Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Contu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare (Persomil), non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 05.03.2021, di irrogazione al Ten. Col. -OMISSIS- della sospensione disciplinare per mesi 12 dall’impiego, ai sensi degli artt. 885, 1357 e 1379 del D. Lgs. n. 66/2010,
- quali atti presupposti:
- del parere del Comandante Ten. Col. f.(alp.) spe RN -OMISSIS-, contenuto all’interno dello stralcio dello specchio riepilogativo, concernente la posizione del Ten. Col. -OMISSIS- (nota prot. -OMISSIS-), e della proposta, riportata all’interno della nota contenente gli elementi di valutazione del giudicato penale ai fini disciplinari (nota prot. -OMISSIS-), di conclusione del procedimento con un provvedimento disciplinare di stato;
- della nota prot. -OMISSIS-, con cui il Generale Comandante del Comando “ Truppe Alpine ” ha disposto che “ il Ten. Col. -OMISSIS- sia sottoposto ad inchiesta formale disciplinare, ai sensi dell’art. 1377 e ss del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ”;
- della nota del -OMISSIS-, con cui l’Ufficiale inquirente, Col. -OMISSIS-, ha proceduto alla contestazione degli addebiti nei confronti del ricorrente, invitando quest’ultimo a nominare un difensore di fiducia (Militare e Avvocato del libero foro), a presentarsi nel giorno indicato per la presa visione degli atti, producendo all’esito della consultazione eventuali giustificazioni e documenti, e a presentare le deduzioni difensive finali, avverso la “ relazione riepilogativa ”;
nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ND ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – tenente colonnello in servizio presso il reparto Comando e Supporti Tattici Taurinense – è stato sottoposto a procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., presso il Tribunale Ordinario di Torino, Quarta Sezione Penale, per le ipotesi di reato di cui agli “ agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. 3 comma 8 L. 75/58 per avere, in concorso con […] contro il quale si è proceduto separatamente, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sfruttato o comunque favorito la prostituzione: - di [una prima persona] mettendo a sua disposizione un alloggio di -OMISSIS-, preso all’uopo in affitto, chiedendole una quota dei guadagni; - di [una seconda persona], allo stato non meglio identificata, ospitandola nell’alloggio di -OMISSIS- perché ivi si prostituisse. In Torino dal dicembre 2011 all’aprile 2012 ”.
Tale procedimento si è concluso con la sentenza del Tribunale di Torino n. 5642/2019 del 13 dicembre 2019, divenuta irrevocabile, nella quale il Tribunale in composizione collegiale, per un verso, ha rilevato che, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche, “ l’ipotesi accusatoria di sfruttamento, o quantomeno di favoreggiamento, della prostituzione ” di una prima donna da parte del ricorrente “ risulta pienamente provata ” e, per altro verso, ha invece evidenziato che non vi fosse in atti “ prova sufficiente del favoreggiamento ” da parte del ricorrente “ della prostituzione di tale -OMISSIS- ”.
Posto che nessuno degli imputati ha rinunciato alla prescrizione, detta sentenza ha infine statuito: “ visto l’art. 531 c.p.p., previa esclusione, con riferimento al reato contestato al capo a) nei confronti di -OMISSIS- Massimiliano, dell’aggravante di cui all’art. 4 n. 7 legge 75/1958 [fatto commesso ai danni di più persone], dichiara non doversi procedere in relazione a tutti i reati contestati per essersi gli stessi estinti per prescrizione ”.
In data 5 marzo 2021 è stato notificato al ricorrente il decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare del 26 febbraio 2021 di irrogazione allo stesso della sospensione disciplinare per mesi dodici dall’impiego, ai sensi degli artt. 885, 1357 e 1379 del d.lgs. n. 66/2010, per la seguente motivazione: “ Ufficiale dell’Esercito Italiano, dal dicembre 2011 all’aprile 2012, in Torino, in concorso con un’altra persona, avviava un’attività dedita allo sfruttamento della prostituzione in cui aveva il compito di individuare l’appartamento adatto per lo svolgimento dell’attività, stipulare il contratto di locazione per poi subaffittare l’immobile a col[oro] che ivi avrebbero svolto l’attività di meretricio, con il fine di lucrare sulla differenza tra il prezzo contratto per l’affitto con il proprietario e il corrispettivo ottenuto dall’inquilina. L’attività illecita del Ten. Col. -OMISSIS- veniva paralizzata dall’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Torino con Ordinanza del 4 febbraio 2013. La condotta dell’Ufficiale, oggetto di accertamento in sede penale, evidenzia rilevanti profili di responsabilità disciplinare in quanto costituente una grave violazione dei doveri assunti con il giuramento prestato, con i doveri attinenti al grado e con le norme attinenti al contegno, il cui rispetto è chiesto ad ogni militare anche nei contesti privati a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene, di cui agli artt. 712, 713 e 732 del d.P.R. n. 90/2010 ”.
Con atto notificato in data 3 maggio 2021, il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità con un unico motivo, così testualmente rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370, comma 1, del d.lgs. 66/2010, nonché del par. 5, Sez. I, Cap. I e del par. 2, Sez. II (Sottosez. III) del Cap. I della Circolare, contenente la “Guida Tecnica – Procedure Disciplinari” (6^ ed. 2019), della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria. Disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste ”.
Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 213 del 28 maggio 2021 il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare, atteso che, “ qualora il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione, i fatti oggetto dell’imputazione possono essere legittimamente assunti a presupposto di un’azione disciplinare e che all’Amministrazione è consentito utilizzare, nell’ambito disciplinare, sia gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l’azione penale, sia gli elementi emersi nel corso delle successive fasi del procedimento, quando questi hanno assunto una loro valenza probatoria e che pertanto, “non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, un obbligo per l’Amministrazione di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova nel caso in cui gli elementi fattuali accertati nel corso del procedimento penale siano idonei a sostenere la diversa autonoma e discrezionale pronuncia disciplinare” (Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053) ”.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
Con un unico articolato motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato il preteso “ errore, compiuto dalla Direzione del Personale … sostanziatosi nel riprendere pedissequamente e aprioristicamente quanto statuito in sede penale (non avvedendosi dei vizi e delle manchevolezze), senza compiere quel necessario e doveroso “autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare”, nell’ossequioso rispetto del “principio dell’autonoma valutazione dei fatti” prescritto e imposto all’Autorità disciplinare dalla disciplina normativa e regolamentare ”; il ricorrente da un lato deduce che nel provvedimento gravato non si tiene conto in alcun punto della richiesta del Pubblico Ministero di assoluzione dell’odierno ricorrente dal reato per cui è stato imputato, per l’episodio relativo alla persona offesa -OMISSIS-, per insussistenza del fatto di reato e, dall’altro, si duole del fatto che l’impianto motivazionale si sia fondato esclusivamente su una parte delle intercettazioni, trascurando pretesi elementi probatori pro reo ; infine, il ricorrente deduce la pretesa violazione del principio di gradualità della sanzione irrogata.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
In merito, si osserva che il Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare che l’ampio spatium deliberandi riconosciuto dalla legge alla potestà sanzionatoria dell’Amministrazione militare non è inibito né circoscritto dall’eventuale emanazione, in sede penale, di pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4145; Cons. Stato, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6680; Cons. Stato, Sez. II, 24 agosto 2022, n. 7423), istituto rispetto al quale – e, si aggiunge, legittimamente – l’interessato ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di rinunzia.
È del tutto ragionevole, quindi, che l’Amministrazione abbia assunto a fondamento del proprio apprezzamento circa la valenza della vicenda ai fini disciplinari gli atti del relativo procedimento penale, anche in considerazione del fatto che alla Forza Armata non sono riconosciuti poteri investigativi e/o di acquisizione probatoria penetranti o comunque comparabili con quelli attribuiti alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 2102).
In sede disciplinare, pertanto, l’Amministrazione può legittimamente tener conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del pregresso procedimento penale, sì da evitare ulteriori accertamenti istruttori alla luce del principio di economicità del procedimento, ma a condizione che di tali risultanze sia autonomamente valutata la rilevanza in chiave disciplinare.
Orbene, il Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha preso in considerazione tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi comprese le risultanze del processo penale e in particolare le intercettazioni telefoniche trascritte nella sentenza del Tribunale di Torino n. 5642/2019 del 13 dicembre 2019 e ha quindi valutato autonomamente la rilevanza della condotta oggetto del processo in chiave disciplinare.
In particolare, il Direttore Generale ha ritenuto che l’autorità giudiziaria, pur in presenza di una sentenza di prescrizione, avesse “ compiuto atti di indagine sufficientemente significativi ” con precipuo riferimento alle intercettazioni telefoniche. E invero, dall’esame del tenore inequivocabile delle stesse si evince come il ricorrente fosse perfettamente a conoscenza dell’attività di prostituzione svolta all’interno dell’appartamento da lui subaffittato al fine di trarne profitto, senza che venga in rilievo alcun coinvolgimento emotivo verso la persona offesa che, a detta del ricorrente, sarebbe stata una cantante alla quale sarebbe stato legato da una “ relazione sentimentale ”. In particolare, mentre un complice reperiva donne straniere disposte a prostituirsi, il ricorrente individuava i locali ove svolgere tale attività, stipulando i relativi contratti di affitto a suo nome per lucrare sulla differenza tra prezzo contrattato con il proprietario e corrispettivo richiesto agli inquilini. A nulla rileva che il Tribunale di Torino abbia evidenziato l’assenza di prove sufficienti a dimostrare il favoreggiamento della prostituzione anche di una seconda donna (tale -OMISSIS-), posto che “ l’ipotesi accusatoria di sfruttamento, o quantomeno di favoreggiamento, della prostituzione ” di una prima donna da parte del ricorrente “ risulta pienamente provata ”. Né si può contestare all’Amministrazione di aver privilegiato, ai fini dell’irrogazione della sanzione di stato, il tenore oggettivo ed inequivoco delle intercettazioni telefoniche rispetto alla deposizione resa in dibattimento dalla persona offesa, che potrebbe risultare scarsamente attendibile ovvero preordinata a celare la vera attività svolta, anche per un comprensibile senso di pudore, e per l’effetto a escludere la responsabilità del ricorrente.
In siffatto contesto pare oggettivamente non contestabile che, come indicato nel provvedimento impugnato, il ricorrente abbia violato i doveri assunti con il giuramento prestato e le norme attinenti al contegno il cui rispetto è chiesto ad ogni militare anche nei contesti privati a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione di cui è traccia agli artt. 712, 713 e 732 del D.P.R. n. 90/2010.
Quanto alla pretesa violazione del principio di gradualità, giova osservare che il Consiglio di Stato ha sottolineato la sussistenza di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare in punto di individuazione e, eventualmente, dosimetria della sanzione, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo in casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2041; Cons. Stato, Sez. I, parere 4 gennaio 2023, n. 21). Nella specie, l’Amministrazione ha giustificato l’irrogazione della sanzione disciplinare, con argomentazioni, da un punto di vista logico, intrinsecamente coerenti.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ND ON, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND ON | RO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.