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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 655 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona del rappresentata e Parte_1 Pt_2 difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione in primo grado, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' , in viale degli Alimena n. 8 Pt_1
appellante e
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentate e difese dagli Avv.ti Cinzia Mauro e Rosina Mauro, in virtù di procure allegate alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliate presso il loro studio in via Milelli n. 36 Pt_1
appellate
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pagamento dell'indennità di vestizione/svestizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <riformare la sentenza di primo grado emessa dal tribunale co senza n. 981 2024, il 7.5.2024 non notificata, per i moti vi gravame sopra esposti, poiché infondata e conforme a legge e, in conseguenza, ritenere che nulla è dovuto dall' alla parte appellata titolo parte_1 indennità vestizione svestizione atteso l'inesistenza tale nel ccn Categoria. condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio>>; per le appellate: << Rigettare l'appello proposto dall' Parte_3
perché infondato in fatto e in diritto;
confermare integralmente la
[...] sentenza n. 981/2024 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, emessa e pubblicata in data 8/5/2024; condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari>>
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<< Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti e CP_1
conveniva in giudizio l' e, premesso di essere alle sue CP_2 Parte_1 dipendenze con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario-infermiere- in forza, la prima alla postazione Emergenza Territoriale(PET) 118 presso l'UNICAL di Rende e la seconda alla postazione PET di Piazza Cappello in , esponevano di prestare Pt_1
l'attività lavorativa articolata su tre turni e caratterizzata da continuità assistenziale. Deducevano di essere tenuta, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare l'abbigliamento di servizio fornito dalla resistente e che per compiere Pt_1
l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali occorreva giungere sul luogo di lavoro prima dell'orario di inizio del turno assegnato e che poteva allontanarsene dopo l'orario di fine turno, successivamente svestizione. al compimento dell'operazione di Assumevano, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo ed essere, conseguentemente, retribuito. Dopo aver argomentato in diritto, e richiamato l'art.27 ccnl comparto sanità del 21.5.2018, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che, per il periodo indicato nei rispettivi atti introduttivi, il tempo impiegato oltre il normale orario di ciascun turno di servizio, per le operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, pari a 20 minuti per ciascun turno costituisce tempo di lavoro autonomamente retribuibile e di condannare l'
[...]
, convenuta, in persona del l.r.p.t., al Parte_3 pagamento in favore, di , della somma di euro 2.963,68 , e in favore di CP_1
della somma di € 4702,09 oltre accessori. L'azienda sanitaria provinciale CP_2 si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che il tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione era ricompreso all'interno dell'orario di lavoro assegnato, ossia nelle 36 ore settimanali. >>.
§3
Pag. 2 di 10 Il Tribunale, dopo avere escusso i testi addotti dalle lavoratrici, “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti Parte_1 di della somma di € 2963,69 e nei confronti di della CP_1 CP_2 somma di € 4702,09, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<… In punto di diritto si osserva che l'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di settore del 21.5.2018 dispone “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L. n. 8623/2020), in fattispecie analoga a quella odierna, ha affermato che “[…] l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da Pt_4 questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare di servizio (cd. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo>>; e ciò in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, o ora citato, ponendo l'accento sulla <<funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio normalità sociale dell'abbigliamento, specifica funzione devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico stessa incolumità personale addetto;
[..] pertanto, va sottolineato
Pag. 3 di 10 l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016) [..]”. Tanto premesso, all'esito della prova orale, le allegazioni in fatto di parte ricorrente hanno trovato riscontro. Ed invero, i testi escussi ( e colleghi di lavoro delle parti Tes_1 Tes_2 ricorrenti – hanno riferito che il personale sanitario è tenuto ad arrivare prima di iniziare il turno di servizio per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall e solo Pt_1 dopo aver compiuto detta attività di vestizione può iniziare il turno e che, completato detto turno, è eseguita l'operazione di svestizione. Ha altresì riferito che la timbratura non incide sull0orario di lavoro perché la retribuzione è corrisposta per le sei ore lavorative a prescindere dall'orario di timbratura. È dunque provato che le operazioni di vestizione/svestizione sono compiute, rispettivamente, prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso. Inoltre, è pure pacifico, che la parte ricorrente, come tutto il personale sanitario è obbligata a indossare sul luogo di lavoro la divisa fornita dall'azienda, di cui la datrice di lavoro cura la custodia e disciplina l'uso, imponendo che essa sia utilizzata per tutta la permanenza dei dipendenti nella struttura ospedaliera. Neppure vi è questione in ordine alla circostanza che la parte ricorrente, non diversamente dalla generalità del personale sanitario turnista, sia tenuta per disposizione aziendale, a sostituire i colleghi smontanti al cambio turno direttamente in corsia, analogamente non potendo allontanarsi dal luogo di lavoro senza aver ottenuto il cambio dai lavoratori addetti al turno successivo. Il carattere eterodiretto vestizione/svestizione delle operazioni di dell'abbigliamento ospedaliero, l'obbligatorietà dell'operazione in vista dell'espletamento dell'attività lavorativa, ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere. Va poi evidenziato come risultano assenti specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura, e detta evenienza, lungi dal determinare l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro. Ritiene il giudice di condividere i conteggi predisposti da parte ricorrente, peraltro non contestati, posto che la disposizione della contrattazione collettiva prima richiamata, prevede che nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore (come nel caso di specie, per come dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dalla resistente e come emerso dalla prova orale) l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, facendosi riferimento all'ordinario orario di lavoro non considerando affatto il tempo occorrente per lo svolgimento di dette operazioni quale lavoro supplementare. La parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme per come indicate nei ricorsi oltre interessi dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. >>.
Pag. 4 di 10 §4
Par La sentenza è gravata d'appello dall' , che ne lamenta l'erroneità:
1) per avere il giudicante riconosciuto il diritto ai lavoratori senza che gli stessi, nel corso del giudizio di primo grado, abbia depositato le timbrature di entrate ed uscita, necessarie a provare le operazioni di vestizioni/svestizioni, di cui hanno richiesto ed ottenuto il pagamento, così come previsto dall'art. 27 al comma 11 del ccnl;
2) laddove il Tribunale non si è avveduto che l'articolo 27 del CCNL 21 maggio 2018 non prevede alcuna monetizzazione del tempo per la vestizione/svestizione del personale dipendete;
3) circa il quantum, per avere accordato un importo genericamente e non correttamente determinato, in quanto “1. il calcolo della quota oraria non specifica con esatta certezza il costo per ogni singola ora da rapportarsi ai minuti occorrenti (il CTU richiama la lettera dell'art. 27 comma 12 del CCNL 2016-18, senza però riscontrare che i 15 minuti riportati si riferiscono ad un massimo e non ad un criterio standard), per la quantificazione dell'indennità;
2. i divisori individuati ed utilizzati (156 divisore orario - 26 divisore giornaliero) per addivenire alle conclusioni esposte dal CTU non vengono motivati dallo stesso, risultando il loro impiego basato su una valutazione sprovvista di oggettiva certezza;
3. il calcolo non può andare a ritroso, atteso che una tale richiesta (indennità), che si contesta perché non prevista in nessun modo dal contratto, qualora dovuta, non può essere riferita al periodo antecedente alla stipula del vigente contratto collettivo 2016-18, avvenuta in data 21.05.2018 e, pertanto, al ricorrente dovrebbe, eventualmente, riconoscersi, ma non è questo il caso, le somme soltanto dal 2018 sino al 2019 anziché come conteggiate dal 2014 in poi”.
§4.1
Costituitesi in giudizio, e hanno rassegnato le conclusioni CP_1 CP_2 sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello è suscettibile di accoglimento.
§5.1
Orbene, rileva il Collegio che le parti appellate – dopo avere dedotto in fatto, a fondamento della propria pretesa, che la Direzione esige che la vestizione da parte del personale avvenga prima di timbrare il cartellino in entrata e dopo che il cartellino marcatempo segni l'uscita dal luogo di lavoro (“Il rapporto di lavoro della sig.ra – CP_1 ndr: le medesime allegazioni si colgono nel ricorso proposto dalla sig.ra - CP_2
Pag. 5 di 10 prevede, in conformità al vigente CCNL, un impegno orario pari a 36 ore settimanali, per 26 giornate lavoro mensili. Le 26 giornate lavoro mensili risultano articolate su nn 3 turni (turno di mattina 08:00 – 14:00; turno di pomeriggio 14:00 – 20:00; turno di notte 20:00
– 8:00) di cui 2 turni di 6 ore e 1 turno di 12 ore, per un totale di 18 turni mensili, di cui 12 turni da 6 ore e 6 turni da 12 ore. In ragione delle mansioni espletate, la sig.ra CP_1
è obbligata ad indossare indumenti di lavoro - divisa infermieristica-, per l'intera durata del turno lavorativo, ed ossia dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio. Gli indumenti di lavoro che la sig.ra è obbligata ad indossare per l'intera durata del turno di CP_1 servizio, si compongono di casacche, pantaloni, calzature specifiche e giubbotto, forniti direttamente dall' e tenuti presso Parte_3
i luoghi di lavoro. Pertanto, la sig.ra indossa obbligatoriamente i suddetti CP_1 indumenti di lavoro/divisa prima dell'inizio di ogni turno di servizio e li sveste alla fine di ciascun turno di lavoro. Le suddette operazioni di vestizione/svestizione della divisa sono eseguite dalla sig.ra - rispettivamente prima dell'inizio e dopo la fine del turno di CP_1 lavorativo - presso gli appositi locali spogliatoio, messi a disposizione dei lavoratori dall' . L'obbligo di attendere alle Parte_3 predette operazioni di vestizione/svestizione della divisa aziendale - prima dell'inizio e dopo il termine del turno lavorativo -, presso i luoghi di lavoro, risponde ad esigenze di sicurezza e salute per i lavoratori e di igiene verso gli utenti, oltreché per consentire un immediato riconoscimento del personale sanitario. Trattandosi di attività di vestizione obbligatoria, necessaria per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, la sig.ra deve necessariamente recarsi sui luoghi di lavoro diversi minuti prima dell'inizio CP_1 del turno, dovendo indossare la divisa infermieristica, propria degli addetti al Servizio di Emergenza 118, necessariamente prima dell'inizio del proprio turno di lavoro. Allo stesso modo, al termine di ogni turno, l'odierna ricorrente deve trattenersi sui luoghi di lavoro per diversi minuti, per l'espletamento della conseguente operazione di dismissione della divisa. Inoltre, vi è da rilevarsi che, in aggiunta alle precitate operazioni di vestizione/svestizione, in considerazione della tipologia di attività svolta dall' odierna ricorrente, deve considerarsi quanto segue. La Postazione Emergenza Territoriale/PET presuppone una presenza continua del personale h24, onde poter garantire il pronto intervento e l'assistenza sanitaria d'urgenza in modo continuo ed ininterrotto, senza soluzione di continuità. Ciò comporta che il personale sanitario smontante, al termine di ogni turno, debba necessariamente procedere al passaggio di consegne con il personale del turno montante e, nello specifico, procedere, come ben descritto nei “Protocolli Operativi Equipaggi 118” ,forniti dall' , relativamente agli obblighi degli Pt_1 infermieri, “ad eseguire ad ogni inizio e fine turno, insieme al medico e congiuntamente al resto dell'equipaggio, la check list degli zaini di soccorso e delle apparecchiature;
a reintegrare dopo ogni missione i farmaci ed i presidi medico-chirurgici utilizzati. Segnala al medico, ed in mancanza di questi, alla centrale operativa eventuali disservizi, inconvenienti e disfunzioni che dovessero verificarsi durante il proprio turno di servizio;
notizie queste che vanno annotate e firmate sul libro delle consegne. Allo stesso modo vanno annotati e segnalati eventuali presidi sanitari ancora utilizzati dai pazienti in PS e che dovranno essere recuperati e ripristinati dall'equipaggio del turno successivo. È
Pag. 6 di 10 tenuto alla pulizia ed alla manutenzione di tutte le attrezzature e di tutti gli elettromedicali presenti in ambulanza e nei borsoni di soccorso e trasferimento….L'infermiere referente - in assenza l'infermiere in turno - un giorno a settimana deve compilare la richiesta farmaci in base al consumo settimanale e comunicarla al medico referente”) - lamentano che il tempo necessario per la vestizione
\svestizione, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, non è mai stato conteggiato dal datore di lavoro nelle 36 ore settimanali, né è mai stato retribuito dall'Azienda, che commisura la retribuzione solamente alla durata del turno vero e proprio, senza considerare che il tempo di vestizione e\o svestizione (cosiddetto tempo tuta o tempo divisa) costituisca un vero e proprio onere della prestazione lavorativa dal quale deve necessariamente conseguire il diritto alla retribuzione;
richiamano, in diritto, il CCNL del 21 maggio 2018, che, al comma 11 e al comma 12 dell'art. 27, dispone che nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti al profilo del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizioni e di svestizioni per ragioni di igiene e sicurezza debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere (comma 11), e che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate” (comma 12).
§5.2
Sennonché, osserva la Corte che il tempo di vestizione, sia ai sensi del comma 11^ che del 12^, deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
È dunque evidente che a nulla giova il richiamo che fanno le lavoratrici, a giustificazione della propria pretesa, al disposto dei menzionati commi 11^ e 12^, perché il contenuto di tali norme contrattuali – laddove prevedono l'inclusione del tempo di vestizione/vestizione nell'orario lavorativo risultante dalle timbrature in entrate e in uscita;
- non collima con la deduzione secondo cui tali operazioni, per espressa imposizione datoriale, avverrebbero prima e dopo la timbratura.
Ed allora, la pretesa azionata è piuttosto da qualificare come richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, sicché occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
Pag. 7 di 10 Infatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del Data pubblicazione 18/02/2025 13 aprile 2015). In particolare, si è sottolineato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
§5.3
Nel caso di specie, l' , nella memoria di costituzione di primo grado, ha Pt_1 espressamente disconosciuto che le ricorrenti abbiano svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione, nel confermare le sentenze di questa Corte che hanno deciso in senso favorevole alla parte datoriale i ricorsi dei lavoratori portatori di pretese sovrapponibili e quelle qui azionate, ha avuto modo di chiarire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature". (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/02/2025, ud. 17/12/2024, dep. 18/02/2025, ORDINANZA n.4253).
§5.4
Nell'ipotesi in esame, i testi sentiti in primo grado hanno riferito quanto segue: Part <ho una causa pendente avente lo stesso oggetto. lavoro per l' testimone_3 al 118, dal 2000, come infermiere. anche la sig.ra lavora cp_2 infermiera nel 118 a piazza cappello. facciamo i turni: 8,00 14,00 - 20,00 8,00. divisa fornisce l'azienda, noi abbiamo degli armadietti personali dove teniamo. arriviamo circa 15 minuti prima, ci cambiamo e poi timbriamo ed andiamo in servizio. quando finiamo il servizio, prima di andarcene rimaniamo struttura garantire passaggio consegne cambiarci. nostro contratto prevede 36 ore settimanali. succede che straordinario
Pag. 8 di 10 che lavoriamo anche in reperibilità. In questi casi, nella busta paga, è indicato separatamente i turni di reperibilità ed eventuale straordinario. Per il lavoro ordinario, la retribuzione è sempre commisurata alle 36 ore settimanali. La ricorrente nel periodo in contestazione ha lavorato insieme a me a Piazza Cappello. Mi pare che nel 2016 sia stata temporaneamente trasferita in ambulatorio per un'inidoneità lavorativa>>;
: <ho una causa pendente avente lo stesso oggetto. lavoro per l' testimone_3 al 118, dal 2000, come infermiere. anche la sig.ra lavora cp_2 infermiera nel 118 a piazza cappello. facciamo i turni: 8,00 14,00 - 20,00 8,00. divisa fornisce l'azienda, noi abbiamo degli armadietti personali dove teniamo. arriviamo circa 15 minuti prima, ci cambiamo e poi timbriamo ed andiamo in servizio. quando finiamo il servizio, prima di andarcene rimaniamo struttura garantire passaggio consegne cambiarci. nostro contratto prevede 36 ore settimanali. succede che straordinario
>.
Orbene, osserva il Collegio che le deposizioni dei testimoni, alla luce della circostanza dai medesimi ammessa, della pendenza di un analogo giudizio da loro instaurato nei confronti della datrice di lavoro, sono da reputare scarsamente attendibili, trattandosi di testi interessati alla definizione della causa in senso favorevole ai colleghi di lavoro per conseguire un precedente da fare valere anche nel proprio o comunque una deposizione di favore;
il loro dichiarato, pertanto, avrebbe dovuto essere corroborato da altri elementi probatori, invero carenti.
D'altro canto, dalla disamina delle rilevazioni mensili delle timbrature delle due prestatrici odierne appellate (cfr. il rispettivo fascicolo di parte di primo grado), emerge che il turno ordinario pari a sei ore è annotato solo con riferimento ai giorni coincidenti con quelli di assenza dal servizio per ragioni varie (ferie, permessi, malattia, ecc.), mentre, allorché le lavoratrici risultano presenti, l'orario lavorativo registrato – quale rappresentato dalla timbratura in entrata e in uscita - è sempre superiore a quello contrattualmente dovuto, tant'è che nelle corrispondenti buste paga emerge il pagamento, da parte dell' , di un cospicuo monte ore di lavoro straordinario. Pt_1
Appare dunque smentito il dichiarato dei testi, secondo cui la retribuzione è sempre commisurata alle 36 ore settimanali;
pertanto, i medesimi non sono attendibili allorché riferiscono che le operazioni di vestizione/svestizione/cambio turno avverrebbe al di fuori del tempo di lavoro registrato attraverso gli appositi strumenti di rilevazione della presenza, perché, se così fosse, la prestazione lavorativa risulterebbe rilevata sempre per il turno di 6 o 12 ore, mentre, come già sottolineato, ciò avviene solo allorché risulta un'assenza dal servizio. Tale sforamento, invero, dimostra che le menzionate operazioni avvengono rispettivamente dopo la timbratura in entrata e prima di quella in uscita.
Pag. 9 di 10 §6
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da CP_1
e .
[...] CP_2
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato l'11.6.2024, avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 981/2024 resa in data 8 maggio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda delle ricorrenti di primo grado;
2. condanna le appellate, in solido tra loro ed in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1600,00 e per il secondo grado in euro 1800,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 7 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 655 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona del rappresentata e Parte_1 Pt_2 difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione in primo grado, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' , in viale degli Alimena n. 8 Pt_1
appellante e
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentate e difese dagli Avv.ti Cinzia Mauro e Rosina Mauro, in virtù di procure allegate alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliate presso il loro studio in via Milelli n. 36 Pt_1
appellate
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pagamento dell'indennità di vestizione/svestizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <riformare la sentenza di primo grado emessa dal tribunale co senza n. 981 2024, il 7.5.2024 non notificata, per i moti vi gravame sopra esposti, poiché infondata e conforme a legge e, in conseguenza, ritenere che nulla è dovuto dall' alla parte appellata titolo parte_1 indennità vestizione svestizione atteso l'inesistenza tale nel ccn Categoria. condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio>>; per le appellate: << Rigettare l'appello proposto dall' Parte_3
perché infondato in fatto e in diritto;
confermare integralmente la
[...] sentenza n. 981/2024 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, emessa e pubblicata in data 8/5/2024; condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari>>
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<< Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti e CP_1
conveniva in giudizio l' e, premesso di essere alle sue CP_2 Parte_1 dipendenze con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario-infermiere- in forza, la prima alla postazione Emergenza Territoriale(PET) 118 presso l'UNICAL di Rende e la seconda alla postazione PET di Piazza Cappello in , esponevano di prestare Pt_1
l'attività lavorativa articolata su tre turni e caratterizzata da continuità assistenziale. Deducevano di essere tenuta, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare l'abbigliamento di servizio fornito dalla resistente e che per compiere Pt_1
l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali occorreva giungere sul luogo di lavoro prima dell'orario di inizio del turno assegnato e che poteva allontanarsene dopo l'orario di fine turno, successivamente svestizione. al compimento dell'operazione di Assumevano, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo ed essere, conseguentemente, retribuito. Dopo aver argomentato in diritto, e richiamato l'art.27 ccnl comparto sanità del 21.5.2018, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che, per il periodo indicato nei rispettivi atti introduttivi, il tempo impiegato oltre il normale orario di ciascun turno di servizio, per le operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, pari a 20 minuti per ciascun turno costituisce tempo di lavoro autonomamente retribuibile e di condannare l'
[...]
, convenuta, in persona del l.r.p.t., al Parte_3 pagamento in favore, di , della somma di euro 2.963,68 , e in favore di CP_1
della somma di € 4702,09 oltre accessori. L'azienda sanitaria provinciale CP_2 si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che il tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione era ricompreso all'interno dell'orario di lavoro assegnato, ossia nelle 36 ore settimanali. >>.
§3
Pag. 2 di 10 Il Tribunale, dopo avere escusso i testi addotti dalle lavoratrici, “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti Parte_1 di della somma di € 2963,69 e nei confronti di della CP_1 CP_2 somma di € 4702,09, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<… In punto di diritto si osserva che l'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di settore del 21.5.2018 dispone “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L. n. 8623/2020), in fattispecie analoga a quella odierna, ha affermato che “[…] l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da Pt_4 questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare di servizio (cd. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo>>; e ciò in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, o ora citato, ponendo l'accento sulla <<funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio normalità sociale dell'abbigliamento, specifica funzione devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico stessa incolumità personale addetto;
[..] pertanto, va sottolineato
Pag. 3 di 10 l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016) [..]”. Tanto premesso, all'esito della prova orale, le allegazioni in fatto di parte ricorrente hanno trovato riscontro. Ed invero, i testi escussi ( e colleghi di lavoro delle parti Tes_1 Tes_2 ricorrenti – hanno riferito che il personale sanitario è tenuto ad arrivare prima di iniziare il turno di servizio per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall e solo Pt_1 dopo aver compiuto detta attività di vestizione può iniziare il turno e che, completato detto turno, è eseguita l'operazione di svestizione. Ha altresì riferito che la timbratura non incide sull0orario di lavoro perché la retribuzione è corrisposta per le sei ore lavorative a prescindere dall'orario di timbratura. È dunque provato che le operazioni di vestizione/svestizione sono compiute, rispettivamente, prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso. Inoltre, è pure pacifico, che la parte ricorrente, come tutto il personale sanitario è obbligata a indossare sul luogo di lavoro la divisa fornita dall'azienda, di cui la datrice di lavoro cura la custodia e disciplina l'uso, imponendo che essa sia utilizzata per tutta la permanenza dei dipendenti nella struttura ospedaliera. Neppure vi è questione in ordine alla circostanza che la parte ricorrente, non diversamente dalla generalità del personale sanitario turnista, sia tenuta per disposizione aziendale, a sostituire i colleghi smontanti al cambio turno direttamente in corsia, analogamente non potendo allontanarsi dal luogo di lavoro senza aver ottenuto il cambio dai lavoratori addetti al turno successivo. Il carattere eterodiretto vestizione/svestizione delle operazioni di dell'abbigliamento ospedaliero, l'obbligatorietà dell'operazione in vista dell'espletamento dell'attività lavorativa, ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere. Va poi evidenziato come risultano assenti specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura, e detta evenienza, lungi dal determinare l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro. Ritiene il giudice di condividere i conteggi predisposti da parte ricorrente, peraltro non contestati, posto che la disposizione della contrattazione collettiva prima richiamata, prevede che nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore (come nel caso di specie, per come dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dalla resistente e come emerso dalla prova orale) l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, facendosi riferimento all'ordinario orario di lavoro non considerando affatto il tempo occorrente per lo svolgimento di dette operazioni quale lavoro supplementare. La parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme per come indicate nei ricorsi oltre interessi dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. >>.
Pag. 4 di 10 §4
Par La sentenza è gravata d'appello dall' , che ne lamenta l'erroneità:
1) per avere il giudicante riconosciuto il diritto ai lavoratori senza che gli stessi, nel corso del giudizio di primo grado, abbia depositato le timbrature di entrate ed uscita, necessarie a provare le operazioni di vestizioni/svestizioni, di cui hanno richiesto ed ottenuto il pagamento, così come previsto dall'art. 27 al comma 11 del ccnl;
2) laddove il Tribunale non si è avveduto che l'articolo 27 del CCNL 21 maggio 2018 non prevede alcuna monetizzazione del tempo per la vestizione/svestizione del personale dipendete;
3) circa il quantum, per avere accordato un importo genericamente e non correttamente determinato, in quanto “1. il calcolo della quota oraria non specifica con esatta certezza il costo per ogni singola ora da rapportarsi ai minuti occorrenti (il CTU richiama la lettera dell'art. 27 comma 12 del CCNL 2016-18, senza però riscontrare che i 15 minuti riportati si riferiscono ad un massimo e non ad un criterio standard), per la quantificazione dell'indennità;
2. i divisori individuati ed utilizzati (156 divisore orario - 26 divisore giornaliero) per addivenire alle conclusioni esposte dal CTU non vengono motivati dallo stesso, risultando il loro impiego basato su una valutazione sprovvista di oggettiva certezza;
3. il calcolo non può andare a ritroso, atteso che una tale richiesta (indennità), che si contesta perché non prevista in nessun modo dal contratto, qualora dovuta, non può essere riferita al periodo antecedente alla stipula del vigente contratto collettivo 2016-18, avvenuta in data 21.05.2018 e, pertanto, al ricorrente dovrebbe, eventualmente, riconoscersi, ma non è questo il caso, le somme soltanto dal 2018 sino al 2019 anziché come conteggiate dal 2014 in poi”.
§4.1
Costituitesi in giudizio, e hanno rassegnato le conclusioni CP_1 CP_2 sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello è suscettibile di accoglimento.
§5.1
Orbene, rileva il Collegio che le parti appellate – dopo avere dedotto in fatto, a fondamento della propria pretesa, che la Direzione esige che la vestizione da parte del personale avvenga prima di timbrare il cartellino in entrata e dopo che il cartellino marcatempo segni l'uscita dal luogo di lavoro (“Il rapporto di lavoro della sig.ra – CP_1 ndr: le medesime allegazioni si colgono nel ricorso proposto dalla sig.ra - CP_2
Pag. 5 di 10 prevede, in conformità al vigente CCNL, un impegno orario pari a 36 ore settimanali, per 26 giornate lavoro mensili. Le 26 giornate lavoro mensili risultano articolate su nn 3 turni (turno di mattina 08:00 – 14:00; turno di pomeriggio 14:00 – 20:00; turno di notte 20:00
– 8:00) di cui 2 turni di 6 ore e 1 turno di 12 ore, per un totale di 18 turni mensili, di cui 12 turni da 6 ore e 6 turni da 12 ore. In ragione delle mansioni espletate, la sig.ra CP_1
è obbligata ad indossare indumenti di lavoro - divisa infermieristica-, per l'intera durata del turno lavorativo, ed ossia dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio. Gli indumenti di lavoro che la sig.ra è obbligata ad indossare per l'intera durata del turno di CP_1 servizio, si compongono di casacche, pantaloni, calzature specifiche e giubbotto, forniti direttamente dall' e tenuti presso Parte_3
i luoghi di lavoro. Pertanto, la sig.ra indossa obbligatoriamente i suddetti CP_1 indumenti di lavoro/divisa prima dell'inizio di ogni turno di servizio e li sveste alla fine di ciascun turno di lavoro. Le suddette operazioni di vestizione/svestizione della divisa sono eseguite dalla sig.ra - rispettivamente prima dell'inizio e dopo la fine del turno di CP_1 lavorativo - presso gli appositi locali spogliatoio, messi a disposizione dei lavoratori dall' . L'obbligo di attendere alle Parte_3 predette operazioni di vestizione/svestizione della divisa aziendale - prima dell'inizio e dopo il termine del turno lavorativo -, presso i luoghi di lavoro, risponde ad esigenze di sicurezza e salute per i lavoratori e di igiene verso gli utenti, oltreché per consentire un immediato riconoscimento del personale sanitario. Trattandosi di attività di vestizione obbligatoria, necessaria per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, la sig.ra deve necessariamente recarsi sui luoghi di lavoro diversi minuti prima dell'inizio CP_1 del turno, dovendo indossare la divisa infermieristica, propria degli addetti al Servizio di Emergenza 118, necessariamente prima dell'inizio del proprio turno di lavoro. Allo stesso modo, al termine di ogni turno, l'odierna ricorrente deve trattenersi sui luoghi di lavoro per diversi minuti, per l'espletamento della conseguente operazione di dismissione della divisa. Inoltre, vi è da rilevarsi che, in aggiunta alle precitate operazioni di vestizione/svestizione, in considerazione della tipologia di attività svolta dall' odierna ricorrente, deve considerarsi quanto segue. La Postazione Emergenza Territoriale/PET presuppone una presenza continua del personale h24, onde poter garantire il pronto intervento e l'assistenza sanitaria d'urgenza in modo continuo ed ininterrotto, senza soluzione di continuità. Ciò comporta che il personale sanitario smontante, al termine di ogni turno, debba necessariamente procedere al passaggio di consegne con il personale del turno montante e, nello specifico, procedere, come ben descritto nei “Protocolli Operativi Equipaggi 118” ,forniti dall' , relativamente agli obblighi degli Pt_1 infermieri, “ad eseguire ad ogni inizio e fine turno, insieme al medico e congiuntamente al resto dell'equipaggio, la check list degli zaini di soccorso e delle apparecchiature;
a reintegrare dopo ogni missione i farmaci ed i presidi medico-chirurgici utilizzati. Segnala al medico, ed in mancanza di questi, alla centrale operativa eventuali disservizi, inconvenienti e disfunzioni che dovessero verificarsi durante il proprio turno di servizio;
notizie queste che vanno annotate e firmate sul libro delle consegne. Allo stesso modo vanno annotati e segnalati eventuali presidi sanitari ancora utilizzati dai pazienti in PS e che dovranno essere recuperati e ripristinati dall'equipaggio del turno successivo. È
Pag. 6 di 10 tenuto alla pulizia ed alla manutenzione di tutte le attrezzature e di tutti gli elettromedicali presenti in ambulanza e nei borsoni di soccorso e trasferimento….L'infermiere referente - in assenza l'infermiere in turno - un giorno a settimana deve compilare la richiesta farmaci in base al consumo settimanale e comunicarla al medico referente”) - lamentano che il tempo necessario per la vestizione
\svestizione, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, non è mai stato conteggiato dal datore di lavoro nelle 36 ore settimanali, né è mai stato retribuito dall'Azienda, che commisura la retribuzione solamente alla durata del turno vero e proprio, senza considerare che il tempo di vestizione e\o svestizione (cosiddetto tempo tuta o tempo divisa) costituisca un vero e proprio onere della prestazione lavorativa dal quale deve necessariamente conseguire il diritto alla retribuzione;
richiamano, in diritto, il CCNL del 21 maggio 2018, che, al comma 11 e al comma 12 dell'art. 27, dispone che nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti al profilo del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizioni e di svestizioni per ragioni di igiene e sicurezza debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere (comma 11), e che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate” (comma 12).
§5.2
Sennonché, osserva la Corte che il tempo di vestizione, sia ai sensi del comma 11^ che del 12^, deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
È dunque evidente che a nulla giova il richiamo che fanno le lavoratrici, a giustificazione della propria pretesa, al disposto dei menzionati commi 11^ e 12^, perché il contenuto di tali norme contrattuali – laddove prevedono l'inclusione del tempo di vestizione/vestizione nell'orario lavorativo risultante dalle timbrature in entrate e in uscita;
- non collima con la deduzione secondo cui tali operazioni, per espressa imposizione datoriale, avverrebbero prima e dopo la timbratura.
Ed allora, la pretesa azionata è piuttosto da qualificare come richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, sicché occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
Pag. 7 di 10 Infatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del Data pubblicazione 18/02/2025 13 aprile 2015). In particolare, si è sottolineato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
§5.3
Nel caso di specie, l' , nella memoria di costituzione di primo grado, ha Pt_1 espressamente disconosciuto che le ricorrenti abbiano svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione, nel confermare le sentenze di questa Corte che hanno deciso in senso favorevole alla parte datoriale i ricorsi dei lavoratori portatori di pretese sovrapponibili e quelle qui azionate, ha avuto modo di chiarire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature". (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/02/2025, ud. 17/12/2024, dep. 18/02/2025, ORDINANZA n.4253).
§5.4
Nell'ipotesi in esame, i testi sentiti in primo grado hanno riferito quanto segue: Part <ho una causa pendente avente lo stesso oggetto. lavoro per l' testimone_3 al 118, dal 2000, come infermiere. anche la sig.ra lavora cp_2 infermiera nel 118 a piazza cappello. facciamo i turni: 8,00 14,00 - 20,00 8,00. divisa fornisce l'azienda, noi abbiamo degli armadietti personali dove teniamo. arriviamo circa 15 minuti prima, ci cambiamo e poi timbriamo ed andiamo in servizio. quando finiamo il servizio, prima di andarcene rimaniamo struttura garantire passaggio consegne cambiarci. nostro contratto prevede 36 ore settimanali. succede che straordinario
Pag. 8 di 10 che lavoriamo anche in reperibilità. In questi casi, nella busta paga, è indicato separatamente i turni di reperibilità ed eventuale straordinario. Per il lavoro ordinario, la retribuzione è sempre commisurata alle 36 ore settimanali. La ricorrente nel periodo in contestazione ha lavorato insieme a me a Piazza Cappello. Mi pare che nel 2016 sia stata temporaneamente trasferita in ambulatorio per un'inidoneità lavorativa>>;
: <ho una causa pendente avente lo stesso oggetto. lavoro per l' testimone_3 al 118, dal 2000, come infermiere. anche la sig.ra lavora cp_2 infermiera nel 118 a piazza cappello. facciamo i turni: 8,00 14,00 - 20,00 8,00. divisa fornisce l'azienda, noi abbiamo degli armadietti personali dove teniamo. arriviamo circa 15 minuti prima, ci cambiamo e poi timbriamo ed andiamo in servizio. quando finiamo il servizio, prima di andarcene rimaniamo struttura garantire passaggio consegne cambiarci. nostro contratto prevede 36 ore settimanali. succede che straordinario
>.
Orbene, osserva il Collegio che le deposizioni dei testimoni, alla luce della circostanza dai medesimi ammessa, della pendenza di un analogo giudizio da loro instaurato nei confronti della datrice di lavoro, sono da reputare scarsamente attendibili, trattandosi di testi interessati alla definizione della causa in senso favorevole ai colleghi di lavoro per conseguire un precedente da fare valere anche nel proprio o comunque una deposizione di favore;
il loro dichiarato, pertanto, avrebbe dovuto essere corroborato da altri elementi probatori, invero carenti.
D'altro canto, dalla disamina delle rilevazioni mensili delle timbrature delle due prestatrici odierne appellate (cfr. il rispettivo fascicolo di parte di primo grado), emerge che il turno ordinario pari a sei ore è annotato solo con riferimento ai giorni coincidenti con quelli di assenza dal servizio per ragioni varie (ferie, permessi, malattia, ecc.), mentre, allorché le lavoratrici risultano presenti, l'orario lavorativo registrato – quale rappresentato dalla timbratura in entrata e in uscita - è sempre superiore a quello contrattualmente dovuto, tant'è che nelle corrispondenti buste paga emerge il pagamento, da parte dell' , di un cospicuo monte ore di lavoro straordinario. Pt_1
Appare dunque smentito il dichiarato dei testi, secondo cui la retribuzione è sempre commisurata alle 36 ore settimanali;
pertanto, i medesimi non sono attendibili allorché riferiscono che le operazioni di vestizione/svestizione/cambio turno avverrebbe al di fuori del tempo di lavoro registrato attraverso gli appositi strumenti di rilevazione della presenza, perché, se così fosse, la prestazione lavorativa risulterebbe rilevata sempre per il turno di 6 o 12 ore, mentre, come già sottolineato, ciò avviene solo allorché risulta un'assenza dal servizio. Tale sforamento, invero, dimostra che le menzionate operazioni avvengono rispettivamente dopo la timbratura in entrata e prima di quella in uscita.
Pag. 9 di 10 §6
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da CP_1
e .
[...] CP_2
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato l'11.6.2024, avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 981/2024 resa in data 8 maggio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda delle ricorrenti di primo grado;
2. condanna le appellate, in solido tra loro ed in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1600,00 e per il secondo grado in euro 1800,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 7 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Barbara Fatale
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