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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 239/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2088/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500183 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500183 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2359/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si oppone alla richiesta di riunione non sussistendo connessione sotto il profilo oggettivo, si oppone altresì alla richiesta di sospensione
Resistente/Appellato: richiede la riunione al procedimento 5620/25 pendente presso la sezione 12 avente ad oggetto accertamento in materia di iva per la medesima annualità, in subordine chiede la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 16.12.2024, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato la sentenza con cui la Corte di primo grado ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY303V500183/2023 relativo all'anno 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi indeducibili quali
“costi da reato” ex art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, oltre sanzioni ed accessori.
L'appellante ha riproposto tutte le censure formulate in primo grado:
Nullità del PVC per mancato coinvolgimento del rappresentante legale pro tempore all'avvio della verifica.
Erronea applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993.
Illegittima estensione analogica della norma.
Vizio di motivazione dell'avviso.
Illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lì'appello è infondato.
1. Sulla dedotta nullità del PVC per mancato coinvolgimento del rappresentante legale. Il motivo è infondato. Il PVC è stato redatto in presenza dell'amministratore giudiziario, nominato a seguito del sequestro dell'intero compendio sociale nel procedimento penale R.G.N.R. 24862/2012, mentre il precedente rappresentante legale era detenuto in custodia cautelare. Come correttamente affermato dalla sentenza impugnata l'art. 33 DPR 600/1973 non richiede la necessaria presenza del legale rappresentante, ma consente la partecipazione del soggetto che, in concreto, opera quale referente dell'ente verificato;
l'art. 35- bis D.Lgs. 159/2011 stabilisce che tutti gli accertamenti sull'azienda sequestrata devono essere notificati all'amministratore giudiziario, quale soggetto legittimato a rappresentare l'impresa nell'ambito dei provvedimenti connessi alla gestione del patrimonio sequestrato;
la giurisprudenza costante (Cass. nn.
9647/2023,) esclude qualsiasi principio di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite in sede tributaria, salvo lesione di diritti fondamentali non ravvisabili nella specie: "... Nel processo tributario, l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso e salvi i casi in cui venga in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale. In tema di accertamenti tributari, la Guardia di Finanza, che cooperi con gli uffici finanziari, è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.
P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione, trattandosi di indagini di carattere amministrativo, distinte da quelle dirette all'accertamento dei reati, con la conseguenza che la mancata osservanza delle prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti dell'indagato, rilevante ai fini dell'utilizzabilità in sede penale dei risultati dell'indagine, non incide sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, purché non siano violate le disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63.
L'utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza operante quale polizia giudiziaria è subordinata solo ed esclusivamente al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie, fatti salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come la necessità di preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica per determinate attività. ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE
, Ordinanza n. 9647/2023 del 11-04-2023).
In buona sostanza, ai sensi degli artt. 35 e 41 D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), nei procedimenti di prevenzione patrimoniale l'amministratore giudiziario esercita poteri di rappresentanza funzionale, orientati alla gestione, tutela e conservazione dell'azienda sequestrata. La giurisprudenza penale (Cass. Pen., Sez.
II, n. 24663/2018) chiarisce che tale figura si sostituisce nelle prerogative del proprietario e dell'organo gestorio almeno sul piano funzionale;
rappresenta l'ente nelle attività necessarie alla gestione, inclusi adempimenti amministrativi, fiscali e contabili. Ne consegue che i verificatori – correttamente – hanno operato con l'amministratore giudiziario, soggetto presente e immediatamente disponibile, legittimato a rappresentare l'azienda sequestrata negli atti inerenti la gestione, nonchè espressamente individuato dall'art. 35-bis D.Lgs. 159/2011 quale destinatario necessario degli accertamenti “a qualsiasi titolo” riguardanti l'impresa sequestrata.
Il rappresentante legale detenuto avrebbe comunque potuto ricevere comunicazioni, ma ciò non incide sulla validità del PVC, essendo sufficiente che l'attività sia svolta con un soggetto dotato di legittimazione funzionale
(amministratore giudiziario).
2. Sulla pretesa inapplicabilità dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
La censura è infondata.
Dalle risultanze delle indagini penali, richiamate nell'avviso e non specificamente contestate dall'appellante, emerge che la società svolgeva un ruolo di collettore finale di metalli preziosi di provenienza illecita, ricevuti tramite soggetti compiacenti che emettevano falsa documentazione, nell'ambito di un sistema funzionale al riciclaggio in favore del sodalizio mafioso.
I beni acquisiti – metalli preziosi poi fusi e reimmessi sul mercato – costituiscono beni direttamente utilizzati per la commissione dei delitti contestati (riciclaggio ex art. 648-bis c.p., associazione mafiosa ex art. 416- bis c.p.).
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante (Cass. 4578/2019) non è pertinente, poiché si riferisce a casi di beni solo genericamente collegati al reato. Nel caso in esame, invece:
vi è stato effettivo trasferimento di preziosi di provenienza illecita verso la società (circostanza documentata nel PVC e nelle intercettazioni);
i costi sono stati sostenuti per acquisire beni funzionali e indispensabili alla realizzazione del reato di riciclaggio.
Pertanto, il presupposto applicativo del comma 4-bis risulta pienamente integrato.
3. Sulla dedotta estensione analogica della norma
Il motivo è privo di pregio.
La condotta accertata Banca_1 atti qualificabili come delitto non colposo, per i quali è stata esercitata l'azione penale. L'art. 14, comma 4-bis, non richiede che l'attività d'impresa sia illecita in sé, ma che i beni e i servizi siano stati direttamente utilizzati per il compimento del reato.
Nel caso di specie:
i metalli preziosi rappresentano il “bene” attraverso cui è stato commesso il delitto di riciclaggio;
la loro acquisizione è coperta dalle fatture oggetto di recupero;
il reato non è un elemento esterno ma coinvolge direttamente l'attività d'impresa, utilizzata come veicolo per il riciclaggio.
Non vi è, quindi, alcuna applicazione analogica, bensì applicazione diretta della norma.
4. Sul vizio di motivazione dell'avviso
La doglianza è infondata.
La motivazione per relationem al PVC è pienamente legittima secondo consolidata giurisprudenza (Cass. nn. 4141/2016, 12007/2015, 23532/2014). L'avviso richiama puntualmente:
le indagini penali, le intercettazioni,
i rapporti tra la società e i compro–oro compiacenti, le movimentazioni bancarie simulate, il sistema di restituzione del denaro.
Non è richiesta la duplicazione delle risultanze del PVC, essendo esse note al contribuente e idonee a fondare la pretesa.
Nessuna specifica omissione istruttoria è dimostrata dall'appellante.
5. Sulla dedotta sproporzione delle sanzioni
Il motivo è infondato.
Le sanzioni sono state correttamente irrogate secondo gli artt. 1 e 5 D.Lgs. 471/1997, applicando il cumulo giuridico in misura conforme ai minimi edittali. Non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità, non trattandosi di IVA né di ipotesi riconducibili alla giurisprudenza europea richiamata.
La gravità delle violazioni – inserite in un contesto di criminalità organizzata – giustifica pienamente il trattamento sanzionatorio.
Si compensano le spese per la complessità delle questioni esaminate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 239/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2088/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500183 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500183 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2359/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si oppone alla richiesta di riunione non sussistendo connessione sotto il profilo oggettivo, si oppone altresì alla richiesta di sospensione
Resistente/Appellato: richiede la riunione al procedimento 5620/25 pendente presso la sezione 12 avente ad oggetto accertamento in materia di iva per la medesima annualità, in subordine chiede la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 16.12.2024, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato la sentenza con cui la Corte di primo grado ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY303V500183/2023 relativo all'anno 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi indeducibili quali
“costi da reato” ex art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, oltre sanzioni ed accessori.
L'appellante ha riproposto tutte le censure formulate in primo grado:
Nullità del PVC per mancato coinvolgimento del rappresentante legale pro tempore all'avvio della verifica.
Erronea applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993.
Illegittima estensione analogica della norma.
Vizio di motivazione dell'avviso.
Illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lì'appello è infondato.
1. Sulla dedotta nullità del PVC per mancato coinvolgimento del rappresentante legale. Il motivo è infondato. Il PVC è stato redatto in presenza dell'amministratore giudiziario, nominato a seguito del sequestro dell'intero compendio sociale nel procedimento penale R.G.N.R. 24862/2012, mentre il precedente rappresentante legale era detenuto in custodia cautelare. Come correttamente affermato dalla sentenza impugnata l'art. 33 DPR 600/1973 non richiede la necessaria presenza del legale rappresentante, ma consente la partecipazione del soggetto che, in concreto, opera quale referente dell'ente verificato;
l'art. 35- bis D.Lgs. 159/2011 stabilisce che tutti gli accertamenti sull'azienda sequestrata devono essere notificati all'amministratore giudiziario, quale soggetto legittimato a rappresentare l'impresa nell'ambito dei provvedimenti connessi alla gestione del patrimonio sequestrato;
la giurisprudenza costante (Cass. nn.
9647/2023,) esclude qualsiasi principio di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite in sede tributaria, salvo lesione di diritti fondamentali non ravvisabili nella specie: "... Nel processo tributario, l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso e salvi i casi in cui venga in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale. In tema di accertamenti tributari, la Guardia di Finanza, che cooperi con gli uffici finanziari, è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.
P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione, trattandosi di indagini di carattere amministrativo, distinte da quelle dirette all'accertamento dei reati, con la conseguenza che la mancata osservanza delle prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti dell'indagato, rilevante ai fini dell'utilizzabilità in sede penale dei risultati dell'indagine, non incide sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, purché non siano violate le disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63.
L'utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza operante quale polizia giudiziaria è subordinata solo ed esclusivamente al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie, fatti salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come la necessità di preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica per determinate attività. ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE
, Ordinanza n. 9647/2023 del 11-04-2023).
In buona sostanza, ai sensi degli artt. 35 e 41 D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), nei procedimenti di prevenzione patrimoniale l'amministratore giudiziario esercita poteri di rappresentanza funzionale, orientati alla gestione, tutela e conservazione dell'azienda sequestrata. La giurisprudenza penale (Cass. Pen., Sez.
II, n. 24663/2018) chiarisce che tale figura si sostituisce nelle prerogative del proprietario e dell'organo gestorio almeno sul piano funzionale;
rappresenta l'ente nelle attività necessarie alla gestione, inclusi adempimenti amministrativi, fiscali e contabili. Ne consegue che i verificatori – correttamente – hanno operato con l'amministratore giudiziario, soggetto presente e immediatamente disponibile, legittimato a rappresentare l'azienda sequestrata negli atti inerenti la gestione, nonchè espressamente individuato dall'art. 35-bis D.Lgs. 159/2011 quale destinatario necessario degli accertamenti “a qualsiasi titolo” riguardanti l'impresa sequestrata.
Il rappresentante legale detenuto avrebbe comunque potuto ricevere comunicazioni, ma ciò non incide sulla validità del PVC, essendo sufficiente che l'attività sia svolta con un soggetto dotato di legittimazione funzionale
(amministratore giudiziario).
2. Sulla pretesa inapplicabilità dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
La censura è infondata.
Dalle risultanze delle indagini penali, richiamate nell'avviso e non specificamente contestate dall'appellante, emerge che la società svolgeva un ruolo di collettore finale di metalli preziosi di provenienza illecita, ricevuti tramite soggetti compiacenti che emettevano falsa documentazione, nell'ambito di un sistema funzionale al riciclaggio in favore del sodalizio mafioso.
I beni acquisiti – metalli preziosi poi fusi e reimmessi sul mercato – costituiscono beni direttamente utilizzati per la commissione dei delitti contestati (riciclaggio ex art. 648-bis c.p., associazione mafiosa ex art. 416- bis c.p.).
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante (Cass. 4578/2019) non è pertinente, poiché si riferisce a casi di beni solo genericamente collegati al reato. Nel caso in esame, invece:
vi è stato effettivo trasferimento di preziosi di provenienza illecita verso la società (circostanza documentata nel PVC e nelle intercettazioni);
i costi sono stati sostenuti per acquisire beni funzionali e indispensabili alla realizzazione del reato di riciclaggio.
Pertanto, il presupposto applicativo del comma 4-bis risulta pienamente integrato.
3. Sulla dedotta estensione analogica della norma
Il motivo è privo di pregio.
La condotta accertata Banca_1 atti qualificabili come delitto non colposo, per i quali è stata esercitata l'azione penale. L'art. 14, comma 4-bis, non richiede che l'attività d'impresa sia illecita in sé, ma che i beni e i servizi siano stati direttamente utilizzati per il compimento del reato.
Nel caso di specie:
i metalli preziosi rappresentano il “bene” attraverso cui è stato commesso il delitto di riciclaggio;
la loro acquisizione è coperta dalle fatture oggetto di recupero;
il reato non è un elemento esterno ma coinvolge direttamente l'attività d'impresa, utilizzata come veicolo per il riciclaggio.
Non vi è, quindi, alcuna applicazione analogica, bensì applicazione diretta della norma.
4. Sul vizio di motivazione dell'avviso
La doglianza è infondata.
La motivazione per relationem al PVC è pienamente legittima secondo consolidata giurisprudenza (Cass. nn. 4141/2016, 12007/2015, 23532/2014). L'avviso richiama puntualmente:
le indagini penali, le intercettazioni,
i rapporti tra la società e i compro–oro compiacenti, le movimentazioni bancarie simulate, il sistema di restituzione del denaro.
Non è richiesta la duplicazione delle risultanze del PVC, essendo esse note al contribuente e idonee a fondare la pretesa.
Nessuna specifica omissione istruttoria è dimostrata dall'appellante.
5. Sulla dedotta sproporzione delle sanzioni
Il motivo è infondato.
Le sanzioni sono state correttamente irrogate secondo gli artt. 1 e 5 D.Lgs. 471/1997, applicando il cumulo giuridico in misura conforme ai minimi edittali. Non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità, non trattandosi di IVA né di ipotesi riconducibili alla giurisprudenza europea richiamata.
La gravità delle violazioni – inserite in un contesto di criminalità organizzata – giustifica pienamente il trattamento sanzionatorio.
Si compensano le spese per la complessità delle questioni esaminate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente