CASS
Sentenza 21 aprile 2021
Sentenza 21 aprile 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2021, n. 15051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15051 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GI ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Perelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente alla confisca del denaro. RITENUTO IN .FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente - riqualificando il fatto nella fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e riducendo per l'effetto la pena - la sentenza che aveva condannato ON GI per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fine di spaccio di 20,70 grammi di cocaina, commessa il 20 dicembre 2018). In particolare, la Corte di appello confermava la statuizione di confisca del C danaro, rinvenuto presso il domicilio dell'imputato, sul rilievo che quest'ultimo non Penale Sent. Sez. 6 Num. 15051 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/03/2021 aveva documentato la provenienza della somma, non giustificata dalla attività lavorativa della quale non vi era alcun riscontro. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen., 3 e 27 Cost. Nel ridurre la pena per la riqualificazione del fatto, la Corte di appello ha scelto una pena ben lontana dal minimo edittale, non motivandone le ragioni. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen. e alla confisca del danaro. La confisca è stata disposta in violazione dell'art. 240 cod. pen., in difetto di alcun collegamento con il reato e sulla base di una pretesa giustificazione che l'imputato avrebbe dovuto fornire. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto della confisca. 2. Il primo motivo è aspecifico posto che lo scostamento della pena dal minimo edittale è stato adeguatamente motivato dalla Corte di appello sulla base del dato quantitativo, che, ancorché consistente (70 dosi medie), era stato ritenuto non ostativo, in una valutazione globale dei parametri normativi, al riconoscimento dell'ipotesi lieve. 3. Va accolto invece il secondo motivo, posto che, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello non si è avveduta che, in relazione a tale reato, poteva procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto in presenza di un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata, risultando espressamente esclusa la possibilità di far ricorso all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. 2 E, versandosi in un'ipotesi di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non poteva procedersi alla confisca di somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). 4. Difettando pertanto i presupposti per farsi luogo alla confisca del danaro e non emergendo dalla sentenza impugnata la utilità di un nuovo giudizio sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro con la eliminazione della relativa statuizione e restituzione del danaro all'avente diritto. Il ricorso va dichiarato inammissibile per il resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro di cui ordina la restituzione all'avente diritto;
dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 17072021.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Perelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente alla confisca del denaro. RITENUTO IN .FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente - riqualificando il fatto nella fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e riducendo per l'effetto la pena - la sentenza che aveva condannato ON GI per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fine di spaccio di 20,70 grammi di cocaina, commessa il 20 dicembre 2018). In particolare, la Corte di appello confermava la statuizione di confisca del C danaro, rinvenuto presso il domicilio dell'imputato, sul rilievo che quest'ultimo non Penale Sent. Sez. 6 Num. 15051 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/03/2021 aveva documentato la provenienza della somma, non giustificata dalla attività lavorativa della quale non vi era alcun riscontro. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen., 3 e 27 Cost. Nel ridurre la pena per la riqualificazione del fatto, la Corte di appello ha scelto una pena ben lontana dal minimo edittale, non motivandone le ragioni. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen. e alla confisca del danaro. La confisca è stata disposta in violazione dell'art. 240 cod. pen., in difetto di alcun collegamento con il reato e sulla base di una pretesa giustificazione che l'imputato avrebbe dovuto fornire. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto della confisca. 2. Il primo motivo è aspecifico posto che lo scostamento della pena dal minimo edittale è stato adeguatamente motivato dalla Corte di appello sulla base del dato quantitativo, che, ancorché consistente (70 dosi medie), era stato ritenuto non ostativo, in una valutazione globale dei parametri normativi, al riconoscimento dell'ipotesi lieve. 3. Va accolto invece il secondo motivo, posto che, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello non si è avveduta che, in relazione a tale reato, poteva procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto in presenza di un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata, risultando espressamente esclusa la possibilità di far ricorso all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. 2 E, versandosi in un'ipotesi di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non poteva procedersi alla confisca di somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). 4. Difettando pertanto i presupposti per farsi luogo alla confisca del danaro e non emergendo dalla sentenza impugnata la utilità di un nuovo giudizio sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro con la eliminazione della relativa statuizione e restituzione del danaro all'avente diritto. Il ricorso va dichiarato inammissibile per il resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro di cui ordina la restituzione all'avente diritto;
dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 17072021.