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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
IN LA, RE
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018A27 IMU 2018
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20193857 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, rilevato che tra i ricorsi 74/2025 e 95/2025 esistono motivi di connessione, ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 546/92 ne dispone la riunione.
La ricorrente Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, il 20 dicembre 2024 riceveva la notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria, provvedimento n. 2018A27 emesso dal Comune di Viterbo del 26 novembre 2024 relativa all'anno 2018 di euro 21.622 oltre di interessi e sanzioni per un totale di euro 51.779 e la notifica dell'avviso di accertamento Imu anno di imposta 2019, provvedimento n. 20193857 emesso dal Comune il 19 dicembre 2024 di euro 28.063 oltre di interessi e sanzioni per un totale di euro 39.000.
Nel ricorso la ricorrente eccepiva l'avvenuta prescrizione dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso anno
2018.
Interveniva il Comune di Viterbo che depositava le controdeduzioni nelle quali precisava che il 25.8.2023, il Comune aveva notificato via pec all'odierna ricorrente, avviso di accertamento Imu n. 20181065, per insufficiente versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 per una serie di immobili in cui figurava anche l'area fabbricabile ubicata in Indirizzo_1 snc (già Indirizzo_2, in località Località 1), distinta al foglio 79, particella 755, con valore venale in comune commercio dichiarato dalla parte ricorrente con dichiarazione Ici per l'anno 2008 di euro 333.203,00 e imposta dovuta pari di euro
3.298,71. La ricorrente chiedeva, ottenendola, istanza di pagamento dilazionato in dodici rate mensili che la Società iniziava a pagare alle date stabilite.
Il 17.4.2024, il Comune notificava alla Società ricorrente, via pec, anche l'avviso di accertamento Imu n. 2019171 per l'anno di imposta 2019 per insufficiente versamento dell'imposta. Anche per questo avviso, il legale rappresentante della ricorrente il 14.6.2024 presentava istanza di rateizzazione che veniva concessa in 24 rate mensili.
Il 17.12.2024, l'odierna ricorrente interponeva istanza di autotutela sia avverso l'avviso di accertamento Imu
n. 20181065, sia avverso l'avviso di accertamento Imu n. 2019171, entrambi rateizzati, chiedendone la rettifica e il ricalcolo del piano di rateizzazione perché emessi sulla base di una situazione immobiliare non aggiornata in quanto l'area fabbricabile identificata al foglio 79, part. 755, non era più imponibile ai fini Imu essendo stato edificato sulla stessa dal 21.7.2016, il fabbricato distinto al foglio 79, particella 1246, di cat.
D/7, per il quale il contribuente era soggetto passivo d'imposta per effetto del contratto di locazione finanziaria n. Q0014222, del 5.5.2008, stipulato con la società Banca_1. Precedentemente, l'Ufficio non conoscendo la scissione soggettiva tra intestatario della partita e soggetto obbligato, aveva analizzato la posizione di Banca_1 S.p.A. per l'anno 2019 rilevando versamenti insufficienti per quell'anno di imposta per i fabbricati risultanti agli atti del catasto. In autotutela, Banca_1 S.p.A. otteneva l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto aveva concesso in leasing l'immobile distinto al foglio 79, part. 1246, alla ricorrente. Produceva il 7.11.2024, contratto di leasing da cui emergeva che oggetto del contratto era l'immobile iscritto al foglio 79, lotti 46-47-48-49.
Il Comune, nelle controdeduzioni evidenziava quindi che, in mancanza di dichiarazioni, non era in grado di conoscere, per il fabbricato edificato e accatastato al foglio 79, part. 1246, di categoria D/7, che si fosse verificata la scissione soggettiva tra l'intestatario catastale e il soggetto passivo Imu.
Il Comune, accogliendo l'istanza della ricorrente in autotutela, riduceva l'avviso di accertamento rateizzato eliminando l'area edificabile e pertanto l'avviso di accertamento si riduceva da euro 13.194 a euro 8.726.
Poiché nelle more il ricorrente aveva già pagato otto rate del piano di rateazione iniziale, riducendosi l'importo dovuto, maturava a suo favore il credito di euro 189,56.
Rilevando quindi l'omessa dichiarazione Imu per il fabbricato edificato, distinto al foglio 79, part. 1246, di categoria D/7, emetteva l'avviso di accertamento anno 2018, oggetto dell'attuale ricorso.
La ricorrente, nel ricorso riteneva non dovuta la dichiarazione Imu per il nuovo immobile e pertanto, trattandosi di omesso versamento, l'avviso di accertamento non fosse stato tempestivo e quindi andasse annullato.
Nel ricorso per l'anno 2019 la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di accertamento per non aver seguito la procedura specificata dall'art. 6 bis della legge 212/2000; “quale atto di mera liquidazione e riscossione e controllo formale, a prescindere dalla denominazione riporta in seno all'atto stesso, essendo decaduto dal termine triennale previsto dall'art. 1 comma 193 della legge 296/2006; in quanto l'atto di accertamento impugnato ha infranto il principio generale del “ne bis in idem” “
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente avrebbe dovuto comunicare al Comune la cessazione dell'area fabbricabile e dichiarare di essere il soggetto passivo dell'Imu in relazione al nuovo fabbricato identificato al foglio 79 part. 1246 e ottenuto in leasing.
Per tali variazioni, infatti, il Comune non ha a disposizione le informazioni per procedere alla verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Si ritiene quindi che la violazione tributaria commessa dalla ricorrente è l'omissione della dichiarazione Imu, obbligo stabilito dal legislatore per tutti i casi in cui l'Ente impositore non è in possesso delle informazioni necessarie alla verifica e al controllo del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, come nel caso degli immobili oggetto di locazione finanziaria.
Si respingono le doglianze della ricorrente circa la formazione degli avvisi di accertamento.
L'Ufficio essendo venuto a conoscenza di nuovi elementi, azionati proprio dall'istanza di autotutela del ricorrente, ha correttamente annullato l'atto inziale ed emesso il nuovo atto. Si respinge anche questa doglianza.
L'avviso di accertamento è stato emesso sulla base di procedure automatizzate in quanto il pagamento è risultato insufficiente rispetto all'imposta dovuta calcolata sulla base degli immobili risultanti in catasto, o da precedenti dichiarazioni IMU o da precedente attività accertativa dell'ufficio. Tale atto è comunque esecutivo e non necessita di ulteriore cartella di pagamento, come previsto dalla normativa.
Si respinge anche la doglianza relativa all'omesso contradditorio in quanto non dovuto per legge, nonché la doglianza di violazione del principio ne bis in idem: l'atto inziale è stato annullato su istanza della ricorrente per dati non corretti.
Si conferma pertanto la validità di entrambi gli avvisi di accertamento per l'anno 2018 e 2019.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti e compensa le spese
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
IN LA, RE
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018A27 IMU 2018
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20193857 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, rilevato che tra i ricorsi 74/2025 e 95/2025 esistono motivi di connessione, ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 546/92 ne dispone la riunione.
La ricorrente Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, il 20 dicembre 2024 riceveva la notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria, provvedimento n. 2018A27 emesso dal Comune di Viterbo del 26 novembre 2024 relativa all'anno 2018 di euro 21.622 oltre di interessi e sanzioni per un totale di euro 51.779 e la notifica dell'avviso di accertamento Imu anno di imposta 2019, provvedimento n. 20193857 emesso dal Comune il 19 dicembre 2024 di euro 28.063 oltre di interessi e sanzioni per un totale di euro 39.000.
Nel ricorso la ricorrente eccepiva l'avvenuta prescrizione dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso anno
2018.
Interveniva il Comune di Viterbo che depositava le controdeduzioni nelle quali precisava che il 25.8.2023, il Comune aveva notificato via pec all'odierna ricorrente, avviso di accertamento Imu n. 20181065, per insufficiente versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 per una serie di immobili in cui figurava anche l'area fabbricabile ubicata in Indirizzo_1 snc (già Indirizzo_2, in località Località 1), distinta al foglio 79, particella 755, con valore venale in comune commercio dichiarato dalla parte ricorrente con dichiarazione Ici per l'anno 2008 di euro 333.203,00 e imposta dovuta pari di euro
3.298,71. La ricorrente chiedeva, ottenendola, istanza di pagamento dilazionato in dodici rate mensili che la Società iniziava a pagare alle date stabilite.
Il 17.4.2024, il Comune notificava alla Società ricorrente, via pec, anche l'avviso di accertamento Imu n. 2019171 per l'anno di imposta 2019 per insufficiente versamento dell'imposta. Anche per questo avviso, il legale rappresentante della ricorrente il 14.6.2024 presentava istanza di rateizzazione che veniva concessa in 24 rate mensili.
Il 17.12.2024, l'odierna ricorrente interponeva istanza di autotutela sia avverso l'avviso di accertamento Imu
n. 20181065, sia avverso l'avviso di accertamento Imu n. 2019171, entrambi rateizzati, chiedendone la rettifica e il ricalcolo del piano di rateizzazione perché emessi sulla base di una situazione immobiliare non aggiornata in quanto l'area fabbricabile identificata al foglio 79, part. 755, non era più imponibile ai fini Imu essendo stato edificato sulla stessa dal 21.7.2016, il fabbricato distinto al foglio 79, particella 1246, di cat.
D/7, per il quale il contribuente era soggetto passivo d'imposta per effetto del contratto di locazione finanziaria n. Q0014222, del 5.5.2008, stipulato con la società Banca_1. Precedentemente, l'Ufficio non conoscendo la scissione soggettiva tra intestatario della partita e soggetto obbligato, aveva analizzato la posizione di Banca_1 S.p.A. per l'anno 2019 rilevando versamenti insufficienti per quell'anno di imposta per i fabbricati risultanti agli atti del catasto. In autotutela, Banca_1 S.p.A. otteneva l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto aveva concesso in leasing l'immobile distinto al foglio 79, part. 1246, alla ricorrente. Produceva il 7.11.2024, contratto di leasing da cui emergeva che oggetto del contratto era l'immobile iscritto al foglio 79, lotti 46-47-48-49.
Il Comune, nelle controdeduzioni evidenziava quindi che, in mancanza di dichiarazioni, non era in grado di conoscere, per il fabbricato edificato e accatastato al foglio 79, part. 1246, di categoria D/7, che si fosse verificata la scissione soggettiva tra l'intestatario catastale e il soggetto passivo Imu.
Il Comune, accogliendo l'istanza della ricorrente in autotutela, riduceva l'avviso di accertamento rateizzato eliminando l'area edificabile e pertanto l'avviso di accertamento si riduceva da euro 13.194 a euro 8.726.
Poiché nelle more il ricorrente aveva già pagato otto rate del piano di rateazione iniziale, riducendosi l'importo dovuto, maturava a suo favore il credito di euro 189,56.
Rilevando quindi l'omessa dichiarazione Imu per il fabbricato edificato, distinto al foglio 79, part. 1246, di categoria D/7, emetteva l'avviso di accertamento anno 2018, oggetto dell'attuale ricorso.
La ricorrente, nel ricorso riteneva non dovuta la dichiarazione Imu per il nuovo immobile e pertanto, trattandosi di omesso versamento, l'avviso di accertamento non fosse stato tempestivo e quindi andasse annullato.
Nel ricorso per l'anno 2019 la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di accertamento per non aver seguito la procedura specificata dall'art. 6 bis della legge 212/2000; “quale atto di mera liquidazione e riscossione e controllo formale, a prescindere dalla denominazione riporta in seno all'atto stesso, essendo decaduto dal termine triennale previsto dall'art. 1 comma 193 della legge 296/2006; in quanto l'atto di accertamento impugnato ha infranto il principio generale del “ne bis in idem” “
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente avrebbe dovuto comunicare al Comune la cessazione dell'area fabbricabile e dichiarare di essere il soggetto passivo dell'Imu in relazione al nuovo fabbricato identificato al foglio 79 part. 1246 e ottenuto in leasing.
Per tali variazioni, infatti, il Comune non ha a disposizione le informazioni per procedere alla verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Si ritiene quindi che la violazione tributaria commessa dalla ricorrente è l'omissione della dichiarazione Imu, obbligo stabilito dal legislatore per tutti i casi in cui l'Ente impositore non è in possesso delle informazioni necessarie alla verifica e al controllo del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, come nel caso degli immobili oggetto di locazione finanziaria.
Si respingono le doglianze della ricorrente circa la formazione degli avvisi di accertamento.
L'Ufficio essendo venuto a conoscenza di nuovi elementi, azionati proprio dall'istanza di autotutela del ricorrente, ha correttamente annullato l'atto inziale ed emesso il nuovo atto. Si respinge anche questa doglianza.
L'avviso di accertamento è stato emesso sulla base di procedure automatizzate in quanto il pagamento è risultato insufficiente rispetto all'imposta dovuta calcolata sulla base degli immobili risultanti in catasto, o da precedenti dichiarazioni IMU o da precedente attività accertativa dell'ufficio. Tale atto è comunque esecutivo e non necessita di ulteriore cartella di pagamento, come previsto dalla normativa.
Si respinge anche la doglianza relativa all'omesso contradditorio in quanto non dovuto per legge, nonché la doglianza di violazione del principio ne bis in idem: l'atto inziale è stato annullato su istanza della ricorrente per dati non corretti.
Si conferma pertanto la validità di entrambi gli avvisi di accertamento per l'anno 2018 e 2019.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti e compensa le spese