Decreto cautelare 25 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 04/05/2026, n. 8038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8038 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03521/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3521 del 2026, proposto da
Sciascia Caffe' 1919 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Di Stasio, IO Arigoni, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Di Stasio in MA, via Dardanelli n. 46, come da procura in atti;
contro
MA AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/690/2026, Numero Protocollo CA/45904/2026 del 16.03.2026, inviata dal Municipio MA I Centro - U.O. Amministrativa - E.Q. SUAP Ambito Prati - Ufficio OSP, notificata il 16.03.2026, con la quale veniva comunicato il diniego alle istanze Prot. CA/190647 del 22.11.2021, Prot. CA/70751 del 03.05.2022, di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico emergenza Covid-19 e della comunicazione di mantenimento Prot. CA/147873 del 12.09.2022 (quest'ultima relativa alla seconda istanza), funzionali all'esercizio di somministrazione sito in Via IO SI n. 80/A MA, e veniva disposta la rimozione della medesima osp entro sette giorni dalla notifica;
della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione
del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di MA AL nella parte in cui inserisce Via IO SI nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere";
dell' art. 9 co. 3° della Delibera dell'Assemblea Capitolina di ROMA AL n.118 del 06.03.2025
, nella parte in cui si traduce in divieto di concedere le osp, anche emergenziali, al di sotto del marciapiede e sulla fila degli stalli di sosta, con riferimento alle molteplici strade inserite nell'Annesso D del Regolamento Viario - PGTU, tra cui Via IO SI;
della Delibera dell'Assemblea Capitolina di ROMA AL n. 81/2020 punto 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il consigliere AC TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in esame la società in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/690/2026, Numero Protocollo CA/45904/2026 del 16.03.2026, del Municipio MA I Centro – U.O. Amministrativa – E.Q. SUAP Ambito Prati – Ufficio OSP, con la quale le veniva comunicato il diniego alle istanze Prot. CA/190647 del 22.11.2021, Prot. CA/70751 del 03.05.2022, di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico emergenza Covid-19 e della comunicazione di mantenimento Prot. CA/147873 del 12.09.2022 (quest’ultima relativa alla seconda istanza), funzionali all’esercizio di somministrazione sito in Via IO SI n. 80/A MA, e veniva disposta la rimozione della medesima osp entro sette giorni dalla notifica;
- che, inoltre, la ricorrente impugna la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di MA AL", in quanto ritenuta concretamente lesiva della ricorrente ed a questa opposta con la notificazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui inserisce Via IO SI nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 170 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale”;
che è altresì impugnato l’art. 9 della DAC 118/25;
Rilevato che nel ricorso, non suddiviso in motivi specificamente e ordinatamente numerati e rubricati, si enucleano censure che denunziano -in sintesi- :
- difetto di motivazione per avere effettuato un mero riferimento alle norme e alla giurisprudenza di settore, senza tenere in considerazione le difese endoprocedimentali dell’interessata;
- violazione dell’asserito legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente nella precedente mancata attività repressiva dell’occupazione emergenziale effettuata dalla ricorrente sin dal 2021;
- difetto di motivazione e istruttoria con riferimento alla valorizzazione, nell’atto gravato, della giurisprudenza amministrativa formatasi sotto la vigenza dell’art.12 della D.A.C. 17 n.21/2021 il quale è stato sostituito dal citato art.9 della D.A.C. n.118/2025, oltre che della giurisprudenza più recente del TAR adito, che si è formata anche con riferimento alle osp emergenziali richieste su Via IO SI;
- che sarebbe errata la affermazione per cui l’art. 20 co. 1 del C.d.S. prevede la possibilità di occupare la carreggiata solo per le occupazioni “meramente transitorie per fiere e mercati”, mentre nei centri abitati sarebbero ammissibili le osp sui “soli” marciapiedi;
- che comunque Via IO SI per le sue caratteristiche intrinseche, comprese quelle della viabilità, sarebbe priva degli elementi tipici delle strade di quartiere, priva della doppia corsia, delle banchine pavimentate e delle aree separate attrezzate per la sosta e sarebbe assimilabile una strada interzonale;
- che dunque il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) adottato nel 2015 sarebbe illegittimo perché, fra l’altro, include nelle strade "a viabilità principale" anche strade che hanno livelli di servizi molto diversi;
Considerato che MA AL si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
Considerato che il ricorso, chiamato per la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata, come da avviso datone alle parti dal Presidente del Collegio, ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto, infatti, che il ricorso è infondato, e va respinto, potendosi le su rassegnate censure essere congiuntamente delibare in senso reiettivo mediante le considerazioni che seguono;
Ritenuto infatti che sono innanzitutto infondate le doglianze proposte avverso il PGTU e la relativa inclusione di via IO SI nella viabilità principale, stante quanto già affermato dalla Sezione nella propria sentenza n. 1206\2026, secondo cui si “ritiene tuttavia dirimente, nel rivalutare la questione, la circostanza (su cui si veda Cons. Stato n. 5014/2025) della qualificazione impressa alla strada interessata dall’intervento privato dal PGTU di MA AL. (…) Quanto alle fonti regolamentari comunali, come detto, nel caso di specie rileva l’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021, recante l’adozione del “Piano Generale del Traffico Urbano” - P.G.T.U. di MA AL, per cui la concedibilità della OSP incontra il limite della sicurezza dettato al codice della strada (Cons. Stato, V, n. 1 settembre 2023, n. 8120, 8 gennaio 2024, n. 262 e 20 marzo 2024, n. 2728). (…) L’elezione a viabilità principale operata dal PGTU è volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla OSP commerciale ed è pienamente coerente con le previsioni di cui all’art. 20, comma 3 del codice della strada, dettate per le occupazioni commerciali nei centri abitati con chioschi o installazioni e tavolini, le quali possono essere assentite sui marciapiedi, alle condizioni ivi dettate; le vie indicate nell’allegato D al citato P.G.T.U. di MA AL sono tutte ascrivibili a viabilità principale. (…).”
Quanto, poi, alla classificazione delle strade nello strumento pianificatorio in questione, la Sezione, con la sentenza n. 6035\2026, ha già avuto modo di precisare che “Le strade ricomprese nella categoria di “viabilità principale” sono quelle, ai sensi del PGTU di cui alla delibera n. 21 del 2015, che «assolvono la funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste dimensioni, di collegamento tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento)». La relazione generale al vigente PGTU chiarisce quali sono i criteri adoperati per la classificazione delle strade, tra i quali è annoverata l’esigenza di «assicurare l’equilibrio con la domanda di mobilità (nelle ore di punta)».
Tale classificazione è frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità.
In tale contesto, risulta ragionevole l’inserimento di via IO SI nell’elenco della viabilità principale, avuto riguardo ai flussi di traffico del quartiere Prati, caratterizzati - come rilevato dall’amministrazione comunale, da un’alta intensità di traffico veicolare e pedonale - e al ruolo di via IO SI, di connessione alla circostante rete viaria principale (via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare, via Terenzio).”
Considerato che va in aggiunta rimarcato che la DAC n. 118\2025, all’art. 9 (“Limiti al rilascio della concessione”) prevede che: ” 1. Il rilascio di concessione dell’occupazione di spazi e aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è subordinata al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). 2. Sulle strade urbane classificate di tipo A) e D) dall’articolo 2 del Codice della Strada e definite dalle lettere a) e b) del punto 4.1 e dalla lettera e) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale. Sulle strade urbane ricomprese nella viabilità principale aventi caratteristiche intermedie di cui alla lettera f) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., possono essere concesse le occupazioni di cui all’articolo 1, comma 1 solo su marciapiede nei limiti e prescrizioni di cui all’articolo 20, comma 3 del Codice della Strada”
- che qui rileva soprattutto quanto stabilito dal comma 3, per cui ”Sulle strade urbane classificate di tipo E) dall’articolo 2 del Codice della Strada, definite dalla lettera c) del punto 4.1, dalla lettera g) del punto 4.2, dalla lettera h) del punto 4.3 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, le occupazioni di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale (def. Art. 3, comma 1, definizione 23 del CDS) nei limiti e prescrizioni di cui all’articolo 20 del Codice della Strada”, ossia la “parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra”;
- che dunque su tale parte della strada (diversa dalla carreggiata), dunque, l’art. 20 del Codice della strada prevede che “1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e’ vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata puo’ essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale .(…)”;
Ritenuto inoltre che, quanto in particolare alle occupazioni emergenziali, quale quella in esame, la recente giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 3368\2026) ha affermato: “ (…) secondo il Giudice di secondo grado, la qualificazione di una strada come “interzonale” o “di quartiere”, quindi anche riconducibile all’art. 2, comma 2, lett. E) Codice della strada “è perfettamente coerente con la sua ulteriore qualificazione come strada appartenente alla viabilità principale, a norma del PGTU [dunque, “è perfettamente coerente” anche ai fini delle occupazioni di suolo pubblico e a prescindere dal fatto che per la tipologia di strada “interzonale” non si rinvengano le caratteristiche della “preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità” e della “esclusione della sosta veicolare”, indicate dalla Direttiva citata per individuare la “viabilità principale”]; ciò in un contesto in cui le circolari e le richiamate norme regolamentari di MA AL, nonché la stessa Direttiva del Ministero LL.PP. 12 aprile 1995, non possono considerarsi (…) come contrastanti con le previsioni del Codice della strada sopra richiamate” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 262/2024, parte finale capo 1.1.4, poi ripetuto nella più recente sentenza n. 2728/2024).
Pertanto, in vista di quanto come sopra affermato dal Consiglio di Stato, la scelta dell’Assemblea Capitolina di operare, nell’attuale Regolamento OSP, un rinvio al generale concetto di “viabilità principale” di cui al P.G.T.U. (che dovrebbe riguardare la sicurezza della circolazione stradale), senza ulteriori specificazioni, anche per fissare il divieto di occupazioni commerciali, pur in assenza di un analogo divieto nel Codice della Strada, deve ritenersi legittima e preclusiva, tout court, di occupazione della sede stradale (ivi compresi gli stalli di sosta o, comunque, gli spazi di sosta) su tutta la viabilità principale; vale a dire, anche sulle strade di minor servizio, come le strade di quartiere ” (cfr. TAR MA n. 14952/2024)”;
Ritenuto conclusivamente che, alla luce di quanto sopra, alcuno dei vizi enucleati dal ricorso in esame può essere ravvisato, atteso che:
-la normativa regolamentare di MA AL è chiara nel vietare le OSP lungo la viabilità principale, con l’eccezione delle eventuali fasce di sosta laterali;
-non è dubbio che tale divieto generale si accordi con quanto previsto dall’art. 20 del codice della strada, dai cui commi 1 e 3, comunque interpretati nel loro reciproco rapporto, non può desumersi alcun impedimento a che l’amministrazione comunale escluda in via generale l’occupazione della carreggiata;
- difatti, l’occupazione di suolo pubblico «comportando un utilizzo, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all'uso comune involge da parte dell'amministrazione un'ampia ed estesa discrezionalità, posto che i suoi compiti non si risolvono nella mera scelta delle aree da occupare, ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi e dei modi dell'occupazione, nonché nella previsione delle restrizioni e delle forme di contemperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico, architettonico, paesaggistico, al fine di bilanciare la pluralità di interessi coinvolti» (così, tra le tante, Cons. Stato, sezione quinta, 8 maggio 2024, n- 4129).;
-ove si ritenesse (in linea con un orientamento del CDS) che l’art. 20, comma 3, del codice della strada circoscrive, nei centri abitati, ai soli marciapiedi la OSP, in ogni caso l’eventuale illegittimità dell’art. 9 della DAC 118/25, nella parte in cui allarga la concedibilità alla fascia di sosta laterale, sarebbe priva di rilievo in causa, poiché nel caso di specie difetta anche la presenza di quest’ultima;
- l’art. 9 della DAC 118/25 è frutto della discrezionalità esercitata dall’amministrazione competente a disciplinare le OSP; nella parte concernente la fascia di sosta laterale, si tratta di norma che, in quanto derogatoria alla regola generale vigente in viabilità principale, è soggetta a stretta interpretazione. È perciò infondata la censura mossa contro di essa dalla ricorrente per il fatto che restringerebbe eccessivamente la concedibilità delle OSP lungo la carreggiata, atteso che in tale tratto si riflette la non illegittima scelta comunale di rendere appunto eccezionale l’occupazione della carreggiata stessa;
-l’inserimento in viabilità principale di via IO SI, come ripetutamente affermato dalla Sezione, non è in sé illegittima;
-alla luce di ciò, il diniego opposto alla ricorrente è atto vincolato, ciò che rende non caducanti gli eventuali vizi procedimentali lamentati dalla ricorrente; essa, in ogni caso, non ha maturato alcun affidamento legittimo, posto che, come ripetutamente affermato dal giudice ammistrativo, l’istanza di occupazione emergenziale sollecita un provvedimento concessorio, in assenza del quale l’affidamento non può maturare;
- la impugnata determinazione si palesa perfettamente aderente alla normativa di settore;
- la motivazione si presenta aderente con la su ricordata impostazione giurisprudenziale, il cui significato è richiamato dall’atto gravato;
-non vi è alcuna illegittimità nel prescrivere la rimozione dell’occupazione nel termine di 7 giorni, in sé non incongruo, atteso che a) non essendo mai stata rilasciata la concessione, non si applica alcuna proroga legislativa; b) il comma 3 dell’art. 19 della DAC 118/25 prevede tale termine per la rimozione (non essendo stata svolta attività ispettiva, non è richiesta la redazione del processo verbale di accertamento dell’illecito); c) il termine non è incompatibile con la tutela di cui all’art. 56 cpa.
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va respinto perché infondato, ma che a causa di alcune oscillazioni giurisprudenziali in materia le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC TR, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AC TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO