Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2024, n. 15642
CASS
Sentenza 7 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, nel caso in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito è ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico.

Commentario1

  • 1Niente condanna per il Ctu ritardatarioAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 13 maggio 2024
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2024, n. 15642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15642
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo