CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20857 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER LE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza di applicazione della pena emessa il 7/10/2022 dal Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7/10/2022, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Cuneo ha disposto, nei confronti di LE ER, la sostituzione della pena di 8 mesi di reclusione con la sanzione della espulsione per la durata di 5 anni applicata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione al reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. LE ER ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Nicoletta Masuelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti Penale Sent. Sez. 1 Num. 20857 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 01/03/2023 strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'applicazione di una pena illegale, quella della espulsione come sanzione sostitutiva, che sarebbe stata disposta pur in presenza dei divieti di legge contemplati dall'art. 19, d.lgs. n. 286 del 1998. Ciò in quanto, da un lato, il soggetto sarebbe padre di figli minori residenti in Italia e, dall'altro lato, egli avrebbe presentato domanda di asilo in Francia e non potrebbe essere, pertanto, espulso. 3. In data 21/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che l'espulsione è stata disposta su richiesta delle parti e, dunque, dello stesso imputato che, oggi, ne deduce l'illegalità. Dalla lettura del provvedimento, peraltro, non emerge in alcun modo l'avvenuta allegazione, in fase di cognizione, di situazioni ostative all'espulsione, che il Giudice di primo grado, conseguentemente, non avrebbe potuto conoscere. In ogni caso, e la circostanza riveste un rilievo assorbente ai fini del presente giudizio, la prospettata illegalità della pena si fonda, nel caso qui esaminato, non già sull'applicazione di una pena o di una sanzione sostitutiva non contemplata dalla legge o in assenza dei relativi requisiti, quanto sull'esistenza di circostanze fattuali, mai dedotte prima, che si vorrebbero venissero accertate in sede di legittimità. Una richiesta, questa, che investe questa Corte di uno scrutinio che non è consentito nel giudizio di legittimità, ferma restando la possibilità che le ragioni della parte vengano soddisfatte, ove ne ricorressero le condizioni, in sede di incidente di esecuzione, volto a far valere l'eventuale ineseguibilità dell'espulsione. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria 2 dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente—N ' )
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7/10/2022, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Cuneo ha disposto, nei confronti di LE ER, la sostituzione della pena di 8 mesi di reclusione con la sanzione della espulsione per la durata di 5 anni applicata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione al reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. LE ER ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Nicoletta Masuelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti Penale Sent. Sez. 1 Num. 20857 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 01/03/2023 strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'applicazione di una pena illegale, quella della espulsione come sanzione sostitutiva, che sarebbe stata disposta pur in presenza dei divieti di legge contemplati dall'art. 19, d.lgs. n. 286 del 1998. Ciò in quanto, da un lato, il soggetto sarebbe padre di figli minori residenti in Italia e, dall'altro lato, egli avrebbe presentato domanda di asilo in Francia e non potrebbe essere, pertanto, espulso. 3. In data 21/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che l'espulsione è stata disposta su richiesta delle parti e, dunque, dello stesso imputato che, oggi, ne deduce l'illegalità. Dalla lettura del provvedimento, peraltro, non emerge in alcun modo l'avvenuta allegazione, in fase di cognizione, di situazioni ostative all'espulsione, che il Giudice di primo grado, conseguentemente, non avrebbe potuto conoscere. In ogni caso, e la circostanza riveste un rilievo assorbente ai fini del presente giudizio, la prospettata illegalità della pena si fonda, nel caso qui esaminato, non già sull'applicazione di una pena o di una sanzione sostitutiva non contemplata dalla legge o in assenza dei relativi requisiti, quanto sull'esistenza di circostanze fattuali, mai dedotte prima, che si vorrebbero venissero accertate in sede di legittimità. Una richiesta, questa, che investe questa Corte di uno scrutinio che non è consentito nel giudizio di legittimità, ferma restando la possibilità che le ragioni della parte vengano soddisfatte, ove ne ricorressero le condizioni, in sede di incidente di esecuzione, volto a far valere l'eventuale ineseguibilità dell'espulsione. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria 2 dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente—N ' )