Art. 4.
I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.
I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.