione di esse sui pacchi in arrivo.
La circostanza che, a partire da luglio 2020, al ricorrente sia stato riconosciuto contrattualmente il livello 4°S non può condizionare l'operazione logico induttiva cui è tenuto il Giudice nel vagliare la domanda di superiore inquadramento contrattuale, ben potendo il riconoscimento della qualifica superiore corrispondere a un trattamento di miglior favore, riconosciuto dal datore di lavoro, nell'esercizio della propria discrezionalità nello stabilire il trattamento economico del lavoratore.
Venendo, invece, alla domanda subordinata inerente al livello 4° J, per la parte che qui interessa il
CCNL specifica che “Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.”. Orbene, come già visto, l'attività svolta dal ricorrente non postula peculiari e inconsuete conoscenze tecniche o capacità pratiche, ragione per cui non si reputa possa essere ivi ricomprese le mansioni svolte dal ricorrente.
Risulta, viceversa, adeguato l'inquadramento nel livello V. A tenore della relativa declaratoria, infatti,
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate
6 conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale e la condanna al pagamento delle differenze retributive non possono, pertanto, trovare riconoscimento.
***
2. Orario di lavoro – pagamento di una retribuzione mensile inferiore al monte ore contrattuale.
Allega il ricorrente di avere sempre reso una prestazione di lavoro pari, se non superiore, al monte ore contrattuale, ricevendo una retribuzione inferiore al monte ore.
La circostanza appare, innanzitutto provata dalle risultanze dell'istruttoria svolta sul punto. I testi escussi, in grado di riferire circostanza utili, hanno difatti confermato le prospettazioni in ordine agli orari in concreto osservati dal ricorrente, a tempo parziale 50% sino al giugno del 2020 e, di fatto dal
1/7/2020, a tempo pieno, non emergendo traccia alcuna di variabilità stabile o occasionale degli orari di lavoro, talvolta riscontrabili nell'ambito delle lavorazioni della logistica, in dipendenza di variazione periodiche dei flussi lavorativi, al cui ricorrere può astrattamente verificarsi la riduzione del monte ore lavorato.
Di seguito si riportano le dichiarazioni dei testi.
Pitruzzella: «il ricorrente fino al 30 giugno del 2020 faceva dal lunedì al venerdì dalle 5 del mattino alle 09:30, dal 1° luglio 2020 dal lunedì pomeriggio al sabato mattina faceva 5 e 30/9 e 30 e poi dalle 16 alle 20». «Per quanto riguarda i suoi turni erano dal lunedì al pomeriggio fino al sabato mattina. Tes_2
Il lunedì iniziava alle 16:00 e terminava alle 20:00 poi gli orari erano dalle 05:30 al mattino fino alle 9 e mezza del mattino, fa gli orari spezzati, poi ritorna a lavorare il pomeriggio dalle 16 alle 20, al sabato aveva lo stesso orario del mattino dalle 05:30 alle 9 e 30 ma non c'è turno al pomeriggio al sabato c'è solo il turno di mattina». : «Per quanto riguarda giorni e orari di lavoro lavorava dal martedì Tes_3 mattina alle 05:30 fino alle 09:30 del mattino e il pomeriggio dalle 16 fino alle 20. Si lavorava poi il sabato mattina con lo stesso orario mattutino e il lunedì pomeriggio con lo stesso orario pomeridiano».
Va, ad ogni buon conto osservato come, quand'anche l'orario di lavoro di fatto svolto dal osse Pt_1 stato inferiore al monte ore contrattuale, la retribuzione da corrispondere sarebbe stata certamente quella pari al monte ore, in applicazione della regola secondo cui la legge del rapporto non può che essere rappresentata dalla convenzione contrattuale e che, ritenendo legittimo l'operato del datore che retribuisca solo il monte ore lavorato, in assenza di cause tipiche e legittime di sospensione della
7 prestazione lavorativa, si finirebbe per traslare sul lavoratore il rischio, tipicamente d'impresa, legato alla variabilità periodica o stagionale dei flussi di lavoro nell'ambito dei servizi di logistica.
***
3. Accertamento sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno da luglio 2020 a settembre 2020.
Come prospettato dal ricorrente, il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50 % che lo ha legato ad sin dal 1/3/2019, contemplava un orario di lavoro dal lunedì al venerdì, con CP_1 ingresso variabile tra le 4:30 e le 5:00 e uscita variabile tra le 9:00 e le 9:30 senza pause. Dagli atti emerge che, dal 1/10/2020, il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato formalmente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno con orario di lavoro dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, dalle 16:00 alle
20:00 e dalle 05:30 alle 9:30. Secondo le prospettazioni del ricorrente, tuttavia, già a partire dal
1/07/2020 egli avrebbe osservato un orario a tempo pieno. Sulla scorta di tale premessa, l'odierno ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 1/7/2020, evidenziando il diritto di percepire la retribuzione piena anche per i mesi di luglio, agosto e settembre
2020.
La domanda merita di trovare accoglimento, atteso che il fatto costitutivo della pretesa risulta provato.
A questo proposito, in istruttoria i testi e hanno confermato l'osservanza di un Tes_1 Tes_2 orario di lavoro spezzato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, dalle 16:00 alle 20:00 e dalle 05:30 alle 9:30, a partire dal mese di luglio 2020.
Né sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, trattandosi di soggetti pacificamente capaci di testimoniare e non aventi un interesse diretto nella causa, che hanno reso concordi dichiarazioni, suffragate da elementi documentali. La circostanza che il non Tes_1 osservasse i medesimi orari di lavoro dell'odierno ricorrente non inficia l'attendibilità della relativa dichiarazione, atteso che, secondo un canone di comune esperienza, nell'ambiente di lavoro sono noti gli orari di lavoro dei colleghi. È verosimile, quindi, che egli fosse a conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente, a prescindere dal fatto che fosse effettivamente presente in magazzino durante i suoi turni.
A conferma dell'articolazione a tempo pieno dell'orario di lavoro, inoltre, si pone un elemento desumibile dalle buste paga riversate in atti. Nelle buste paga di luglio e settembre 2020, infatti, veniva inserita la voce “Inden. Orario Disagiato” di importo base pari a € 11. L'accordo sindacale
[...] del 26/9/18 stabilisce che “gli orari di lavoro ordinari spezzati, con un intervallo superiore a CP_10 due ore, dovranno essere compensati con una indennità di importo pari a 6 euro per ogni giornata e 11 euro per ogni
8 giornata con interruzione superiore alle quattro ore”. Laddove l'orario di lavoro fosse rimasto invariato rispetto ai mesi pregressi (dal lunedì al venerdì, dalle 4:30/5:00 alle 9:00/9:30) non vi sarebbe stato alcun margine per riconoscere tale indennità, mancando il presupposto della “interruzione superiore alle quattro ore”. Tale circostanza, in definitiva, appare dirimente nello stabilire che il ricorrente ha osservato un orario a tempo pieno a partire da luglio 2020, con conseguente fondatezza della relativa pretesa.
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4. Illegittimo calcolo delle retribuzioni differite, mensilità aggiuntive, ex festività, permessi,
TFR.
Assume la difesa di parte ricorrente l'illegittimità della corresponsione dei ratei orari di 13ma, 14ma, ferie, ex festività e ROL nonché TFR, inglobati nella paga oraria e successivamente moltiplicati per il numero di ore indicate in corrispondenza della voce retribuzione, già sotto il profilo del calcolo degli stessi sul numero di ore inferiori retribuite, inferiore al monte ore contrattuale.
Tale prospettazione appare pienamente condivisibile.
L'art. 61 Parte Speciale sezione cooperative prevede: “Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria”.
Ciò rappresenta una disposizione di maggior favore per i dipendenti delle cooperative, consentendo la percezione di tali emolumenti su base mensile, che tuttavia non giustifica la parametrazione degli stessi su un monte ore inferiore a quello contrattuale.
La Sezione Cooperazione per altro, come specificato nelle premesse della sezione, integra e non sostituisce la Parte Generale, dovendosi pertanto applicare gli artt. 18 (tredicesima mensilità) e 19
(quattordicesima mensilità) della Parte Generale i quali, quanto all'ammontare di tali emolumenti, li quantificano nell'equivalente di una retribuzione globale mensile per ogni anno di decorrenza del rapporto di lavoro.
Analogo discorso deve iterarsi con riferimento alle ex festività (anche dette festività abolite) e permessi (ROL), dovendosi pertanto fare riferimento agli artt. 9 co. 16 e 12 CCNL, con maturazione del diritto in favore del Luci a 4 giorni (32 ore) di ex festività e 40 ore di permessi in ragione di anno dell'importo della paga base e degli scatti di anzianità riconosciuti e corrisposti, anche tardivamente.
A fortiori illegittima deve ritenersi la modalità di computo ed erogazione di ferie ed ex festività mensilmente sotto forma di maggiorazioni della retribuzione oraria sulla base delle ore computate, inferiori al monte ore contrattuale, non risultando i due istituti contemplati dall'art. 61 Sezione
9 Cooperazione. Le stesse andranno calcolate alla stregua degli artt. 24 e 60 CCNL, sui valori retributivi pieni, comprensivi di scatti di anzianità.
Allega, infine, parte ricorrente che il TFR mensilmente accantonato alla voce “acc. TFR” e poi liquidato alla cessazione del rapporto sarebbe inferiore a quello spettante per una pluralità di ragioni.
Non potendosi ricalcolare il TFR sulla base della richiesta di superiore inquadramento contrattuale, sin dall'inizio, lo stesso deve essere certamente operato con riferimento al monte ore contrattuale, e dell'indennità sostitutiva della mensa, trattandosi di voce continuativamente corrisposta (cfr. in senso analogo Trib. Milano, n. 2214/2024).
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5. Trattamento in caso di malattia.
Deduce il ricorrente che il datore di lavoro avrebbe corrisposto al medesimo la sola CP_1
CP_1 somma posta a carico dell' ovvero: (1) nulla, per i primi tre giorni di carenza, 2) il 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, 3) il 66,66% dal 21° giorno in poi), così erogando somme inferiori a quanto spettante a titolo di integrazione al trattamento retributivo di malattia ex art. 63 CCNL.
Sul punto è sufficiente richiamare la recente sentenza App. Milano, sez. lav., n. 1846/2025, del
16/05/2025, che a sua volta richiama App. Milano, sez. lav., n. 285/2020 del 16/04/2020, secondo cui:
«Con riferimento alla malattia, il Regolamento della Cooperativa, all'art. 20, esclude il pagamento della c.d.
“carenza”, cioè a dire dei primi tre giorni di malattia, e per i giorni successivi prevede il pagamento, a carico della stessa CP_1 cooperativa, di una integrazione della somma posta a conguaglio con l' (dal 4° al 20° giorno il 50%, dal 2° giorno il 66,66%), ciò però in misura inferiore a quanto previsto dal CCNL.
La statuizione del primo giudice, che ha ritenuto che detta previsione regolamentare collida con quella dell'art. 63 del
CCNL di riferimento, è del tutto corretta.
Sul punto, soccorre quanto già statuito da questa Corte, in diversa composizione, nella sentenza n. 285/2020, est.
, le cui motivazioni di seguito si richiamano, ex art. 118 disp. att. c.p.c. Per_2
Sia pur pronunciandosi in materia previdenziale, a proposito di una clausola regolamentare affine a quella di cui si discute questa Corte ha già disatteso l'argomentazione difensiva esposta dall'appellante principale in questa sede ed ha così motivato: «analoghe considerazioni valgono rispetto all'argomento speso dalla cooperativa a confutazione dell'addebito relativo all'omessa erogazione della retribuzione per il periodo di carenza di malattia (i primi tre giorni di assenza per malattia), che fa leva sulla clausola derogatoria del CCNL contenuta nel regolamento interno, secondo cui in caso di malattia il socio sarà soggetto solo al trattamento inps senza alcuna integrazione a carico della cooperativa. Anche tale clausola del regolamento interno, infatti, nel prevedere la corresponsione ai soci lavoratori in caso di malattia di un trattamento economico inferiore a quello previsto dalla contrattazione, oltre a porsi in contrasto con l'articolo 3, comma
10 uno, legge 142 del 2001, si risolve sotto il profilo contributivo in una violazione del citato articolo 1 decreto-legge 338 nel
1989. Non è affatto vero (…) che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'articolo 63 della sezione cooperazione esclude l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato articolo 63, limitandosi a richiamare le norme del dpr 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'articolo 61, comma 15 dello stesso
CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere alla retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e quindi anche per i primi tre giorni di assenza del lavoro a causa di malattia (“In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinta delle quote di integrazione da quelle relative all'indennità alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per CP_ l' )».
La domanda appare, pertanto, fondata.
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6. Mancato pagamento EAR (“elemento aggiuntivo della retribuzione”) ex art. 52 CCNL
Non oggetto di contestazione appare la spettanza della voce in oggetto, prevista dall'art. 52 CCNL secondo cui:
«
1. Le Parti hanno convenuto di istituire un Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (Ebilog) con il compito di svolgere le seguenti attività (…)
2. Al finanziamento dell'Ente Bilaterale è destinata, a partire dal 1° luglio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2 euro a carico delle imprese per ciascun lavoratore in forza e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal
Consiglio Direttivo dell'Ente.
3. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR, “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità».
Nessuna delle convenute risulta aderire ad alcuna delle associazioni firmatarie il CCNL, o al sistema di bilateralità non versando la specifica contribuzione mensile (nulla constando nei cedolini paga), con conseguente diritto del ricorrente al pagamento, per il periodo di causa (38 mesi) della voce in questione.
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7. Maggiorazione per lavoro notturno e sua incidenza sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie.
Allega il ricorrente che, dalla busta paga di novembre 2020 comparirebbero le ore svolte nella fascia notturna alla voce “lavoro notturno 25%”, mentre nei mesi precedenti ne comparirebbero in misura
11 inferiore. Rivendica, dunque, il pagamento della maggiorazione nella misura effettivamente resa sulla base degli orari dedotti in narrativa che, come ribadito, appaiono integralmente confermati dall'istruttoria svolta.
In ragione della natura obbligatoria e continuativa dell'erogazione, andrebbe inoltre valutata l'incidenza sugli istituti quali 13ma, 14ma e ferie - facenti riferimento alla nozione di “retribuzione globale”.
Appare, in proposito, sufficiente ribadire i principi enunciati da Trib. Milano, est. Colosimo, n.
725/2021, dove si legge: «i ricorrenti invocano il diritto di vedersi corrisposta l'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, e in particolare su 13° e 14° mensilità, delle somme continuativamente corrisposte a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno (…). (…) la domanda deve essere accolta – tenuto conto delle differenti maggiorazioni contrattualmente dovute e specificamente indicate nelle buste paga – in ossequio al principio per cui “la maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati nella misura del 25%, prevista dall'art. 18 del c.c.n.l. autotrasporti, ha natura retributiva, costituendo la compensazione di una prestazione che in sé è caratterizzata da un maggior disagio;
ne consegue la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione globale mensile e la sua incidenza in tutti gli istituti contrattuali che per la loro determinazione richiamano tale ultimo concetto” (Cass., sez. lav., 23 ottobre 2017, n. 25000)».
Analoga incidenza deve avere la maggiorazione per lavoro notturno sull'istituto dell'indennità di ferie:
«Come si è prima visto, la tredicesima e la quattordicesima fanno riferimento ad una nozione di retribuzione globale;
per tale ragione il loro calcolo va effettuato anche sulla base della maggiorazione ricevuta per il lavoro notturno.
Altrettanto è a dirsi per quanto attiene alle ferie.
L'Art. 24 del CCNL dispone che il lavoratore ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di riposo retribuito pari
a 22 giorni lavorativi;
e l'articolo 61 del CCNL dispone che la retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
Per quanto riguarda la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di
Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, (punto 50) ha Persona_3 precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
HO e altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Giustizia ha poi Per_4 affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con
12 la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha precisato che CP_12 possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali». (Trib. Milano, sez. lav., n.
1895 del 9/12/2021).
Anche tale domanda merita, dunque, accoglimento.
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8. Scatti di anzianità.
Allega la parte ricorrente che l'accordo sindacale del 26/9/18 (cfr. doc. 5 Controparte_10 fascicolo parte ricorrente) dispone: “in caso di cambio appalto l'impresa subentrante - a parità di condizioni di appalto – assumerà i lavoratori della gestione uscente presenti nel sito mantenendo l'anzianità di servizio maturata nell'ambito dell'appalto”.
Prima di transitare ad dal 2/1/2012 al 28/2/2019 il avrebbe operato presso il CP_1 Pt_1
Cont magazzino della per conto con inquadramento nel 5° livello del CCNL Logistica (cfr. doc. CP_8
2 fascicolo parte ricorrente). avrebbe, nei fatti, riconosciuto l'obbligo di mantenere CP_1
l'anzianità di appalto in quanto, dal novembre del 2019 (ovvero 8 mesi dopo l'assunzione) ha inserito nelle buste paga lo scatto orario di € 0,53, pari a 3 scatti di anzianità ex art. 17 CCNL. Corretta appare, dunque, la rivendicazione dei tre scatti di anzianità anche per i primi 8 mesi di servizio.
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9. Rapporto di lavoro a tempo parziale e violazione dell'art. 5 d.lgs n. 81/2015.
Il rapporto di lavoro del risulta formalmente regolarizzato a tempo parziale da marzo 2019 a Pt_1 settembre 2020. L'art. 5 d.lgs. n. 81/2015, al comma 2, prescrive la necessaria puntuale indicazione, in seno al contratto, della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con
13 riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale disposizione è recepita anche dal comma 6 dell'art. 56 CCNL.
Il contratto del ricorrente (doc. 15 fascicolo parte ricorrente) si limita, tuttavia, a indicare “part time
50%” senza, tuttavia, indicare la distribuzione dell'orario né con riferimento alla giornata, né alla settimana, né al mese né all'anno. Ciò giustificherebbe l'applicazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. cit., che prevede il diritto del lavoratore di percepire “un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno” ovvero, l'art. 56 comma 13 CCNL, che prevede: “Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (…) compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali”.
La domanda appare improcedibile nei confronti di e infondata nei confronti di e CP_1 CP_2
Cont
.
Posto che l'applicazione dell'art. 56 comma 13 CCNL è subordinata alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa o alla modifica della collocazione della stessa, e non all'omessa collocazione temporale della prestazione, si osserva come ambedue le disposizioni, ovvero l'art. 10 comma 2 d.lgs. cit. e l'art. 56 comma 13 CCNL partecipino di una chiara matrice risarcitoria, che non consente di ritenere le relative somme azionabili nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Né, in relazione all'intervenuta liquidazione giudiziale di può addivenirsi ad alcuna pronuncia di condanna nei confronti della medesima, trattandosi CP_1 di domande improcedibili.
La domanda del a, pertanto, accolta nei limiti evidenziati. Le plurime criticità emerse in sede di Pt_1 esame dei conteggi e le contestazioni mosse agli stessi inducono a disporre la prosecuzione del giudizio al fine di acquisire conteggi condivisi o, alternativamente, disporre CTU contabile, con ogni riserva sulle ulteriori questioni non affrontate, ivi incluse le domande trasversali.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto di : Parte_1
- di percepire una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo parziale al 50% sino a giugno 2020 ed a tempo pieno per il periodo successivo;
- di vedersi riconosciuta l'anzianità di appalto ex accordo sindacale sub doc. 5 e 42 CCNL Logistica e conseguentemente di percepire gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL anche per i primi 8 mesi di rapporto
14 - di percepire un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e
14ma mensilità e indennità di ferie;
72 ore in ragione di anno di permessi rol e 40 ore in ragione di anno di ex festività, ivi compresa l'inclusione in tutti i predetti istituti degli aumenti periodici di anzianità,
l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL e la maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata del Santo Patrono, l'integrazione all'indennità di malattia ex art. 63 CCNL;
l'EAR, la maggiorazione per lavoro notturno per tutte le ore rese nella fascia 22/6 anche nei mesi dall'assunzione ad ottobre 2020, l'incidenza delle somme continuativamente spettanti e corrisposte al ricorrente da novembre 2020 in busta paga a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo di
13ma, 14ma e ferie, il TFR in misura piena, ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa.
Dispone la prosecuzione del giudizio per acquisire nuovi conteggi condivisi come da verbale di udienza.
Spese riservate all'esito del giudizio di merito.
Milano, 14/10/2025
Il Giudice
ON DI
15