Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14798/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14798 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Tesei e Mario Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di IA IA IT in Roma, via Benaco, 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ancona, Questura di Ancona, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
de provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ZO EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il-OMISSIS-e depositato il -OMISSIS- la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il -OMISSIS-ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992.
Ha allegato di aver maturato il requisito della residenza decennale e di essere stabilmente integrato in Italia, con lavoro a tempo indeterminato e famiglia radicata sul territorio. Ha dedotto che le segnalazioni penali richiamate nel provvedimento si sono concluse con archiviazione e sentenza di assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”, e che non vi sono condanne né pendenze penali.
2. L’Amministrazione si è costituita, chiedendo il rigetto.
3. All’udienza del 09.01.2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso va respinto.
La concessione della cittadinanza non è un diritto soggettivo assoluto, ma un atto di ampia discrezionalità amministrativa, subordinato all’esistenza di un interesse pubblico e al possesso da parte del richiedente di uno status di piena irreprensibilità morale e civile. Tale valutazione non si esaurisce nel controllo dei requisiti formali, ma investe la condotta complessiva e il grado di integrazione del richiedente, secondo principi consolidati (Cons. Stato, Sez. III, n. 5262/2018; n. 104/2022).
Nel caso di specie, l’istruttoria ha evidenziato la presenza di fatti di particolare gravità – tentato omicidio, rapina, sequestro di persona – pur conclusi con assoluzione perché il fatto non sussiste.
Prescindendo anche dall’omicidio colposo del figlio neonato, per cui è intervenuto provvedimento di archiviazione, i fatti pregressi e relativi a condotte dolose hanno avuto un significativo impatto nel provvedimento reiettivo.
La mancanza di prova di fatti – in particolar modo l’assoluzione basata sul mancato raggiungimento dello standard richiesto nel processo penale, e ciò a causa dell’impossibilità di reperire il testimone-chiave e procedere alla cross examination da parte della difesa dell’imputato – pur essendo determinante per escludere la responsabilità penale (che va accertata ogni oltre ragionevole dubbio), non impedisce valutazioni amministrative fondate su indizi di condotta emersi dagli atti del fascicolo penale e dalle notizie di reato raccolte dalle forze dell’ordine.
La commissione di fatti specifici, anche se non penalmente rilevanti, costituisce dunque, un elemento significativo nell’apprezzamento complessivo del livello di integrazione e della compatibilità con i valori dell’ordinamento, di cui la P.A. ha tenuto ragionevolmente conto nell’escludere il diritto alla cittadinanza della parte ricorrente.
L’operato dell’Amministrazione è conforme ai principi di ragionevolezza: il diniego si fonda infatti, su elementi che, pur non producendo effetti penali, rivelano profili di mancato rispetto delle regole civili e sociali. Tali condotte, considerate come spie di estraneità ai valori fondamentali della comunità nazionale, trovano fondamento nella Carta costituzionale e nelle convenzioni internazionali.
Il provvedimento impugnato peraltro, non determina un effetto preclusivo definitivo, ma ha carattere temporaneo: l’istanza potrà essere riproposta decorso il periodo di osservazione decennale senza ulteriori elementi pregiudizievoli (Cons. Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione n. 1557/2022), a dimostrazione che quei fatti – già privi di rilievo penale – avranno perso ogni rilievo anche sotto il punto di vista amministrativo, anche sulla base di ulteriori elementi che saranno raccolti a riprova della sua piena integrazione.
Inoltre, il rigetto non incide sui diritti di soggiorno e sulle altre prerogative riconosciute agli stranieri regolarmente residenti, di cui la parte potrà continuare a beneficiare.
In definitiva, il ricorso va respinto.
5. Le spese di lite possono compensarsi in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN TE, Presidente FF
IAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
ZO EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO EN | EN TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.