Decreto cautelare 5 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21
per l'annullamento
del decreto emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Cuneo Prot n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 27/06/22 con cui la Prefettura di Cuneo ha rigettato la domanda di emersione ex D.L. 34/2020 art 103 c. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. EL LL;
Considerato che all’udienza del 03/02/26 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL LL |
IL SEGRETARIO