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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 27/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
SE OR, AT
BALLARDINI BARBARA, Giudice
in data 27/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. THBCRCL00277/2023 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. THBCRCL00277/2023 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. THBCRCL00277/2023 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., società che opera nel settore della “commercializzazione, produzione, preparazione, importazione, esportazione, commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti cosmetici e farmaceutici, dispositivi medici, integratori alimentari, e relativi accessori”, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'atto di recupero n. THBCRCL00277 - 2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Bologna e notificato a mezzo PEC il 27.09.2023, con cui l'Ufficio Controllo ha recuperato il credito di complessivi € 117.585,36, relativo ad attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.
L. n. 145/2013, da lei utilizzato in compensazione.
L'Ufficio si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 22 marzo 2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo avere rilevato che nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 la Ricorrente_1 s.r.l. aveva utilizzato, in compensazione di versamenti dovuti, i crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo esposti nelle relative dichiarazioni e pari, rispettivamente, ad € 48.134,00 (Modello SC/2018), ad
€ 33.761,00 (Modello SC/2019) e ad € 35.690,00 (Modello SC/2020 con dichiarazione integrativa del
17/06/2022), con invito n. I00289/2022 l'Ufficio ha richiesto alla contribuente di giustificare, mediante idonea documentazione, il credito di imposta da lei dichiarato.
Esaminata la documentazione successivamente ricevuta, l'Ufficio ha notificato l'atto di recupero impugnato in questa sede, avendo ritenuto che i progetti di ricerca e sviluppo della società non rientravano tra quelli previsti dall'art. 3 del D.L. 145/2013, poiché avevano dato luogo non ad innovazioni agevolabili nell'accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta di cui al citato D.L
145/2013 e successive modifiche ma, invece, a meri miglioramenti di prodotti già commercializzati che, come tali, erano però privi di elementi innovativi nei termini indicati dal legislatore.
Occorre osservare che l'art. 3 del D.L. 145/2013 non richiede, ai fini del riconoscimento del credito per ricerca e sviluppo, un'invenzione “ab ovo” di un prodotto mai inventato dall'uomo o prima inesistente come categoria, bastando ai sensi della lettera b) anche la “ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale”.
Dalle perizie depositate della società ricorrente si ricava che le attività di ricerca svolte dalla ricorrente hanno avuto ad oggetto le formulazioni e le materie prime per la creazione di prodotti cosmetici all'avanguardia dal punto di vista della stabilità della formulazione e dell'efficacia del prodotto, ed hanno dato luogo ad una ricerca scientifica caratterizzata da creatività, incertezza e sistematicità, che ha consentito la creazione di nuove linee di prodotti a l'ampliamento delle linee esistenti, mediante l'analisi e lo studio di soluzioni biocompatibili, la definizione delle formulazioni di dettaglio, l'elaborazione di test su campioni prototipali, l'elaborazione di test microbiologici, ecc. ecc.
Si deve quindi ritenere che alle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla ricorrente, in quanto rientranti nella previsione dell'art. 3 comma n. 4 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, debba essere riconosciuto il credito di imposta nei limiti previsti da tale normativa.
L'Agenzia delle Entrate, del resto, non è stata in grado di dimostrare che, in realtà, i progetti in questione avevano condotto a semplici miglioramenti di prodotti commercializzati dalla ricorrente e che, diversamente da quanto si ricava dalle perizie in atti, le correlate attività di ricerca e sviluppo non avevano puntato a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento e così a risultati nuovi per l'azienda ma anche al contempo non accessibili e disponibili per il settore.
L'Agenzia delle Entrate, peraltro, non si è neppure avvalsa della facoltà di attivare la speciale procedura prevista dall'art. 8 comma 2 del D.M. 27 maggio 2015 per acquisire un parere (quello del Ministero dello
Sviluppo Economico) che - in quanto proveniente da organo altamente qualificato dal punto di vista tecnico - è certamente funzionale a chiarire e dirimere sul nascere quegli aspetti tecnici controversi e/o controvertibili nelle singole vicende che tali aspetti coinvolgono.
Vertendosi su questione incentrata essenzialmente su profili valutativi che involgono aspetti tecnici assolutamente specifici e settoriali (quali sono quelli che riguardano la formulazione chimica per i prodotti destinati - come nel caso - anche al mercato farmaceutico), l'attivazione della speciale procedura prevista dall'art. 8 comma 2 del D.M. 27 maggio 2015 sarebbe stata opportuna, per non dire necessaria, al fine di comprovare lalegittimità dell'accertamento e/o dell'atto di recupero.
Nel caso di specie, la mancata acquisizione del parere preventivo del MI (a cui i funzionari dell'Agenzia delle Entrate non sono stati in grado di sopperire mediante l'indicazione di elementi e conoscenze di natura tecnico-scientifica sufficienti ed idonee per consentire una congrua valutazione della rispondenza delle attività svolte in concreto ai requisiti normativamente previsti per accedere al credito d'imposta) rende illegittimo l'atto di recupero del credito di imposta e consente, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", di ritenere fondato il ricorso.
Le spese di procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Ufficio alle spese di soccombenza, che si liquidano in € 7.000,00 oltre accessori di legge ed oltre ad € 500,00 per rimborso di anticipazioni esenti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 27/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
SE OR, AT
BALLARDINI BARBARA, Giudice
in data 27/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. THBCRCL00277/2023 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. THBCRCL00277/2023 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. THBCRCL00277/2023 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., società che opera nel settore della “commercializzazione, produzione, preparazione, importazione, esportazione, commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti cosmetici e farmaceutici, dispositivi medici, integratori alimentari, e relativi accessori”, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'atto di recupero n. THBCRCL00277 - 2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Bologna e notificato a mezzo PEC il 27.09.2023, con cui l'Ufficio Controllo ha recuperato il credito di complessivi € 117.585,36, relativo ad attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.
L. n. 145/2013, da lei utilizzato in compensazione.
L'Ufficio si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 22 marzo 2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo avere rilevato che nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 la Ricorrente_1 s.r.l. aveva utilizzato, in compensazione di versamenti dovuti, i crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo esposti nelle relative dichiarazioni e pari, rispettivamente, ad € 48.134,00 (Modello SC/2018), ad
€ 33.761,00 (Modello SC/2019) e ad € 35.690,00 (Modello SC/2020 con dichiarazione integrativa del
17/06/2022), con invito n. I00289/2022 l'Ufficio ha richiesto alla contribuente di giustificare, mediante idonea documentazione, il credito di imposta da lei dichiarato.
Esaminata la documentazione successivamente ricevuta, l'Ufficio ha notificato l'atto di recupero impugnato in questa sede, avendo ritenuto che i progetti di ricerca e sviluppo della società non rientravano tra quelli previsti dall'art. 3 del D.L. 145/2013, poiché avevano dato luogo non ad innovazioni agevolabili nell'accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta di cui al citato D.L
145/2013 e successive modifiche ma, invece, a meri miglioramenti di prodotti già commercializzati che, come tali, erano però privi di elementi innovativi nei termini indicati dal legislatore.
Occorre osservare che l'art. 3 del D.L. 145/2013 non richiede, ai fini del riconoscimento del credito per ricerca e sviluppo, un'invenzione “ab ovo” di un prodotto mai inventato dall'uomo o prima inesistente come categoria, bastando ai sensi della lettera b) anche la “ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale”.
Dalle perizie depositate della società ricorrente si ricava che le attività di ricerca svolte dalla ricorrente hanno avuto ad oggetto le formulazioni e le materie prime per la creazione di prodotti cosmetici all'avanguardia dal punto di vista della stabilità della formulazione e dell'efficacia del prodotto, ed hanno dato luogo ad una ricerca scientifica caratterizzata da creatività, incertezza e sistematicità, che ha consentito la creazione di nuove linee di prodotti a l'ampliamento delle linee esistenti, mediante l'analisi e lo studio di soluzioni biocompatibili, la definizione delle formulazioni di dettaglio, l'elaborazione di test su campioni prototipali, l'elaborazione di test microbiologici, ecc. ecc.
Si deve quindi ritenere che alle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla ricorrente, in quanto rientranti nella previsione dell'art. 3 comma n. 4 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, debba essere riconosciuto il credito di imposta nei limiti previsti da tale normativa.
L'Agenzia delle Entrate, del resto, non è stata in grado di dimostrare che, in realtà, i progetti in questione avevano condotto a semplici miglioramenti di prodotti commercializzati dalla ricorrente e che, diversamente da quanto si ricava dalle perizie in atti, le correlate attività di ricerca e sviluppo non avevano puntato a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento e così a risultati nuovi per l'azienda ma anche al contempo non accessibili e disponibili per il settore.
L'Agenzia delle Entrate, peraltro, non si è neppure avvalsa della facoltà di attivare la speciale procedura prevista dall'art. 8 comma 2 del D.M. 27 maggio 2015 per acquisire un parere (quello del Ministero dello
Sviluppo Economico) che - in quanto proveniente da organo altamente qualificato dal punto di vista tecnico - è certamente funzionale a chiarire e dirimere sul nascere quegli aspetti tecnici controversi e/o controvertibili nelle singole vicende che tali aspetti coinvolgono.
Vertendosi su questione incentrata essenzialmente su profili valutativi che involgono aspetti tecnici assolutamente specifici e settoriali (quali sono quelli che riguardano la formulazione chimica per i prodotti destinati - come nel caso - anche al mercato farmaceutico), l'attivazione della speciale procedura prevista dall'art. 8 comma 2 del D.M. 27 maggio 2015 sarebbe stata opportuna, per non dire necessaria, al fine di comprovare lalegittimità dell'accertamento e/o dell'atto di recupero.
Nel caso di specie, la mancata acquisizione del parere preventivo del MI (a cui i funzionari dell'Agenzia delle Entrate non sono stati in grado di sopperire mediante l'indicazione di elementi e conoscenze di natura tecnico-scientifica sufficienti ed idonee per consentire una congrua valutazione della rispondenza delle attività svolte in concreto ai requisiti normativamente previsti per accedere al credito d'imposta) rende illegittimo l'atto di recupero del credito di imposta e consente, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", di ritenere fondato il ricorso.
Le spese di procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Ufficio alle spese di soccombenza, che si liquidano in € 7.000,00 oltre accessori di legge ed oltre ad € 500,00 per rimborso di anticipazioni esenti.