Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02185/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Viola Bono, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e la conseguente concessione dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -Sostituto Commissario Tecnico della Polizia di Stato in quiescenza- agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate.
Espone di essere affetto da “ -OMISSIS- ”, patologia per la quale, ritenendola in rapporto di causalità con l’attività sino ad allora prestata, ha proposto domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, rappresentando:
i) di aver iniziato il proprio percorso lavorativo il -OMISSIS- presso la -OMISSIS- e di essere stato assegnato presso -OMISSIS-, dove svolgeva servizio di ordine e sicurezza pubblica in occasione di eventi socio-politici, sportivi e religiosi, nonché servizi di vigilanza ad obiettivi sensibili mediante l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza estremamente pesanti, che lo obbligavano spesso ad ore di stazionamento in posizione eretta ed in condizioni climatiche avverse;
ii) nel -OMISSIS- veniva assegnato alla -OMISSIS-, love svolgeva la medesima attività di vigilanza all’aperto;
iii) il -OMISSIS- subiva un trauma in servizio, a causa di incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo di automezzo di servizio, con contusione lombare, riconosciuta come derivante da causa di servizio il -OMISSIS-a;
iv) tra il -OMISSIS- ha prestato servizio presso la Questura di -OMISSIS-;
v) in data -OMISSIS- è stato trasferito presso il Commissariato di -OMISSIS- ed assegnato alla Squadra di Polizia Giudiziaria, poi Squadra Mobile e l’attività svolta lo costringeva a lunghi periodi di appostamento ed osservazione espletata, anche, senza soluzione di continuità, in condizioni climatiche avverse, obbligandolo a lunghi periodi di stazionamento in posizione eretta, nonché a situazioni di forte stress fisico connesso alla particolare situazione socio-criminale del luogo presso cui la stessa veniva svolta e dal-OMISSIS- ha svolto l'attività di istruttore di tiro sia presso poligoni a cielo aperto ed esposti alle intemperie ed al fondo sconnesso, sia presso gallerie con esposizione a correnti d'aria dovute al sistema di circolazione forzata dell'aria create ad uopo al fine di sospingere le polveri da sparo sul fondo del poligono stesso;
vi) il -OMISSIS-, durante l'espletamento del proprio servizio connesso all'attività di polizia giudiziaria, ha subito un trauma in servizio dovuto a sinistro con autovettura di servizio, riportando la contusione alla regione frontale cranica che veniva riconosciuta dalla -OMISSIS- come dipendente da causa di servizio;
vii) il -OMISSIS- gli veniva riconosciuta dal Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, come dipendente da causa di servizio la patologia “ -OMISSIS- ”, chiaro segno delle diverse attività di servizio e costrizioni posturali patite nel corso delle attività assegnate;
viii) il -OMISSIS- è stato ritenuto non idoneo ad espletare l’attività di istruttore di tiro proprio a causa dei disturbi all’apparato osteoarticolare con conseguente revoca delle relative specializzazioni professionali a causa del trasferimento ai ruoli tecnici;
ix) il -OMISSIS- la C.M.O. di -OMISSIS- lo ha considerato “ permanentemente non idoneo al servizio d’Istituto preso la Polizia di Stato, ma non in modo assoluto ”, utilizzabile in alti ruoli “ che non comportino stress psico fisico intenso e protratto ”;
x) il -OMISSIS- il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza gli ha riconosciuto la seguente patologia “ -OMISSIS- ”, a riprova delle attività di servizio che, col passare del tempo, in aggiunta anche ai relativi traumi in servizio subiti, hanno causato le sofferenze mediche patite dallo scrivente nel corso degli anni.
Con verbale modello B n. -OMISSIS-ha confermato la sussistenza della patologia lamentata -“ -OMISSIS- ”- accertando la sussistenza di una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza con il servizio, ascrivendola ai fini dell’equo indennizzo alla Tabella B.
Con il medesimo verbale la C.M.O. ha confermato il giudizio di parziale inabilità al servizio già espresso nell’anno 2010. Successivamente, il competente Comitato di Verifica, con parere reso nell’adunanza n. -OMISSIS-, ha giudicato 1’infermità lamentata dal ricorrente come non dipendente da causa di servizio, “ trattandosi di patologia legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per errato sviluppo dell’articolazione coxofemorale (60 – 80 % delle forme) con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari (cotile, testa o collo femorale), elementi questi che comportano uno spostamento dell’asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed una evoluzione ingravescente dell’affezione. Gli allegati eventi di servizio, pertanto possono avere svolto tutt’al più il ruolo di occasione rivelatrice, non quello di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
Il -OMISSIS- è notificato al ricorrente il decreto impugnato con cui, in conformità al parere espresso dal competente Comitato di Verifica, è stata decretata la non riconducibilità a causa di servizio delle patologie lamentate.
1.1. Avverso tale determinazione è insorto quindi il deducente, che ne prospetta l’illegittimità per vizio di eccesso di potere, sotto vari profili, con connessa richiesta istruttoria.
2. Resiste il Ministero della Difesa, insistendo per il rigetto delle richieste.
3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’esponente sostiene, sulla scorta di una perizia di parte, che la valutazione operata da Comitato di Veridica sarebbe in contrasto con le pregresse valutazioni mediche, assegnando all’attività di servizio svolta mera valenza occasionale rispetto all’insorgere della patologia e non concausa efficiente e come tale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo richiesto.
4.1. La domanda, incentrata in modo esclusivo sulla contestazione del giudizio tecnico operato dal Comitato di verifica, è infondata.
Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, tuttavia non ravvisabili nella vicenda in esame (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357; 9 marzo 2017, n. 1435; 25 marzo 2014, n. 1454; 8 giugno 2009, n. 3500).
4.2. Nel caso di specie, infatti, il Comitato ha valutato le specifiche circostanze in cui il ricorrente svolgeva il proprio servizio e le ha ritenute, in maniera non illogica né irragionevole, insufficienti a giustificare la sussistenza di un nesso di causalità o di concausalità ex art. 64 D.P.R. n. 1092/1973 e ai sensi del n. D.P.R. 461/2001 fra il servizio prestato e l’infermità.
A tale conclusione l’organo di verifica è giunto, in modo coerente, dopo aver affermato di avere esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti, ivi comprese, quindi, le indicazioni sulle modalità con cui il ricorrente svolgeva il proprio servizio oltre alla documentazione, anche medica, allegata alle stesse.
5. Il ricorso va quindi respinto.
6. La particolarità delle questioni trattate consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed il suo stato di salute.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | AR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.