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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 2310/2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sternini Lorenzo Parte_1 P.IVA_1 e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Viale Trento e Trieste 12/A - Treviso attrice contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 convenuto contumace
Successivamente, all'udienza del 25/09/2025, avanti il sottoscritto giudice dott. Carlo Baggio, è comparso per l'avv. Nicoletta Zaffalon, in sostituzione Parte_1 dell'avv. STERNINI LORENZO, la quale precisa le conclusioni come da ricorso, al quale si riporta.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
, tramite la propria procuratrice , ha agito in giudizio al Parte_1 Parte_2 fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita da parte del convenuto dell'eredità relitta dalla di lui moglie , nata a [...] CP_1 Persona_1 (CZ) il 10.7.1962 e deceduta in Cison di LM (TV) il 21.8.2015.
Il convenuto, pur regolarmente notificato, è rimasto contumace.
Pagina 1 di 2 Da un lato, risulta che il convenuto sia stato ininterrottamente, dalla data di apertura della successione, nel mese di agosto 2015, e sino ad oggi, nel possesso dei beni ereditari, come emerge dalla dichiarazione di successione presentata in data 17.8.2016 dallo stesso , CP_1 nella quale quest'ultimo aveva dichiarato di essere residente proprio in Cison di LM (TV), Via Santa Giustina n. 15, ossia nel medesimo immobile già di proprietà della defunta moglie (doc.6), ove poi in data 19.8.2019 ha anche ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca (doc. 7).
Dall'altro emerge che abbia anche provveduto a chiedere a proprio favore la voltura CP_1 della proprietà dell'immobile predetto (doc. 12); per consolidato orientamento, se la semplice presentazione della denuncia di successione è inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimento avente finalità eminentemente fiscali, non così può dirsi per il compimento di quegli atti, quali la voltura catastale, che hanno anche una valenza civilistica, posto che “soltanto chi intenda accettare l'eredità … assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009)” (Cass. 11478/2021).
Deve quindi ritenersi che l'odierno convenuto abbia a tutti gli effetti accettato l'eredità di cui si discute e che la domanda meriti pertanto accoglimento.
Si ritiene invece che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, considerato che la presente azione è stata proposta dall'attrice al solo fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni in vista dell'azione esecutiva e che non sussisteva in capo al chiamato l'obbligo di far trascrivere un atto di accettazione (espressa, tacita o presunta).
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accerta che il convenuto (C.F. ) ha accettato CP_1 C.F._1 l'eredità relitta dalla moglie (C.F.: Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta in Cison di C.F._2 LM (TV) il 21.8.2015;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di procedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 25 settembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 2310/2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sternini Lorenzo Parte_1 P.IVA_1 e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Viale Trento e Trieste 12/A - Treviso attrice contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 convenuto contumace
Successivamente, all'udienza del 25/09/2025, avanti il sottoscritto giudice dott. Carlo Baggio, è comparso per l'avv. Nicoletta Zaffalon, in sostituzione Parte_1 dell'avv. STERNINI LORENZO, la quale precisa le conclusioni come da ricorso, al quale si riporta.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
, tramite la propria procuratrice , ha agito in giudizio al Parte_1 Parte_2 fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita da parte del convenuto dell'eredità relitta dalla di lui moglie , nata a [...] CP_1 Persona_1 (CZ) il 10.7.1962 e deceduta in Cison di LM (TV) il 21.8.2015.
Il convenuto, pur regolarmente notificato, è rimasto contumace.
Pagina 1 di 2 Da un lato, risulta che il convenuto sia stato ininterrottamente, dalla data di apertura della successione, nel mese di agosto 2015, e sino ad oggi, nel possesso dei beni ereditari, come emerge dalla dichiarazione di successione presentata in data 17.8.2016 dallo stesso , CP_1 nella quale quest'ultimo aveva dichiarato di essere residente proprio in Cison di LM (TV), Via Santa Giustina n. 15, ossia nel medesimo immobile già di proprietà della defunta moglie (doc.6), ove poi in data 19.8.2019 ha anche ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca (doc. 7).
Dall'altro emerge che abbia anche provveduto a chiedere a proprio favore la voltura CP_1 della proprietà dell'immobile predetto (doc. 12); per consolidato orientamento, se la semplice presentazione della denuncia di successione è inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimento avente finalità eminentemente fiscali, non così può dirsi per il compimento di quegli atti, quali la voltura catastale, che hanno anche una valenza civilistica, posto che “soltanto chi intenda accettare l'eredità … assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009)” (Cass. 11478/2021).
Deve quindi ritenersi che l'odierno convenuto abbia a tutti gli effetti accettato l'eredità di cui si discute e che la domanda meriti pertanto accoglimento.
Si ritiene invece che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, considerato che la presente azione è stata proposta dall'attrice al solo fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni in vista dell'azione esecutiva e che non sussisteva in capo al chiamato l'obbligo di far trascrivere un atto di accettazione (espressa, tacita o presunta).
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accerta che il convenuto (C.F. ) ha accettato CP_1 C.F._1 l'eredità relitta dalla moglie (C.F.: Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta in Cison di C.F._2 LM (TV) il 21.8.2015;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di procedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 25 settembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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