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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NI UC, Presidente
CI AN, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3151/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Comune di RO - Via Ostiense 131/l 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 S.p.a. - CF_Resistente2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AM S.p.a. - Societa' Con NI CI - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 00142 RO RM
EQ RO SP - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Via Ostiense 131/l 00154 RO RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14341/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVV. PAGAM. n. 112090053430 TARI 2020
- AVV. PAGAM. n. 112090074355 TARI 2020
- AVV. PAGAMENTO n. 112190020228 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112190056147 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022351309 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022351329 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022351330 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante RO Capitale, quale soggetto pubblico adottante cinque avvisi di pagamento Ta.ri. relativi ai locali commerciali del punto vendita di Indirizzo_2, con insegna “Pam City”, all'interno del Centro Commerciale “Società_1” (n. 112090053430, anni 2019 e I° semestre 2020 per euro 15.212,53, n. 112090074355, II° semestre 2020 per euro 8.697,97, n. 112190020228, I° semestre
2021 per euro 7.495,40 e n. 112190056147 II° semestre 2021 per euro 12.255,66, nonchè l'avviso di accertamento esecutivo n. QB\2022\351309, anno 2019 per euro 495,52), nonchè gli avvisi di accertamento esecutivo n. QB\2022\351329, anno 2020 per euro 806,13, e n. QB\2022\351330, anno
2021, per euro 74,70), con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 14341/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, sez. 33, con cui è stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento degli atti lesivi con condanna al pagamento delle spese di lite.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre i termini previsti per legge, ossia oltre sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato;
- l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atti di natura diversa, quali gli avvisi di pagamento (bollette ordinarie) emessi da AMA S.p.a. per conto del Comune di RO ed avvisi di accertamento esecutivo emessi a seguito di un sopralluogo e conseguente verbale di contestazione da parte di Società_2 S.p.A., che erano stati notificati, quindi, anche in periodi diversi;
quest'ultimi atti accertativi sono stati poi annullati con i provvedimenti n. QB\2022\595489; n. QB\2022\595475 e n.
QB\2022\595478;
- relativamente agli avvisi di pagamento, si precisa che questi recano il tributo dovuto per il periodo
2019 – 2021 dalla Resistente_2 S.p.A. in relazione all' utenza ivi indicata;
le superfici in cui la stessa società dichiara che vengono prodotti rifiuti speciali sono le superfici destinate alla vendita (categoria tariffaria 22) ed ai magazzini (categoria tariffaria 04); pertanto, con riferimento alla richiesta di detassazione della superficie su cui si producono rifiuti da ritenersi speciali non assimilabili per qualità
(imballaggi terziari) e quantità, si evidenzia che l'esclusione spetta solo in relazione alla porzione di fabbricato ove vengono prodotti gli imballaggi terziari, pertanto, ai fini della corretta applicazione delle categorie tariffarie è necessario delimitare in maniera puntuale la porzione di superficie utilizzata per la produzione di tali rifiuti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, 5 e 6, del Regolamento TARI approvato con delibera
A.C. 116/2020, applicabile ratione temporis;
per l'applicazione di tale agevolazione viene richiesta la presentazione da parte del contribuente di specifica planimetria catastale (preferibilmente in formato
DWG) con indicazione della destinazione d'uso di ogni singola area, in quanto, la superficie, ove si producono rifiuti speciali, deve essere bene delimitata e possedere specifiche caratteristiche strutturali e funzionali;
ne conseguirebbe che la pretesa, fatta valere nel giudizio di primo grado, di escludere integralmente dal pagamento del tributo le aree destinate alla vendita (categoria tariffaria 22), ed i magazzini (categoria tariffaria 04) si pone in contrasto con la normativa vigente;
- in ordine all'asserita doppia imposizione e arricchimento indebito dell'amministrazione si rappresenta che appare del tutto fuorviante la proposizione di tale motivo di ricorso, in quanto la società istante, partirebbe dall'erroneo assunto che, in presenza di smaltimento “in proprio”, si abbia comunque diritto all'esenzione totale dell'imposta che si estenderebbe per ciò solo all'intera superficie di vendita e ai magazzini;
in caso di idonea documentazione fornita, la rideterminazione della tassa viene calcolata sulla prima bolletta utile, comportando la compensazione all'atto dei successivi pagamenti;
si ribadisce altresì che, nel caso in cui il contribuente dimostri di aver avviato al recupero tale tipologia di rifiuti assimilati agli urbani, si applica, come prevista dal Regolamento Ta.Ri., una riduzione che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa, calcolata sulla base della quantità di rifiuti smaltiti in proprio ai sensi dell'art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013;
- in merito all'ulteriore doglianza della ricorrente sull'asserita illegittimità del Regolamento comunale inerente la previsione dell'art. 16 del Regolamento Comunale si eccepisce il difetto di giurisdizione essendo la relativa domanda di competenza del giudice amministrativo.
Con atto di controdeduzioni della Resistente_2 SpA si eccepisce l'infondatezza della domanda di appello in ragione di precedenti giurisprudenziali della stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di RO;
inoltre, in rito, si rileva l'inammissibilità del ricorso in appello per mancato deposito della relativa prova della notifica;
una ulteriore ipotesi di inammissibilità del ricorso in appello deriverebbe dalla genericità delle censure prospettate senza alcun riferimento agli specifici capi della sentenza adottata;
nel merito, si insiste nell'affermare la regolarità della decisione censurata nella parte in cui è stata acclarata la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado di RO Capitale;
infine, la stessa parte resistente ritiene che sia priva di rilievo l'eccepita tardività del primo gravame dato che, nel caso specifico, non sarebbe preclusa al contribuente la possibilità di impugnare contestualmente l'Avviso di pagamento unitamente al successivo Avviso di accertamento per la medesima annualità di cui si chiede la condanna al rimborso non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesa impositiva, che può essere contestata in tale sede;
inoltre, i documenti depositati non sono idonei a provare il momento dell'avvenuta notifica degli atti impugnati;
si rileva, altresì, in via di eccezione che il Comune resistente solo in grado di appello avrebbe prospettato indebitamente la debenza della quota fissa della TARI in contestazione;
la suddetta censura, oltreché inammissibile perché proposta per la prima volta in grado di appello, è anche infondata nel merito.
In via incidentale si contesta la parziale erroneità della sentenza di primo grado, in quanto il giudice adito, pur accogliendo il ricorso proposta da Resistente_2 non ha esaminato la parte della domanda giudiziale volta a far valere il proprio diritto al rimborso da parte di RO Capitale della somma di
€ 43.661,56 medio tempore corrisposti per la TARI relativa alle annualità 2019-2021, pur non essendo dovuto il versamento in ragione delle pretesa esenzione. La decisione gravata avrebbe limitato l'accoglimento al rimborso solo parziale di € 2.916,19, non avendo computato allo scopo le somme versate per effetto degli atti annullati in via giurisdizionale.
In via residuale la parte appellata, ed in via meramente cautelativa, ripropone nella attuale fase del giudizio le censure rimaste assorbite nella sentenza gravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la definizione dell'oggetto del giudizio di primo grado, nonché la motivazione del giudice a quo posta a base della sentenza in contestazione al fine di verificare se la stessa sia di per sé in grado di resistere alle doglianze ed alle eccezioni sollevate dalle parti costituite anche in via incidentale.
La materia del contendere introdotta con il ricorso di primo grado, come definita nella sentenza gravata, riguarda in particolare la contestazione dei seguenti atti:
- Avviso di pagamento n. 112090053430 di 15.212,53 euro per l'anno 2019 e il I sem. 2020;
- Avviso di pagamento n. 112090074355 di 8.697,97 euro per il II sem. 2020;
- Avviso di pagamento n. 112190020228 di 7.495,40 euro per il I sem. 2021;
- Avviso di pagamento n. 112190056147 di 12.255,66 euro per il II sem. 2021;
- Avviso accertamento esecutivo prot. 19 luglio 2022 n. QB/2022/351309 (rif. n. 9399/2022) di 495,52 euro Anno 2019;
- Avviso accertamento esecutivo prot. 19 luglio 2022 n. QB/2022/351329 (rif. n. 9400/2022) di 806,13 euro Anno 2020;
-Avviso di accertamento esecutivo prot. 19 luglio 2022 n. QB/2022/351330 (rif. n. 9401/2022) di 74,70 euro Anno 2021.
Il Ricorrente prospetta, come motivi di doglianza secondo il giudice di prime cure, la Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 649, Legge 147/2013 in relazione all'art. 184, c. 3, lett. e), D.L. vo n. 152/2006, nonché dell'art. 8 del Reg. comunale TARI 2019 e 2020 e dell'art. 8 Reg. comunale TARI 2021 poichè il
Comune non avrebbe escluso le superfici di vendita e i magazzini, che producono rifiuti speciali, dal computo della superficie tassabile. Altresì, prospetta la violazione e falsa applicazione del Regolamento
CE n. 1069/2009 anche in relazione al D.Lgs. 1 ottobre 2012 n. 186 e all'art. 1, c. 649 Legge n. 147/2013
e la violazione dell'art. 8 Reg. comunale TARI 2019 2020 e dell'art. 8 Reg. comunale TARI 2021, atteso che gli avvisi impugnati assoggettano a tassazione i laboratori del punto vendita, trattandosi di superfici che debbono considerarsi esenti per Legge perché produttive di rifiuti speciali alimentari di "Categoria 3", che la società ricorrente provvede a smaltire in proprio mediante ditta specializzata. Altro motivo di gravame è la circostanza secondo la quale l'Amministrazione comunale ha ritenuto di dover assoggettare a tassazione la quasi totalità della superficie del punto vendita, senza considerare che questo dispone di superfici adibite a cella ortofrutta e cella salumi e formaggi, ebbene tali vani di natura tecnica sono inidonei a produrre rifiuti. Con specifico riferimento agli Avvisi di accertamento, ulteriore motivo di illegittimità è riferito al difetto di motivazione. Infatti, la parte ricorrente, eccepisce che i provvedimenti contengono soltanto l'indicazione della superficie ritenuta tassabile, senza indicare la norma di Legge o di
Regolamento comunale assunta a presupposto per la tassazione, nè le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione ad attribuire alle superfici del punto vendita una diversa categoria tariffaria. Conclude il
Ricorrente con la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, con condanna del Comune di
RO Capitale, di AM S.p.A. e di EQ RO S.p.A. al rimborso di tutti gli importi versati da Resistente_2 che sono quantificati in 2.916,19 euro che l'Amministrazione ha indebitamente trattenuto a dispetto delle Istanze presentate e che, costituendo un indebito oggettivo, dovranno essere restituiti maggiorati di interessi in misura propria di ciascuna annualità.
Dal confronto con il contenuto dell'atto di ricorso di primo grado si desume che la domanda giudiziale è indirizzata altresì a chiedere la disapplicazione della disciplina in merito all'assimilazione contenuta nel
Regolamento comunale di RO Capitale per la gestione dei rifiuti che vizia in via derivata i provvedimenti impugnati anche in ragione della palese illegittimità dei criteri comunali qualitativi e quantitativi stabiliti per l'assimilazione ed applicabili agli anni d'imposta 2019-2020.
Posto e dato per non contestata la tardiva costituzione in giudizio di RO Capitale nel giudizio di primo grado, il Collegio ha ritenuto di riassumere le ragioni dell'accoglimento, ivi compresa la domanda di accertamento del rimborso ad € 2.916,19 a favore della Resistente_2 S.p.a. come dalla stessa richiesto, sulla falsariga della motivazione che segue.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, Sez. 33, lette le eccezioni rilevate dalle parti costituite, mentre AM SP e EQ RO SP non costituite, ed analizzata la documentazione prodotta, accoglie il ricorso sulla base della seguente argomentazione: L'art. 62, comma 3, d. lgs.507/1993 afferma che ... “di escludere dal calcolo della TARI i locali produttivi di rifiuti speciali per i quali ogni onere di raccolta e smaltimento è posto a carico non dell'ente locale, ma dello stesso soggetto produttore”, ebbene dalla situazione di fatto relativa ai locali utilizzati dalla contribuente, nonchè dalla documentazione prodotta dalla Società con la quale si dimostra che per i rifiuti speciali la ricorrente provvedesse allo smaltimento mediante l'intervento di ditte specializzate i cui costi sono a carico della ricorrente, nonchè ha fornito chiarimenti esibendo la documentazione relativa alla planimetria della superfice soggetta a tassazione. Altresì risulta pagata per la TARI 2021 complessivi 7.495,40 euro e Il Comune non ha mai compensato l'importo già versato dal contribuente per l'acconto TARI 2021, nonostante le reiterate richieste avanzate dalla società, da ultimo si individua un credito di 2.916,19 euro vantato dalla società oggetto di rimborso. In merito alla tardività, si evidenzia che la costituzione in giudizio ma soprattutto la produzione documentale da parte di RO Capitale, avvenuta il 6 ottobre 2023, è chiaramente tardiva e la produzione documentale è inammissibile. Alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, sez 33, accoglie il presente ricorso.
Prima di dare corso all'esame dei motivi di appello principale ed incidentale occorre rilevare, altresì,
l'infondatezza delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa della parte appellata.
La prima eccezione è infondata.
Seppure risulta indiscusso il principio secondo cui la prova della notifica del ricorso in appello a mezzo
PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito nel sistema PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", perché soltanto tale formato garantisce che il messaggio di posta elettronica è esattamente corrispondente all'originale (cfr. cassazione n. 16189/2023 ed in particolare Sentenza del 24 marzo 2025,
n. 2368 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'omesso deposito del file .eml, ove non si sia provveduto neppure mediante supporto analogico - nel caso di impossibilità di deposito telematico - comporta la nullità della notifica del ricorso in appello), tuttavia la stessa giurisprudenza ammette che la costituzione in giudizio della parte avversa evocata sana il mancato deposito della prova dell'avvenuta notifica.
Secondo questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, Sez. 11, con sentenza 16.4.2025 n.
2792: in caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC, l'omesso deposito degli originali o dei duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di
"strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6
CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (in applicazione del principio, la Corte territoriale, nel respingere l'eccezione pregiudiziale del contribuente avente ad oggetto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, a fronte della indimostrata tempestività della notifica, via pec, dell'atto processuale inviato ai propri difensori, ha altresì osservato che, non avendo il contribuente specificamente contestato la conformità delle copie prodotte agli originali ricevuti, detta nullità è sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nell'avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata).
Del pari destituita di fondamento risulta la seconda eccezione, sollevata dalla parte appellata, poiché, seppure non sempre correttamente epigrafate, le doglianze contenute nell'atto introduttivo dell'appello sono del tutto evincibili dalle argomentazioni in fatto ed in diritto prospettate, dando in concreto alla parte avversa il modo di svolgere le proprie difese.
Con il primo motivo di appello RO Capitale assume che il ricorso di primo grado sia oggettivamente tardivo poiché lo stesso era stato notificato a mezzo Pec a RO Capitale in data 28.10.2022, mentre gli avvisi di pagamento impugnati erano stati notificati alla Società Resistente_2 S.p.A. a mezzo Pec, rispettivamente in data: - avviso n. 112190020228 notificato il 30.06.2021; - avviso n. 112190056147 notificato il 15.11.2021, come si può agevolmente evincere dalle ricevute di consegna degli atti all'indirizzo Pec della Resistente_2 S.p.A., allegate in copia.
Anche se la difesa della parte appellata eccepisce che la produzione documentale non è di per sé idonea a dimostrare cosa è stato notificato nelle date sopra indicate se non una generica descrizione dell'oggetto del messaggio pec e senza la prova di invio di documenti allegati, la legale conoscenza degli stessi la si desume indirettamente dall'avvenuto pagamento degli avvisi impugnati.
La stessa parte appellata nel proprio atto di controdeduzione assume le seguenti circostanze: “Il Comune di RO ed AMA SpA hanno ignorato la denunzia e la regola della intassabilità delle superfici commerciali produttive di rifiuti speciali e hanno emesso gli Avvisi di pagamento: ▪ n. 112090053430 (doc.1) per il pagamento di 15.212,53 € (TARI 2019 - acconto TARI 2020); ▪ n. 112090074355 (doc.2) per il pagamento di 8.697,97 € (TARI 2020); ▪ n. 112190020228 (doc.3) per il pagamento di 7.495,40 € (acconto TARI
2021); Per non incorrere in sanzioni, ma senza prestare acquiescenza al Tributo, Resistente_2 ha provveduto al pagamento degli Avvisi rispettivamente in data 29 settembre 2020, 22 dicembre 2020 e 28 luglio 2021 (v. ricevute di pagamento sub docc.1-3).”.
Del tutto infondata risulta poi l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado poiché riferito a più atti impugnati di natura diversa ed adottati da soggetti pubblici diversi (bollette ed atti di accertamento emessi da Resistente_2 e EQ RO S.p.a.).
Si può ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
Ne consegue che, al di là della formale individuazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario,
l'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, configura la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato.
Per cui la giurisprudenza ha da sempre ritenuto che l'elenco contenuto nell'articolo 19 del D.Lgs. n.
546/1992 è elenco tassativo che però non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi (Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020). In merito alla questione sopra esposta, la difesa di RO Capitale afferma che gli atti accertativi sono stati annullati con i provvedimenti n. QB\2022\595489; n. QB\2022\595475 e n. QB\2022\595478 solo per intervenuto pagamento da parte di Resistente_2 della maggior somma dovuta con riferimento agli interessi ed alle sanzioni.
Nel merito del potere impositivo esercitato da RO Capitale con l'adozione dei citati avvisi di accertamento la parte appellante insiste nel ritenere inammissibile la richiesta di detassazione della superficie su cui si producono rifiuti da ritenersi speciali non assimilabili per qualità (imballaggi terziari) e quantità ai rifiuti urbani. La doglianza si risolve nella tautologica affermazione che, al fine di ottenere l'agevolazione, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, gli interessati devono produrre a RO Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo, allegando, a pena di inammissibilità, idonea documentazione ossia l'attestazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo;
la copia dei formulari di identificazione di trasporto debitamente compilati, dal quale devono risultare il nome e l'indirizzo del produttore e del detentore, l'origine e la tipologia e quantità del rifiuto,
l'impianto di destinazione, la data e il percorso dell'istradamento, il nome e l'indirizzo del destinatario e la copia del contratto con la società o la ditta incaricata.
Per ciò che riguarda la rilevanza della doglianza prospettata giova segnalare il richiamo di una recente decisione della Corte di Cassazione, l'ord. 28 luglio 2025, n. 21689.
Nella sostanziale e complessiva continuità normativa, di natura tributaria, tra Tarsu, Tia, Tares, Tari, aventi tutte struttura autoritativa e non sinallagmatica, con conseguente estensione dei principi informatori dell'imposizione e generale doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica (così Cass. n. 19631/2024, che richiama Cass. n. 21490/22; Cass. n. 8088- 8089/20), si ripetono riflessioni e principi già svolti dal giudice di legittimità, anche in tempi recenti (v. Cass., Sez. T., 2 agosto 2023, n. 23584, ai cui Associazione_1 contenuti si rinvia), osservando quanto segue.
L'esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto di un'allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che compete all'amministrazione dimostrare i fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. ancora in termini, tra le tante,
Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5667; Cass., Sez. T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. V, 7 luglio
2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio
2011, n. 775).
Per tale via, quindi, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004,
n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile
2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Nominativo_1, 13 febbraio 2023 n. 4397 e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Nel medesimo senso, da ultimo (v. Cass., Sez. T., 1 aprile 2025, n. 8595), si è ribadito che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13086 del 01/06/2006, Cass., Sez. 5, Sentenza n.
17599 del 29/07/2009).
In particolare, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; conf.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2623 del 27/01/2023).
Sussiste, quindi, un obbligo dichiarativo ex ante, non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare ex post la tipologia di rifiuti prodotti in prevalenza e l'avvenuto smaltimento in proprio degli stessi nel rispetto del D.P.R. n. 254/2003 (cfr. Cass., Sez. T., 1 aprile 2025, n. 8595).
Sul punto la parte appellata si limita nell'attuale fase e si è limitata in primo grado a depositare in giudizio unicamente la seguente documentazione:
- due istanze di autotutela tari 2021 e 2022;
- tre istanze di riduzione proposta per gli anni 2021 inviate il 31 gennaio 2022 con allegati i formulari di identificazione del rifiuto riferiti a varie sedi di vendita della Resistente_2 SP;
- copia di due contratti con la SAPI per lo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2019-2023.
- tre dichiarazioni di avvenuto avvio a riciclo anni 2019, 2020 e 2021, firmata dalla Società_4 S.r.l. senza data (le ultime due) e senza prova che la stessa sia stata consegnata a RO Capitale attraverso i soggetti deputati a riceverla;
- due formulari rifiuti del 13.7.2019 e del 7.8.2021;
- copia di una planimetria non firmata da un tecnico abilitato e priva di una relazione esplicativa di riferimento circa la destinazione specifica delle singole aree distinte soltanto con colori diversi (celestino per indicare i locali con produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
rosa con riferimento ai locali produttivi di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico;
verde per indicare i locali produttivi di rifiuti speciali di categoria 3; grigio per richiamare i locali inidonei a produrre rifiuti, quali le celle); il descritto rilievo è sufficiente per dimostrare che la stessa planimetria, anche dalla semplice visione del documento, non è idonea a spiegare perché le superfici di vendita graficamente rilevabili, ma non puntualmente indicate, distinte da quelle produttive di rifiuti speciali dovrebbero essere ritenute esenti quando nelle stesse è pacifico che vi sia presenza umana dei clienti e degli addetti alla vendita, con ciò rendendo evidente una ragione ostativa al riconoscimento dell'esenzione totale e/o parziale dalla TARI richiesta dalla società interessata in quanto la situazione di fatto rilevabile secondo la comune esperienza non esclude oggettivamente la produzione di rifiuti ordinari, o comunque con essi compatibili, e quindi destinati allo smaltimento attraverso il servizio pubblico fornito da RO Capitale. Appare evidente che a fronte della scarsa consistenza della documentazione prodotta e della mancanza di prova dell'inoltro tempestivo della stessa all'amministrazione deputata all'accertamento dell'imposta, il giudice di primo grado non poteva, anche per la giurisprudenza di legittimità sopra riportata in maniera dettagliata, accogliere la domanda di impugnazione ed allo stesso modo rispondere positivamente alla richiesta di rimborso irritualmente prospettata già con il ricorso di primo grado e riassunta con la prospettazione del motivo indicentale subardinato alla conferma dell'esito positivo della sentenza di primo grado con cui è stata accolta la domanda principale avviata con il ricorso originario (annullamento giurisdizionale degli avvisi e degli atti di accertamento esecutivo relativi alla TARI di cui è merito).
Va, altresì, rilevato in concreto che il contribuente che intende beneficiare di detassazione ai fini TARI di parte delle superfici di vendita ha l'onere di dimostrare l'entità effettiva di tali superfici in cui vengono prodotti solo rifiuti speciali, quali sono quelli derivanti da imballaggi terziari, e non rifiuti urbani o assimilati, nei quali risultano inclusi, invece, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari. Secondo la vigente disciplina nazionale in materia, D. Lgs. n. 116 del 2020, i soli imballaggi terziari sono qualificati come rifiuti speciali, poiché solo tali imballaggi devono essere trattati e avviati per il recupero da chi li produce;
al di fuori, quindi, del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Gli imballaggi primari e quelli secondari sono considerati, invece, alla stregua dei rifiuti urbani (con conseguente assoggettamento a tale servizio) anche per utenze “non domestiche”, quali sono, indubbiamente, anche i supermercati e le grandi strutture di vendita.
Secondo la illustrata pretesa della società appellata, le superfici dell'esercizio commerciale de quibus
(complessivi mq. 762), dove si svolge l'attività nel settore della Grande Distribuzione di generi alimentari ed altri generi non alimentari, producono, per loro natura, grandi quantità di rifiuti di imballaggi terziari, quali imballaggi, carta, cartone, che l'art. 184 del D.lgs. 152/2006 qualifica come rifiuti speciali non pericolosi e che, ai sensi degli artt. 221 e 226 del D.L.vo 152/2006, non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, dovendo il soggetto interessato provvedere in modo autonomo al loro smaltimento e avvio al recupero.
Per contrastare l'ammissibilità della pretesa, RO Capitale eccepisce e rileva come motivo di doglianza che a tale riguardo la Società ricorrente (attuale appellata) non ha mai fornito alcuna perizia asseverata attestante lo stato dei luoghi oggetto del contendere, che evidenziasse la specifica destinazione d'uso della superficie, che si possa ritenere ex sè idonea alla produzione di tali rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani.
Inoltre, si rileva da parte dell'appellante, come verificato per tabulas, che i documenti prodotti da controparte per sostenere la propria estraneità, di fatto, alla debenza del tributo, sono ritenuti impropriamente adeguati a supportare tale tesi, ma, al di là della loro mole ingannevole, non sono tutti quelli richiesti dall'amministrazione per ottenere le agevolazioni domandate.
Allo stesso modo, si rileva che è prevista ai sensi del Regolamento vigente ratione temporis una riduzione della quota variabile della Tariffa Rifiuti proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero tramite soggetti autorizzati, purché comunque provata;
tale prova non deve essere data all'esito del ricevimento degli avvisi di accertamento, bensì in via preventiva con specifica e apposita dichiarazione.
Si afferma, altresì, da parte appellante che da verifiche effettuate, per i punti vendita oggetto degli avvisi impugnati, non risultano essere state presentate dalla Resistente_2 S.p.A. apposite istanze di agevolazione ambientale, corredate dalla prevista documentazione, né queste sono, come anticipato, sostituibili con una dichiarazione successiva, né tantomeno con la produzione di fatture, che in quanto documenti contabili attengono a quelle produzioni che fanno prova solo contro l'imprenditore ex art. 2709
c.c..
Per quanto attiene alla correlata domanda della parte appellata in termini di disapplicazione delle norme regolamentari vigenti per RO Capitale, la stessa non può essere considerata ammissibile poiché la relativa prospettazione è concessa soltanto in presenza di vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) e non in ragione della contestazione delle scelte discrezionali delle tariffe e delle assimilazioni e/o esenzioni: in materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, ex art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
Pertanto, risulta del tutto infondata nel merito la pretesa disapplicazione mancando i presupposti (cfr.
Cassazione Sez. 5, sent. 12 giugno 2024, n. 16287; Sez. 5, sent. 3 dicembre 2019, n. 31461).
Inoltre, la delibera istitutiva del Regolamento in esame non necessita di motivazione: in tema di TARSU (o di TARI), non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge a una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali e aree tassabili.
Da ultimo, in ragione dei motivi di accoglimento dall'appello principale esaminato, non risulta rilevante la produzione documentale prodotta in giudizio dalla parte resistente circa i precedenti giurisprudenziali citati al fine di dimostrare la valenza di giudicati esterni che possano indurre a confermare l'accoglimento della pretesa della parte appellata che risulta essere comunque priva di prove documentali sufficienti e congruenti. In particolare, non sono del tutto pertinenti con riferimento alle doglianze prospettate nell'attuale giudizio;
invero, con riguardo alle sentenze della Sezione 13^ di questa Corte nn. 1426 del
29.2.2024, 6870 dell'8.6.2022 e 7551 del 29.12.2023, è sufficiente rilevare che nei relativi giudizi non sarebbe affatto rilevata e contestata la sufficienza della documentazione prodotta ed inviata ai competenti organi dell'amministrazione capitolina, essendosi il collegio limitato a rilevare il divieto della doppia imposizione, oppure il riconoscimento della qualidificazione dei prodotti da imballaggio come rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
In definitiva, nonostante le reiterate e complesse argomentazioni ex adverso svolte, si evidenzia che, di fatto, Resistente_2 S.p.A. non ha assolto all'onere della prova, sia per l'esatta delimitazione delle superfici produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani che per la reale consistenza degli altri presupposti richiesti dalla normativa, primaria e secondaria, per l'attribuzione dei benefici di esenzione, sia pure parziale, invocati. Inoltre giova ribadirsi che per gli stessi documenti non vi è una prova piena dell'inoltro di tutti agli organi competenti a riceverli nei termini imposti dalla disciplina di settore.
Tanto è sufficiente, per la ragione più liquida, per giudicare assorbita ogni altra censura o eccezione prospettata e non esaminata, contenuta nell'appello principale o in quello indicentale, il cui esito rimane, comunque pregiudicato dalle ragioni giuridice e di fatto poste a base del giudizio di fondatezza delle prevalenti ed assorbenti doglianze prospettate dalla parte appellante.
Per i motivi sopra espressi e per la giurisprudenza richiamata, l'appello di RO Capitale va accolto, con conseguente riforma della decisione gravata e reiezione del proposto ricorso di primo grado. In base a quanto osservato in merito il ricorso incidentale va respinto.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello di RO Capitale va accolto e respinto il ricorso incidentale.
Condanna Resistente_2 SpA al pagamento a favore di RO Capitale delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in complessivi € 1500 per il primo grado ed € 1.600 per l'attuale. Per mero errore materiale nel dispositivo inserito a sistema non si è dato conto del rigetto del ricorso incidentale.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
UC NI AN CI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NI UC, Presidente
CI AN, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3151/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Comune di RO - Via Ostiense 131/l 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 S.p.a. - CF_Resistente2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AM S.p.a. - Societa' Con NI CI - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 00142 RO RM
EQ RO SP - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Via Ostiense 131/l 00154 RO RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14341/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVV. PAGAM. n. 112090053430 TARI 2020
- AVV. PAGAM. n. 112090074355 TARI 2020
- AVV. PAGAMENTO n. 112190020228 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112190056147 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022351309 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022351329 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022351330 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante RO Capitale, quale soggetto pubblico adottante cinque avvisi di pagamento Ta.ri. relativi ai locali commerciali del punto vendita di Indirizzo_2, con insegna “Pam City”, all'interno del Centro Commerciale “Società_1” (n. 112090053430, anni 2019 e I° semestre 2020 per euro 15.212,53, n. 112090074355, II° semestre 2020 per euro 8.697,97, n. 112190020228, I° semestre
2021 per euro 7.495,40 e n. 112190056147 II° semestre 2021 per euro 12.255,66, nonchè l'avviso di accertamento esecutivo n. QB\2022\351309, anno 2019 per euro 495,52), nonchè gli avvisi di accertamento esecutivo n. QB\2022\351329, anno 2020 per euro 806,13, e n. QB\2022\351330, anno
2021, per euro 74,70), con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 14341/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, sez. 33, con cui è stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento degli atti lesivi con condanna al pagamento delle spese di lite.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre i termini previsti per legge, ossia oltre sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato;
- l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atti di natura diversa, quali gli avvisi di pagamento (bollette ordinarie) emessi da AMA S.p.a. per conto del Comune di RO ed avvisi di accertamento esecutivo emessi a seguito di un sopralluogo e conseguente verbale di contestazione da parte di Società_2 S.p.A., che erano stati notificati, quindi, anche in periodi diversi;
quest'ultimi atti accertativi sono stati poi annullati con i provvedimenti n. QB\2022\595489; n. QB\2022\595475 e n.
QB\2022\595478;
- relativamente agli avvisi di pagamento, si precisa che questi recano il tributo dovuto per il periodo
2019 – 2021 dalla Resistente_2 S.p.A. in relazione all' utenza ivi indicata;
le superfici in cui la stessa società dichiara che vengono prodotti rifiuti speciali sono le superfici destinate alla vendita (categoria tariffaria 22) ed ai magazzini (categoria tariffaria 04); pertanto, con riferimento alla richiesta di detassazione della superficie su cui si producono rifiuti da ritenersi speciali non assimilabili per qualità
(imballaggi terziari) e quantità, si evidenzia che l'esclusione spetta solo in relazione alla porzione di fabbricato ove vengono prodotti gli imballaggi terziari, pertanto, ai fini della corretta applicazione delle categorie tariffarie è necessario delimitare in maniera puntuale la porzione di superficie utilizzata per la produzione di tali rifiuti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, 5 e 6, del Regolamento TARI approvato con delibera
A.C. 116/2020, applicabile ratione temporis;
per l'applicazione di tale agevolazione viene richiesta la presentazione da parte del contribuente di specifica planimetria catastale (preferibilmente in formato
DWG) con indicazione della destinazione d'uso di ogni singola area, in quanto, la superficie, ove si producono rifiuti speciali, deve essere bene delimitata e possedere specifiche caratteristiche strutturali e funzionali;
ne conseguirebbe che la pretesa, fatta valere nel giudizio di primo grado, di escludere integralmente dal pagamento del tributo le aree destinate alla vendita (categoria tariffaria 22), ed i magazzini (categoria tariffaria 04) si pone in contrasto con la normativa vigente;
- in ordine all'asserita doppia imposizione e arricchimento indebito dell'amministrazione si rappresenta che appare del tutto fuorviante la proposizione di tale motivo di ricorso, in quanto la società istante, partirebbe dall'erroneo assunto che, in presenza di smaltimento “in proprio”, si abbia comunque diritto all'esenzione totale dell'imposta che si estenderebbe per ciò solo all'intera superficie di vendita e ai magazzini;
in caso di idonea documentazione fornita, la rideterminazione della tassa viene calcolata sulla prima bolletta utile, comportando la compensazione all'atto dei successivi pagamenti;
si ribadisce altresì che, nel caso in cui il contribuente dimostri di aver avviato al recupero tale tipologia di rifiuti assimilati agli urbani, si applica, come prevista dal Regolamento Ta.Ri., una riduzione che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa, calcolata sulla base della quantità di rifiuti smaltiti in proprio ai sensi dell'art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013;
- in merito all'ulteriore doglianza della ricorrente sull'asserita illegittimità del Regolamento comunale inerente la previsione dell'art. 16 del Regolamento Comunale si eccepisce il difetto di giurisdizione essendo la relativa domanda di competenza del giudice amministrativo.
Con atto di controdeduzioni della Resistente_2 SpA si eccepisce l'infondatezza della domanda di appello in ragione di precedenti giurisprudenziali della stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di RO;
inoltre, in rito, si rileva l'inammissibilità del ricorso in appello per mancato deposito della relativa prova della notifica;
una ulteriore ipotesi di inammissibilità del ricorso in appello deriverebbe dalla genericità delle censure prospettate senza alcun riferimento agli specifici capi della sentenza adottata;
nel merito, si insiste nell'affermare la regolarità della decisione censurata nella parte in cui è stata acclarata la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado di RO Capitale;
infine, la stessa parte resistente ritiene che sia priva di rilievo l'eccepita tardività del primo gravame dato che, nel caso specifico, non sarebbe preclusa al contribuente la possibilità di impugnare contestualmente l'Avviso di pagamento unitamente al successivo Avviso di accertamento per la medesima annualità di cui si chiede la condanna al rimborso non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesa impositiva, che può essere contestata in tale sede;
inoltre, i documenti depositati non sono idonei a provare il momento dell'avvenuta notifica degli atti impugnati;
si rileva, altresì, in via di eccezione che il Comune resistente solo in grado di appello avrebbe prospettato indebitamente la debenza della quota fissa della TARI in contestazione;
la suddetta censura, oltreché inammissibile perché proposta per la prima volta in grado di appello, è anche infondata nel merito.
In via incidentale si contesta la parziale erroneità della sentenza di primo grado, in quanto il giudice adito, pur accogliendo il ricorso proposta da Resistente_2 non ha esaminato la parte della domanda giudiziale volta a far valere il proprio diritto al rimborso da parte di RO Capitale della somma di
€ 43.661,56 medio tempore corrisposti per la TARI relativa alle annualità 2019-2021, pur non essendo dovuto il versamento in ragione delle pretesa esenzione. La decisione gravata avrebbe limitato l'accoglimento al rimborso solo parziale di € 2.916,19, non avendo computato allo scopo le somme versate per effetto degli atti annullati in via giurisdizionale.
In via residuale la parte appellata, ed in via meramente cautelativa, ripropone nella attuale fase del giudizio le censure rimaste assorbite nella sentenza gravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la definizione dell'oggetto del giudizio di primo grado, nonché la motivazione del giudice a quo posta a base della sentenza in contestazione al fine di verificare se la stessa sia di per sé in grado di resistere alle doglianze ed alle eccezioni sollevate dalle parti costituite anche in via incidentale.
La materia del contendere introdotta con il ricorso di primo grado, come definita nella sentenza gravata, riguarda in particolare la contestazione dei seguenti atti:
- Avviso di pagamento n. 112090053430 di 15.212,53 euro per l'anno 2019 e il I sem. 2020;
- Avviso di pagamento n. 112090074355 di 8.697,97 euro per il II sem. 2020;
- Avviso di pagamento n. 112190020228 di 7.495,40 euro per il I sem. 2021;
- Avviso di pagamento n. 112190056147 di 12.255,66 euro per il II sem. 2021;
- Avviso accertamento esecutivo prot. 19 luglio 2022 n. QB/2022/351309 (rif. n. 9399/2022) di 495,52 euro Anno 2019;
- Avviso accertamento esecutivo prot. 19 luglio 2022 n. QB/2022/351329 (rif. n. 9400/2022) di 806,13 euro Anno 2020;
-Avviso di accertamento esecutivo prot. 19 luglio 2022 n. QB/2022/351330 (rif. n. 9401/2022) di 74,70 euro Anno 2021.
Il Ricorrente prospetta, come motivi di doglianza secondo il giudice di prime cure, la Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 649, Legge 147/2013 in relazione all'art. 184, c. 3, lett. e), D.L. vo n. 152/2006, nonché dell'art. 8 del Reg. comunale TARI 2019 e 2020 e dell'art. 8 Reg. comunale TARI 2021 poichè il
Comune non avrebbe escluso le superfici di vendita e i magazzini, che producono rifiuti speciali, dal computo della superficie tassabile. Altresì, prospetta la violazione e falsa applicazione del Regolamento
CE n. 1069/2009 anche in relazione al D.Lgs. 1 ottobre 2012 n. 186 e all'art. 1, c. 649 Legge n. 147/2013
e la violazione dell'art. 8 Reg. comunale TARI 2019 2020 e dell'art. 8 Reg. comunale TARI 2021, atteso che gli avvisi impugnati assoggettano a tassazione i laboratori del punto vendita, trattandosi di superfici che debbono considerarsi esenti per Legge perché produttive di rifiuti speciali alimentari di "Categoria 3", che la società ricorrente provvede a smaltire in proprio mediante ditta specializzata. Altro motivo di gravame è la circostanza secondo la quale l'Amministrazione comunale ha ritenuto di dover assoggettare a tassazione la quasi totalità della superficie del punto vendita, senza considerare che questo dispone di superfici adibite a cella ortofrutta e cella salumi e formaggi, ebbene tali vani di natura tecnica sono inidonei a produrre rifiuti. Con specifico riferimento agli Avvisi di accertamento, ulteriore motivo di illegittimità è riferito al difetto di motivazione. Infatti, la parte ricorrente, eccepisce che i provvedimenti contengono soltanto l'indicazione della superficie ritenuta tassabile, senza indicare la norma di Legge o di
Regolamento comunale assunta a presupposto per la tassazione, nè le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione ad attribuire alle superfici del punto vendita una diversa categoria tariffaria. Conclude il
Ricorrente con la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, con condanna del Comune di
RO Capitale, di AM S.p.A. e di EQ RO S.p.A. al rimborso di tutti gli importi versati da Resistente_2 che sono quantificati in 2.916,19 euro che l'Amministrazione ha indebitamente trattenuto a dispetto delle Istanze presentate e che, costituendo un indebito oggettivo, dovranno essere restituiti maggiorati di interessi in misura propria di ciascuna annualità.
Dal confronto con il contenuto dell'atto di ricorso di primo grado si desume che la domanda giudiziale è indirizzata altresì a chiedere la disapplicazione della disciplina in merito all'assimilazione contenuta nel
Regolamento comunale di RO Capitale per la gestione dei rifiuti che vizia in via derivata i provvedimenti impugnati anche in ragione della palese illegittimità dei criteri comunali qualitativi e quantitativi stabiliti per l'assimilazione ed applicabili agli anni d'imposta 2019-2020.
Posto e dato per non contestata la tardiva costituzione in giudizio di RO Capitale nel giudizio di primo grado, il Collegio ha ritenuto di riassumere le ragioni dell'accoglimento, ivi compresa la domanda di accertamento del rimborso ad € 2.916,19 a favore della Resistente_2 S.p.a. come dalla stessa richiesto, sulla falsariga della motivazione che segue.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, Sez. 33, lette le eccezioni rilevate dalle parti costituite, mentre AM SP e EQ RO SP non costituite, ed analizzata la documentazione prodotta, accoglie il ricorso sulla base della seguente argomentazione: L'art. 62, comma 3, d. lgs.507/1993 afferma che ... “di escludere dal calcolo della TARI i locali produttivi di rifiuti speciali per i quali ogni onere di raccolta e smaltimento è posto a carico non dell'ente locale, ma dello stesso soggetto produttore”, ebbene dalla situazione di fatto relativa ai locali utilizzati dalla contribuente, nonchè dalla documentazione prodotta dalla Società con la quale si dimostra che per i rifiuti speciali la ricorrente provvedesse allo smaltimento mediante l'intervento di ditte specializzate i cui costi sono a carico della ricorrente, nonchè ha fornito chiarimenti esibendo la documentazione relativa alla planimetria della superfice soggetta a tassazione. Altresì risulta pagata per la TARI 2021 complessivi 7.495,40 euro e Il Comune non ha mai compensato l'importo già versato dal contribuente per l'acconto TARI 2021, nonostante le reiterate richieste avanzate dalla società, da ultimo si individua un credito di 2.916,19 euro vantato dalla società oggetto di rimborso. In merito alla tardività, si evidenzia che la costituzione in giudizio ma soprattutto la produzione documentale da parte di RO Capitale, avvenuta il 6 ottobre 2023, è chiaramente tardiva e la produzione documentale è inammissibile. Alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, sez 33, accoglie il presente ricorso.
Prima di dare corso all'esame dei motivi di appello principale ed incidentale occorre rilevare, altresì,
l'infondatezza delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa della parte appellata.
La prima eccezione è infondata.
Seppure risulta indiscusso il principio secondo cui la prova della notifica del ricorso in appello a mezzo
PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito nel sistema PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", perché soltanto tale formato garantisce che il messaggio di posta elettronica è esattamente corrispondente all'originale (cfr. cassazione n. 16189/2023 ed in particolare Sentenza del 24 marzo 2025,
n. 2368 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'omesso deposito del file .eml, ove non si sia provveduto neppure mediante supporto analogico - nel caso di impossibilità di deposito telematico - comporta la nullità della notifica del ricorso in appello), tuttavia la stessa giurisprudenza ammette che la costituzione in giudizio della parte avversa evocata sana il mancato deposito della prova dell'avvenuta notifica.
Secondo questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, Sez. 11, con sentenza 16.4.2025 n.
2792: in caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC, l'omesso deposito degli originali o dei duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di
"strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6
CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (in applicazione del principio, la Corte territoriale, nel respingere l'eccezione pregiudiziale del contribuente avente ad oggetto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, a fronte della indimostrata tempestività della notifica, via pec, dell'atto processuale inviato ai propri difensori, ha altresì osservato che, non avendo il contribuente specificamente contestato la conformità delle copie prodotte agli originali ricevuti, detta nullità è sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nell'avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata).
Del pari destituita di fondamento risulta la seconda eccezione, sollevata dalla parte appellata, poiché, seppure non sempre correttamente epigrafate, le doglianze contenute nell'atto introduttivo dell'appello sono del tutto evincibili dalle argomentazioni in fatto ed in diritto prospettate, dando in concreto alla parte avversa il modo di svolgere le proprie difese.
Con il primo motivo di appello RO Capitale assume che il ricorso di primo grado sia oggettivamente tardivo poiché lo stesso era stato notificato a mezzo Pec a RO Capitale in data 28.10.2022, mentre gli avvisi di pagamento impugnati erano stati notificati alla Società Resistente_2 S.p.A. a mezzo Pec, rispettivamente in data: - avviso n. 112190020228 notificato il 30.06.2021; - avviso n. 112190056147 notificato il 15.11.2021, come si può agevolmente evincere dalle ricevute di consegna degli atti all'indirizzo Pec della Resistente_2 S.p.A., allegate in copia.
Anche se la difesa della parte appellata eccepisce che la produzione documentale non è di per sé idonea a dimostrare cosa è stato notificato nelle date sopra indicate se non una generica descrizione dell'oggetto del messaggio pec e senza la prova di invio di documenti allegati, la legale conoscenza degli stessi la si desume indirettamente dall'avvenuto pagamento degli avvisi impugnati.
La stessa parte appellata nel proprio atto di controdeduzione assume le seguenti circostanze: “Il Comune di RO ed AMA SpA hanno ignorato la denunzia e la regola della intassabilità delle superfici commerciali produttive di rifiuti speciali e hanno emesso gli Avvisi di pagamento: ▪ n. 112090053430 (doc.1) per il pagamento di 15.212,53 € (TARI 2019 - acconto TARI 2020); ▪ n. 112090074355 (doc.2) per il pagamento di 8.697,97 € (TARI 2020); ▪ n. 112190020228 (doc.3) per il pagamento di 7.495,40 € (acconto TARI
2021); Per non incorrere in sanzioni, ma senza prestare acquiescenza al Tributo, Resistente_2 ha provveduto al pagamento degli Avvisi rispettivamente in data 29 settembre 2020, 22 dicembre 2020 e 28 luglio 2021 (v. ricevute di pagamento sub docc.1-3).”.
Del tutto infondata risulta poi l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado poiché riferito a più atti impugnati di natura diversa ed adottati da soggetti pubblici diversi (bollette ed atti di accertamento emessi da Resistente_2 e EQ RO S.p.a.).
Si può ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
Ne consegue che, al di là della formale individuazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario,
l'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, configura la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato.
Per cui la giurisprudenza ha da sempre ritenuto che l'elenco contenuto nell'articolo 19 del D.Lgs. n.
546/1992 è elenco tassativo che però non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi (Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020). In merito alla questione sopra esposta, la difesa di RO Capitale afferma che gli atti accertativi sono stati annullati con i provvedimenti n. QB\2022\595489; n. QB\2022\595475 e n. QB\2022\595478 solo per intervenuto pagamento da parte di Resistente_2 della maggior somma dovuta con riferimento agli interessi ed alle sanzioni.
Nel merito del potere impositivo esercitato da RO Capitale con l'adozione dei citati avvisi di accertamento la parte appellante insiste nel ritenere inammissibile la richiesta di detassazione della superficie su cui si producono rifiuti da ritenersi speciali non assimilabili per qualità (imballaggi terziari) e quantità ai rifiuti urbani. La doglianza si risolve nella tautologica affermazione che, al fine di ottenere l'agevolazione, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, gli interessati devono produrre a RO Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo, allegando, a pena di inammissibilità, idonea documentazione ossia l'attestazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo;
la copia dei formulari di identificazione di trasporto debitamente compilati, dal quale devono risultare il nome e l'indirizzo del produttore e del detentore, l'origine e la tipologia e quantità del rifiuto,
l'impianto di destinazione, la data e il percorso dell'istradamento, il nome e l'indirizzo del destinatario e la copia del contratto con la società o la ditta incaricata.
Per ciò che riguarda la rilevanza della doglianza prospettata giova segnalare il richiamo di una recente decisione della Corte di Cassazione, l'ord. 28 luglio 2025, n. 21689.
Nella sostanziale e complessiva continuità normativa, di natura tributaria, tra Tarsu, Tia, Tares, Tari, aventi tutte struttura autoritativa e non sinallagmatica, con conseguente estensione dei principi informatori dell'imposizione e generale doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica (così Cass. n. 19631/2024, che richiama Cass. n. 21490/22; Cass. n. 8088- 8089/20), si ripetono riflessioni e principi già svolti dal giudice di legittimità, anche in tempi recenti (v. Cass., Sez. T., 2 agosto 2023, n. 23584, ai cui Associazione_1 contenuti si rinvia), osservando quanto segue.
L'esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto di un'allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che compete all'amministrazione dimostrare i fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. ancora in termini, tra le tante,
Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5667; Cass., Sez. T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. V, 7 luglio
2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio
2011, n. 775).
Per tale via, quindi, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004,
n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile
2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Nominativo_1, 13 febbraio 2023 n. 4397 e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Nel medesimo senso, da ultimo (v. Cass., Sez. T., 1 aprile 2025, n. 8595), si è ribadito che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13086 del 01/06/2006, Cass., Sez. 5, Sentenza n.
17599 del 29/07/2009).
In particolare, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; conf.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2623 del 27/01/2023).
Sussiste, quindi, un obbligo dichiarativo ex ante, non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare ex post la tipologia di rifiuti prodotti in prevalenza e l'avvenuto smaltimento in proprio degli stessi nel rispetto del D.P.R. n. 254/2003 (cfr. Cass., Sez. T., 1 aprile 2025, n. 8595).
Sul punto la parte appellata si limita nell'attuale fase e si è limitata in primo grado a depositare in giudizio unicamente la seguente documentazione:
- due istanze di autotutela tari 2021 e 2022;
- tre istanze di riduzione proposta per gli anni 2021 inviate il 31 gennaio 2022 con allegati i formulari di identificazione del rifiuto riferiti a varie sedi di vendita della Resistente_2 SP;
- copia di due contratti con la SAPI per lo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2019-2023.
- tre dichiarazioni di avvenuto avvio a riciclo anni 2019, 2020 e 2021, firmata dalla Società_4 S.r.l. senza data (le ultime due) e senza prova che la stessa sia stata consegnata a RO Capitale attraverso i soggetti deputati a riceverla;
- due formulari rifiuti del 13.7.2019 e del 7.8.2021;
- copia di una planimetria non firmata da un tecnico abilitato e priva di una relazione esplicativa di riferimento circa la destinazione specifica delle singole aree distinte soltanto con colori diversi (celestino per indicare i locali con produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
rosa con riferimento ai locali produttivi di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico;
verde per indicare i locali produttivi di rifiuti speciali di categoria 3; grigio per richiamare i locali inidonei a produrre rifiuti, quali le celle); il descritto rilievo è sufficiente per dimostrare che la stessa planimetria, anche dalla semplice visione del documento, non è idonea a spiegare perché le superfici di vendita graficamente rilevabili, ma non puntualmente indicate, distinte da quelle produttive di rifiuti speciali dovrebbero essere ritenute esenti quando nelle stesse è pacifico che vi sia presenza umana dei clienti e degli addetti alla vendita, con ciò rendendo evidente una ragione ostativa al riconoscimento dell'esenzione totale e/o parziale dalla TARI richiesta dalla società interessata in quanto la situazione di fatto rilevabile secondo la comune esperienza non esclude oggettivamente la produzione di rifiuti ordinari, o comunque con essi compatibili, e quindi destinati allo smaltimento attraverso il servizio pubblico fornito da RO Capitale. Appare evidente che a fronte della scarsa consistenza della documentazione prodotta e della mancanza di prova dell'inoltro tempestivo della stessa all'amministrazione deputata all'accertamento dell'imposta, il giudice di primo grado non poteva, anche per la giurisprudenza di legittimità sopra riportata in maniera dettagliata, accogliere la domanda di impugnazione ed allo stesso modo rispondere positivamente alla richiesta di rimborso irritualmente prospettata già con il ricorso di primo grado e riassunta con la prospettazione del motivo indicentale subardinato alla conferma dell'esito positivo della sentenza di primo grado con cui è stata accolta la domanda principale avviata con il ricorso originario (annullamento giurisdizionale degli avvisi e degli atti di accertamento esecutivo relativi alla TARI di cui è merito).
Va, altresì, rilevato in concreto che il contribuente che intende beneficiare di detassazione ai fini TARI di parte delle superfici di vendita ha l'onere di dimostrare l'entità effettiva di tali superfici in cui vengono prodotti solo rifiuti speciali, quali sono quelli derivanti da imballaggi terziari, e non rifiuti urbani o assimilati, nei quali risultano inclusi, invece, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari. Secondo la vigente disciplina nazionale in materia, D. Lgs. n. 116 del 2020, i soli imballaggi terziari sono qualificati come rifiuti speciali, poiché solo tali imballaggi devono essere trattati e avviati per il recupero da chi li produce;
al di fuori, quindi, del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Gli imballaggi primari e quelli secondari sono considerati, invece, alla stregua dei rifiuti urbani (con conseguente assoggettamento a tale servizio) anche per utenze “non domestiche”, quali sono, indubbiamente, anche i supermercati e le grandi strutture di vendita.
Secondo la illustrata pretesa della società appellata, le superfici dell'esercizio commerciale de quibus
(complessivi mq. 762), dove si svolge l'attività nel settore della Grande Distribuzione di generi alimentari ed altri generi non alimentari, producono, per loro natura, grandi quantità di rifiuti di imballaggi terziari, quali imballaggi, carta, cartone, che l'art. 184 del D.lgs. 152/2006 qualifica come rifiuti speciali non pericolosi e che, ai sensi degli artt. 221 e 226 del D.L.vo 152/2006, non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, dovendo il soggetto interessato provvedere in modo autonomo al loro smaltimento e avvio al recupero.
Per contrastare l'ammissibilità della pretesa, RO Capitale eccepisce e rileva come motivo di doglianza che a tale riguardo la Società ricorrente (attuale appellata) non ha mai fornito alcuna perizia asseverata attestante lo stato dei luoghi oggetto del contendere, che evidenziasse la specifica destinazione d'uso della superficie, che si possa ritenere ex sè idonea alla produzione di tali rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani.
Inoltre, si rileva da parte dell'appellante, come verificato per tabulas, che i documenti prodotti da controparte per sostenere la propria estraneità, di fatto, alla debenza del tributo, sono ritenuti impropriamente adeguati a supportare tale tesi, ma, al di là della loro mole ingannevole, non sono tutti quelli richiesti dall'amministrazione per ottenere le agevolazioni domandate.
Allo stesso modo, si rileva che è prevista ai sensi del Regolamento vigente ratione temporis una riduzione della quota variabile della Tariffa Rifiuti proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero tramite soggetti autorizzati, purché comunque provata;
tale prova non deve essere data all'esito del ricevimento degli avvisi di accertamento, bensì in via preventiva con specifica e apposita dichiarazione.
Si afferma, altresì, da parte appellante che da verifiche effettuate, per i punti vendita oggetto degli avvisi impugnati, non risultano essere state presentate dalla Resistente_2 S.p.A. apposite istanze di agevolazione ambientale, corredate dalla prevista documentazione, né queste sono, come anticipato, sostituibili con una dichiarazione successiva, né tantomeno con la produzione di fatture, che in quanto documenti contabili attengono a quelle produzioni che fanno prova solo contro l'imprenditore ex art. 2709
c.c..
Per quanto attiene alla correlata domanda della parte appellata in termini di disapplicazione delle norme regolamentari vigenti per RO Capitale, la stessa non può essere considerata ammissibile poiché la relativa prospettazione è concessa soltanto in presenza di vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) e non in ragione della contestazione delle scelte discrezionali delle tariffe e delle assimilazioni e/o esenzioni: in materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, ex art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
Pertanto, risulta del tutto infondata nel merito la pretesa disapplicazione mancando i presupposti (cfr.
Cassazione Sez. 5, sent. 12 giugno 2024, n. 16287; Sez. 5, sent. 3 dicembre 2019, n. 31461).
Inoltre, la delibera istitutiva del Regolamento in esame non necessita di motivazione: in tema di TARSU (o di TARI), non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge a una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali e aree tassabili.
Da ultimo, in ragione dei motivi di accoglimento dall'appello principale esaminato, non risulta rilevante la produzione documentale prodotta in giudizio dalla parte resistente circa i precedenti giurisprudenziali citati al fine di dimostrare la valenza di giudicati esterni che possano indurre a confermare l'accoglimento della pretesa della parte appellata che risulta essere comunque priva di prove documentali sufficienti e congruenti. In particolare, non sono del tutto pertinenti con riferimento alle doglianze prospettate nell'attuale giudizio;
invero, con riguardo alle sentenze della Sezione 13^ di questa Corte nn. 1426 del
29.2.2024, 6870 dell'8.6.2022 e 7551 del 29.12.2023, è sufficiente rilevare che nei relativi giudizi non sarebbe affatto rilevata e contestata la sufficienza della documentazione prodotta ed inviata ai competenti organi dell'amministrazione capitolina, essendosi il collegio limitato a rilevare il divieto della doppia imposizione, oppure il riconoscimento della qualidificazione dei prodotti da imballaggio come rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
In definitiva, nonostante le reiterate e complesse argomentazioni ex adverso svolte, si evidenzia che, di fatto, Resistente_2 S.p.A. non ha assolto all'onere della prova, sia per l'esatta delimitazione delle superfici produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani che per la reale consistenza degli altri presupposti richiesti dalla normativa, primaria e secondaria, per l'attribuzione dei benefici di esenzione, sia pure parziale, invocati. Inoltre giova ribadirsi che per gli stessi documenti non vi è una prova piena dell'inoltro di tutti agli organi competenti a riceverli nei termini imposti dalla disciplina di settore.
Tanto è sufficiente, per la ragione più liquida, per giudicare assorbita ogni altra censura o eccezione prospettata e non esaminata, contenuta nell'appello principale o in quello indicentale, il cui esito rimane, comunque pregiudicato dalle ragioni giuridice e di fatto poste a base del giudizio di fondatezza delle prevalenti ed assorbenti doglianze prospettate dalla parte appellante.
Per i motivi sopra espressi e per la giurisprudenza richiamata, l'appello di RO Capitale va accolto, con conseguente riforma della decisione gravata e reiezione del proposto ricorso di primo grado. In base a quanto osservato in merito il ricorso incidentale va respinto.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello di RO Capitale va accolto e respinto il ricorso incidentale.
Condanna Resistente_2 SpA al pagamento a favore di RO Capitale delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in complessivi € 1500 per il primo grado ed € 1.600 per l'attuale. Per mero errore materiale nel dispositivo inserito a sistema non si è dato conto del rigetto del ricorso incidentale.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
UC NI AN CI