Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Cinzia Mignanti.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Mignanti.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
•la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni Persona_1 di maggiore im ione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
• i coniugi, in accordo con la figlia, che essendo ancora minorenne frequenta le scuole superiori, scelgono un affidamento condiviso con frequentazione paritetica;
pertanto, la figlia starà sette giorni presso la madre e sette giorni presso il padre con possibilità di trascorrere uno o due pomeriggi con l'altro genitore durante la settimana;
in riferimento alle festività natalizie, e d alle altre vacanze scolastiche la figlia le trascorrerà presso i genitori giorni o periodi alterni, secondo quanto sarà concordato di volta in volta tra i genitori e la minore;
• La casa coniugale sita in Civitavecchia Via Padre Pedriccione Vincenzo n 1 è assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, lasciando all'altro coniuge il tempo necessario per trovare altra idonea abitazione per accogliere anche la figlia in ogni caso il marito se ne allontanerà al massimo entro la data del 30 settembre 2025 asportando i propri effetti personali;
• I coniugi sono economicamente indipendenti ed avendo scelto un affidamento paritario provvederanno al mantenimento della figlia direttamente nel periodo in cui la stessa soggiorna presso di loro;
• le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno
• i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 26.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso