Articolo 1999 del Codice civile
Articolo 1998Articolo 2000
Versione
19 aprile 1942
Art. 1999.

(Conversione dei titoli).

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilita' sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identita' e la propria capacita' a norma del secondo comma dell'art. 2022.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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