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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2024, n. 14667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14667 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1296/2022 R.G. proposto da: MA AN, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CLEMENTE ([...]) e con domicilio digitale alla pec -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 8311/2021 depositata il 23/11/2021. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, nei confronti di NN NN, una maggiore RP quale plusvalenza realizzata dalla contribuente a seguito di cessione di un fondo rustico, con sentenza n. 7883/09/2018, depositata il Civile Sent. Sez. 5 Num. 14667 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 24/05/2024 2 di 6 17/09/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado «per mancanza di motivi specifici», in quanto «Le censure dell'appellante, invero, che riproducono in sostanza le argomentazioni già svolte in prime cure, non concretizzano la necessaria specificazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata»; riteneva «comunque» fondata la pretesa tributaria. 2. Avverso tale statuizione la contribuente proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 20703 del 30 settembre 2020, in accoglimento del primo motivo, con il quale era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'appello carente del requisito di specificità dei motivi, così argomentava: «La CTR ha ritenuto inammissibile l'appello per non avere la contribuente contrapposto specifiche doglianze alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, sostenendo che la stessa si era limitata a ribadire le deduzioni svolte con il ricorso di primo grado. (…) In tal modo il giudice di appello è pervenuto alla sostanziale declaratoria di inammissibilità dell'appello (ancorché ne abbia statuito il rigetto - al riguardo vedasi Cass. n. 24600 del 2017) per difetto di specificità dei motivi di impugnazione - riprodotti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza - non conformandosi ai principi di diritto espressi in materia da questa Corte, secondo cui nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto 3 di 6 ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 30525/2018, n. 26134/2017; n. 1200/2016). 3. Di conseguenza, la sentenza veniva cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla competente CTR per nuovo esame della vicenda processuale, da effettuarsi alla stregua dei suindicati principi giurisprudenziali, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 4. Ad esito del giudizio di rinvio, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, compensando le spese di ogni grado di giudizio. 5. Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente con quattro motivi, richiamati con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.», lamentando, in sostanza, che la CTR abbia ribadito la statuizione di inammissibilità dell’appello per carenza del requisito di specificità dei motivi. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. – 132, 2° comma, n°4, c.p.c.- Motivazione apparente». La ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione idonea alla ricostruzione dell’iter logico seguito dai giudici, tale da non integrare il “minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, VI co., della Costituzione” 3. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la 4 di 6 «Violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc», per omessa pronuncia sui motivi di appello. 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, nn.3 e 4, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 – 384 e 385 c.p.c.». 5. I primi tre motivi di ricorso devono esaminarsi congiuntamente in quanto, in relazione a differenti ma convergenti profili, denunciano vizi motivazionali tali da incidere radicalmente sulla validità dell’atto impugnato. 5.1. In via preliminare di rito, occorre rilevare che, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo differenti censure, essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., n. 9100/2015; Cass. n. 8915/2018). 5.2. Le censure sono fondate, nei termini che seguono, con assorbimento del quarto motivo di ricorso. 5.3. Va infatti ribadito che: «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni 5 di 6 inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). 5.4. La sentenza impugnata corrisponde paradigmaticamente alle patologie motivazionali categorizzate nei citati arresti giurisprudenziali, essendo così "motivata": «Nel caso in esame ritiene il Collegio che la decisione di primo grado deve essere pienamente confermata in quanto la motivazione posta a base dell'accoglimento parziale può essere condivisa non presentando essa vizi tali da indurre il Collegio a discostarsene. In effetti come appare di tutta evidenza che la difesa della parte appellante innanzi ai giudici di merito per negare il formarsi di una plusvalenza era basata quasi esclusivamente sulla derivazione successoria del bene poi alienato e della mancanza di qualifica di terreno edificabile in relazione all'immobile ceduto. E su entrambi i punti la Commissione ha motivato come il primo elemento era ininfluente a nonna di legge e che la sussistenza del secondo era stata sufficientemente dimostrata». 5.5. Trattasi all'evidenza di una motivazione, del tutto "apparente", sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale", che, pur dando atto delle prescrizioni dettate dalla ordinanza di rinvio, di fatto le ignora, limitandosi ad aderire con affermazioni del tutto generiche al dictum dei giudici di primo grado, e senza in 6 di 6 alcun modo esaminare le censure sollevato con l’appello della contribuente (ampiamente richiamate nei ricorso qui esaminato, in ossequio al principio di autosufficienza / specificità). 6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 07/05/2024.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 07/05/2024.