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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MISERI CARLO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trieste - Via Xxx Ottobre 4 34100 Trieste TS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11420249001173100000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11420249001173100000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420100011418324000 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'intimazione di pagamento N. 11420249001173100/000 , limitatamente alla cartella di pagamento n. 11420100011418324000 poiché risulta notificata il giorno 20 agosto 2011 presso l'indirizzo non più di residenza di Muggia, Indirizzo_1
Agenzia entrate riscossione si costituisce e chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente ogni altro motivo di impugnazione , la Corte, rileva che la cartella in questione
è notificata il 20/08/2011, seguita da intimazioni contenti la stessa del 06/11/2015, 320/04/2017, 24/05/2019
26/09/2024 e , infine quella qui impugnata del 10/02/2025. Pur tralasciando tutti gli atti precedenti, il ricorso risulta notificato alla parte resistente in data 07/04/2025 a fronte dell'atto di intimazione del 10/02/2025.
Il ricorso, ai sensi degli artt. 18-22, D.lgs. n° 546/92, deve essere proposto, a pena di inammissibilità (art. 21 Dlg. n. 546/92), entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato tramite notificazione.
Decorsi i 60 giorni dalla notifica gli accertamenti sono divenuti non più impugnabili ed al ricorrente è quindi preclusa ogni possibilità di impugnativa.
Nel caso di specie la parte ricorrente indica in ricorso la data di ricevimento dell'atto impugnato, 06/04/2025, ma non prova detta data e produce agli atti copia dell'intimazione notificata il 10/11/2024 e ritirata il 05/02/2025.
Il ricorso è proposto in data 07/04/2025, oltre i 60 giorni di rito rispetto alla data di ritiro indicata sull'atto del
05/02/2025 e confermata dalla ricorrente nella NIR, risultano trascorsi 61 giorni. Per tutto quanto detto la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1500,00 , oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MISERI CARLO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trieste - Via Xxx Ottobre 4 34100 Trieste TS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11420249001173100000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11420249001173100000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420100011418324000 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'intimazione di pagamento N. 11420249001173100/000 , limitatamente alla cartella di pagamento n. 11420100011418324000 poiché risulta notificata il giorno 20 agosto 2011 presso l'indirizzo non più di residenza di Muggia, Indirizzo_1
Agenzia entrate riscossione si costituisce e chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente ogni altro motivo di impugnazione , la Corte, rileva che la cartella in questione
è notificata il 20/08/2011, seguita da intimazioni contenti la stessa del 06/11/2015, 320/04/2017, 24/05/2019
26/09/2024 e , infine quella qui impugnata del 10/02/2025. Pur tralasciando tutti gli atti precedenti, il ricorso risulta notificato alla parte resistente in data 07/04/2025 a fronte dell'atto di intimazione del 10/02/2025.
Il ricorso, ai sensi degli artt. 18-22, D.lgs. n° 546/92, deve essere proposto, a pena di inammissibilità (art. 21 Dlg. n. 546/92), entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato tramite notificazione.
Decorsi i 60 giorni dalla notifica gli accertamenti sono divenuti non più impugnabili ed al ricorrente è quindi preclusa ogni possibilità di impugnativa.
Nel caso di specie la parte ricorrente indica in ricorso la data di ricevimento dell'atto impugnato, 06/04/2025, ma non prova detta data e produce agli atti copia dell'intimazione notificata il 10/11/2024 e ritirata il 05/02/2025.
Il ricorso è proposto in data 07/04/2025, oltre i 60 giorni di rito rispetto alla data di ritiro indicata sull'atto del
05/02/2025 e confermata dalla ricorrente nella NIR, risultano trascorsi 61 giorni. Per tutto quanto detto la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1500,00 , oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.