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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 531.
(Durata dell'assicurazione della nave a viaggio).
L'assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave e' ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo.
Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa e' stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione.
L'assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.
(Durata dell'assicurazione della nave a viaggio).
L'assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave e' ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo.
Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa e' stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione.
L'assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.
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- 1. Codice di procedura penalehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Revisione Titolo IV REVISIONE Art. 629. Condanne soggette a revisione 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta. Art. 629-bis. Rescissione del giudicato. 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in …
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