Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 01/04/2026, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14346 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Di EO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agricola Forestale Maccarese SRL, Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit) SpA , non costituite in giudizio;
Per l'annullamento del diniego del 29/9/2025 sull'istanza di accesso ambientale ex art. 3 D.Lgs. 195/2005, inoltrata al Comune di Fiumicino in data 10/9/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RT MA IO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha presentato il 10/9/2025 istanza di accesso ambienale ex art. 3 D.Lgs. 195/2005, respinta - con provvedimento del 29/9/2025 - dal competente Comune di Fiumicino .
L’interessato ha interposto gravame ex art.116 cpa - proposto il 21/11/2025 - chiedendo l’esibizione della documentazione richiesta.
Si è costituito in resistenza il Comune di Fiumicino.
Parte ricorrente ha depositato successiva memoria esplicativa .
All’ udienza camerale del 24/3/2026 , la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il gravame è incentrato sull’inosservanza degli artt. 2, 3 del D.Lgs.195/2005.
Evidenzia, in particolare, l’interessato di avere, in precedenza, “ presentato ricorso al TAR per chiedere l’annullamento della autorizzazione rilasciata. Il ricorso è stato iscritto al R.G. 3680/2025.In seguito, siccome nessuna informazione sull’impiantoè stata fornita dal Comune di Fiumicino, il sig. -OMISSIS- è stato costretto a presentare in data 12 03 2025 istanza di accesso alla c.d. informazione ambientale e non ricevendo alcuna risposta, ha presentato ricorso al TAR Lazio, iscritto al R.G. 6277/2025 che si è concluso con sentenza n. 17753/2025 che ha ordinato al Comune di Fiumicino di consegnare i documenti in merito all’impianto (DOC. 002).Purtroppo, la mancanza di totale collaborazione del Comune di Fiumicino, si è nuovamente e successivamente rimanifestata, posto che sul medesimo terreno su cui insiste il ripetitore, e che in passato è stato oggetto perfino di sequestro penale, il sig. -OMISSIS- ha constatato nel settembre del 2025 rilevanti ed ingenti attività di movimentazione di terre e rocce di scavo sempre connesse alla realizzazione del ripetitore di cui sopra, cui ha fatto seguito in data 10 09 2025 un intervento del Vigili Urbani che hanno eseguito un sopralluogo dell’area interessata dagli scavi.
Nello stesso giorno (10 09 2025), quindi il sig. -OMISSIS- ha quindi presentato istanza di accesso alla informazione ambientale (DOC. 003), chiedendo ai VV.UU. la consegna del verbale redatto in occasione del sopralluogo, cui ha fatto seguito una nota dei VV.UU. del Comune di Fiumicino, Capo Reparto V. Comm. Agg. dr. -OMISSIS- (DOC. 004, DOC. 005), nella quale risposta alla richiesta di accesso agli atti di cui all’oggetto, ritualmente presentata dalla S.V. ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 hanno comunicato “il diniego all’accesso alla documentazione richiesta per le seguenti motivazioni: 1. difetto di rappresentanza: l’istante non ha prodotto infatti alcuna procura o delega rilasciata dal soggetto rappresentato che lo legittimi ad agire per conto e nell’interesse del medesimo; 2. carenza di motivazione: l’istanza risulta priva della necessaria e specifica motivazione,così come previsto dall’art. 25 c. 2 della medesima legge”.In altri termini, il Comune tramite i VV.UU. ha negato l’accesso senza nemmeno accordate un termine per procedere alla integrazione. Del tutto inutilmente, il sig. -OMISSIS- ha trasmesso in data 29 09 2025 al Comune (DOC. 006)e il 14 10 2025 ai VV.UU. (DOC. 007) il documento del sig. -OMISSIS-, la delega al professionista ed il documento del proprio difensore, ed altrettanto vanamente ha spiegato al Comune le motivazioni e la rilevanza ambientale della richiesta, ossia che “Ebbene, il mio assistito ha interesse ad avere accesso agli atti, documenti, verbaliformati dai VV.UU. in occasione dell’intervento del 10 09 2025 posto che la movimentazione di terre e rocce da scavo(TRS) ha una rilevanza ambientale significativa, tant’è cheil legislatore (principalmente con il D.P.R. 120/2017, che disciplina la materia in Italia, e il D.Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale) ha imposto una serie di regole, come la caratterizzazionee la previa autorizzazione, per affrontare i rischi e garantire una corretta gestione.Difatti, Il principale rischio è legato alla potenziale presenza di sostanze inquinanti nelle terre e rocce da scavo è la Contaminazione Preesistente, posto che i terreni su cui si scava possono essere già contaminati (ad esempio, a causa di attività industriali pregresse, sversamenti, o inquinamento diffuso). Se le terre contaminate venissero riutilizzate o depositate senza controllo, si diffonderebbe l'inquinamento, mettendo a rischio il suolo, le acque sotterraneee la salute umana.“Inoltre, se le terre e rocce da scavo non rispettano i requisiti di qualità ambientale, sono considerate un rifiutoe devono essere smaltite come tali (con costi e procedure specifiche). La normativa mira a distinguere i materiali "puliti" che possono essere riutilizzati come sottoprodotto(con un regime semplificato e favorevole) dai materiali che sono a tutti gli effetti rifiuti”.Nonostante le integrazioni e spiegazioni volontariamente fornite dal Sig. -OMISSIS-, il Comune di Fiumicino ha continuato a NON consentire l’accesso”.
Con tutta evidenza, l’istanza - respinta con il provvedimento gravato - sia adeguatamente motivata ex artt. 2, 3 del D.Lgs.195/2005 ,” Trattandosi di informazione ambientale atteso che gli atti e documenti richiesti riguardano un impianto che ha effetti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo e segnatamente del mio assistito che abita accanto al terreno ove si intende installare l’impianto”. Né il resistente ente locale ha minimamente confutato la prospettata vicinitas , che implica, necessariamente, la presenza di un interesse - particolarmente sensibile ex artt. 9 e 41 Cost - come quello ambientale, Tanto meno il Comune di Fiumicino ha eccepito alcunchè rispetto alle documentate argomentazioni del ricorrente.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il gravame ex art.116 cpa e – per l’effetto - ordina al Comune di Fiumicino l’esibizione di tutti i documenti richiesti dall’istante.
Le spese di lite vengono liquidate a favore del ricorrente, esclusivamente a carico del Comune di Fiumicino - compensandole, invece, nei confronti delle due società intimate ma non costituite - nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il diniego del 29/9/2029 sull'istanza del 10/9/2025 di accesso ambientale ex art. 3 D.Lgs. 195/2005 e ordina al Comune di Fiumicino l’ostensione della documentazione richiesta.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al contributo di legge, ove versato - in € 1.000 (mille) a carico esclusivamente del Comune di Fiumicino e a favore del ricorrente, compensandole, invece, nei confronti delle due società intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES IL, Presidente
RT MA IO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA IO | ES IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.