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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 6/11/2025, davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento R.G. n. 815/2022 alle ore 10:45 sono comparsi l'Avv. Leo Domenica per parte ricorrente, elettivamente domiciliato presso la stessa (via Pietro Castelli n. 85 NA) e nessuno per parte resistente. L'avv. Leo, discute oralmente la causa, precisando le conclusioni e riportandosi a quelle dell'atto introduttivo con rigetto delle richieste di controparte e vittoria di spese e compensi come da nota spese depositata il 14.10.2023, e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta al R.G. n. 815/2022
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Leo Domenica, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NA, via Pietro Castelli n. 85;
- RICORRENTE–
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
NA Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a – rappresentato e difeso dal Dirigente dell' CP_1
Per
Ing. giusta procura in atti;
Controparte_1 Per_2
- RESISTENTE-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/11/2025, il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione davanti al Tribunale Parte_1 di NA, sezione Lavoro, avverso l'ordinanza- ingiunzione nr. 21/0410 Prot n. 2021/22983 dell'8.11.2021, notificata in data 15.11.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 12.009,50, di cui € 12.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,50 per notifica, per avere il “impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di Pt_1 instaurazione del rapporto di lavoro” in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 D.L.
22 febbraio 2002 n.12, convertito in l. n. 73/2002, come sostituito dall'art.22, comma 1 D. lgs. n.
151/2015.
L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sulla circostanza che al Pt_1 non sarebbe stato rilasciato o notificato il Verbale di Accesso del 07.03.2019, effettuato espresso la sede della e riguardante la ditta individuale , nelle more cessata. CP_2 CP_2
Sempre in via preliminare, il lamentava l'omessa audizione personale, nonostante ne avesse Pt_1 fatta espressa richiesta, nonché l'omesso esame delle memorie difensive inviate all'indirizzo pec indicato nel verbale del 27.03.2019.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, dal momento che Parte_1
avrebbe effettuato presso la ditta in questione un tirocinio formativo Controparte_3 dal 04.05.2017 al 03.05.2018, mentre dopo tale data la FIT 84 non avrebbe impiegato lavoratori subordinati, avvalendosi solo di prestazioni occasionali in determinate giornate e difettando, in tal modo, i requisiti del rapporto di lavoro subordinato. Ancora, per parte ricorrente l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata basata solo sulle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di accesso ispettivo del 07.03.2019 e di cui si fa menzione nel verbale del 27.03.2019.
Il , poi, eccepiva l'omessa motivazione dell'atto amministrativo impugnato in violazione Pt_1 dell'art. 3 della L. 241/90, non specificando l'ordinanza ingiunzione né il periodo né le giornate lavorative effettuate dalla in favore della . CP_3 Controparte_4
Per tali fatti, domandava che fosse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 21/0410 di cui sopra;
in via subordinata che fosse rideterminato l'ammontare della sanzione irrogata in considerazione delle effettive giornate lavorative prestate;
il tutto con vittoria di spese e compensi e, in accoglimento della specifica istanza, con sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, sussistendo il periculum in mora
e il fumus boni iuris. Instauratosi il contraddittorio, l' di NA si costituiva e si Controparte_1 opponeva alla domanda cautelare della sospensione dell'atto impugnato, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge. L'Ente resistente, poi, in subordine alla preliminare richiesta di incompetenza per materia, come articolata nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto del ricorso con riconoscimento della validità e della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
con vittoria di spese.
Con decreto del 26 gennaio 2022, il Giudice del lavoro rimetteva il fascicolo al Presidente del
Tribunale per quanto di competenza in ordine all'assegnazione della causa ad una sezione civile, sicché il procedimento veniva assegnato a questo Giudice ed iscritto al n. R.G. 815/2022.
A questo punto, la causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso Parte_1
l'ordinanza- ingiunzione nr. 21/0410 Prot n. 2021/22983 dell'8.11.2021, notificata in data
15.11.2021, con cui l di NA gli ha ingiunto il pagamento di € Controparte_1
12.000,00, oltre € 9,50 per spese di notifica, per avere il datore di lavoro impiegato una lavoratrice subordinata senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Ai fini della decisione, va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata in via preliminare da
[...]
secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe stato rilasciato il verbale di primo accesso Parte_1 ispettivo alla ditta individuale di . Al momento di tale accesso, invero, la CP_2 Parte_1 ditta individuale era cessata ed era subentrata alla stessa la ditta di cui il è legale CP_2 Pt_1 rappresentante. Ora, la violazione contestata al con l'ordinanza ingiunzione oggetto di Pt_1 opposizione si riferisce alla presunta attività svolta da , nel periodo Controparte_3 compreso tra il 04/06/2018 e il 30/09/2018, in favore della suindicata ditta individuale di Casella
, non più operativa dal 01/10/2018 e cessata in data 31/12/2018, come da visura camerale Parte_1 allegata.
In forza di tale circostanza, per parte ricorrente sarebbe stato necessario rilasciare formalmente il verbale di primo accesso ispettivo alla ditta individuale. Tale doglianza non merita accoglimento per le ragioni che seguiranno.
La norma richiamata dal ricorrente, l'art. 33 della legge n. 183/2010, prevede che il verbale venga rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione con l'obbligo di tempestiva consegna al datore di lavoro. La ratio perseguita dalla disposizione è quella di consentire al datore di lavoro di avere contezza del procedimento amministrativo in corso così da poter articolare le proprie difese in ordine alla correttezza dell'iter sanzionatorio. Nel caso di specie, il primo verbale di primo accesso ispettivo presso la del 07/03/2019 CP_2
è stato rilasciato al soggetto presente all'interno dei locali, con l'obbligo di consegnare il verbale al datore di lavoro, che risulta essere sempre lo stesso opponente, in quanto amministratore della predetta s.r.l. (subentrata alla ditta individuale negli stessi locali e nella stessa attività senza soluzione di continuità). Al primo verbale ha fatto seguito, dopo pochi giorni, il verbale di primo accesso ispettivo n. 2019 – 00020 del 21/03/2019, nel quale risulta, quale soggetto ispezionato, la ditta individuale di e che è stato consegnato allo stesso . CP_2 Parte_1 Parte_1
Infine, anche il verbale unico di accertamento del 27.03.2019 veniva emesso nei confronti del Pt_1 in qualità di titolare della ditta individuale omonima, richiamando, tra l'altro, anche le risultanze dell'accesso ispettivo compiuto il 07.03.2019. Per quanto precede, può dirsi realizzata la ratio perseguita dalla disposizione dal citato art. 33 legge n. 183/2010, non essendoci dubbi sul fatto che l'opponente abbia avuto contezza del procedimento fin dall'inizio.
Devono, pure, disattendersi le eccezioni di inammissibilità del provvedimento opposto formulate dal in ordine alla mancata audizione personale e delle memorie difensive inviate all' . Pt_1 CP_1
Innanzitutto, bisogna evidenziare come la ricorrente non ha dato prova della trasmissione all'Ispettorato degli scritti difensivi contenenti la richiesta di audizione (non è stata prodotto alcun elemento da cui desumere che la mail contenente i predetti allegati sia stata effettivamente recapitata e, di converso, l'amministrazione resistente ha prodotto soltanto la ricevuta di ricezione di una mail denominata “integrazione documentazione a corredo memoria difensiva”).
In ogni caso, quanto all'asserita violazione dell'art. 18 della L. 689/81, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, secondo cui: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” (Cass. civ. Sez.
6 -2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019). Allo stesso modo, eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che sarà chiamato a valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, anche se non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte quali motivi di opposizione, sia che investano questioni di diritto che di fatto con pienezza di poteri.
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).
In ordine poi all'asserita illegittimità e nullità dell'atto impugnato per violazione dell'obbligo di motivazione, va premesso che: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” (Cass. Civ. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione opposta richiama espressamente il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201900020 notificato in data 27/03/2019 redatto da CP_5
all'esito degli accertamenti effettuati presso la ditta con sede in NA (ME) in via
[...]
Largo Seggiola, Palazzo Lux n. 168 di . La stessa risulta, dunque, adeguatamente Parte_1 motivata, anche per relationem, con l'indicazione delle violazioni e della normativa sanzionatoria applicata -art.3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n.12 convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art.22, comma 1 d. lgs. 151/2015, richiamando peraltro l'atto di contestazione. Ed in effetti l'obbligo di motivazione può dirsi assolto tutte le volte che dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata così da permettere all'ingiunto di far valere le sue ragioni.
L'indicazione dei parametri normativi che hanno trovato applicazione al caso in esame ha senz'altro consentito a parte ricorrente di avere contezza tanto della violazione che si assume integrata – impiego della lavoratrice nata a [...] l'[...], senza preventiva Controparte_3 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro - quanto dell'ammontare della sanzione comminata e, dunque, di svolgere compiutamente le proprie difese.
Passando ad esaminare il merito della controversia, deve subito evidenziarsi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa in materia di lavoro, oggetto di accertamento è la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dall'amministrazione. Ne consegue che l' , pur essendo CP_1 formalmente convenuto in giudizio, riveste la posizione di attore in senso sostanziale ed ha dunque l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo. Incombe, di contro, sull'opponente l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa sanzionatoria avanzata con l'ordinanza ingiunzione.
Sul punto, va osservato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza alcun margine di apprezzamento nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle parti.
Con specifico riferimento al valore probatorio del verbale di accertamento redatto dall' CP_1 [...]
, poi, la Corte di Cassazione ha statuito che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti CP_1 previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.” (Cass. Civ.
Sez. L. sentenza n. 9251 del 19/04/2010).
Pertanto, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo, esclusa la fede privilegiata del verbale, possono essere valutate soltanto come indizi in concorso con altri elementi di prova.
Da quanto esposto ne deriva che, se i fatti che i funzionari stessi attestano essere avvenuti in loro presenza fanno piena prova fino a querela di falso, per le altre circostanze che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio acquisito dall' è liberamente Controparte_1 valutabile e potrà fondare il convincimento del giudice, laddove il contenuto specifico o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori. Ne consegue altresì che le dichiarazioni acquisite in sede di istruttoria amministrativa possono essere contestate con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso.
Ciò posto, nel caso che occupa, l'Ente resistente pone a fondamento della propria pretesa sanzionatoria il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201900020 del 27/03/2019, che scaturisce dagli accertamenti ispettivi eseguiti con accesso del 21/03/2019 nei confronti di CP_2 di nonché dall'accesso ispettivo effettuato presso la Palestra FIT 84 SRL sita in Parte_1 largo Seggiola is. 168 PAL. in data 07/03/2019. Controparte_6
In tale occasione, come rappresentato dagli agenti verbalizzanti, era stata trovata intenta al lavoro, nella qualità di addetta all'area Fitness, la lavoratrice nata a [...] CP_3 Controparte_3
l'08/05/1989, la quale dichiarava di aver iniziato a lavorare nella suddetta palestra dal mese di maggio
2017 con orario di lavoro a tempo pieno e di essersi assentata solo nel corso del mese di agosto 2018, essendo la palestra chiusa per ferie.
Dal verbale unico di accertamento e notificazione risulta, poi, che gli Ispettori, riscontrata la dichiarazione della lavoratrice con i dati presenti nella BANCA DATI UNILAV e rilevato che nel lasso temporale compreso tra il 04/05/2017 e il 03/06/2018 la avesse effettuato un CP_3 tirocinio formativo presso la palestra di cui trattasi, hanno ritenuto integrata la violazione di cui all'art.3, comma 3 D.L. n. 12/2002, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art.22, comma 1 d. lgs. 151/2015, per il periodo compreso dal 04/06/2018 fino al 30/09/2018, per avere il impiegato, mediante la propria ditta individuale omonima (cessata il 31/12/2018), Pt_1 la suddetta lavoratrice senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Orbene, con il principale motivo d'opposizione, parte ricorrente lamenta l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione per inesistenza dei fatti contestati e, segnatamente, della continuità della prestazione lavorativa della , evidenziando come la stessa, al termine del periodo di CP_3 tirocinio formativo e prima della successiva assunzione, si fosse recata nella palestra solo occasionalmente.
Sempre in ordine a tale profilo, occorre riportare quanto dichiarato in sede amministrativa da
[...]
, sentito presso la sede di NA in data 21/03/2019. Il ricorrente, in particolare, Parte_1 CP_5 ha tanto riferito circa la posizione della : “La sig.ra CP_3 Controparte_3 dopo aver concluso, in data 03/06/2018, il suo periodo di tirocinio formativo, a far data dal
04/06/2018 fino al 30/09/2018 ha continuato a svolgere l'attività di addetta all'area fitness, solo nelle giornate del lunedì dalle ore 09:00 alle ore 10:30; il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 20:30; nel corso del mese di agosto 2018 la palestra è stata chiusa per ferie” (v. verbale del 21.03.2019)
Deve, in primo luogo, rilevarsi come le dichiarazioni rese dal coincidano con quanto riferito Pt_1 dalla al momento dell'accesso ispettivo del 07/03/2019 in ordine alla presenza della CP_3 lavoratrice presso la suddetta palestra nella qualità di addetta all'area fitness anche dopo la conclusione del tirocinio formativo e al lasso temporale cui riferire la prestazione lavorativa della stessa per la ditta individuale (dal mese di giugno 2018 al mese di settembre 2018, con esclusione del mese di agosto). Tali dichiarazioni divergono soltanto quanto al dispiegarsi dell'attività lavorativa sotto il profilo temporale: per il trattasi di due giornate settimanali;
per la di Pt_1 CP_3 impiego dal lunedì al venerdì (cfr. verbale di primo acceso del 07/03/2019)
Procedendo per gradi, al fine di valutare il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo in contestazione, appare necessario far riferimento ai criteri fissati dall'art. 2094 c.c. e, in primo luogo, alla soggezione del lavoratore al vincolo direttivo e organizzativo del datore di lavoro. In particolare,
“l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa” (Cass. n. 18253 del 11.07.2018). Occorre, inoltre, considerare l'esistenza delle continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario lavorativo determinato, della percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, requisiti che nel caso di specie risultano integrati. In particolare, quanto all'asserita insussistenza della continuità delle prestazioni lavorative svolte dalla presso l'attività del , si condivide la giurisprudenza di legittimità in materia, CP_3 Pt_1 secondo cui, ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nella ricorrenza degli ulteriori noti indici qualificanti di tale rapporto, la continuità del rapporto non va intesa come continuità giornaliera della prestazione lavorativa, ben potendo quest'ultima essere occasionale e saltuaria in ragione delle esigenze del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 23056 del 03.10.2017). Nel caso in esame, già sulla base di quanto dichiarato dallo stesso (che rappresentava come la Pt_1
avesse svolto a partire dal 04/06/2018 l'attività di addetta all'area fitness nelle giornate CP_3
e secondo un orario ben determinato, per poi proseguire il rapporto lavorativo a tempo pieno con la a partire dal 01/10/2018) non è possibile dubitare della continuità del rapporto lavorativo CP_2 già nel periodo oggetto di contestazione.
Pertanto, in presenza degli indizi probatori della subordinazione e alla luce di quanto accertato dagli
Ispettori del Lavoro di NA, pure confermato in sede amministrativa dallo stesso , deve Pt_1 ritenersi integrata la violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione opposta nel periodo indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione del 27/03/2019, per avere il ricorrente impiegato presso l'omonima ditta individuale FIT 84 GA IA GI senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In ultimo, va valutata la domanda con cui il ricorrente ha chiesto la rideterminazione dell'ammontare della sanzione irrogata in considerazione delle effettive giornate lavorative prestate.
La richiesta appare fondata, dovendosi tenere in debita considerazione della modesta entità della violazione rispetto a quanto ingiunto nell'ordinanza ingiunzione.
Infatti, sebbene come già precisato dalla produzione in atti e dalle dichiarazioni rese tanto dal datore di lavoro quanto dalla è indubbio che, nel periodo contestato, tra quest'ultima e il CP_3 Pt_1 sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, al contempo non sono stati acquisiti elementi sufficienti a provare che l'attività lavorativa, nel suindicato lasso temporale, si sia dispiegata con cadenza quotidiana.
Invero, secondo quanto riferito dal datore di lavoro in occasione dell'accesso ispettivo del
21/03/2019, la nel periodo 04/06/2018 – 30/09/2018 avrebbe lavorato presso la palestra CP_3 in questione per due giorni alla settimana (“lunedì dalle ore 09:00 alle ore 10:30; il venerdì dalle ore
17:30 alle ore 20:30” v. verbale primo accesso del 21/03/2019). Le dichiarazioni rese del , in Pt_1 assenza di prova contraria da parte dell' di NA – sul quale incombe il Controparte_1 relativo onere della prova –, risultano verosimili e sono idonee a costituire il parametro di riferimento per la commisurazione del trattamento sanzionatorio. Né a diversa conclusione possono condurre le asserzioni rilasciate dalla lavoratrice agli agenti verbalizzanti in data 07/03/2019, come richiamate dal verbale unico di accertamento del 27/03/20219.
Invero, le stesse, pur essendo circostanziate in ordine al momento in cui si è instaurato il rapporto di lavoro, non appaiono particolarmente precise in relazione al momento a partire dal quale l'orario di lavoro si è articolato su cinque giorni alla settimana. Più precisamente, dalla lettura delle dichiarazioni rese, non è dato comprendere univocamente se tale orario lavorativo fosse quello applicato alla lavoratrice già nel periodo oggetto di contestazione o soltanto in un momento successivo.
Conseguentemente tali affermazioni non appaiono da sole sufficienti a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo, in difetto di ulteriori elementi di prova. Ed in effetti, secondo la ricostruzione giuridica suesposta sull'efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro, quanto dichiarato dal lavoratore in sede di accesso ispettivo, esclusa l'efficacia fidefacente del verbale, può essere valutato solo come indizio in concorso con altri elementi di prova. Tali considerazioni non consentono di ritenere provato che i giorni di effettivo lavoro svolto dalla presso la palestra siano stati “oltre 60” (come indicato a p. 4 del CP_3 verbale unico di accertamento del 27/03/2019) ma, tutt'al più, 25.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, rilevato che l'art. 3, comma, 3 Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73 differenzia la sanzione amministrativa pecuniaria in base alle giornate di effettivo lavoro irregolare, distinguendo:
“a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.”, nel caso in esame, in applicazione della lettera a), appare equo rideterminare la sanzione amministrativa comminata in € 3.000,00, pari al doppio del minimo edittale.
Per le considerazioni suesposte, l'opposizione proposta da va accolta, con Parte_1 conseguente parziale annullamento dell'ordinanza- ingiunzione nr. 21/0410 Prot n. 2021/22983 dell'8.11.2021, notificata in data 15.11.2021 ed emessa dall' Controparte_1
e rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata al da
[...] Pt_1
€12.000,00 in € 3.000,00.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla
, sono compensate tra le parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso proposto da , annulla Parte_1 parzialmente l'ordinanza- ingiunzione nr. 21/0410 Prot n. 2021/22983 dell'8.11.2021, notificata in data 15.11.2021 emessa dall' e, per Controparte_1
l'effetto, riduce la sanzione amministrativa nei confronti del ricorrente quantificandola in misura pari a € 3.000,00 e conferma l'ordinanza-ingiunzione nel resto;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del
Tribunale di NA.
Così deciso in NA, il 06.11.2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Lo Giudice)
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 6/11/2025, davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento R.G. n. 815/2022 alle ore 10:45 sono comparsi l'Avv. Leo Domenica per parte ricorrente, elettivamente domiciliato presso la stessa (via Pietro Castelli n. 85 NA) e nessuno per parte resistente. L'avv. Leo, discute oralmente la causa, precisando le conclusioni e riportandosi a quelle dell'atto introduttivo con rigetto delle richieste di controparte e vittoria di spese e compensi come da nota spese depositata il 14.10.2023, e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta al R.G. n. 815/2022
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Leo Domenica, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NA, via Pietro Castelli n. 85;
- RICORRENTE–
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
NA Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a – rappresentato e difeso dal Dirigente dell' CP_1
Per
Ing. giusta procura in atti;
Controparte_1 Per_2
- RESISTENTE-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/11/2025, il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione davanti al Tribunale Parte_1 di NA, sezione Lavoro, avverso l'ordinanza- ingiunzione nr. 21/0410 Prot n. 2021/22983 dell'8.11.2021, notificata in data 15.11.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 12.009,50, di cui € 12.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,50 per notifica, per avere il “impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di Pt_1 instaurazione del rapporto di lavoro” in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 D.L.
22 febbraio 2002 n.12, convertito in l. n. 73/2002, come sostituito dall'art.22, comma 1 D. lgs. n.
151/2015.
L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sulla circostanza che al Pt_1 non sarebbe stato rilasciato o notificato il Verbale di Accesso del 07.03.2019, effettuato espresso la sede della e riguardante la ditta individuale , nelle more cessata. CP_2 CP_2
Sempre in via preliminare, il lamentava l'omessa audizione personale, nonostante ne avesse Pt_1 fatta espressa richiesta, nonché l'omesso esame delle memorie difensive inviate all'indirizzo pec indicato nel verbale del 27.03.2019.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, dal momento che Parte_1
avrebbe effettuato presso la ditta in questione un tirocinio formativo Controparte_3 dal 04.05.2017 al 03.05.2018, mentre dopo tale data la FIT 84 non avrebbe impiegato lavoratori subordinati, avvalendosi solo di prestazioni occasionali in determinate giornate e difettando, in tal modo, i requisiti del rapporto di lavoro subordinato. Ancora, per parte ricorrente l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata basata solo sulle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di accesso ispettivo del 07.03.2019 e di cui si fa menzione nel verbale del 27.03.2019.
Il , poi, eccepiva l'omessa motivazione dell'atto amministrativo impugnato in violazione Pt_1 dell'art. 3 della L. 241/90, non specificando l'ordinanza ingiunzione né il periodo né le giornate lavorative effettuate dalla in favore della . CP_3 Controparte_4
Per tali fatti, domandava che fosse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 21/0410 di cui sopra;
in via subordinata che fosse rideterminato l'ammontare della sanzione irrogata in considerazione delle effettive giornate lavorative prestate;
il tutto con vittoria di spese e compensi e, in accoglimento della specifica istanza, con sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, sussistendo il periculum in mora
e il fumus boni iuris. Instauratosi il contraddittorio, l' di NA si costituiva e si Controparte_1 opponeva alla domanda cautelare della sospensione dell'atto impugnato, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge. L'Ente resistente, poi, in subordine alla preliminare richiesta di incompetenza per materia, come articolata nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto del ricorso con riconoscimento della validità e della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
con vittoria di spese.
Con decreto del 26 gennaio 2022, il Giudice del lavoro rimetteva il fascicolo al Presidente del
Tribunale per quanto di competenza in ordine all'assegnazione della causa ad una sezione civile, sicché il procedimento veniva assegnato a questo Giudice ed iscritto al n. R.G. 815/2022.
A questo punto, la causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso Parte_1
l'ordinanza- ingiunzione nr. 21/0410 Prot n. 2021/22983 dell'8.11.2021, notificata in data
15.11.2021, con cui l di NA gli ha ingiunto il pagamento di € Controparte_1
12.000,00, oltre € 9,50 per spese di notifica, per avere il datore di lavoro impiegato una lavoratrice subordinata senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Ai fini della decisione, va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata in via preliminare da
[...]
secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe stato rilasciato il verbale di primo accesso Parte_1 ispettivo alla ditta individuale di . Al momento di tale accesso, invero, la CP_2 Parte_1 ditta individuale era cessata ed era subentrata alla stessa la ditta di cui il è legale CP_2 Pt_1 rappresentante. Ora, la violazione contestata al con l'ordinanza ingiunzione oggetto di Pt_1 opposizione si riferisce alla presunta attività svolta da , nel periodo Controparte_3 compreso tra il 04/06/2018 e il 30/09/2018, in favore della suindicata ditta individuale di Casella
, non più operativa dal 01/10/2018 e cessata in data 31/12/2018, come da visura camerale Parte_1 allegata.
In forza di tale circostanza, per parte ricorrente sarebbe stato necessario rilasciare formalmente il verbale di primo accesso ispettivo alla ditta individuale. Tale doglianza non merita accoglimento per le ragioni che seguiranno.
La norma richiamata dal ricorrente, l'art. 33 della legge n. 183/2010, prevede che il verbale venga rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione con l'obbligo di tempestiva consegna al datore di lavoro. La ratio perseguita dalla disposizione è quella di consentire al datore di lavoro di avere contezza del procedimento amministrativo in corso così da poter articolare le proprie difese in ordine alla correttezza dell'iter sanzionatorio. Nel caso di specie, il primo verbale di primo accesso ispettivo presso la del 07/03/2019 CP_2
è stato rilasciato al soggetto presente all'interno dei locali, con l'obbligo di consegnare il verbale al datore di lavoro, che risulta essere sempre lo stesso opponente, in quanto amministratore della predetta s.r.l. (subentrata alla ditta individuale negli stessi locali e nella stessa attività senza soluzione di continuità). Al primo verbale ha fatto seguito, dopo pochi giorni, il verbale di primo accesso ispettivo n. 2019 – 00020 del 21/03/2019, nel quale risulta, quale soggetto ispezionato, la ditta individuale di e che è stato consegnato allo stesso . CP_2 Parte_1 Parte_1
Infine, anche il verbale unico di accertamento del 27.03.2019 veniva emesso nei confronti del Pt_1 in qualità di titolare della ditta individuale omonima, richiamando, tra l'altro, anche le risultanze dell'accesso ispettivo compiuto il 07.03.2019. Per quanto precede, può dirsi realizzata la ratio perseguita dalla disposizione dal citato art. 33 legge n. 183/2010, non essendoci dubbi sul fatto che l'opponente abbia avuto contezza del procedimento fin dall'inizio.
Devono, pure, disattendersi le eccezioni di inammissibilità del provvedimento opposto formulate dal in ordine alla mancata audizione personale e delle memorie difensive inviate all' . Pt_1 CP_1
Innanzitutto, bisogna evidenziare come la ricorrente non ha dato prova della trasmissione all'Ispettorato degli scritti difensivi contenenti la richiesta di audizione (non è stata prodotto alcun elemento da cui desumere che la mail contenente i predetti allegati sia stata effettivamente recapitata e, di converso, l'amministrazione resistente ha prodotto soltanto la ricevuta di ricezione di una mail denominata “integrazione documentazione a corredo memoria difensiva”).
In ogni caso, quanto all'asserita violazione dell'art. 18 della L. 689/81, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, secondo cui: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” (Cass. civ. Sez.
6 -2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019). Allo stesso modo, eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che sarà chiamato a valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, anche se non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte quali motivi di opposizione, sia che investano questioni di diritto che di fatto con pienezza di poteri.
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).
In ordine poi all'asserita illegittimità e nullità dell'atto impugnato per violazione dell'obbligo di motivazione, va premesso che: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” (Cass. Civ. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione opposta richiama espressamente il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201900020 notificato in data 27/03/2019 redatto da CP_5
all'esito degli accertamenti effettuati presso la ditta con sede in NA (ME) in via
[...]
Largo Seggiola, Palazzo Lux n. 168 di . La stessa risulta, dunque, adeguatamente Parte_1 motivata, anche per relationem, con l'indicazione delle violazioni e della normativa sanzionatoria applicata -art.3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n.12 convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art.22, comma 1 d. lgs. 151/2015, richiamando peraltro l'atto di contestazione. Ed in effetti l'obbligo di motivazione può dirsi assolto tutte le volte che dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata così da permettere all'ingiunto di far valere le sue ragioni.
L'indicazione dei parametri normativi che hanno trovato applicazione al caso in esame ha senz'altro consentito a parte ricorrente di avere contezza tanto della violazione che si assume integrata – impiego della lavoratrice nata a [...] l'[...], senza preventiva Controparte_3 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro - quanto dell'ammontare della sanzione comminata e, dunque, di svolgere compiutamente le proprie difese.
Passando ad esaminare il merito della controversia, deve subito evidenziarsi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa in materia di lavoro, oggetto di accertamento è la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dall'amministrazione. Ne consegue che l' , pur essendo CP_1 formalmente convenuto in giudizio, riveste la posizione di attore in senso sostanziale ed ha dunque l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito amministrativo. Incombe, di contro, sull'opponente l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa sanzionatoria avanzata con l'ordinanza ingiunzione.
Sul punto, va osservato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza alcun margine di apprezzamento nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle parti.
Con specifico riferimento al valore probatorio del verbale di accertamento redatto dall' CP_1 [...]
, poi, la Corte di Cassazione ha statuito che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti CP_1 previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.” (Cass. Civ.
Sez. L. sentenza n. 9251 del 19/04/2010).
Pertanto, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo, esclusa la fede privilegiata del verbale, possono essere valutate soltanto come indizi in concorso con altri elementi di prova.
Da quanto esposto ne deriva che, se i fatti che i funzionari stessi attestano essere avvenuti in loro presenza fanno piena prova fino a querela di falso, per le altre circostanze che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio acquisito dall' è liberamente Controparte_1 valutabile e potrà fondare il convincimento del giudice, laddove il contenuto specifico o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori. Ne consegue altresì che le dichiarazioni acquisite in sede di istruttoria amministrativa possono essere contestate con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso.
Ciò posto, nel caso che occupa, l'Ente resistente pone a fondamento della propria pretesa sanzionatoria il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201900020 del 27/03/2019, che scaturisce dagli accertamenti ispettivi eseguiti con accesso del 21/03/2019 nei confronti di CP_2 di nonché dall'accesso ispettivo effettuato presso la Palestra FIT 84 SRL sita in Parte_1 largo Seggiola is. 168 PAL. in data 07/03/2019. Controparte_6
In tale occasione, come rappresentato dagli agenti verbalizzanti, era stata trovata intenta al lavoro, nella qualità di addetta all'area Fitness, la lavoratrice nata a [...] CP_3 Controparte_3
l'08/05/1989, la quale dichiarava di aver iniziato a lavorare nella suddetta palestra dal mese di maggio
2017 con orario di lavoro a tempo pieno e di essersi assentata solo nel corso del mese di agosto 2018, essendo la palestra chiusa per ferie.
Dal verbale unico di accertamento e notificazione risulta, poi, che gli Ispettori, riscontrata la dichiarazione della lavoratrice con i dati presenti nella BANCA DATI UNILAV e rilevato che nel lasso temporale compreso tra il 04/05/2017 e il 03/06/2018 la avesse effettuato un CP_3 tirocinio formativo presso la palestra di cui trattasi, hanno ritenuto integrata la violazione di cui all'art.3, comma 3 D.L. n. 12/2002, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art.22, comma 1 d. lgs. 151/2015, per il periodo compreso dal 04/06/2018 fino al 30/09/2018, per avere il impiegato, mediante la propria ditta individuale omonima (cessata il 31/12/2018), Pt_1 la suddetta lavoratrice senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Orbene, con il principale motivo d'opposizione, parte ricorrente lamenta l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione per inesistenza dei fatti contestati e, segnatamente, della continuità della prestazione lavorativa della , evidenziando come la stessa, al termine del periodo di CP_3 tirocinio formativo e prima della successiva assunzione, si fosse recata nella palestra solo occasionalmente.
Sempre in ordine a tale profilo, occorre riportare quanto dichiarato in sede amministrativa da
[...]
, sentito presso la sede di NA in data 21/03/2019. Il ricorrente, in particolare, Parte_1 CP_5 ha tanto riferito circa la posizione della : “La sig.ra CP_3 Controparte_3 dopo aver concluso, in data 03/06/2018, il suo periodo di tirocinio formativo, a far data dal
04/06/2018 fino al 30/09/2018 ha continuato a svolgere l'attività di addetta all'area fitness, solo nelle giornate del lunedì dalle ore 09:00 alle ore 10:30; il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 20:30; nel corso del mese di agosto 2018 la palestra è stata chiusa per ferie” (v. verbale del 21.03.2019)
Deve, in primo luogo, rilevarsi come le dichiarazioni rese dal coincidano con quanto riferito Pt_1 dalla al momento dell'accesso ispettivo del 07/03/2019 in ordine alla presenza della CP_3 lavoratrice presso la suddetta palestra nella qualità di addetta all'area fitness anche dopo la conclusione del tirocinio formativo e al lasso temporale cui riferire la prestazione lavorativa della stessa per la ditta individuale (dal mese di giugno 2018 al mese di settembre 2018, con esclusione del mese di agosto). Tali dichiarazioni divergono soltanto quanto al dispiegarsi dell'attività lavorativa sotto il profilo temporale: per il trattasi di due giornate settimanali;
per la di Pt_1 CP_3 impiego dal lunedì al venerdì (cfr. verbale di primo acceso del 07/03/2019)
Procedendo per gradi, al fine di valutare il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo in contestazione, appare necessario far riferimento ai criteri fissati dall'art. 2094 c.c. e, in primo luogo, alla soggezione del lavoratore al vincolo direttivo e organizzativo del datore di lavoro. In particolare,
“l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa” (Cass. n. 18253 del 11.07.2018). Occorre, inoltre, considerare l'esistenza delle continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario lavorativo determinato, della percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, requisiti che nel caso di specie risultano integrati. In particolare, quanto all'asserita insussistenza della continuità delle prestazioni lavorative svolte dalla presso l'attività del , si condivide la giurisprudenza di legittimità in materia, CP_3 Pt_1 secondo cui, ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nella ricorrenza degli ulteriori noti indici qualificanti di tale rapporto, la continuità del rapporto non va intesa come continuità giornaliera della prestazione lavorativa, ben potendo quest'ultima essere occasionale e saltuaria in ragione delle esigenze del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 23056 del 03.10.2017). Nel caso in esame, già sulla base di quanto dichiarato dallo stesso (che rappresentava come la Pt_1
avesse svolto a partire dal 04/06/2018 l'attività di addetta all'area fitness nelle giornate CP_3
e secondo un orario ben determinato, per poi proseguire il rapporto lavorativo a tempo pieno con la a partire dal 01/10/2018) non è possibile dubitare della continuità del rapporto lavorativo CP_2 già nel periodo oggetto di contestazione.
Pertanto, in presenza degli indizi probatori della subordinazione e alla luce di quanto accertato dagli
Ispettori del Lavoro di NA, pure confermato in sede amministrativa dallo stesso , deve Pt_1 ritenersi integrata la violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione opposta nel periodo indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione del 27/03/2019, per avere il ricorrente impiegato presso l'omonima ditta individuale FIT 84 GA IA GI senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In ultimo, va valutata la domanda con cui il ricorrente ha chiesto la rideterminazione dell'ammontare della sanzione irrogata in considerazione delle effettive giornate lavorative prestate.
La richiesta appare fondata, dovendosi tenere in debita considerazione della modesta entità della violazione rispetto a quanto ingiunto nell'ordinanza ingiunzione.
Infatti, sebbene come già precisato dalla produzione in atti e dalle dichiarazioni rese tanto dal datore di lavoro quanto dalla è indubbio che, nel periodo contestato, tra quest'ultima e il CP_3 Pt_1 sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, al contempo non sono stati acquisiti elementi sufficienti a provare che l'attività lavorativa, nel suindicato lasso temporale, si sia dispiegata con cadenza quotidiana.
Invero, secondo quanto riferito dal datore di lavoro in occasione dell'accesso ispettivo del
21/03/2019, la nel periodo 04/06/2018 – 30/09/2018 avrebbe lavorato presso la palestra CP_3 in questione per due giorni alla settimana (“lunedì dalle ore 09:00 alle ore 10:30; il venerdì dalle ore
17:30 alle ore 20:30” v. verbale primo accesso del 21/03/2019). Le dichiarazioni rese del , in Pt_1 assenza di prova contraria da parte dell' di NA – sul quale incombe il Controparte_1 relativo onere della prova –, risultano verosimili e sono idonee a costituire il parametro di riferimento per la commisurazione del trattamento sanzionatorio. Né a diversa conclusione possono condurre le asserzioni rilasciate dalla lavoratrice agli agenti verbalizzanti in data 07/03/2019, come richiamate dal verbale unico di accertamento del 27/03/20219.
Invero, le stesse, pur essendo circostanziate in ordine al momento in cui si è instaurato il rapporto di lavoro, non appaiono particolarmente precise in relazione al momento a partire dal quale l'orario di lavoro si è articolato su cinque giorni alla settimana. Più precisamente, dalla lettura delle dichiarazioni rese, non è dato comprendere univocamente se tale orario lavorativo fosse quello applicato alla lavoratrice già nel periodo oggetto di contestazione o soltanto in un momento successivo.
Conseguentemente tali affermazioni non appaiono da sole sufficienti a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo, in difetto di ulteriori elementi di prova. Ed in effetti, secondo la ricostruzione giuridica suesposta sull'efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro, quanto dichiarato dal lavoratore in sede di accesso ispettivo, esclusa l'efficacia fidefacente del verbale, può essere valutato solo come indizio in concorso con altri elementi di prova. Tali considerazioni non consentono di ritenere provato che i giorni di effettivo lavoro svolto dalla presso la palestra siano stati “oltre 60” (come indicato a p. 4 del CP_3 verbale unico di accertamento del 27/03/2019) ma, tutt'al più, 25.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, rilevato che l'art. 3, comma, 3 Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73 differenzia la sanzione amministrativa pecuniaria in base alle giornate di effettivo lavoro irregolare, distinguendo:
“a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.”, nel caso in esame, in applicazione della lettera a), appare equo rideterminare la sanzione amministrativa comminata in € 3.000,00, pari al doppio del minimo edittale.
Per le considerazioni suesposte, l'opposizione proposta da va accolta, con Parte_1 conseguente parziale annullamento dell'ordinanza- ingiunzione nr. 21/0410 Prot n. 2021/22983 dell'8.11.2021, notificata in data 15.11.2021 ed emessa dall' Controparte_1
e rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata al da
[...] Pt_1
€12.000,00 in € 3.000,00.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla
, sono compensate tra le parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso proposto da , annulla Parte_1 parzialmente l'ordinanza- ingiunzione nr. 21/0410 Prot n. 2021/22983 dell'8.11.2021, notificata in data 15.11.2021 emessa dall' e, per Controparte_1
l'effetto, riduce la sanzione amministrativa nei confronti del ricorrente quantificandola in misura pari a € 3.000,00 e conferma l'ordinanza-ingiunzione nel resto;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del
Tribunale di NA.
Così deciso in NA, il 06.11.2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Lo Giudice)