Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10595 del 2025, proposto da
LV UI AL, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario D’Ario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- del provvedimento/comunicazione di esclusione prot. DIP n. 0038762 del 7 agosto 2025 notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale lo stesso è stato escluso dalla procedura comparativa bandita ai sensi dell’articolo 28, comma 1- ter , del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di 10 posti di dirigente di II fascia presenti nella dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- nonché, laddove occorra, della successiva nota prot. DIP n. 38980 dell’8 agosto 2025, con la quale l’Amministrazione resistente ha dato riscontro all’istanza di annullamento in autotutela, corredata da documenti dimostrativi, del provvedimento di esclusione, presentata dal ricorrente in pari data e acquisita al prot. DIP n. 38859 dell’8 agosto 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente agli atti sopra indicati, ancorché non conosciuti;
per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A.
in relazione all’errata interpretazione, violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso quale lex specialis della procedura selettiva , in particolare, dei punti 4) e 5) dell’art. 2 dello stesso, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti, per errore e difetto dei presupposti di fatto e di diritto con conseguente difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà e manifesta irrazionalità dell’azione amministrativa come si evince dal suindicato riscontro dell’08/08/2025 (prot. DIP. n. 38980) fornito dall’Amministrazione intimata all’istanza di annullamento in autotutela
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. BE PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di aver preso parte alla procedura comparativa, bandita ai sensi dell'articolo 28, comma 1- ter , del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di 10 posti di dirigente di II fascia presenti nella dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al D.P.C.M. 10 settembre 2024, come rideterminata ai sensi dell’articolo 1, comma 833, della legge 207 del 2024.
Soggiunge che tale procedura era destinata al personale in servizio a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, o in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che abbia maturato almeno cinque anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’area o categoria apicale e in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente per l’accesso alla dirigenza.
In data 7 agosto 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri notificava al ricorrente il provvedimento con cui veniva disposta l’esclusione dello stesso dalla procedura comparativa di cui sopra, “non essendo in possesso del requisito di ammissione, di cui all’art. 2 punto 5) del bando”.
A fronte della richiesta di autotutela avanzata dall’interessato, la procedente Amministrazione confermava quanto sopra, rilevando che “la carenza del requisito dell’anzianità di servizio quinquennale, richiesto dall’art. 2 punto 5) del bando, si ricava dall’articolo 2, punto 4), del bando, secondo cui sono ammessi a partecipare i dipendenti non di ruolo che prestano servizio presso strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri diverse da quelle di «diretta collaborazione, di supporto ai Commissari straordinari di Governo e presso il Dipartimento della protezione civile». Pertanto, il servizio prestato dalla S.V. presso l’Ufficio del Sottosegretario (che è un “Ufficio di diretta collaborazione”, come previsto dall’articolo 6 del DPCM di organizzazione del 1° ottobre 2012), non è valutabile ai fini del possesso del requisito dell’anzianità non inferiore a cinque anni”.
Evidenzia il ricorrente di essere in possesso dei previsti requisiti di ammissione, in quanto:
- al momento della pubblicazione del bando e della presentazione della domanda di partecipazione, dipendente pubblico a tempo indeterminato del ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F2, in servizio effettivo, in posizione di comando, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nello specifico assegnato all’Ufficio del Segretario generale;
- ha maturato dal 20 dicembre 2019 (data di acquisizione del profilo professione di funzionario-Area III/ F1 presso il Ministero dell’Istruzione) al 30 maggio 2025 (data di pubblicazione del bando di concorso de quo ) 5 anni, 5 mesi e 10 giorni di servizio continuativo prestato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’area terza (requisito di ammissione previsto al punto 5) dell’art. 2 del bando di concorso).
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso quale lex specialis della procedura selettiva, in particolare dei punti 4) e 5) dell’art. 2 del bando di concorso pubblicato sul portale per il reclutamento “INPA” in data 30 maggio 2025. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere sotto i seguenti profili sintomatici: manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; sviamento, difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illegittimità per carenza istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione; violazione del principio del favor partecipationis, del principio della par condicio concorsorum e del principio di autovincolo; erronea valutazione dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, opacità, arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta dell’azione amministrativa; violazione del principio della tassatività delle ipotesi di esclusione previste nel bando; violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241/1990 in riferimento ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, legittimo affidamento e tutela della parità di trattamento.
Nel ribadire di essere in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura selettiva de qua, il ricorrente evidenzia che il punto 4) dell’art. 2 del bando, quanto ai soggetti in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo ammessi a partecipare alla selezione, preveda che questi, al momento della pubblicazione del bando, devono essere in servizio “presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”; senza ulteriormente precisare che essi debbano essere in servizio “presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come sostenuto dall’Amministrazione con riferimento all’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’interessato.
I due punti del bando in esame (4 e 5) prevedono due requisiti di ammissione distinti e separati, anche sotto il profilo della natura e della rilevanza temporale degli stessi, che non si prestano e non presentano alcuna ambiguità interpretativa.
In tal senso:
- se, giusta quanto previsto dal punto 4) dell’art. 2 del bando, gli ammessi a partecipare alla procedura concorsuale devono “essere dipendente a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione del personale militare, delle forze di Polizia di Stato, nonché del personale in comando o fuori ruolo presso le strutture di diretta collaborazione, di supporto ai Commissari straordinari di Governo e presso il Dipartimento della protezione civile” (di tale requisito essendo il ricorrente in possesso, in quanto dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnato all’Ufficio del Segretario generale);
- il punto 5) dell’art. 2 del bando, quanto ai servizi utilmente prestati negli anni dai soggetti di cui al punto 4) ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, prevede che questi, all’atto della pubblicazione del bando di concorso, devono: “aver maturato almeno cinque anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'area o categoria apicale. Per il personale del ruolo di Protezione civile è considerato utile solo il servizio prestato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri” ( anche tale requisito essendo dall’interessato positivamente vantato).
L’Amministrazione oltre ad indicare i soggetti ammessi a partecipare alla procedura concorsuale ha, altresì, individuato – solo ed esclusivamente al tal fine e non certo per la determinazione del quinquennio di servizio rimesso al punto 5) – i soggetti esclusi dalla stessa, tra i quali il personale in comando che, al momento della presentazione della domanda, presta servizio presso “le strutture della diretta collaborazione” (ipotesi alla quale il ricorrente è estraneo).
Se, quanto al citato punto 5) l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto eventualmente escludere esplicitamente – dopo la generale previsione della validità del servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’area o categoria apicale– l’utilità, ai fini del possesso del requisito di almeno cinque anni di servizio, anche di quello svolto presso le “strutture di diretta collaborazione”, rileva la parte come tale precisazione non sia mai stata espressamente formalizzata nel bando e nelle FAQ pubblicate sul Portale “InPA” il 12 giugno 2025 (laddove, alla FAQ n. 9, viene invece ribadito che per il solo personale del ruolo della protezione civile “è considerato utile solo il periodo di servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”).
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 25 settembre 2025, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 10 ottobre e, da ultimo, il 3 febbraio 2026, articolate memorie di controdeduzioni, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.
5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata accolta con ordinanza di questa Sezione, n. 5623 del 16 ottobre 2025.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026.
7. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
8. Ai sensi dell’art. 1 del bando, la procedura comparativa di cui è causa è “destinata al personale in servizio a tempo indeterminato che abbia maturato almeno cinque anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’area o categoria apicale e in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente per l’accesso alla dirigenza”.
L’art. 2 del bando elenca, poi, i requisiti di ammissione richiesti ai candidati.
Tra questi, vengono in rilievo nella presente controversia:
- il requisito di cui al punto 4) dell’art. 2, in forza del quale è ammesso a partecipare solo chi è “ dipendente a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione del personale militare, delle forze di Polizia di Stato, nonché del personale in comando o fuori ruolo presso le strutture di diretta collaborazione, di supporto ai Commissari straordinari di Governo e presso il Dipartimento della protezione civile ”;
- il requisito di cui al punto 5) dell’art. 2, in forza del quale i candidati devono “aver maturato almeno cinque anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’area o categoria apicale. Per il personale del ruolo di Protezione civile è considerato utile solo il servizio prestato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
9. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso il ricorrente dalla procedura de qua , perché non in possesso del requisito dell’anzianità di servizio quinquennale di cui al punto 5) dell’art. 2.
In particolare, il servizio prestato da quest’ultimo presso l’Ufficio del Sottosegretario di Stato non sarebbe valutabile tra quelli utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’area o categoria apicale di cui al punto 5) dell’art. 2.
Ciò in quanto l’Ufficio del Sottosegretario di Stato sarebbe qualificabile come “Ufficio di diretta collaborazione” e siffatta tipologia di esperienza non sarebbe utilmente valutabile ai sensi del punto 4) dell’art. 2 del bando, il quale prevede che siano ammessi a partecipare alla procedura solamente i dipendenti non di ruolo che prestano servizio presso strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri diverse da quelle di “diretta collaborazione”.
10. Per dare soluzione alla presente controversia occorre, dunque, valutare se il servizio prestato da un candidato presso un ufficio qualificabile come di “diretta collaborazione” – ossia, un servizio che impedisce al candidato di partecipare alla procedura selettiva se lo ricopre al momento di presentazione della domanda (ai sensi del punto 4) dell’art. 2) – possa, invece, essere utilmente valutato ai fini della maturazione dell’esperienza quinquennale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri richiesta dal punto 5) dell’art. 2 del bando stesso.
11. Ad avviso del Collegio, la soluzione negativa seguita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non è condivisibile per due ragioni:
- in primo luogo, perché si pone in contrasto con il chiaro tenore letterale del punto 5) dell’art. 2 del bando;
- in secondo luogo, perché comporta un’ingiustificata assimilazione dei due requisiti di ammissione che, invece, hanno oggetti differenti, attenendo, l’uno, ad una qualifica di ordine soggettivo da possedere al momento della presentazione della domanda e, l’altro, ad una determinata esperienza maturata nel corso del tempo.
11.1 Sotto il primo profilo, il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo il quale nelle procedure concorsuali, ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis , vanno applicate le norme in materia di contratti e, anzitutto, il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 c.c.
Conseguentemente, le clausole del bando non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.
Soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione, quando vengano in considerazione clausole che possono condurre all’esclusione dal concorso, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui , per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti ( cfr ., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3257).
Applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, deve evidenziarsi che il punto 4) dell’art. 2 del bando indica quale posizione deve ricoprire il candidato al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande al fine di poter partecipare alla procedura.
Il punto 4) prevede, inoltre, un’espressa esclusione dalla possibilità di partecipare per coloro che fanno parte:
- del personale militare,
- delle forze di Polizia di Stato,
- nonché del personale in comando o fuori ruolo presso le strutture di diretta collaborazione, di supporto ai Commissari straordinari di Governo e presso il Dipartimento della protezione civile.
Il punto 5) dell’art. 2, invece, prevede, quale ulteriore requisito di ammissione, che il candidato abbia maturato almeno cinque anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’area o categoria apicale.
Il punto 5) contiene un’unica specificazione in merito all’esperienza quinquennale richiesta, che è relativa al personale del ruolo della Protezione civile.
Al di fuori di tale ipotesi, il punto 5) non prevede altre limitazioni, né rinvia a quanto previsto nel punto 4).
Alla luce di ciò, questo Collegio ritiene che l’assenza, nel dettato letterale del punto 5), di un’espressa limitazione circa i servizi utili al fine di maturare l’esperienza quinquennale richiesta, induca a ritenere che il servizio prestato presso un “Ufficio in diretta collaborazione” non possa essere escluso tra quelli utili ai fini del computo dell’anzianità quinquennale richiesta.
Se il bando avesse realmente voluto escludere questi servizi dal requisito esperenziale, lo avrebbe espressamente previsto, così come infatti ha fatto per il personale di ruolo di Protezione civile.
Non avendolo espressamente escluso, deve essere invece ricompreso.
11.2 Sotto ulteriore profilo, si osserva che un’integrazione, in via interpretativa, del contenuto prescrittivo del punto 5) dell’art. 2 del bando con il contenuto del punto 4) non appare giustificata nemmeno alla luce del differente oggetto contemplato dagli stessi.
Il punto 4) disciplina, infatti, un requisito di ammissione alla procedura che attiene al ruolo che deve rivestire all’attualità il candidato.
Il punto 5), diversamente, disciplina un requisito di carattere “esperienziale”, attinente ai ruoli rivestiti in passato dal candidato per un determinato periodo di tempo.
La differenza oggettiva dei due requisiti ben può giustificare, quindi, una differente “estensione” degli stessi, l’uno più ristretto, quello della qualifica attuale da possedere, e l’altro più ampio, ossia quello connesso all’esperienza maturata nel corso del tempo presso la Presidenza.
12. Le considerazioni svolte portano a concludere per l’illegittimità della motivazione addotta dalla Presidenza del Consiglio per escludere il ricorrente dal concorso di cui è causa (l’unica che questo Collegio è tenuto ad esaminare, per non incorrere nella violazione dell’art. 34 c.p.a.), ossia il fatto che egli non abbia maturato l’esperienza quinquennale richiesta dal punto 5) a causa della non computabilità, a tal fine, del servizio prestato presso l’Ufficio del Sottosegretario.
Conseguentemente il provvedimento di esclusione deve essere annullato in accoglimento del ricorso proposto.
Resta evidentemente riservata alla procedente Amministrazione la verifica in ordine al possesso, in capo al ricorrente, di tutti gli altri requisiti di ammissione previsti dal bando.
13. Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno, formulata genericamente dal ricorrente.
Si precisa, peraltro, che essendo stato il ricorrente ammesso con riserva a sostenere le prove scritte non risulta aver subito alcun pregiudizio diretto, connesso al concorso in esame.
14. Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione; e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE PO, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE PO |
IL SEGRETARIO