Art. 11.
Sulla margarina esportata all'estero direttamente dalle fabbriche produttrici e' accordato l'abbuono della imposta di fabbricazione.
Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita sara' vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale e' affidata la vigilanza, osservati la legge e il regolamento doganale.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Sulla margarina esportata all'estero direttamente dalle fabbriche produttrici e' accordato l'abbuono della imposta di fabbricazione.
Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita sara' vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale e' affidata la vigilanza, osservati la legge e il regolamento doganale.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.