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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
IL CO, Relatore
GRATTAROLA MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Spalto Gamondio 1/l 15100 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120249003305136000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120249003305136000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120249003305136000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120249003305136000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Richiama le ragioni del ricorso.
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25.07.24 la Ricorrente_1 Ricorrente_1 opponeva l'intimazione di pagamento n. 00120249003305136000 notificatale a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria recante la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 81.667,31 portato da cartelle esattoriali.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva l'inesigibilità dei crediti intimati per l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Evidenziava infatti la contribuente la data di notifica delle singole cartelle ed il decorso del termine prescrizionale da tale momento a quello della notifica dell'atto impugnato concludendo per l'annullamento dello stesso con vittoria di spese previa sospensione della sua esecutività.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria contestando le allegazioni della ricorrente, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso ed affermando la correttezza del proprio operato.
Osservava infatti l'Ufficio come, dalla data di avvenuta notifica delle cartelle e nel termine di cui all'art. 21
DLGS 546/92, la ricorrente non avesse interposto opposizione avverso le stesse con conseguente impossibilità di far valere le eccezioni relative al merito della pretesa ed i vizi di notifica.
Quanto all'invocata prescrizione, l'Agenzia richiamava il testo dell'art. 2946 C.C. che fissa il relativo termine in dieci anni dalla data di debenza del tributo richiamando all'uopo giurisprudenza di legittimità o conforto.
Osservava, inoltre, l'Ufficio come, in ogni caso, il termine di prescrizione fosse stato interrotto con atti idonei a tal fine privando in tal modo di pregio l'eccezione della ricorrente sul punto.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di tardività del ricorso e per il suo rigetto con vittoria di spese.
Con suo provvedimento in data 07.10.2024 Questa Corte di Giustizia, ritenutane l'infondatezza, rigettava l'istanza di sospensione rinviando all'udienza odierna per la discussione del merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare sorretto da giuridica fondatezza e, in quanto tale, dovrà essere rigettato.
Costituendosi nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria ha infatti prodotto copia degli atti interruttivi del termine di prescrizione invocato dalla ricorrente rendendo in tal modo del tutto tempestiva e legittima la notifica dell'atto impugnato così come la pretesa impositiva azionata.
La debenza delle somme portate dalle cartelle per cui è causa, infatti, non può essere oggetto di alcuna doglianza da parte della ricorrente stante la mancata impugnazione delle stesse entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della loro avvenuta notifica.
Poiché le spese seguono la soccombenza, la ricorrente dovrà essere tenuta alla loro rifusione a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 a rimborsare all'Agenzia delle Entrate- Riscossioni le spese processuali che liquida in € 1.500 per onorari, oltre ad accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLTRASIO STEFANO, Presidente
IL CO, Relatore
GRATTAROLA MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Spalto Gamondio 1/l 15100 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120249003305136000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120249003305136000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120249003305136000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120249003305136000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Richiama le ragioni del ricorso.
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25.07.24 la Ricorrente_1 Ricorrente_1 opponeva l'intimazione di pagamento n. 00120249003305136000 notificatale a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria recante la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 81.667,31 portato da cartelle esattoriali.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva l'inesigibilità dei crediti intimati per l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Evidenziava infatti la contribuente la data di notifica delle singole cartelle ed il decorso del termine prescrizionale da tale momento a quello della notifica dell'atto impugnato concludendo per l'annullamento dello stesso con vittoria di spese previa sospensione della sua esecutività.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria contestando le allegazioni della ricorrente, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso ed affermando la correttezza del proprio operato.
Osservava infatti l'Ufficio come, dalla data di avvenuta notifica delle cartelle e nel termine di cui all'art. 21
DLGS 546/92, la ricorrente non avesse interposto opposizione avverso le stesse con conseguente impossibilità di far valere le eccezioni relative al merito della pretesa ed i vizi di notifica.
Quanto all'invocata prescrizione, l'Agenzia richiamava il testo dell'art. 2946 C.C. che fissa il relativo termine in dieci anni dalla data di debenza del tributo richiamando all'uopo giurisprudenza di legittimità o conforto.
Osservava, inoltre, l'Ufficio come, in ogni caso, il termine di prescrizione fosse stato interrotto con atti idonei a tal fine privando in tal modo di pregio l'eccezione della ricorrente sul punto.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di tardività del ricorso e per il suo rigetto con vittoria di spese.
Con suo provvedimento in data 07.10.2024 Questa Corte di Giustizia, ritenutane l'infondatezza, rigettava l'istanza di sospensione rinviando all'udienza odierna per la discussione del merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare sorretto da giuridica fondatezza e, in quanto tale, dovrà essere rigettato.
Costituendosi nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria ha infatti prodotto copia degli atti interruttivi del termine di prescrizione invocato dalla ricorrente rendendo in tal modo del tutto tempestiva e legittima la notifica dell'atto impugnato così come la pretesa impositiva azionata.
La debenza delle somme portate dalle cartelle per cui è causa, infatti, non può essere oggetto di alcuna doglianza da parte della ricorrente stante la mancata impugnazione delle stesse entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della loro avvenuta notifica.
Poiché le spese seguono la soccombenza, la ricorrente dovrà essere tenuta alla loro rifusione a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Alessandria come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 a rimborsare all'Agenzia delle Entrate- Riscossioni le spese processuali che liquida in € 1.500 per onorari, oltre ad accessori di legge se dovuti.