Articolo 423 quater del Codice penale
Articolo 423 bisArticolo 485
Versione
10 settembre 2021
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9 novembre 2021
Art. 423-quater.

(Confisca).

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto ((...)) previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.
Entrata in vigore il 9 novembre 2021
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