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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina CA Giudice rel.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14173/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. BILLONE MIRKO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, accogliere il ricorso previa concessione della richiesta sospensiva;
per l'effetto, ordinare alle parti resistenti di concedere il permesso di soggiorno per Protezione Speciale al sig. . Parte_1
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data
11/10/2024, il ricorrente, cittadino tunisino nato il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli il 19/09/2024, a seguito di sua istanza datata 05/09/2023. CP_1
2. La Commissione Territoriale, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno,
Pagina 1 osservando come la relativa istanza fosse fondata “esclusivamente sull'elemento lavorativo, non essendo stato documentato alcun altro elemento di integrazione”.
3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale.
3.1. In data 14/10/2024, ricorrendone i presupposti, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.2. Il , per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio con Controparte_1 comparsa di risposta nella quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
3.3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, celebratasi in presenza il giorno 18/12/2024, il difensore di parte ricorrente ha insistito nel ricorso e ha chiesto la conferma della sospensiva. Il
Giudice, previa conferma della sospensiva già accordata inaudita altera parte, ha fissato nuova udienza in presenza per la comparizione delle parti per il giorno 12/11/2025. A tale udienza è comparso il ricorrente, il quale, senza ausilio dell'interprete, ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni:
“sono in Italia da quasi sei anni. Vengo dalla Tunisia. Vivo a Calderara di Reno, ospite da un amico.
Faccio l'idraulico per l'azienda H2 O Impianti di . Faccio questo lavoro da due mesi. Prima lavoravo per CP_1
RA Cordua s.r.l. nell'edilizia. Io sono muratore, idraulico, elettricista. Io lavoravo come idraulico già in Tunisia.
Ho anche conseguito un diploma al riguardo in Tunisia che abbiamo prodotto.
Ho lavorato per RA Cordua per due anni. Prima ancora lavoravo in edilizia con Napa Immobiliare s.r.l.
Adesso ho un contratto a tempo indeterminato. Guadagno 1600,00 euro.
In Tunisia ho la mia famiglia, mia madre, mio padre e i miei fratelli. Non torno più. Sono partito per motivi economici.
Qui vivo meglio, nel tempo libero frequento amici e giochiamo a calcio, vado in palestra, non ho avuto problemi con la giustizia. Vorrei rimanere in Italia. Questa è la prima richiesta di permesso di soggiorno che ho fatto. Ci è voluto oltre un anno per avere un appuntamento e poi c'era stato un problema perché il mio nome era stato scritto in modo sbagliato.
Anzi prima avevo un permesso per richiesta di asilo, ho provato a usufruire del sistema dell'emersione lavorativa che era prevista per i domestici e le badanti ma non è andata. Dopo ho fatto questa domanda in Questura”.
Il Giudice, all'esito dell'audizione del ricorrente, ha quindi rimesso la causa in decisione.
DIRITTO
4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies
c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
Pagina 2 5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 5.09.2023, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023).
Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché della stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto e attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1.)
9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale
Pagina 3 di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita Per_1 lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Per_2
Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Pagina 4 9.1. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il medesimo è stato dapprima assunto, a far data dal 04/03/2024, alle dipendenze dell'impresa RA Cordua s.r.l. con contratto a tempo pieno e indeterminato nella mansione di manovale edile (cfr. lettera di assunzione a tempo pieno e indeterminato sottoscritta in data 01/03/2024). Attualmente, a decorrere dall'01/09/2025, egli risulta assunto a tempo pieno e indeterminato presso una nuova impresa, denominata H20 impianti s.r.l., ove svolge la mansione di termoidraulico (cfr. contratto di assunzione con rapporto di lavoro subordinato sottoscritto il
28/08/2025). Grazie all'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha percepito negli anni di permanenza in
Italia i seguenti redditi, pari a circa: € 18.800,00 nel 2024 (di cui € 474,00 di Cassa Integrazione), €
15.500,00 nel 2025 sino al 28/08 (di cui € 96,00 di Cassa integrazione), cui va certamente aggiunto l'importo netto derivante dalla busta paga di settembre 2025, pari ad € 1.625,00 (cfr. estratto conto previdenziale emesso il 31/10/2025 e busta paga del mese di settembre 2025).
Come elemento ulteriore da valutare per la sua integrazione, si consideri che il ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto ospite di un connazionale (cfr. comunicazione di ospitalità), e che ha radicato sul territorio italiano la propria identità sociale anche alla luce dei rapporti amicali ivi intrecciati
(cfr. verbale di udienza in Tribunale del 12/11/2025, ove il medesimo ha dichiarato: “qui vivo meglio, nel tempo libero frequento amici e giochiamo a calcio, vado in palestra, non ho avuto problemi con la giustizia”).
10. Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte
EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, Per_3 Per_4 Per_5
c. ). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. In proposito, nulli risultano il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti prodotti (cfr. certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Bologna).
11. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione
Pagina 5 speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, comma 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Pagina 6 Si comunichi
Così deciso in Bologna il 12/11/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina CA
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina CA Giudice rel.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14173/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. BILLONE MIRKO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, accogliere il ricorso previa concessione della richiesta sospensiva;
per l'effetto, ordinare alle parti resistenti di concedere il permesso di soggiorno per Protezione Speciale al sig. . Parte_1
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data
11/10/2024, il ricorrente, cittadino tunisino nato il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli il 19/09/2024, a seguito di sua istanza datata 05/09/2023. CP_1
2. La Commissione Territoriale, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno,
Pagina 1 osservando come la relativa istanza fosse fondata “esclusivamente sull'elemento lavorativo, non essendo stato documentato alcun altro elemento di integrazione”.
3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale.
3.1. In data 14/10/2024, ricorrendone i presupposti, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.2. Il , per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio con Controparte_1 comparsa di risposta nella quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
3.3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, celebratasi in presenza il giorno 18/12/2024, il difensore di parte ricorrente ha insistito nel ricorso e ha chiesto la conferma della sospensiva. Il
Giudice, previa conferma della sospensiva già accordata inaudita altera parte, ha fissato nuova udienza in presenza per la comparizione delle parti per il giorno 12/11/2025. A tale udienza è comparso il ricorrente, il quale, senza ausilio dell'interprete, ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni:
“sono in Italia da quasi sei anni. Vengo dalla Tunisia. Vivo a Calderara di Reno, ospite da un amico.
Faccio l'idraulico per l'azienda H2 O Impianti di . Faccio questo lavoro da due mesi. Prima lavoravo per CP_1
RA Cordua s.r.l. nell'edilizia. Io sono muratore, idraulico, elettricista. Io lavoravo come idraulico già in Tunisia.
Ho anche conseguito un diploma al riguardo in Tunisia che abbiamo prodotto.
Ho lavorato per RA Cordua per due anni. Prima ancora lavoravo in edilizia con Napa Immobiliare s.r.l.
Adesso ho un contratto a tempo indeterminato. Guadagno 1600,00 euro.
In Tunisia ho la mia famiglia, mia madre, mio padre e i miei fratelli. Non torno più. Sono partito per motivi economici.
Qui vivo meglio, nel tempo libero frequento amici e giochiamo a calcio, vado in palestra, non ho avuto problemi con la giustizia. Vorrei rimanere in Italia. Questa è la prima richiesta di permesso di soggiorno che ho fatto. Ci è voluto oltre un anno per avere un appuntamento e poi c'era stato un problema perché il mio nome era stato scritto in modo sbagliato.
Anzi prima avevo un permesso per richiesta di asilo, ho provato a usufruire del sistema dell'emersione lavorativa che era prevista per i domestici e le badanti ma non è andata. Dopo ho fatto questa domanda in Questura”.
Il Giudice, all'esito dell'audizione del ricorrente, ha quindi rimesso la causa in decisione.
DIRITTO
4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies
c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
Pagina 2 5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 5.09.2023, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023).
Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché della stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT. Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto e attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1.)
9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale
Pagina 3 di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita Per_1 lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Per_2
Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Pagina 4 9.1. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il medesimo è stato dapprima assunto, a far data dal 04/03/2024, alle dipendenze dell'impresa RA Cordua s.r.l. con contratto a tempo pieno e indeterminato nella mansione di manovale edile (cfr. lettera di assunzione a tempo pieno e indeterminato sottoscritta in data 01/03/2024). Attualmente, a decorrere dall'01/09/2025, egli risulta assunto a tempo pieno e indeterminato presso una nuova impresa, denominata H20 impianti s.r.l., ove svolge la mansione di termoidraulico (cfr. contratto di assunzione con rapporto di lavoro subordinato sottoscritto il
28/08/2025). Grazie all'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha percepito negli anni di permanenza in
Italia i seguenti redditi, pari a circa: € 18.800,00 nel 2024 (di cui € 474,00 di Cassa Integrazione), €
15.500,00 nel 2025 sino al 28/08 (di cui € 96,00 di Cassa integrazione), cui va certamente aggiunto l'importo netto derivante dalla busta paga di settembre 2025, pari ad € 1.625,00 (cfr. estratto conto previdenziale emesso il 31/10/2025 e busta paga del mese di settembre 2025).
Come elemento ulteriore da valutare per la sua integrazione, si consideri che il ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto ospite di un connazionale (cfr. comunicazione di ospitalità), e che ha radicato sul territorio italiano la propria identità sociale anche alla luce dei rapporti amicali ivi intrecciati
(cfr. verbale di udienza in Tribunale del 12/11/2025, ove il medesimo ha dichiarato: “qui vivo meglio, nel tempo libero frequento amici e giochiamo a calcio, vado in palestra, non ho avuto problemi con la giustizia”).
10. Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte
EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, Per_3 Per_4 Per_5
c. ). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. In proposito, nulli risultano il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti prodotti (cfr. certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Bologna).
11. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione
Pagina 5 speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, comma 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Pagina 6 Si comunichi
Così deciso in Bologna il 12/11/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina CA
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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