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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TT SA, AT
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKLQ2T101267 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKLQ2T101267 IRAP 2018
- sul ricorso n. 230/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da Ricrrente_2 - C.F._2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL02T101276 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL02T101276 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL02T101276 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_32
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T101277 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T101277 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T101277 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i tre ricorsi riuniti gli odierni ricorrenti impugnano gli avvisi di accertamento:
- n. TKL02T101267/2024, per mezzo del quale, in relazione all'anno di imposta 2018: è stata accertata una maggiore IRAP per euro 3.834,00; è stata accertata una maggiore IVA per euro 15.743,00; sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari ad euro 21.253,00;
- n. TKL01T101276/2024, per mezzo del quale, in relazione all'anno di imposta 2018, a fronte di un maggior reddito da partecipazione per euro 151.089,00: è stata accertata una maggiore IRPEF per euro 57.607,00;
è stata accertata una maggiore ADD. REG.-IRPEF per euro 4.552,00; è stata accertata una maggiore ADD.
COM.-IRPEF per euro 600,00; sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari ad euro 56.483,00;
- n. TKL01T101277/2024, per mezzo del quale, in relazione all'anno di imposta 2018, a fronte di un maggior reddito da partecipazione per euro 151.089,00: è stata accertata una maggiore IRPEF per euro 57.463,00;
è stata accertata una maggiore ADD. REG.-IRPEF per euro 4.533,00; è stata accertata una maggiore ADD.
COM.-IRPEF per euro 598,00; sono stati accertati maggiori contributi INPS per euro 15.249,00; sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari ad euro 56.334,00.
La vicenda trae origine dal controllo effettuato dall'Ufficio in merito alla società Ricorrente_1 di Ricrrente_2 Società_1 S.a.s., esercente l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati (Codice Ateco 47.71.20), in quanto rientrante fra i soggetti che per più periodi d'imposta presentavano una bassa redditività complessiva.
Dall'esame della documentazione prodotta su invito dell'Ufficio, ex art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 e art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sono emerse le irregolarità di seguito evidenziate:
- omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive per euro 221.636,00;
- omessa contabilizzazione di ricavi ed operazioni imponibili, ricostruiti sulla base dei saldi di cassa negativi riscontrati, per euro 80.542,00.
In particolare, la somma di euro 221.636,00 è stata erogata a favore della società dal Comune di Anguillara
Sabazia in esecuzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 702/2017 del 17/07/2017, a titolo di risarcimento danni a seguito degli allagamenti che hanno colpito i locali in cui la società svolgeva la propria attività nell'anno 2011, per i quali il Comune è stato ritenuto responsabile.
I ricorrenti Ricrrente_2 e Ricorrente_3 sono soci al 50 % della società; l'accertamento, dunque, è stato effettuato sia nei confronti della società che nei confronti dei singoli soci.
L'Ufficio, imputando per trasparenza il maggior reddito imponibile accertato nei confronti della società (pari ad euro 302.178,00) in ragione della quota di partecipazione posseduta (ex art. 5 del D.P.R. n. 917/1986), rettificava il corrispondente reddito da partecipazione dichiarato dal socio.
I ricorrenti contestano, oltre all'imponibilità della sopravvenienza attiva derivante dall'incasso del risarcimento danni, la mancanza di prova della distribuzione degli utili e l'errata qualificazione delle somme ad esso accreditate. Nulla viene eccepito in merito all'omessa contabilizzazione di ricavi ed operazioni imponibili, ricostruiti sulla base dei saldi di cassa negativi riscontrati, per euro 80.542,00, che hanno contribuito al maggior reddito della società e, quindi, a quello da partecipazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 i ricorsi riuniti sono stati decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Preliminarmente il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe.
Ancora in via preliminare il Collegio rileva che le contestazioni della società e dei soci riguardano il solo aspetto della sopravvenienza attiva mentre nulla viene eccepito in merito all'omessa contabilizzazione di ricavi ed operazioni imponibili, ricostruiti sulla base dei saldi di cassa negativi riscontrati, per euro 80.542,00, che hanno contribuito al maggior reddito della società e, quindi, a quello da partecipazione.
Sotto il profilo contestato, occorre osservare che l'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 fornisce la definizione di sopravvenienza attiva (“si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”), specificando, al comma 3, lett. a), sono considerate sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni.
Tali proventi concorrono, dunque, a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
Secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, al contrario, il risarcimento ricevuto non avrebbe determinato alcun arricchimento per la società e per i soci, ma avrebbe avuto esclusivamente la funzione di ristoro del costo della merce distrutta, già precedentemente contabilizzata;
avrebbe, pertanto, avuto la funzione di ripristinare il valore economico perso (danno emergente) senza generare alcun reddito aggiuntivo (lucro cessante).
Così come rilevato dall'Ufficio, tuttavia, la sopravvenienza attiva è imponibile se la stessa è direttamente correlata ad un costo registrato in un precedente esercizio, ed ivi dedotto. Nel caso di specie, così come il costo della merce distrutta, precedentemente contabilizzata, ha concorso alla formazione del reddito di periodo, anche il risarcimento danni incassato, deve concorrere alla formazione del reddito del periodo in cui è effettivamente percepito (quindi deve essere assoggettato a tassazione).
Nello specifico, la somma di euro 221.636,00 ricevuta a titolo di risarcimento del danno, pur configurando una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88, co. 3, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986, non è stata contabilizzata quale componente attivo e non è stata assoggettata a tassazione (risulta, infatti, contabilizzata solo quale variazione finanziaria passiva nella sezione “Avere” del conto “Fondo rischi per cause in corso” che, tuttavia, non può ricomprendere “entrate”, bensì accantonamenti a fronte di probabili di uscite future).
Quanto, poi, alla dedotta violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), è sufficiente rilevare che i risarcimenti dei danni, inquadrabili nella fattispecie delle sopravvenienze attive, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati, dal momento che si tratta di proventi correlati a costi dedotti in precedenti esercizi.
Conseguentemente e per i motivi svolti, i ricorsi riuniti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite liquidate in euro 7.500 in favore del'Agenzia costituita.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TT SA, AT
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKLQ2T101267 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKLQ2T101267 IRAP 2018
- sul ricorso n. 230/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da Ricrrente_2 - C.F._2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL02T101276 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL02T101276 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL02T101276 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_32
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T101277 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T101277 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01T101277 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i tre ricorsi riuniti gli odierni ricorrenti impugnano gli avvisi di accertamento:
- n. TKL02T101267/2024, per mezzo del quale, in relazione all'anno di imposta 2018: è stata accertata una maggiore IRAP per euro 3.834,00; è stata accertata una maggiore IVA per euro 15.743,00; sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari ad euro 21.253,00;
- n. TKL01T101276/2024, per mezzo del quale, in relazione all'anno di imposta 2018, a fronte di un maggior reddito da partecipazione per euro 151.089,00: è stata accertata una maggiore IRPEF per euro 57.607,00;
è stata accertata una maggiore ADD. REG.-IRPEF per euro 4.552,00; è stata accertata una maggiore ADD.
COM.-IRPEF per euro 600,00; sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari ad euro 56.483,00;
- n. TKL01T101277/2024, per mezzo del quale, in relazione all'anno di imposta 2018, a fronte di un maggior reddito da partecipazione per euro 151.089,00: è stata accertata una maggiore IRPEF per euro 57.463,00;
è stata accertata una maggiore ADD. REG.-IRPEF per euro 4.533,00; è stata accertata una maggiore ADD.
COM.-IRPEF per euro 598,00; sono stati accertati maggiori contributi INPS per euro 15.249,00; sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari ad euro 56.334,00.
La vicenda trae origine dal controllo effettuato dall'Ufficio in merito alla società Ricorrente_1 di Ricrrente_2 Società_1 S.a.s., esercente l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati (Codice Ateco 47.71.20), in quanto rientrante fra i soggetti che per più periodi d'imposta presentavano una bassa redditività complessiva.
Dall'esame della documentazione prodotta su invito dell'Ufficio, ex art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 e art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sono emerse le irregolarità di seguito evidenziate:
- omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive per euro 221.636,00;
- omessa contabilizzazione di ricavi ed operazioni imponibili, ricostruiti sulla base dei saldi di cassa negativi riscontrati, per euro 80.542,00.
In particolare, la somma di euro 221.636,00 è stata erogata a favore della società dal Comune di Anguillara
Sabazia in esecuzione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 702/2017 del 17/07/2017, a titolo di risarcimento danni a seguito degli allagamenti che hanno colpito i locali in cui la società svolgeva la propria attività nell'anno 2011, per i quali il Comune è stato ritenuto responsabile.
I ricorrenti Ricrrente_2 e Ricorrente_3 sono soci al 50 % della società; l'accertamento, dunque, è stato effettuato sia nei confronti della società che nei confronti dei singoli soci.
L'Ufficio, imputando per trasparenza il maggior reddito imponibile accertato nei confronti della società (pari ad euro 302.178,00) in ragione della quota di partecipazione posseduta (ex art. 5 del D.P.R. n. 917/1986), rettificava il corrispondente reddito da partecipazione dichiarato dal socio.
I ricorrenti contestano, oltre all'imponibilità della sopravvenienza attiva derivante dall'incasso del risarcimento danni, la mancanza di prova della distribuzione degli utili e l'errata qualificazione delle somme ad esso accreditate. Nulla viene eccepito in merito all'omessa contabilizzazione di ricavi ed operazioni imponibili, ricostruiti sulla base dei saldi di cassa negativi riscontrati, per euro 80.542,00, che hanno contribuito al maggior reddito della società e, quindi, a quello da partecipazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 i ricorsi riuniti sono stati decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Preliminarmente il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe.
Ancora in via preliminare il Collegio rileva che le contestazioni della società e dei soci riguardano il solo aspetto della sopravvenienza attiva mentre nulla viene eccepito in merito all'omessa contabilizzazione di ricavi ed operazioni imponibili, ricostruiti sulla base dei saldi di cassa negativi riscontrati, per euro 80.542,00, che hanno contribuito al maggior reddito della società e, quindi, a quello da partecipazione.
Sotto il profilo contestato, occorre osservare che l'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 fornisce la definizione di sopravvenienza attiva (“si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”), specificando, al comma 3, lett. a), sono considerate sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni.
Tali proventi concorrono, dunque, a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
Secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, al contrario, il risarcimento ricevuto non avrebbe determinato alcun arricchimento per la società e per i soci, ma avrebbe avuto esclusivamente la funzione di ristoro del costo della merce distrutta, già precedentemente contabilizzata;
avrebbe, pertanto, avuto la funzione di ripristinare il valore economico perso (danno emergente) senza generare alcun reddito aggiuntivo (lucro cessante).
Così come rilevato dall'Ufficio, tuttavia, la sopravvenienza attiva è imponibile se la stessa è direttamente correlata ad un costo registrato in un precedente esercizio, ed ivi dedotto. Nel caso di specie, così come il costo della merce distrutta, precedentemente contabilizzata, ha concorso alla formazione del reddito di periodo, anche il risarcimento danni incassato, deve concorrere alla formazione del reddito del periodo in cui è effettivamente percepito (quindi deve essere assoggettato a tassazione).
Nello specifico, la somma di euro 221.636,00 ricevuta a titolo di risarcimento del danno, pur configurando una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88, co. 3, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986, non è stata contabilizzata quale componente attivo e non è stata assoggettata a tassazione (risulta, infatti, contabilizzata solo quale variazione finanziaria passiva nella sezione “Avere” del conto “Fondo rischi per cause in corso” che, tuttavia, non può ricomprendere “entrate”, bensì accantonamenti a fronte di probabili di uscite future).
Quanto, poi, alla dedotta violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), è sufficiente rilevare che i risarcimenti dei danni, inquadrabili nella fattispecie delle sopravvenienze attive, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati, dal momento che si tratta di proventi correlati a costi dedotti in precedenti esercizi.
Conseguentemente e per i motivi svolti, i ricorsi riuniti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite liquidate in euro 7.500 in favore del'Agenzia costituita.