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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9590/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9590/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Asilo 5, Cuneo, presso lo studio Parte_1 dell'avv. MONTICONE CRISTIANO e CONOSCENTE MATIAS che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Peyron 19, Torino, presso lo studio dell'avv. Controparte_1 PISANO PIETRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COAZZE il Parte_1 Controparte_1 10/10/2020.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 111 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 13/07/2022. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
2) L'ex casa coniugale, sita in Nichelino alla Via Moncenisio n. 11 e di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata a quest'ultima. Il Sig. si impegna a Controparte_1 Parte_1 rilasciare il predetto immobile, provvedendo alla rimozione di tutti i beni di sua esclusiva proprietà, non appena avrà reperito un'abitazione idonea ad assicurare condizioni di vita adeguate alla figlia minore, conformemente ai principi di tutela del benessere del minore sanciti dall'ordinamento giuridico e comunque entro il 15 maggio 2025 al fine di consentirgli di asportare i beni di sua proprietà;
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 le decisioni di maggior interesse afferenti alla stessa ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione. La minore manterrà la collocazione anagrafica e dimora principale presso la residenza della madre. Il padre, salvo diverso accordo tra i coaffidatari e compatibilmente con i turni lavorativi, vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti modalità tenendo conto anche delle esigenze scolastiche di Per_1
• a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola o, nel periodo extrascolastico, presso l'abitazione materna;
• nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, un giorno infrasettimanale che le Per_1 parti concordemente indicano nella giornata del mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento sino al giorno successivo quando accompagnerà la minore a scuola o, nel periodo extrascolastico, presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 4 • per metà delle vacanze natalizie alternando ogni anno il periodo compreso dal 24 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 06 gennaio restando inteso che il genitore che avrà con sè la figlia nella prima settimana sopra individuata dovrà riaccompagnarla presso l'abitazione dell'altro genitore il giorno 31 dicembre;
• le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni. La prima festività di Pasqua spetterà alla madre;
• in occasione di altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) la figlia le trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre. La prima di tali festività la trascorrerà insieme al padre;
• il giorno del compleanno della figlia, i genitori lo trascorreranno insieme alla stessa;
• durante le vacanze estive la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in epoca da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito anche telefonico e con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
in difetto di accordo la minore trascorrerà con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari;
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando Per_1 la ha con sé ed il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale concorso al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile concordata di € 50,00/mese, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il (15) (quindici) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra avente il seguente IBAN: Controparte_1
[...];
5) le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche sportive e ricreative, sportive in genere e gite, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'Intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che:
6) I ricorrenti concordano che le detrazioni fiscali per la figlia spettino nella misura del 50% ciascuno;
7) I ricorrenti concordano che la madre percepisca l'Assegno Unico nella misura del 100%;
8) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra mediante bonifico e entro la scadenza Pt_1 CP_1 mensile, le rate del finanziamento relativo al veicolo Ford Puma, così come ha fatto fino ad ora. Il contratto di finanziamento rimarrà intestato alla Sig.ra che provvederà alla voltura del mezzo in CP_1 favore del sig. che si accollerà ogni relativa spesa. Pt_1
9) I ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo ad eccezione di quanto sopra;
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
pagina 3 di 4 11) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
12) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9590/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Asilo 5, Cuneo, presso lo studio Parte_1 dell'avv. MONTICONE CRISTIANO e CONOSCENTE MATIAS che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Peyron 19, Torino, presso lo studio dell'avv. Controparte_1 PISANO PIETRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COAZZE il Parte_1 Controparte_1 10/10/2020.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 111 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 13/07/2022. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
2) L'ex casa coniugale, sita in Nichelino alla Via Moncenisio n. 11 e di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata a quest'ultima. Il Sig. si impegna a Controparte_1 Parte_1 rilasciare il predetto immobile, provvedendo alla rimozione di tutti i beni di sua esclusiva proprietà, non appena avrà reperito un'abitazione idonea ad assicurare condizioni di vita adeguate alla figlia minore, conformemente ai principi di tutela del benessere del minore sanciti dall'ordinamento giuridico e comunque entro il 15 maggio 2025 al fine di consentirgli di asportare i beni di sua proprietà;
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 le decisioni di maggior interesse afferenti alla stessa ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione. La minore manterrà la collocazione anagrafica e dimora principale presso la residenza della madre. Il padre, salvo diverso accordo tra i coaffidatari e compatibilmente con i turni lavorativi, vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti modalità tenendo conto anche delle esigenze scolastiche di Per_1
• a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina quando accompagnerà la minore a scuola o, nel periodo extrascolastico, presso l'abitazione materna;
• nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, un giorno infrasettimanale che le Per_1 parti concordemente indicano nella giornata del mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento sino al giorno successivo quando accompagnerà la minore a scuola o, nel periodo extrascolastico, presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 4 • per metà delle vacanze natalizie alternando ogni anno il periodo compreso dal 24 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 06 gennaio restando inteso che il genitore che avrà con sè la figlia nella prima settimana sopra individuata dovrà riaccompagnarla presso l'abitazione dell'altro genitore il giorno 31 dicembre;
• le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni. La prima festività di Pasqua spetterà alla madre;
• in occasione di altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) la figlia le trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre. La prima di tali festività la trascorrerà insieme al padre;
• il giorno del compleanno della figlia, i genitori lo trascorreranno insieme alla stessa;
• durante le vacanze estive la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in epoca da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito anche telefonico e con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
in difetto di accordo la minore trascorrerà con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari;
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando Per_1 la ha con sé ed il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale concorso al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile concordata di € 50,00/mese, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il (15) (quindici) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra avente il seguente IBAN: Controparte_1
[...];
5) le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche sportive e ricreative, sportive in genere e gite, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'Intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che:
6) I ricorrenti concordano che le detrazioni fiscali per la figlia spettino nella misura del 50% ciascuno;
7) I ricorrenti concordano che la madre percepisca l'Assegno Unico nella misura del 100%;
8) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra mediante bonifico e entro la scadenza Pt_1 CP_1 mensile, le rate del finanziamento relativo al veicolo Ford Puma, così come ha fatto fino ad ora. Il contratto di finanziamento rimarrà intestato alla Sig.ra che provvederà alla voltura del mezzo in CP_1 favore del sig. che si accollerà ogni relativa spesa. Pt_1
9) I ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo ad eccezione di quanto sopra;
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
pagina 3 di 4 11) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
12) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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