Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2025, proposto da
AM DN, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto le verifiche sulla regolarità del nulla osta per motivi di lavoro subordinato, ai sensi del D. L. 145/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, destinatario di un visto per lavoro rilasciato dall’Ambasciata del Pakistan sulla scorta di un nullaosta poi sospeso per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 145 del 2024, ha dapprima chiesto di avere accesso al proprio fascicolo e poi (in data 8 maggio 2025) di conoscere lo stato della procedura che lo riguarda.
A fronte del prolungato silenzio su tale istanza, il ricorrente ha presentato ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e la sua condanna alla conclusione del procedimento preordinato al rilascio del nullaosta alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La confusa ricostruzione dei fatti ed esposizione dei motivi fondanti la pretesa operate nella proposizione del ricorso impongono di anteporre alla definizione della controversia alcune considerazioni in fatto per poi procedere all’esame in diritto.
Preliminarmente, dunque, deve essere chiarito che, sebbene parte ricorrente lamenti, nel corpo del ricorso, la mancata soddisfazione della sua istanza di accesso agli atti del procedimento, alla luce delle domande conclusive l’interesse di parte ricorrente deve essere individuato in quello ad ottenere una pronuncia sulla legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, con conseguente condanna della stessa all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Così definita la domanda, la documentazione prodotta in atti dall’Amministrazione consente di accertare che - dopo la sospensione dell’efficacia del nullaosta rilasciato in automatico dal sistema, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187) - il procedimento è stato riattivato attraverso la comunicazione (indirizzata anche all’odierno ricorrente), in data 26 agosto 2025, da parte delle Sportello Unico per l’Immigrazione di Ferrara, dell’avviso di avvio del procedimento di revoca del nullaosta già rilasciato e sospeso, a causa della ravvisata carenza di numerosi presupposti (mancata rappresentazione della situazione occupazionale e del reddito riferito all’anno 2023 della ditta datore di lavoro, nonché DURC ed asseverazione ex art. 44 del D.L. n. 73 del 2022 con tesserino di identificazione di chi l’ha rilasciata, mancata dimostrazione dell’idoneità alloggiativa dell’alloggio offerto al lavoratore, permesso di soggiorno del datore di lavoro, visura camerale aggiornata ed autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro).
Un mese dopo, in data 26 settembre 2025, non avendo ottenuto alcun riscontro alla richiesta di integrazione documentale, la stessa amministrazione ha disposto la revoca del nullaosta.
Il procedimento, dunque, è stato concluso con un atto espresso, per cui non può essere ravvisato alcun silenzio dell’Amministrazione.
È pur vero che non vi è prova che né l’avviso di avvio del procedimento di revoca, né il provvedimento conclusivo siano stati ricevuti dal ricorrente, ma quest’ultimo non ha contestato, nemmeno nel corso della camera di consiglio, né il ricevimento degli stessi, né la correttezza dell’indirizzo a cui le comunicazioni sono avvenute.
Il ricorso non può, quindi, trovare positivo apprezzamento, atteso che nessuna inerzia dell’Amministrazione era ravvisabile neanche al momento della notificazione del ricorso (intervenuta in data 12 settembre 2025), essendo all’epoca già intervenuta la comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento di revoca.
Le spese del giudizio possono comunque trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda, caratterizzata anche dal ritardo nella conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TI, Presidente
AR TA, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TA | OL TI |
IL SEGRETARIO