Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7085/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7085/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SAVARESE FORTUNATO
ATTORE
E (C.F. ), quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1 la alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Parte_2
Strada, in persona dei legali rapp.ti p.t., con il patrocinio dell'avv. ROTOLI GIULIO
- CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la , nella sua qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei danni di competenza del FGVS in Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente da circolazione stradale verificatosi in Napoli, alla via Principe di Piemonte il giorno
27.04.2019 alle ore 18.00 circa.
In particolate, l'attore deduce: che in data 27.04.2019 si trovava in via Principe di
Piemonte a Napoli e mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali veniva investito da un'auto Smart di colore scuro che dopo l'impatto si dileguava omettendo di prestare soccorso;
che in seguito all'urto riportava lesioni personali e veniva accompagnato da un'auto di passaggio all'Ospedale del Mare.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e CP_2 non provata.
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata la prova testimoniale ed la CTU medica sulle lesioni riportate dall'attore. All'esito la causa veniva assegnata a sentenza.
Questioni preliminari.
In via preliminare, e' stata fornita prova in giudizio della legittimazione di parte attrice per i danni non patrimoniali subiti attraverso la documentazione medica in atti;
la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, è dimostrata mediante la produzione in atti di copia delle lettere di costituzione in mora ricevute dalla
Consap e dalla in data 13.11.2019 con i requisiti contenutistici Controparte_1 prescritti dal secondo comma dell'art. 148 del codice delle assicurazioni nonchè
l'infruttuoso decorso del termine dilatorio prescritto (patium deliberandi) prima della notifica della citazione introduttiva della lite, avvenuta in data 04.03.2020.
Nel merito.
La domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c..
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta non adeguatamente dimostrata la ricostruzione attorea, per i seguenti motivi: il TE , cugino Testimone_1
- 2 -
dell'attore, ha dichiarato che l'incidente si sarebbe verificato verso la fine del mese di aprile 2019 alle ore 5.30 circa, mentre l'attore in citazione e nella lettera di costituzione in mora indica come orario dell'accaduto le 18.00 circa;
l'altro TE nulla riferisce circa l'ora in cui si sarebbe verificato Testimone_2
l'incidente: manca, quindi, la prova del nesso di causalità tra le lesioni accertate il
27.04.2019 alle ore 19.05 (cfr. referto di pronto soccorso) ed il sinistro verificatosi alla fine di Aprile del 2019 alle ore 5.30 circa, ben potendo le prime essere collegate casualmente ad un evento diverso (e successivo) da quello riferito dal TE (vedi verbale d'udienza del 28.10.2022); nella denuncia Tes_1 querela manca qualsiasi indicazione dei testi presenti al fatto ed escussi nel presente giudizio, malgrado gli stessi fossero ben noti all'attore per essere il TE
, che peraltro avrebbe accompagnato l'attore anche in ospedale, Testimone_1 cugino di ed il TE un suo amico ed Parte_1 Testimone_2 entrambi, volendo dare credito alle dichiarazioni testimoniali rese, presenti all'incidente; non è stata fornita la prova della segnalazione dell'accaduto ad alcuna pubblica autorità competente a riscontrare lo stato dei luoghi, utile evidentemente solo quale indizio utilizzabile insieme ad altri per suffragare la ricostruzione attorea.
Infine, non va trascurato che questo tipo di giudizio richiede una verifica particolarmente rigorosa delle prove testimoniali, non potendo il convenuto rintracciare eventuali testimoni del fatto e, quindi, essendovi una indubbia asimmetria delle potenzialità probatorie.
In sintesi, non può dirsi che le risultanze istruttorie, con i descritti elementi di incertezza e contraddizione, portino a ritenere altamente probabile che le lesioni siano attribuibili effettivamente alla specifica causale e all'evento dedotto in citazione.
La mera valutazione di insufficienza del quadro probatorio finale porta a ritenere equa la compensazione integrale delle spese di giudizio, mentre quelle di ctu restano a carico dell'attore.
PQM
- 3 -
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
n.q. di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
CP_1
2) compensa le spese;
3) pone definitivamente a carico di parte attorea le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il G.O.P.
(Dott.ssa Rita Nissim)
- 4 -