Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 21/04/2026, n. 7152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7152 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10857/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10857 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Luzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Roma via Federico Cesi n. 72, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
AT del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Deborah Cotogno, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale prot.-OMISSIS-del 18.04.2025 di Roma Capitale - Dipartimento del patrimonio e politiche abitative – Direzione ERP – Ufficio sanatorie, avente ad oggetto il “Rigetto dell’istanza di assegnazione di alloggio E.R.P. di proprietà dell’ATER sito in Roma Via -OMISSIS- matricola -OMISSIS-” avanzata in data 21.9.2020, dei relativi allegati e nota di trasmissione, prot. 73587 del 4.6.2025, notificata il 20.6.2025;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato, ove occorra, ivi comprese la scheda ATER Roma di conclusione negativa del procedimento, le note di ATER Roma prot. 62145 del 26.11.2021 di preavviso di rigetto ex art. 10-bis Legge 241/1990 e prot. 8098 del 17.2.2023 di conferma del rigetto, richiamate nel provvedimento gravato ed allo stesso allegate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’AT del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il cons. AN RI RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17 settembre 2025 (dep. 24/09) la sig.ra-OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale prot.-OMISSIS-del 18.04.2025 di Roma Capitale con la quale è stata rigettata la domanda di regolarizzazione dell’occupazione di alloggio di proprietà dell’A.T.E.R. attesi gli esiti dell’istruttoria per la quale la ricorrente sarebbe risultata titolare di “proprietà immobiliari site nel territorio nazionale e nel Comune di Roma, il cui valore complessivo è pari ad Euro 149.773,05 superiore al limite normativo con carenza del requisito per la regolarizzazione previsto dall'art. 22, comma 141, lett. B) della L.R. 01/2020”.
Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha articolato il seguente motivo di doglianza:
“violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 141, lett. b), della L.R. 01/2020; dell’art. 11, comma 1 della L.R: 12/1999, lettera c) e dell’art. 21, c. 1, lett. a) e c.2, del Regolamento regionale Lazio 20 settembre 2000, n. 2; eccesso di potere per difetto di istruttoria e erroneità dei presupposti, istruttoria carente, motivazione perplessa, contraddittoria ed abnorme” per avere calcolato il valore delle proprietà immobiliari intestate alla ricorrente facendo ricorso al criterio della base imponibile ICI, piuttosto che in base all’appropriata IMU, chiaramente indicata dall’art. 21 co. 1, lett. a) del Regolamento regionale Lazio 20 settembre 2000, n. 2.
Il 25 settembre 2025 si è costituita Roma Capitale che, con memoria del 2 ottobre 2025, ha resistito nel merito delle doglianze.
Il 10 ottobre 2025 si è costituita l’AT con memoria di stile alla quale ha fatto seguito il 29 gennaio 2026 altra memoria con cui resiste nel merito delle doglianze.
Con memoria del 16 febbraio 2026 parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni avversarie.
Alla udienza pubblica del 10 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con un unico motivo di doglianza la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 22 comma 141, lett. b), della L.R. 01/2020; dell’art. 11, comma 1 della L.R: 12/1999, lettera c) e dell’art. 21, c. 1, lett. a) e c.2, del Regolamento regionale Lazio 20 settembre 2000, n. 2, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili, denunciando l’erronea applicazione del valore delle proprietà immobiliari intestate alla ricorrente facendo ricorso al criterio della base imponibile ICI, piuttosto che in base all’appropriata IMU, chiaramente indicata dall’ art. 21 c 1, lett. a) del regolamento n. 2/2020 sopra citato.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 22, co. 141, lett. b), della l.r. 01/2020, l’assegnazione in regolarizzazione è subordinata “al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis, della l.r. 27/2006”.
Nel caso in esame viene in rilievo la lettera c) dell’art. 11 citato secondo la quale il requisito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica è rappresentato dalla “mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1; […]”.
Alla lettera in esame è stata poi aggiunta la lett. c-bis) dall’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 che recita: “la verifica della titolarità del requisito stabilito dalla norma afferente le proprietà immobiliari avviene moltiplicando la rendita catastale di tutte le proprietà per il coefficiente 100”.
Dal tenore letterale delle norme richiamate appare evidente che ostativo alla regolarizzazione non è solo il possesso di un alloggio “adeguato”, ma anche di beni patrimoniali, sull’intero territorio nazionale, di valore complessivo superiore al limite individuato dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della stessa l. reg. n. 11 del 1999.
Il Regolamento a cui rinvia il legislatore regionale è quello del 20 settembre 2000, n. 2 che, all’art. 21, comma 1, chiarisce che, “per i fini di cui all’art. 11, comma 1, lett. c)” “il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti”, e alla lett. a) dello stesso comma 1 indica i fabbricati, il cui valore “è dato dall'imponibile definito ai fini dell'Imposta comunale immobiliare (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l’accertamento previsto dall’articolo 14”. Il successivo comma 2 specifica che “il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato ai sensi del comma 1 è di 100.000 euro”.
Parte ricorrente, facendo leva sulla previsione di cui all’art. 21, comma 1, del regolamento ove prevede che il valore dei fabbricati “è dato dall'imponibile definito ai fini dell'Imposta comunale immobiliare (I.M.U.)”, sostiene doversi applicare agli immobili della ricorrente anche i moltiplicatori differenziati ai fini IMU in base alla categoria catastale in quanto, avendo la ricorrente un immobile di categoria catastale A/3 ed altro di categoria catastale C/1, applicando i coefficienti IMU, il loro valore complessivo sarebbe di euro 88.259,10, inferiore al valore limite regolamentare di 100.000,00.
Secondo la ricorrente la rendita catastale non doveva moltiplicarsi per 100, come previsto dalla lett. c) bis dell’art. 11, co. 1 l.r. 12/99, ma per il coefficiente relativo alla categoria catastale che, in base alla normativa in materia di Imu del 2019 è di 55 per l’immobile A/3 e di 160 per la categoria catastale C/1 (così p. 9 del ricorso nella quale vi è un errore materiale risultando invertiti i moltiplicatori delle categorie catastali, ma che non incide sulla comprensione della censura).
Sempre secondo la ricorrente dalla scheda redatta da AT e prodotta in giudizio dalla ricorrente si evincerebbe che il calcolo del valore degli immobili sarebbe stato effettuato con il metodo della valutazione ai fini ICI e non di quella ai fini IMU.
Il Comune ribatte che:
- le rendite catastali degli immobili della ricorrente sono state definite in base all’IMU ed infatti coincidono con quelle indicate anche dalla ricorrente, rispettivamente € 1.373,05 ed € 320,20;
- diversamente il coefficiente 100 va applicato ad entrambe le rendite in virtù del rinvio alle “rivalutazioni ed i moltiplicatori vigenti”, che in forza dell’art. 11, comma 1, lett. c-bis, L.R.L. n. 12/1999 è per tutti 100;
- la scheda utilizzata è stata redatta su vecchio prestampato, ma i calcoli risultano effettuati in base alla normativa vigente (IMU).
Il ricorrente ha quindi contestato l’applicazione al caso di specie della previsione di cui alla lettera c-bis dell’art. 11, c. 1, della l.r. 12/1999, che ritiene inapplicabile alla regolarizzazione in quanto successiva al regolamento regionale n. 2 del 2000 e non rientrante tra le disposizioni a cui rinvia l’art. 22, comma 141, lett. b), della l.r. 1/2020, per concludere che la lettera c-bis dell’art. 11 l. 12/99 si applicherebbe solo ai procedimenti di assegnazione ordinaria degli alloggi erp e non alla sanatoria.
La tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Come già detto, il regolamento del 2000 all’art. 21 contiene una previsione che per il calcolo del valore degli immobili rimanda “all'imponibile definito ai fini dell'Imposta comunale immobiliare (IMU) cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente”, normativa in base alla quale si applicherebbero moltiplicatori differenziati tenendo conto della categoria catastale dell’immobile, con risultati favorevoli nel caso di specie alla ricorrente atteso che gli immobili di cui si tratta appartengono a categorie catastali che fruirebbero di moltiplicatori più bassi di 100.
La previsione di cui all’art. 11, co. 1, lett. c-bis) introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16, di contro, espressamente impone di applicare un moltiplicatore unico a tutti i fabbricati, pari a 100.
Nel conflitto tra norme il criterio gerarchico impone di far prevalere la fonte superiore, quindi nel caso di specie la legge (12/1999), sicché tra le contrastanti previsioni nel caso di specie deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 11, co. 1, lett. c-bis della legge 12/99.
Residuano le parti della previsione regolamentare non in contrasto con la legge.
Contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la lettera c-bis dell’art. 11, comma 1 della l.r. 12/99 in esame non è un requisito per l’accesso, ma una previsione di dettaglio per il calcolo del valore degli immobili, ed il rinvio ad essa non doveva pertanto essere contenuto nell’art. 22 comma 141, lett. b), della l.r. 01/2020, che già contiene il rinvio alla lettera c) dell’art. 11 l.r. 12/99 ove stabilisce quale causa ostativa la proprietà di immobili di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.
Risulta, poi, quanto meno irrazionale la ritenuta applicabilità della normativa più rigorosa e restrittiva (la lett. c-bis dell’art. 11 l. r. 12/99) solamente a coloro che chiedono in via ordinaria, e non in sanatoria, l’assegnazione di un alloggio, poiché una simile lettura finirebbe per premiare coloro che hanno occupato sine titulo un alloggio, pur in possesso di immobili di maggior valore, rispetto a quanti hanno atteso una assegnazione ordinaria in base ai titoli in un procedimento di evidenza pubblica.
Nessuna interpretazione estensiva peggiorativa, semmai l’applicazione degli stessi parametri all’occupante abusivo ed al richiedente l’alloggio in via ordinaria mediante inserimento nella graduatoria di cui ai bandi previsti.
Per quanto osservato legittimamente l’AT ha applicato al calcolo del valore degli immobili di proprietà della ricorrente la previsione di cui all’art. 11, comma 1, lett. c-bis l.r. 12/99 ed ha pertanto accertato la proprietà di immobili per un valore superiore al tetto massimo dei 100.000,00 euro così respingendo la domanda di regolarizzazione con provvedimento scevro dai vizi dedotti.
Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e l’immobile di cui si tratta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TO di ZZ, Presidente
AN RI RL, Consigliere, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI RL | IO TO di ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.