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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 284 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
,Parte 1 nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristiana Gambarota, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Santini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 7 febbraio 2025, disposta con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte 1 deduceva:
Controparte_1 indi avere contratto matrimonio civile in data 06.12.2004 con
Napoli, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno 2004, atto n. 428, parte II, Serie A, Sez. B, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli Per_1 (17.2.2007), Per_2 (30.4.2010) e
Per 3 (21.8.2014);
che il marito era dipendente con qualifica di quadro in HDI Assicurazioni S.p.a. e percepiva una retribuzione mensile di euro 7.083,00 lordi;
di essere dipendente presso la Wind 3 nell'ambito del settore delle vendite e di percepire euro 2.700,00 mensili comprensivi della tredicesima mensilità e della base variabile;
che l'unione coniugale era venuta gradualmente meno a causa della lontananza del marito, il quale più volte nel corso degli anni era stato trasferito per lavoro lasciando da sola la ricorrente con i bambini piccoli;
che nel 2017 era stato notificato un avviso di garanzia nei confronti del CP_1
-
imputato nell'ambito di un procedimento penale incardinato da [...]
Controparte_2 per diversi milioni di euro e conclusosi solo nel dicembre
2020 con l'uscita del resistente dalla società Amissima;
che la residenza familiare veniva fissata dapprima in Fiumicino, Piazza Leon
Battista Alberti n. 25 e, successivamente, in Fiumicino, Via Bernini n. 5;
che detto immobile veniva acquistato in parte con i proventi della vendita del precedente immobile e in parte tramite mutuo fondiario cointestato, ma veniva intestato esclusivamente al CP 1 per motivi fiscali;
che in data 22.2.2021 marito aveva sottoscritto atto preliminare di vendita della casa coniugale, senza preventivamente informarne la moglie;
che la situazione era peggiorata quando il marito aveva abbandonato la casa coniugale nel novembre 2021 ed aveva cessato di provvedere al mantenimento dei figli in modo congruo, versando l'esigua somma di euro 600,00 mensili (euro
200,00 per ciascun figlio).
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito, l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e porre a carico del
CP_1 un assegno di mantenimento per i figli di euro 2.250,00 mensili oltre al
70% delle spese straordinarie per i minori.
Con memoria difensiva depositata il 22.04.2022 si costituiva in giudizio
Controparte_1 il quale contestava le deduzioni della ricorrente e deduceva:
che la crisi matrimoniale si era manifestata nel mese di agosto del 2019 quando il aveva scoperto l'esistenza di una relazione extraconiugale della moglie;
CP_1
che dall'allontanamento dalla casa familiare la Parte 1 aveva attuato condotte ostative alle frequentazioni padre-figli; di avere presentato una querela nei confronti della moglie per abbandono di minore, dopo che la figlia minore Per_2 era stata lasciata per diverse volte a casa da sola;
che la casa coniugale era stata acquistata in regime di separazione dei beni ed era di proprietà esclusiva del resistente;
di avere un buon rapporto con i figli e di aver sempre corrisposto un contributo al mantenimento degli stessi;
di svolgere la professione di dirigente in HDI Assicurazione s.p.a. dal marzo 2022, di percepire un reddito mensile netto di euro 5.365,00 e di versare euro 190,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione, euro 180,96 ed euro 430,00 mensili per finanziamenti nonché euro 1.256,26 annui per il mutuo della casa coniugale;
che la Parte 1 dal mese di gennaio 2022 percepiva un reddito annuo lordo di euro
53.500,00 ed aveva due polizze vita a proprio nome.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e concludeva chiedendo rigettarsi la domanda di addebito nei suoi confronti con richiesta di addebito nei confronti della ricorrente, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi ed un assegno di mantenimento a carico a carico del padre a favore dei figli di euro 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole.
All'udienza presidenziale del 03.05.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso dei figli Per 1 Per_2 e Per 3 ad entrambi
i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita paterno, assegnava alla Parte 1 la casa coniugale, disponeva a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di euro 1.200,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 60% delle spese straordinarie e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 03.10.2022 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 21.10.2022.
All'udienza cartolare del 21.10.2022 il Giudice, lette le memorie e le note depositate telematicamente con cui parte ricorrente richiedeva l'emissione di una sentenza parziale di separazione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. con all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. mentre parte resistente l'assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., riservava la decisione al Collegio in merito all'emissione di una sentenza parziale di separazione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rinuncia del ricorrente.
In data 09.01.2023 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c.
In data 28.03.2023 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 284-1/2022, con il quale la ricorrente richiedeva disporsi la modifica dell'ordinanza presidenziale in merito alle statuizioni economiche.
In data 11.04.2023 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 284-2/2022, con il quale il resistente richiedeva l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. nei confronti della ricorrente.
Con decreto del 02.05.2023 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 12.05.2023.
All'udienza cartolare del 12.05.2023, lette le note d'udienza depositate telematicamente dalle parti, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 11.10.2023 per audizione delle figlie delle parti Per_1 e Per 2 riservando all'esito ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del 07.07.2023 resa nell'ambito del procedimento RGNR 284-
2/2022, il fascicolo RGNR 284-2/2022 veniva riunito al fascicolo RGNR 284-
1/2022 e il Giudice rinviava all'udienza del 22.09.2023 per l'audizione delle figlie
Per 1 e Per 2 con ausilio di uno psicologo riservando all'esito la decisione e disponendo ordine di esibizione reddituale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e audizione delle figlie delle parti Per 1 e Per 2 all'udienza del 27.09.2023 con l'assistenza della dott.ssa
Enrica Lucaroni dell'Università La Sapienza di Roma, psicologa, resa nell'ambito del procedimento RGNR 284-1/2022.
CP_3 dichiarava: "Vivo con mia madre e mia sorella, nonché mio fratello
Per 3 che ha 9 anni, insieme al nostro cane. Mia madre non ha un compagno. Frequento il liceo classico all'istituto Vivona all'Eur, quarto anno, e mi trovo molto bene a scuola e sono contenta della scelta che ho fatto. La materia preferita forse è scienze. Non faccio sport quest' anno mentre l'anno scorso ho fatto pallavolo. L'ultima volta che sono andata a dormire da mio padre era a gennaio nel periodo delle feste natalizie. Ho passato a casa sua una settimana fino al 6 gennaio. In quell'occasione c'è stata una discussione con lui e gli ho detto che non volevo vederlo anche se lui insisteva. Quando gli ho detto che potevamo parlare telefonicamente ha abbassato il telefono e da allora ci siamo sentiti solo poche volte, per il mio compleanno, per
Pasqua, per il suo compleanno nonché a fine luglio mi ha chiamato a fine di una vacanza che avevo fatto di una settimana. Mi ha scritto un messaggio per i voti scolastici e dopo non ci siamo più sentiti. Sono telefonate di circostanza. Era quasi un anno che non mi trovavo bene con mio padre e non abbiamo un dialogo. Dall'inizio della separazione ci siamo allontanati. Mia madre non mi ha influenzato nei rapporti con lui. Mio padre lavora nelle assicurazioni e viaggiava spesso andando anche a Milano. Dopo il covid ha cambiato lavoro ed è andato a lavorare in un'agenzia vicino all'Eur. Per me era comodo dormire da lui ma, nonostante ciò, preferisco viaggiare da Fiumicino ormai da quattro anni. Quando sono stata una settimana da lui, cercava sempre una scusa per discutere. Era presente anche mia nonna in quel periodo e dopo che è andata via, vi è stata una discussione per una uscita che volevo fare e non mi ha fatto più uscire.
Con mio padre non si riesce a discutere ma lui fa finta che non ci sia il problema. All'Epifania,
l'ultimo giorno che sono stato da mio padre, aveva le mani sotto la poltrona e mi sono sporta per vedere cosa ci fosse ed ho visto una luce rossa. Quando ha visto che stavo guardando ha detto che
"il pavimento era appiccicoso" e mia sorella successivamente è entrata nella stanza e lui ha ribadito questa versione. Io penso che volesse mettere una cimice sotto la poltrona perché già l'anno precedente a Pasquetta avevamo avuto una discussione e lui ha iniziato ad urlare dicendo che stava registrando a mia madre che era al telefono. Eravamo in un casale con mio padre insieme ai suoi amici ed ha parlato male di mia madre dicendo che ostacolava il rapporto con lui. Ha discusso anche con mia sorella e dopo con mia madre insinuando cose poco carine su di lei e mia sorella ha pianto e gli ho chiesto di andare via. Dunque, mio padre non è nuovo a questi comportamenti. Da dopo la separazione è sempre stato molto paranoico e secondo me faceva domande mirate. Mia madre per certi versi lo difende. Io avevo già perplessità da prima di gennaio ad andare da lui e lei mi spronava a frequentarlo e tuttora lo fa. I miei fratelli ancora vanno da mio padre e mi dicono che ha molti amici ma non so se ha una compagna fissa. Se potessi avere una bacchetta magica vorrei dimenticare determinati eventi. Credo che mio padre si sia incartato ed era più preoccupato della separazione che a pensare ai figli. Al momento non sono interessata a riprendere il rapporto con mio padre. Non ho mai fatto psicoterapia anche se a scuola è stato proposto un colloquio con una psicologa tramite lo sportello. Credo sia utile ma non sento il bisogno adesso."
Persona 4 dichiarava: "Ho iniziato il liceo classico con potenziamento scientifico. Frequento la stessa scuola di mia sorella ed andiamo a scuola insieme. Mi trovo bene a scuola anche se ho conosciuto persone nuove e mi piace matematica ed inglese. Ho iniziato da poco ma nella vecchia scuola avevo la media dell'otto e all'esame ho avuto nove. Non faccio sport.
Ho fatto fino a qualche anno fa ginnastica ritmica. Vivo con mia madre e i miei fratelli e vedo mio padre il giovedì pomeriggio ed i weekend alternati. Anche mio fratello frequenta mio padre allo stesso modo. I rapporti con mio padre sono un poco complicati e non andiamo molto d'accordo.
Ci vado perché "devo" e se riesco ad evitare lo faccio. Mio padre mi vuole bene ma è molto scontroso nei miei confronti. Da quando i miei genitori si sono separati non ha tentato di instaurare un rapporto con noi. Lui ha tentato di trovare una vita sociale ed ha tanti amici e non si dedica a me e mia sorella: quando sto da lui sto chiusa in camera e non parliamo. Lui vive da solo. Con mio fratello Per 3 ha un bellissimo rapporto e giocano e si divertono alla playstation o giocano a calcio. Mia madre vorrebbe che avessi un bel rapporto con mio padre perché dice che la figura paterna è importante. Vorrei vedere meno mio padre senza un obbligo. Litighiamo spesso ed alza la voce e dice che sono scostumata. Vorrei vederlo senza giorni stabiliti quando mi cerca ma lui non mi ha mai cercato. E' capitato che a volte ho saltato gli incontri ma per motivi di uscita con le amiche o per difficoltà".
All'esito dell'audizione il Giudice riservava la decisione assegnando alle parti termine per note.
Con decreto dell'11.10.2023 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore di parte ricorrente del 05.10.2023 nel procedimento iscritto al n.
284/2022 R.G.A.C., disponeva l'acquisizione del verbale di audizione delle minori svolto nel procedimento 284-1/2022 nel fascicolo principale.
All'udienza del 01.03.2024 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.02.2025 disponendo ordine di esibizione reddituale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2023 nella causa civile iscritta al n. 284-1/2022 R.G.A.C. il Giudice rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, ammoniva le parti ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., invitata le parti ad effettuare un percorso di sostegno genitoriale e a sostenere le figlie mediante un percorso di sostegno psicologico.
Con decreto del 24.01.2025 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 07.02.2025.
All'udienza del 07 febbraio 2025, disposta con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle proprie istanze.
Motivi della decisione In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione Con riferimento alle reciproche domande di addebito delle parti, giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
La Parte 1 ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del marito deducendo condotte contrarie ai doveri coniugali e segnatamente che lo stesso, dopo aver lasciato la casa coniugale, l'aveva posta in vendita senza preventivamente informare la moglie, la quale vi abitava unitamente ai figli minori.
Il resistente ha negato ogni addebito, contestando alla moglie che la fine della relazione è stata determinata dalla scoperta della relazione extraconiugale della Parte 1 con altro uomo a partire, almeno, dal mese di febbraio 2021.
Il Collegio ritiene che dalla prova testi sono risultate versioni contrastanti che non consentono di ritenere provato che la fine della relazione matrimoniale sia stata determinata dalla condotta tenuta dalla Parte 1, che avrebbe iniziato una relazione extraconiugale con un altro uomo, tale Persona 5 In merito,
Testimone 1 titolare dell'agenzia infatti, il teste di parte resistente investigativa assunta dal CP 1 ha dichiarato di non ricordare se le parti fossero o meno separate al momento del servizio di osservazione, di avere redatto la relazione depositata in giudizio ma di non aver svolto personalmente i servizi, che erano invece stati svolti da alcuni collaboratori e che gli stessi gli avevano riferito di aver osservato atteggiamenti intimi tra la ricorrente e il sig.
Persona 5 (consistenti in baci ed effusioni), ma di non aver scattato fotografie per il timore di essere riconosciuti. Nel caso di specie, dunque, la deduzione di parte resistente nel corso del giudizio non è stata corroborata con la dimostrazione delle asserite condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie né ciò è risultato provato dall'istruttoria svolta, non avendo il CP 1 depositato documentazione ulteriore né richiesto audizione di ulteriori testimoni per dimostrare che la fine del rapporto matrimoniale sia stato determinato dalle condotte della moglie.
Inoltre le dichiarazioni del teste Tes 1 sono state de relato, in quanto relative ad investigazioni svolte da collaboratori ed hanno riguardato un periodo in cui la crisi matrimoniale era già in atto come dimostrato dai messaggi tra le parti allegati in atti.
Il Tribunale, parimenti, ritiene non raggiunta la prova atta a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali del CP 1 in quanto la ricorrente non ha depositato documentazione né richiesto audizione di testimoni per dimostrare che la fine del rapporto matrimoniale sia stato determinato dalle condotte del marito che hanno determinato la fine della relazione matrimoniale.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi Pt 2 CP_4 è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
Le reciproche domande di addebito devono quindi essere respinte.
Sull'assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento dei figli
Nulla deve essere disposto con riferimento alla casa familiare, di proprietà del resistente, avendo la Parte 1 rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale per essersi trasferita in altro immobile.
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento congiunto dei figli Per 2 e Per 3 con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalle parti, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Sulle statuizioni economiche La ricorrente ha richiesto disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di euro 2.250,00 mensili, mentre il resistente ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per i figli di euro 600,00 mensili.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 1.200,00 mensili.
Va premesso che in sede di reclamo la Corte di Appello di Roma ha ridotto il mantenimento alla somma di euro 1.000,00 mensili in accoglimento parziale del reclamo interposto dal CP 1 sulla base della documentazione allegata dalle parti precedentemente all'udienza presidenziale.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2022 da depositare entro il 10 gennaio 2025.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 50.547,00, per l'anno 2022 di euro 59.840,00 e per l'anno 2023 di euro 46.344,00, dalla certificazione di atto notorio risulta non essere proprietaria di alcun immobile, di versare euro 210,00 per un finanziamento per l'acquisto dell'auto e risulta percepire una retribuzione netta mensile di euro 2.500,00 mensili circa.
Il resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Via delle
Costellazioni n. 183 e di svolgere attività lavorativa percependo una retribuzione annua lorda pari ad euro 105.000,00, di aver percepito redditi netti in busta paga nel trienno gennaio 2022-dicembre 2024 pari ad euro 176.093 e di aver percepito nel periodo luglio-dicembre 2024 redditi mensili netti per euro 3.698,00 circa, di avere una polizza assicurativa presso la HDI Assicurazioni per euro 80.000,00 e di versare euro 1.445,87 mensili per mutuo ed euro 805,96 per finanziamenti.
Dalla documentazione bancaria depositata risultano sul conto Fineco n.
6374 accrediti mensili di importi rilevanti e variabili (talora anche di
3.000/4.000,00 euro) da parte della madre Parte 3 ed un accredito di euro 40.000,00 che il CP 1 ha dichiarato essere relativi a prestiti, tuttavia, senza specificare il motivo di tali versamenti che devono ritenersi rientranti nel reddito della parte.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata: “ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dello obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato." (cfr. Cass., Sez. VI,
10/06/2014, Cass. n. 13026; Cass., Sez. I, 26/06/1996, n. 5916).
Inoltre, il resistente ha depositato documentazione reddituale incompleta non avendo allegato la dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2023 e 2024 richiesti con ordine di esibizione nei termini concessi dal giudice istruttore.
Devono pertanto operare nei confronti del resistente le presunzioni di cui agli artt. 116 e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli
Per_1 Per 3 e Per_2, maggiorenne non economicamente indipendente, nella misura di euro 1.500,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza in quanto dalla istruttoria svolta risultano entrate maggiori rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente ed una volontà da parte di questi di rendere meno agevole la ricostruzione della sua situazione reddituale. Inoltre, per i figli deve essere garantito il medesimo tenore di vita tenuto durante il matrimonio, da ritenersi agiato e la possibilità di fare fronte alle loro necessità rapportate all'età dei medesimi.
Le spese straordinarie relative al minore, con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 284/2022 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione dei coniugi del 09.01.2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare avendo la ricorrente rinunciato alla domanda;
dispone l'affidamento condiviso dei figli Per 1e Per 3 ad entrambi
i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_2 ed il figlio Per_3 come segue: a fine settimana و
alternati il padre, terrà con sé il minore dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza i minori saranno prelevati dall'abitazione materna entro le ore 16.00 e riaccompagnati a casa la domenica alle ore 19.00; durante la settimana il padre terrà con sé i figli due pomeriggi e settimana, in caso di mancato accordo, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle 16,00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 20,30; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio tre settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e
25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale ancheper tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
pone a carico del padre Controparte 1 l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione alla madre Parte 1 della somma complessiva di € 1.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza;
pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori. invita le parti ad effettuare un percorso di sostegno genitoriale e a sostenere la figlia Per_1 mediante un percorso di sostegno psicologico, mediante un professionista individuato di intesa tra i genitori, nel rispetto della volontà e del benessere psicofisico della minore;
rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria
Così deciso, in Civitavecchia il 22 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 284 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
,Parte 1 nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristiana Gambarota, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Santini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 7 febbraio 2025, disposta con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte 1 deduceva:
Controparte_1 indi avere contratto matrimonio civile in data 06.12.2004 con
Napoli, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno 2004, atto n. 428, parte II, Serie A, Sez. B, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli Per_1 (17.2.2007), Per_2 (30.4.2010) e
Per 3 (21.8.2014);
che il marito era dipendente con qualifica di quadro in HDI Assicurazioni S.p.a. e percepiva una retribuzione mensile di euro 7.083,00 lordi;
di essere dipendente presso la Wind 3 nell'ambito del settore delle vendite e di percepire euro 2.700,00 mensili comprensivi della tredicesima mensilità e della base variabile;
che l'unione coniugale era venuta gradualmente meno a causa della lontananza del marito, il quale più volte nel corso degli anni era stato trasferito per lavoro lasciando da sola la ricorrente con i bambini piccoli;
che nel 2017 era stato notificato un avviso di garanzia nei confronti del CP_1
-
imputato nell'ambito di un procedimento penale incardinato da [...]
Controparte_2 per diversi milioni di euro e conclusosi solo nel dicembre
2020 con l'uscita del resistente dalla società Amissima;
che la residenza familiare veniva fissata dapprima in Fiumicino, Piazza Leon
Battista Alberti n. 25 e, successivamente, in Fiumicino, Via Bernini n. 5;
che detto immobile veniva acquistato in parte con i proventi della vendita del precedente immobile e in parte tramite mutuo fondiario cointestato, ma veniva intestato esclusivamente al CP 1 per motivi fiscali;
che in data 22.2.2021 marito aveva sottoscritto atto preliminare di vendita della casa coniugale, senza preventivamente informarne la moglie;
che la situazione era peggiorata quando il marito aveva abbandonato la casa coniugale nel novembre 2021 ed aveva cessato di provvedere al mantenimento dei figli in modo congruo, versando l'esigua somma di euro 600,00 mensili (euro
200,00 per ciascun figlio).
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito al marito, l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e porre a carico del
CP_1 un assegno di mantenimento per i figli di euro 2.250,00 mensili oltre al
70% delle spese straordinarie per i minori.
Con memoria difensiva depositata il 22.04.2022 si costituiva in giudizio
Controparte_1 il quale contestava le deduzioni della ricorrente e deduceva:
che la crisi matrimoniale si era manifestata nel mese di agosto del 2019 quando il aveva scoperto l'esistenza di una relazione extraconiugale della moglie;
CP_1
che dall'allontanamento dalla casa familiare la Parte 1 aveva attuato condotte ostative alle frequentazioni padre-figli; di avere presentato una querela nei confronti della moglie per abbandono di minore, dopo che la figlia minore Per_2 era stata lasciata per diverse volte a casa da sola;
che la casa coniugale era stata acquistata in regime di separazione dei beni ed era di proprietà esclusiva del resistente;
di avere un buon rapporto con i figli e di aver sempre corrisposto un contributo al mantenimento degli stessi;
di svolgere la professione di dirigente in HDI Assicurazione s.p.a. dal marzo 2022, di percepire un reddito mensile netto di euro 5.365,00 e di versare euro 190,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione, euro 180,96 ed euro 430,00 mensili per finanziamenti nonché euro 1.256,26 annui per il mutuo della casa coniugale;
che la Parte 1 dal mese di gennaio 2022 percepiva un reddito annuo lordo di euro
53.500,00 ed aveva due polizze vita a proprio nome.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e concludeva chiedendo rigettarsi la domanda di addebito nei suoi confronti con richiesta di addebito nei confronti della ricorrente, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi ed un assegno di mantenimento a carico a carico del padre a favore dei figli di euro 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole.
All'udienza presidenziale del 03.05.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa nella medesima data, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso dei figli Per 1 Per_2 e Per 3 ad entrambi
i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita paterno, assegnava alla Parte 1 la casa coniugale, disponeva a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di euro 1.200,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 60% delle spese straordinarie e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 03.10.2022 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 21.10.2022.
All'udienza cartolare del 21.10.2022 il Giudice, lette le memorie e le note depositate telematicamente con cui parte ricorrente richiedeva l'emissione di una sentenza parziale di separazione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. con all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. mentre parte resistente l'assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., riservava la decisione al Collegio in merito all'emissione di una sentenza parziale di separazione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rinuncia del ricorrente.
In data 09.01.2023 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c.
In data 28.03.2023 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 284-1/2022, con il quale la ricorrente richiedeva disporsi la modifica dell'ordinanza presidenziale in merito alle statuizioni economiche.
In data 11.04.2023 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 284-2/2022, con il quale il resistente richiedeva l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. nei confronti della ricorrente.
Con decreto del 02.05.2023 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 12.05.2023.
All'udienza cartolare del 12.05.2023, lette le note d'udienza depositate telematicamente dalle parti, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 11.10.2023 per audizione delle figlie delle parti Per_1 e Per 2 riservando all'esito ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del 07.07.2023 resa nell'ambito del procedimento RGNR 284-
2/2022, il fascicolo RGNR 284-2/2022 veniva riunito al fascicolo RGNR 284-
1/2022 e il Giudice rinviava all'udienza del 22.09.2023 per l'audizione delle figlie
Per 1 e Per 2 con ausilio di uno psicologo riservando all'esito la decisione e disponendo ordine di esibizione reddituale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e audizione delle figlie delle parti Per 1 e Per 2 all'udienza del 27.09.2023 con l'assistenza della dott.ssa
Enrica Lucaroni dell'Università La Sapienza di Roma, psicologa, resa nell'ambito del procedimento RGNR 284-1/2022.
CP_3 dichiarava: "Vivo con mia madre e mia sorella, nonché mio fratello
Per 3 che ha 9 anni, insieme al nostro cane. Mia madre non ha un compagno. Frequento il liceo classico all'istituto Vivona all'Eur, quarto anno, e mi trovo molto bene a scuola e sono contenta della scelta che ho fatto. La materia preferita forse è scienze. Non faccio sport quest' anno mentre l'anno scorso ho fatto pallavolo. L'ultima volta che sono andata a dormire da mio padre era a gennaio nel periodo delle feste natalizie. Ho passato a casa sua una settimana fino al 6 gennaio. In quell'occasione c'è stata una discussione con lui e gli ho detto che non volevo vederlo anche se lui insisteva. Quando gli ho detto che potevamo parlare telefonicamente ha abbassato il telefono e da allora ci siamo sentiti solo poche volte, per il mio compleanno, per
Pasqua, per il suo compleanno nonché a fine luglio mi ha chiamato a fine di una vacanza che avevo fatto di una settimana. Mi ha scritto un messaggio per i voti scolastici e dopo non ci siamo più sentiti. Sono telefonate di circostanza. Era quasi un anno che non mi trovavo bene con mio padre e non abbiamo un dialogo. Dall'inizio della separazione ci siamo allontanati. Mia madre non mi ha influenzato nei rapporti con lui. Mio padre lavora nelle assicurazioni e viaggiava spesso andando anche a Milano. Dopo il covid ha cambiato lavoro ed è andato a lavorare in un'agenzia vicino all'Eur. Per me era comodo dormire da lui ma, nonostante ciò, preferisco viaggiare da Fiumicino ormai da quattro anni. Quando sono stata una settimana da lui, cercava sempre una scusa per discutere. Era presente anche mia nonna in quel periodo e dopo che è andata via, vi è stata una discussione per una uscita che volevo fare e non mi ha fatto più uscire.
Con mio padre non si riesce a discutere ma lui fa finta che non ci sia il problema. All'Epifania,
l'ultimo giorno che sono stato da mio padre, aveva le mani sotto la poltrona e mi sono sporta per vedere cosa ci fosse ed ho visto una luce rossa. Quando ha visto che stavo guardando ha detto che
"il pavimento era appiccicoso" e mia sorella successivamente è entrata nella stanza e lui ha ribadito questa versione. Io penso che volesse mettere una cimice sotto la poltrona perché già l'anno precedente a Pasquetta avevamo avuto una discussione e lui ha iniziato ad urlare dicendo che stava registrando a mia madre che era al telefono. Eravamo in un casale con mio padre insieme ai suoi amici ed ha parlato male di mia madre dicendo che ostacolava il rapporto con lui. Ha discusso anche con mia sorella e dopo con mia madre insinuando cose poco carine su di lei e mia sorella ha pianto e gli ho chiesto di andare via. Dunque, mio padre non è nuovo a questi comportamenti. Da dopo la separazione è sempre stato molto paranoico e secondo me faceva domande mirate. Mia madre per certi versi lo difende. Io avevo già perplessità da prima di gennaio ad andare da lui e lei mi spronava a frequentarlo e tuttora lo fa. I miei fratelli ancora vanno da mio padre e mi dicono che ha molti amici ma non so se ha una compagna fissa. Se potessi avere una bacchetta magica vorrei dimenticare determinati eventi. Credo che mio padre si sia incartato ed era più preoccupato della separazione che a pensare ai figli. Al momento non sono interessata a riprendere il rapporto con mio padre. Non ho mai fatto psicoterapia anche se a scuola è stato proposto un colloquio con una psicologa tramite lo sportello. Credo sia utile ma non sento il bisogno adesso."
Persona 4 dichiarava: "Ho iniziato il liceo classico con potenziamento scientifico. Frequento la stessa scuola di mia sorella ed andiamo a scuola insieme. Mi trovo bene a scuola anche se ho conosciuto persone nuove e mi piace matematica ed inglese. Ho iniziato da poco ma nella vecchia scuola avevo la media dell'otto e all'esame ho avuto nove. Non faccio sport.
Ho fatto fino a qualche anno fa ginnastica ritmica. Vivo con mia madre e i miei fratelli e vedo mio padre il giovedì pomeriggio ed i weekend alternati. Anche mio fratello frequenta mio padre allo stesso modo. I rapporti con mio padre sono un poco complicati e non andiamo molto d'accordo.
Ci vado perché "devo" e se riesco ad evitare lo faccio. Mio padre mi vuole bene ma è molto scontroso nei miei confronti. Da quando i miei genitori si sono separati non ha tentato di instaurare un rapporto con noi. Lui ha tentato di trovare una vita sociale ed ha tanti amici e non si dedica a me e mia sorella: quando sto da lui sto chiusa in camera e non parliamo. Lui vive da solo. Con mio fratello Per 3 ha un bellissimo rapporto e giocano e si divertono alla playstation o giocano a calcio. Mia madre vorrebbe che avessi un bel rapporto con mio padre perché dice che la figura paterna è importante. Vorrei vedere meno mio padre senza un obbligo. Litighiamo spesso ed alza la voce e dice che sono scostumata. Vorrei vederlo senza giorni stabiliti quando mi cerca ma lui non mi ha mai cercato. E' capitato che a volte ho saltato gli incontri ma per motivi di uscita con le amiche o per difficoltà".
All'esito dell'audizione il Giudice riservava la decisione assegnando alle parti termine per note.
Con decreto dell'11.10.2023 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore di parte ricorrente del 05.10.2023 nel procedimento iscritto al n.
284/2022 R.G.A.C., disponeva l'acquisizione del verbale di audizione delle minori svolto nel procedimento 284-1/2022 nel fascicolo principale.
All'udienza del 01.03.2024 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.02.2025 disponendo ordine di esibizione reddituale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2023 nella causa civile iscritta al n. 284-1/2022 R.G.A.C. il Giudice rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, ammoniva le parti ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., invitata le parti ad effettuare un percorso di sostegno genitoriale e a sostenere le figlie mediante un percorso di sostegno psicologico.
Con decreto del 24.01.2025 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 07.02.2025.
All'udienza del 07 febbraio 2025, disposta con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle proprie istanze.
Motivi della decisione In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione Con riferimento alle reciproche domande di addebito delle parti, giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
La Parte 1 ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del marito deducendo condotte contrarie ai doveri coniugali e segnatamente che lo stesso, dopo aver lasciato la casa coniugale, l'aveva posta in vendita senza preventivamente informare la moglie, la quale vi abitava unitamente ai figli minori.
Il resistente ha negato ogni addebito, contestando alla moglie che la fine della relazione è stata determinata dalla scoperta della relazione extraconiugale della Parte 1 con altro uomo a partire, almeno, dal mese di febbraio 2021.
Il Collegio ritiene che dalla prova testi sono risultate versioni contrastanti che non consentono di ritenere provato che la fine della relazione matrimoniale sia stata determinata dalla condotta tenuta dalla Parte 1, che avrebbe iniziato una relazione extraconiugale con un altro uomo, tale Persona 5 In merito,
Testimone 1 titolare dell'agenzia infatti, il teste di parte resistente investigativa assunta dal CP 1 ha dichiarato di non ricordare se le parti fossero o meno separate al momento del servizio di osservazione, di avere redatto la relazione depositata in giudizio ma di non aver svolto personalmente i servizi, che erano invece stati svolti da alcuni collaboratori e che gli stessi gli avevano riferito di aver osservato atteggiamenti intimi tra la ricorrente e il sig.
Persona 5 (consistenti in baci ed effusioni), ma di non aver scattato fotografie per il timore di essere riconosciuti. Nel caso di specie, dunque, la deduzione di parte resistente nel corso del giudizio non è stata corroborata con la dimostrazione delle asserite condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie né ciò è risultato provato dall'istruttoria svolta, non avendo il CP 1 depositato documentazione ulteriore né richiesto audizione di ulteriori testimoni per dimostrare che la fine del rapporto matrimoniale sia stato determinato dalle condotte della moglie.
Inoltre le dichiarazioni del teste Tes 1 sono state de relato, in quanto relative ad investigazioni svolte da collaboratori ed hanno riguardato un periodo in cui la crisi matrimoniale era già in atto come dimostrato dai messaggi tra le parti allegati in atti.
Il Tribunale, parimenti, ritiene non raggiunta la prova atta a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali del CP 1 in quanto la ricorrente non ha depositato documentazione né richiesto audizione di testimoni per dimostrare che la fine del rapporto matrimoniale sia stato determinato dalle condotte del marito che hanno determinato la fine della relazione matrimoniale.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi Pt 2 CP_4 è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
Le reciproche domande di addebito devono quindi essere respinte.
Sull'assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento dei figli
Nulla deve essere disposto con riferimento alla casa familiare, di proprietà del resistente, avendo la Parte 1 rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale per essersi trasferita in altro immobile.
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento congiunto dei figli Per 2 e Per 3 con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalle parti, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Sulle statuizioni economiche La ricorrente ha richiesto disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di euro 2.250,00 mensili, mentre il resistente ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per i figli di euro 600,00 mensili.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 1.200,00 mensili.
Va premesso che in sede di reclamo la Corte di Appello di Roma ha ridotto il mantenimento alla somma di euro 1.000,00 mensili in accoglimento parziale del reclamo interposto dal CP 1 sulla base della documentazione allegata dalle parti precedentemente all'udienza presidenziale.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2022 da depositare entro il 10 gennaio 2025.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 50.547,00, per l'anno 2022 di euro 59.840,00 e per l'anno 2023 di euro 46.344,00, dalla certificazione di atto notorio risulta non essere proprietaria di alcun immobile, di versare euro 210,00 per un finanziamento per l'acquisto dell'auto e risulta percepire una retribuzione netta mensile di euro 2.500,00 mensili circa.
Il resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Via delle
Costellazioni n. 183 e di svolgere attività lavorativa percependo una retribuzione annua lorda pari ad euro 105.000,00, di aver percepito redditi netti in busta paga nel trienno gennaio 2022-dicembre 2024 pari ad euro 176.093 e di aver percepito nel periodo luglio-dicembre 2024 redditi mensili netti per euro 3.698,00 circa, di avere una polizza assicurativa presso la HDI Assicurazioni per euro 80.000,00 e di versare euro 1.445,87 mensili per mutuo ed euro 805,96 per finanziamenti.
Dalla documentazione bancaria depositata risultano sul conto Fineco n.
6374 accrediti mensili di importi rilevanti e variabili (talora anche di
3.000/4.000,00 euro) da parte della madre Parte 3 ed un accredito di euro 40.000,00 che il CP 1 ha dichiarato essere relativi a prestiti, tuttavia, senza specificare il motivo di tali versamenti che devono ritenersi rientranti nel reddito della parte.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata: “ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dello obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato." (cfr. Cass., Sez. VI,
10/06/2014, Cass. n. 13026; Cass., Sez. I, 26/06/1996, n. 5916).
Inoltre, il resistente ha depositato documentazione reddituale incompleta non avendo allegato la dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2023 e 2024 richiesti con ordine di esibizione nei termini concessi dal giudice istruttore.
Devono pertanto operare nei confronti del resistente le presunzioni di cui agli artt. 116 e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli
Per_1 Per 3 e Per_2, maggiorenne non economicamente indipendente, nella misura di euro 1.500,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza in quanto dalla istruttoria svolta risultano entrate maggiori rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente ed una volontà da parte di questi di rendere meno agevole la ricostruzione della sua situazione reddituale. Inoltre, per i figli deve essere garantito il medesimo tenore di vita tenuto durante il matrimonio, da ritenersi agiato e la possibilità di fare fronte alle loro necessità rapportate all'età dei medesimi.
Le spese straordinarie relative al minore, con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 284/2022 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione dei coniugi del 09.01.2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare avendo la ricorrente rinunciato alla domanda;
dispone l'affidamento condiviso dei figli Per 1e Per 3 ad entrambi
i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_2 ed il figlio Per_3 come segue: a fine settimana و
alternati il padre, terrà con sé il minore dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza i minori saranno prelevati dall'abitazione materna entro le ore 16.00 e riaccompagnati a casa la domenica alle ore 19.00; durante la settimana il padre terrà con sé i figli due pomeriggi e settimana, in caso di mancato accordo, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle 16,00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 20,30; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio tre settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e
25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale ancheper tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
pone a carico del padre Controparte 1 l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione alla madre Parte 1 della somma complessiva di € 1.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza;
pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori. invita le parti ad effettuare un percorso di sostegno genitoriale e a sostenere la figlia Per_1 mediante un percorso di sostegno psicologico, mediante un professionista individuato di intesa tra i genitori, nel rispetto della volontà e del benessere psicofisico della minore;
rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria
Così deciso, in Civitavecchia il 22 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso