Articolo 4 della Legge 8 agosto 1991, n. 267
Articolo 3
Versione
7 settembre 1991
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.500 milioni, gli stanziamenti relativi al capitolo 8559 e, quanto a lire 3.500 milioni gli stanziamenti relativi al capitolo 8560 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 32 dell'art. 15 della legge n. 67/1988 si veda in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 7 settembre 1991