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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3913/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALLADINI Parte_1 C.F._1
RO NI
ME NI (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDETTI C.F._2
PA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'impegno al mutuo rispetto.
pagina 1 di 5 2) La figlia minore di anni 10, sarà affidata ad entrambi i genitori, in Persona_1 modo che la responsabilità genitoriale nei suoi confronti possa essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il genitore che in quel momento si trova con la minore eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
La collocazione della minore viene fissata di comune accordo presso la madre, ove anche ai fini anagrafici la minore avrà la residenza, e precisamente in Modena, Via Sandra FO n. 61.
Le parti vivranno separate, uniformando i loro comportamenti, in modo da non recarsi pregiudizio morale e patrimoniale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri che ancora loro impone la funzione genitoriale, nonostante la separazione personale;
i loro comportamenti devono essere improntati, inoltre e soprattutto, al rispetto più fermo ed intransigente, per la salute fisica e psichica della figlia, affinché l'immagine del padre e della madre rimangano per lei figure di riferimento e di guida sicura e serena.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere quindi un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato fra la figlia e ciascun genitore, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e con diritto della minore di avere, mantenere e conservare, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori si impegnano a favorire sempre la centralità dell'interesse della minore responsabilizzandosi nel modo più fattivo e collaborativo possibile. Essi eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, adottando tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) Il godimento della casa familiare, sita in Modena, Via Sandra FO n. 61, già condotta in locazione dal marito, viene assegnato alla moglie, la quale succederà al sig. ME NT nella titolarità del contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 L. n. 392/1978, e vi resterà ad abitare con la figlia.
4) Il sig. NT ME si impegna e si obbliga a lasciare l'abitazione familiare sita in Modena, Via
Sandra FO n. 61, asportandone i propri effetti personali, entro e non oltre il giorno 20 dicembre
2025, impegnandosi a trasferire altrove la propria residenza anagrafica, dandone comunicazione alla moglie.
pagina 2 di 5 5) Entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, in Per_1 particolare quelle di maggiore interesse che la riguardano, salvo casi di urgenza.
I genitori condivideranno altresì, in uguale misura, la responsabilità genitoriale su e Persona_1 saranno, pertanto, corresponsabili dell'educazione, della salute, della cura e custodia, della crescita serena ed equilibrata della stessa, nonché del comportamento e dell'andamento scolastico.
6) Quanto alle modalità di visita e tenuta della figlia , come già pattuito tra i genitori, gli Persona_1 stessi concordano e stabiliscono che, salvo diversi accordi successivamente e congiuntamente raggiunti tra loro, il padre avrà il diritto e la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
-dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dall'uscita della bambina dalla scuola (ore 16,30) sino alle ore 19,30, riportando la figlia presso il domicilio materno;
-il sabato o la domenica di ogni settimana, dalle ore 10 sino alle ore 19,30, escluso il pernottamento, avendo cura, il sabato, di accompagnare la figlia al corso di nuoto;
-festività natalizie da suddividere in una settimana con ciascun genitore (dal 25 dicembre al 31 dicembre con un genitore, e dal 1° gennaio e al 6 gennaio con l'altro genitore), in cui i genitori si accorderanno, di anno in anno.
-vacanze estive: una settimana col padre, che dovrà essere concordata entro il 31 maggio di ogni anno.
-festività pasquali: Pasqua e due giorni antecedenti col padre, e Pasquetta e due giorni seguenti con la madre, ad anni alterni.
I genitori dichiarano che le condizioni di cui infra sono scelte ponderate e bilanciate all'interesse della minore nonché alle reciproche posizioni economiche/lavorative.
7) Il sig. NT ME si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a Parte_1 titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di Persona_1 euro 300,00# (trecento/00), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, e a rimborsare, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della figlia, secondo il Protocollo del Tribunale di Modena, da intendersi in questa sede integralmente richiamato;
il sig. NT
ME consente, inoltre, che la sig.ra usufruisca al 100 % dell'AUU, attualmente Parte_1 pari ad euro 190,00, attivandosi in tale senso a darne comunicazione all'INPS.
8) Le variazioni di residenza-domicilio dovranno essere comunicate da ciascun genitore all'altro mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
pagina 3 di 5 9) I sigg.ri e ME NT si impegnano a rilasciare il proprio consenso per la Parte_1 concessione e/o il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o carta identità valida per l'espatrio, l'uno per l'altro, e per la minore Persona_1
10) Entrambi i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e di non avere pertanto diritto reciprocamente ad assegni di mantenimento;
Le parti dichiarano inoltre di aver già definito prima d'ora i loro pregressi rapporti economici e di nulla avere a pretendere, reciprocamente l'una dall'altra, salvo quanto sopra.
11) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 08/10/2015; Persona_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
EN (MO) il 23/06/1980 e ME NI nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2018 - Atto n. 142 - Parte I.
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 4 di 5 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3913/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALLADINI Parte_1 C.F._1
RO NI
ME NI (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDETTI C.F._2
PA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'impegno al mutuo rispetto.
pagina 1 di 5 2) La figlia minore di anni 10, sarà affidata ad entrambi i genitori, in Persona_1 modo che la responsabilità genitoriale nei suoi confronti possa essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il genitore che in quel momento si trova con la minore eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
La collocazione della minore viene fissata di comune accordo presso la madre, ove anche ai fini anagrafici la minore avrà la residenza, e precisamente in Modena, Via Sandra FO n. 61.
Le parti vivranno separate, uniformando i loro comportamenti, in modo da non recarsi pregiudizio morale e patrimoniale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri che ancora loro impone la funzione genitoriale, nonostante la separazione personale;
i loro comportamenti devono essere improntati, inoltre e soprattutto, al rispetto più fermo ed intransigente, per la salute fisica e psichica della figlia, affinché l'immagine del padre e della madre rimangano per lei figure di riferimento e di guida sicura e serena.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere quindi un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato fra la figlia e ciascun genitore, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e con diritto della minore di avere, mantenere e conservare, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori si impegnano a favorire sempre la centralità dell'interesse della minore responsabilizzandosi nel modo più fattivo e collaborativo possibile. Essi eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, adottando tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) Il godimento della casa familiare, sita in Modena, Via Sandra FO n. 61, già condotta in locazione dal marito, viene assegnato alla moglie, la quale succederà al sig. ME NT nella titolarità del contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 L. n. 392/1978, e vi resterà ad abitare con la figlia.
4) Il sig. NT ME si impegna e si obbliga a lasciare l'abitazione familiare sita in Modena, Via
Sandra FO n. 61, asportandone i propri effetti personali, entro e non oltre il giorno 20 dicembre
2025, impegnandosi a trasferire altrove la propria residenza anagrafica, dandone comunicazione alla moglie.
pagina 2 di 5 5) Entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, in Per_1 particolare quelle di maggiore interesse che la riguardano, salvo casi di urgenza.
I genitori condivideranno altresì, in uguale misura, la responsabilità genitoriale su e Persona_1 saranno, pertanto, corresponsabili dell'educazione, della salute, della cura e custodia, della crescita serena ed equilibrata della stessa, nonché del comportamento e dell'andamento scolastico.
6) Quanto alle modalità di visita e tenuta della figlia , come già pattuito tra i genitori, gli Persona_1 stessi concordano e stabiliscono che, salvo diversi accordi successivamente e congiuntamente raggiunti tra loro, il padre avrà il diritto e la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
-dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dall'uscita della bambina dalla scuola (ore 16,30) sino alle ore 19,30, riportando la figlia presso il domicilio materno;
-il sabato o la domenica di ogni settimana, dalle ore 10 sino alle ore 19,30, escluso il pernottamento, avendo cura, il sabato, di accompagnare la figlia al corso di nuoto;
-festività natalizie da suddividere in una settimana con ciascun genitore (dal 25 dicembre al 31 dicembre con un genitore, e dal 1° gennaio e al 6 gennaio con l'altro genitore), in cui i genitori si accorderanno, di anno in anno.
-vacanze estive: una settimana col padre, che dovrà essere concordata entro il 31 maggio di ogni anno.
-festività pasquali: Pasqua e due giorni antecedenti col padre, e Pasquetta e due giorni seguenti con la madre, ad anni alterni.
I genitori dichiarano che le condizioni di cui infra sono scelte ponderate e bilanciate all'interesse della minore nonché alle reciproche posizioni economiche/lavorative.
7) Il sig. NT ME si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a Parte_1 titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di Persona_1 euro 300,00# (trecento/00), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, e a rimborsare, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della figlia, secondo il Protocollo del Tribunale di Modena, da intendersi in questa sede integralmente richiamato;
il sig. NT
ME consente, inoltre, che la sig.ra usufruisca al 100 % dell'AUU, attualmente Parte_1 pari ad euro 190,00, attivandosi in tale senso a darne comunicazione all'INPS.
8) Le variazioni di residenza-domicilio dovranno essere comunicate da ciascun genitore all'altro mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
pagina 3 di 5 9) I sigg.ri e ME NT si impegnano a rilasciare il proprio consenso per la Parte_1 concessione e/o il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o carta identità valida per l'espatrio, l'uno per l'altro, e per la minore Persona_1
10) Entrambi i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, e di non avere pertanto diritto reciprocamente ad assegni di mantenimento;
Le parti dichiarano inoltre di aver già definito prima d'ora i loro pregressi rapporti economici e di nulla avere a pretendere, reciprocamente l'una dall'altra, salvo quanto sopra.
11) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 08/10/2015; Persona_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
EN (MO) il 23/06/1980 e ME NI nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2018 - Atto n. 142 - Parte I.
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 4 di 5 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5