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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino, viste le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 30511/2022
avente ad oggetto: appalto
TRA
(P.Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., Ing. (c.f. Parte_2
), con sede legale in Bucciano (Bn), Via Antonio CodiceFiscale_1
Cisterna n. 2 (82010) - rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Matera (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso il suo studio in Bucciano (Bn), Via Roma n. 53
Opponente
CONTRO
(c.f. – P. Iva Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede operativa in Napoli sita al Centro Direzionale Isola G - rappresentata e difesa, in virtù di procura in
1
atti, dall'Avv.to Mario Caliendo (c.f.: ) elettiva- CodiceFiscale_3
mente domiciliata presso il proprio studio in San Marcellino (CE) al Corso
Europa n. 387
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
6-2-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2022 la società
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
8037/22, emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.11.2022, notificato in data 10.11.2022, con il quale veniva ad essa intimato il pagamento della somma complessiva di € 38.298,27 oltre interessi e spese, per mancato pa- gamento di avvisi di fattura rimasti insoluti, inerenti la mancata correspon- sione del corrispettivo per i servizi di committenza ausiliaria, di cui all'art. 3 comma 1 lett. m) del codice dei contratti pubblici, espletati per il Comune di AD (BN), in riferimento all'affidamento dei lavori per: “Progetto,
Ampliamento, Efficientamento e Gestione Impianti di Pubblica Illumina- zione Manutenzione (Ordinaria e Straordinaria), fornitura di energia elet- trica, implementazione impianti e servizi, realizzazione dei relativi investi- menti. Proposta di project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del
D. Lgs. 50/2016. CIG 769787790D CUP B95E1800014000”, come risulte- rebbe da due avvisi di fattura depositati in sede monitoria.
La svolgeva i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
1. preliminarmente eccepiva la incompetenza per territorio del Giudice adi- to, in quanto il Tribunale di Napoli risultava privo di competenza a pronun- ciarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente, difettando, nella fattispecie,
2
qualsiasi collegamento con i criteri determinativi della competenza territo- riale previsti dagli artt. 18 e ss. c.p.c. Per contro, nel caso di specie, tutti i criteri di individuazione della competenza territoriale inducevano a ritenere il Tribunale di Benevento Ufficio Giudiziario competente a decidere della controversia, ovvero, in linea di estremo subordine, il Tribunale di Busto
Arsizio. Difatti, non essendovi alla base dell'azione alcun “forum contrac- tus”, avendo l'opponente sede legale in Bucciano (BN), in forza dell'art. 19
c.p.c., competente all'eventuale emissione del decreto ingiuntivo in suo danno poteva e doveva essere il Tribunale di Benevento;
2. deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto in- giuntivo e la violazione del D.Lgs. n. 50/2016. Difatti, la opposta CP_1
assumeva esistesse un obbligo in capo alla opponente Parte_1
ai sensi dell'art. 1325 c.c. e dell'art. 95, comma 5, del d. lgs. 50/2016,
[...]
in riferimento agli artt. 1333, 1334 e 1353 c.c., essendosi la stessa obbligata a corrisponderle il detto importo in caso di aggiudicazione dell'appalto ed avendo riconosciuto con la partecipazione alla gara che tale obbligazione costituisse elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta, per cui, come conseguenza dell'inadempimento della la Parte_1
odierna opposta proponeva ricorso monitorio.
Ebbene, la intimava deduceva che, nel caso di specie, non esisteva alcun contratto tra le parti e, più nello specifico, osservava che, con riferimento all'affidamento dei servizi di supporto alla committenza, era stata ripetuta- mente riconosciuta l'illegittimità della clausola che imponeva all'aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione ap- paltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara.
Dunque, la stazione appaltante aveva introdotto una causa di esclusione non prevista da alcuna disposizione né del d. lgs. 50/2016, né di altra nor-
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ma primaria. Difatti, l'atto unilaterale, nella fattispecie, era stato sottoscrit- to non con la volontà di assumere un impegno a favore del terzo, ma solo per evitare l'esclusione dalla gara d'appalto, mancando così qualsiasi rap- porto sinallagmatico e non potendosi in alcun modo trasformare detto atto in clausola contrattuale;
3. conclusivamente la opponente rilevava che la ricorrente non aveva offer- to alcuna prova della fondatezza della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
pertanto, impugnava e contestava la domanda, perché improponibile, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto, altresì, impugnava e contestava la documentazione allegata alla richiesta monitoria, perché non ritenuta idonea a rappresentare valida prova scritta legittimante l'emissione del decreto ingiuntivo.
La opponente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a. in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Benevento ovvero del Tribunale di Busto Arsizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b. in via preliminare, previa eventuale incidentale disapplicazione delle re- lative clausole del bando di gara, revocare e annullare il decreto ingiunti- vo opposto perché nullo e/o inammissibile, inefficace e, comunque, infon- dato, siccome emesso in violazione di legge e/o in assenza dei requisiti di legge previsti dagli artt. 634 ss. c.p.c. ovvero sulla scorta di documentazio- ne assolutamente inidonea a norma del n. 1 dell'art. 633 c.p.c.;
c. nel merito, previa eventuale incidentale disapplicazione delle relative clausole del bando di gara e previo ogni più opportuna verifica sulla inammissibilità ed insussistenza della pretesa monitoria, accertare che nessuna obbligazione di pagamento sussiste in capo alla Parte_1
nei confronti della e, per l'effetto, dichia-
[...] Controparte_1
rare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [...]
e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del decreto in-
[...]
giuntivo opposto, disponendo la revoca dello stesso.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, con iva e cpa come per legge, spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anti- statario.”
Si costituiva in giudizio la opposta con compar- Controparte_1
sa depositata il 19.04.2023, impugnando le argomentazioni svolte dalla controparte e nel contestare la ricostruzione di parte opponente, esponeva i seguenti motivi:
1. in ordine alla incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli eccepi- ta dalla opponente la ingiungente osservava che la Parte_1
medesima aveva sede operativa in Napoli presso il Centro Direzio- CP_1
nale, Isola G, con un rappresentante, autorizzato a stare in giudizio, nella persona del dott. , così come emergeva dalla procura alle li- Persona_1
ti depositata;
2. in riferimento ai presupposti per l'azione monitoria, la riferiva CP_1
che i servizi svolti dalla stessa, nei confronti delle Stazioni Appaltanti per gli appalti oggetto de quibus, erano annoverabili nella nozione di “attività di committenza ausiliaria” di cui all'art. 3, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante il “Codice dei contratti pubblici”). Ai sensi della citata disposizione, rientravano, difatti, nella nozione di attività di commit- tenza ausiliaria “le attività che consistono nella prestazione di supporto al- le attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrut- ture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di ap- palto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto del-
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la stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.”
Ebbene, appariva indubbio che le attività svolte da ei confronti del- CP_1
le Stazioni Appaltanti rientrassero nella nozione di che trattasi, in quanto, altresì, la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla natura dei servizi prestati da in favore delle Stazioni Appaltanti, aveva espres- CP_1
samente riconosciuto che si trattava di una “generica attività di committen- za ausiliaria consistente nella assistenza e nella collaborazione alla ge- stione della procedura che resta comunque imputabile alla medesima sta- zione appaltante” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 gennaio 2021, n. 1; in termini: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 18 marzo 2021, n. 1843).
Ancora lo stesso Consiglio di Stato aveva rilevato che le attività della
(e, nella specie, le attività di mero supporto informatico quale la CP_1
fornitura di una piattaforma elettronica) andavano inquadrate nell'ambito della committenza ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. m), del
D. Lgs. n. 50 del 2016, (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2020, n.
7558).
Pertanto, la opposta osservava che le attività svolte dalla medesima erano assolutamente legittime e nella lex specialis era previsto ed era, altresì, sta- bilito il compenso che doveva essere messo a carico dell'aggiudicatario; dunque, tale disposizione della gara era legittima e, comunque, inoppugna- bile, in quanto abbondantemente elassi i termini per poter impugnare la lex specialis di gara.
Relativamente al D.Lgs. n. 50/2016 la opposta riferiva che con l'entrata in vigore dello stesso era stato introdotto un inquadramento dei servizi di committenza ausiliaria quali servizi pubblici “a titolo oneroso”.
Altresì, il comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal
Decreto Correttivo n. 56/2017, impediva di “porre a carico dei concorren-
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ti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.”.
Le surrichiamate spese non erano un costo di gara, come ad esempio il
Contributo AVCP (poi Anac), richiesto a tutti i partecipanti e necessaria- mente da istituirsi con atto normativo, ma un costo che gravava sul solo aggiudicatario, non quindi come concorrente, ma come appaltatore che aveva beneficiato delle attività propedeutiche attivate dalla Stazione Pt_4
ai fini della contrattualizzazione dell'appalto, rientrando tra quelle im-
[...]
putabili all'aggiudicatario ai sensi della Sentenza Consiglio di Stato Sez. V,
n. 3042 del 23.06.2014.
La opposta deduceva che la opponente in fase di partecipazione alla gara d'appalto si era obbligata a corrispondere ad Controparte_1
mediante apposito atto unilaterale d'obbligo, il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del
D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre IVA dell'importo a base di gara. Inoltre, la ingiunta si era impegnata a rimborsa- re alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in
G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto mini- steriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, da pagarsi prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante.
Altresì, la ricorrente esponeva che la aveva ricono- Parte_1
sciuto che tale obbligazione costituisse elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta; pertanto, al verificarsi dell'evento dell'aggiudicazione dell'appalto, giusta determina dell'Ente comunale, il contratto si era perfezionato (recte: l'atto unilaterale d'obbligo), compor- tando in capo alla parte convenuta il diritto alla corresponsione dell'importo pattuito nei termini indicati dal contratto.
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3. sulla illegittimità dell'obbligo contrattuale eccepita dalla opponente, la rilevava che l'assunzione dell'obbligo contrattuale in capo al con- CP_1
corrente, potenziale futuro aggiudicatario, non violava in alcun modo la previsione di cui all'art. 23 della Costituzione che espressamente prevedeva che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, in quanto oggetto di una libera volontà negoziale del resistente, che era chiamato semplicemente ad assumere tale onere de- rivante da attività propedeutiche alla buona riuscita della procedura di gara nell'ambito della formulazione dell'offerta economica al ribasso richiesta mediante la procedura di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Dunque, l'assunzione di tale onere non costituiva una limitazione alla par- tecipazione, bensì un elemento costitutivo dell'offerta, di valore certo e previamente individuato in fase di partecipazione, sottoposto a condizione sospensiva dell'avvenuta aggiudicazione. Inoltre, l'operatore economico, prima di formulare la propria offerta economica, aveva tenuto conto del re- lativo costo, che, quindi, costituiva un “elemento essenziale” dell'offerta economica.
Pertanto, l'opposta chiedeva accogliersi le se- Controparte_1
guenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta solu- zione voglia concedere:
- la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- Rigettarsi l'opposizione perché temeraria, infondata, in fatto e diritto, pretestuosa e per l'effetto condannarsi l'opponente al pagamento di €
38.298,27, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
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- Condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite;
”
Con Ordinanza del 24.04.2023, il G.I., lette le note di trattazione scritta de- positate per l'udienza del 24.04.2023 dalle parti, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata dalla opposta e vista la richiesta, assegna- va alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 nn.1, 2 e 3 c.p.c.
In data 14.10.2024, il G.I. rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.02.2025, successivamente sostituita median- te il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, parte attrice (opponente), ai fini della partecipazione alla gara di appalto indetta dal di AD (BN), ha sottoscritto un atto unilate- CP_3
rale in cui si è obbligata a corrispondere “alla Centrale di Committenza
il corrispettivo del servizio per le attività di ga- Controparte_1
ra fornite dalla stessa.
Oggetto della domanda è, quindi, l'accertamento dell'insussistenza di un diritto soggettivo, sub specie di diritto di credito pecuniario, materia, que- sta, devoluta alla giurisdizione ordinaria.
La vicenda al vaglio del Tribunale afferisce esclusivamente al rapporto in essere tra la e l L'accertamento sulla legittimi- Pt_1 Parte_1 CP_1
tà o meno della clausola di pagamento del bando di gara in questione è, dunque, un accertamento da compiersi solo in via incidentale, ragion per cui non va denegata la giurisdizione del giudice ordinario in favore del giu- dice amministrativo.
Nè può addursi in contrario la natura pubblicistica della convenuta, più vol- te esclusa in altri precedenti analoghi di questo Tribunale, sul rilievo che il
S.C. ha espressamente ritenuto, sia pure quale obiter dictum, che la CP_1
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consortile sia un soggetto privato (cfr. Cass. S.U. n. 16766/2022 ove si leg- ge, a proposito del ruolo svolto da che “la fattispecie in esame (è) CP_1
caratterizzata dall'intermediazione nelle procedure di affidamento di un soggetto sostanzialmente privato”).
La domanda, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato e non ha ad oggetto una controversia sulla procedura di af- fidamento dell'appalto. Nè è di ostacolo alla chiesta pronuncia di questo
Tribunale il rilievo che essa vada adottata previa delibazione della legitti- mità di una clausola obbligatoria contenuta in un bando di gara, giacché, come è noto, non è precluso al giudice ordinario il vaglio, in via incidenta- le, della legittimità dell'atto amministrativo, ove esso rilevi quale presup- posto del diritto azionato.
Nel merito, l'illegittimità dell'imposizione del pagamento delle somme di cui agli avvisi di fattura esibiti da parte convenuta (opposta) è stata più volte affermata dal giudice amministrativo che l'ha dichiarata illegittima
“non tanto, o non solo, perché contrasta con l'art. 41, comma 2 – bis) del codice dei contratti pubblici, come ritenuto da questa Sezione nella senten- za 3 novembre 2020, n. 6787, ma specialmente perché comporta effettiva- mente l'imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost.” (CDS
6.05.2021; 14.3.2022, n. 1782).
Di analogo tenore è la delibera n. 129/2021 dell'ANAC, debitamente alle- gata da parte attrice, secondo cui “la clausola della lex specialis che preve- de l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicata- rio, e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d'obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l'art. 23 Cost. e con l'art.
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41, comma 2-bis del Codice (d.lgs. 50/2016) nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origi- ne”.
Né induce a conclusione contraria il disposto delle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 ed al d.l. 98/2011 art. 11, concernente convenzioni e accor- di quadro stipulati da Consip, nonché le gare su delega bandite da Consip, ed all'art.16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal momento che quest'ultima disposizione e l'art. 41, comma 2-bis, d.lgs. n. 50/2016 hanno oggetti diversi: la prima è relativa alle spese per la stipula e la registrazione dei contratti, mentre la disposizione del Codice dei contratti pubblici è spe- cificamente riferita ai costi di gestione delle piattaforme telematiche (cfr., in tal senso, CdS n. 6787/2020).
Ai sensi della L. n. 2248/1865, all. E, art. 5, la suddetta clausola del bando di gara, in quanto illegittima, va, dunque, disapplicata, per le ragioni fin qui esposte.
Si tratta, a questo punto, di valutare la legittimità dell'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dall'attrice (opponente), inquadrabile nella previsio- ne di cui all'art. 1334 c.c.
Dagli atti di causa emergono i seguenti elementi di valutazione:
- con determina dirigenziale n° 564 del 31.12.2018 il Comune di AD
(BN) indiceva gara di appalto per “Progetto, Ampliamento, Efficientamento
e Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione Manutenzione (Ordinaria e
Straordinaria), fornitura di energia elettrica, implementazione impianti e servizi, realizzazione dei relativi investimenti. Proposta di project finan- cing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016” (v. determina in atti);
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- risulta per tabulas ed è, peraltro, pacifico che la predetta determina pre- vedeva “Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per
l'aggiudicatario di provvedere, prima della stipula del contratto, al paga- mento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di fissato nella misura di € 20.000+0,56% su Controparte_1
parte eccedente i 2 ml oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari a €
30.500,00 oltre IVA. Inoltre, l'aggiudicatario, dovrà rimborsare alla cen- trale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.”;
- parte attrice (opponente) sottoscriveva l'atto unilaterale di obbligo in data
31.01.2019 (v. atto unilaterale di obbligo depositato dalla opposta);
- non è contestato che la ingiunta non ha effettuato il pagamento dell'importo totale di Euro 38.298,27 di cui agli avvisi di fatture n.ri 601 e
602 emessi dall n data 10.10.2019; CP_1
Sulla base degli atti di causa deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla società tesa ad accertare che nessuna obbliga- Parte_1
zione di pagamento sussiste in capo alla stessa nei confronti della
[...]
trattandosi di prestazione patrimoniale non supportata Controparte_1
da puntuale base normativa.
La clausola della lex specialis comporta la violazione dell'art. 41, comma 2- bis, del Codice dei contratti pubblici (ai cui sensi: «[è] fatto divieto di por- re a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58», inserito dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), norma che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall'utilizzo delle piatta- forme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell'eventuale aggiudicatario. (Consiglio di Stato, Sezione V,
Sent. n. 6787/2020).
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La clausola di pagamento del disciplinare di gara in argomento, in quanta priva di copertura legislativa, deve, altresì, ritenersi in contrasto con l'art. 23 Cost., secondo cui "Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge".
Del costo dei suddetti servizi, dunque, avrebbe dovuto farsi carico la sta- zione appaltante che ne beneficiava direttamente: la clausola che prevedeva che fosse l'aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza aveva, dunque, l'effetto di traslare il peso economico del servizio dall'amministra- zione al privato;
essa, pertanto, costituiva nei fatti una prestazione imposta per contrattare con l'amministrazione senza che la stessa trovi copertura in espressa norma di legge (cfr. Corte cost., 15 novembre 2017, n. 240; 13 lu- glio 2017, n. 174; 7 aprile 2017, n. 69; ma specialmente 10 giugno 1994, n.
236; C.d.S., Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6167).
A tutte le argomentazioni svolte consegue che l'atto di assunzione di obbli- go sottoscritto dall'attrice va dichiarato nullo, ex art.1418 cc. Va, infatti, rammentato che ai sensi dell'art. 1324 c.c., “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibi- li, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.”.
Ed infatti, è noto che le anzidette dichiarazioni di volontà unilaterali, in virtù della previsione di cui all'art. 1324 c.c., soggiacciono alla disciplina che regola i contratti, in quanto compatibile.
Orbene, tenuto conto della riserva di legge in merito all'imposizione di pre- stazioni personali o patrimoniali a carico di privati, prevista all'art. 23
Cost., va dichiarata la nullità del suddetto atto unilaterale ai sensi dell'art. 1418 c.c., giacchè il corrispettivo del servizio reso, nella misura percentua- le dell'importo aggiudicato, non trova riscontro in alcuna previsione nor- mativa.
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Il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento di oppo- sizione.
P. Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo oppo- sto n. 8037/22 del Tribunale di Napoli;
2. compensa tra le parti le spese del presente procedimento di opposizione.
Così deciso in Napoli, in data 06.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino, viste le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 30511/2022
avente ad oggetto: appalto
TRA
(P.Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., Ing. (c.f. Parte_2
), con sede legale in Bucciano (Bn), Via Antonio CodiceFiscale_1
Cisterna n. 2 (82010) - rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Matera (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso il suo studio in Bucciano (Bn), Via Roma n. 53
Opponente
CONTRO
(c.f. – P. Iva Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede operativa in Napoli sita al Centro Direzionale Isola G - rappresentata e difesa, in virtù di procura in
1
atti, dall'Avv.to Mario Caliendo (c.f.: ) elettiva- CodiceFiscale_3
mente domiciliata presso il proprio studio in San Marcellino (CE) al Corso
Europa n. 387
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
6-2-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2022 la società
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
8037/22, emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.11.2022, notificato in data 10.11.2022, con il quale veniva ad essa intimato il pagamento della somma complessiva di € 38.298,27 oltre interessi e spese, per mancato pa- gamento di avvisi di fattura rimasti insoluti, inerenti la mancata correspon- sione del corrispettivo per i servizi di committenza ausiliaria, di cui all'art. 3 comma 1 lett. m) del codice dei contratti pubblici, espletati per il Comune di AD (BN), in riferimento all'affidamento dei lavori per: “Progetto,
Ampliamento, Efficientamento e Gestione Impianti di Pubblica Illumina- zione Manutenzione (Ordinaria e Straordinaria), fornitura di energia elet- trica, implementazione impianti e servizi, realizzazione dei relativi investi- menti. Proposta di project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del
D. Lgs. 50/2016. CIG 769787790D CUP B95E1800014000”, come risulte- rebbe da due avvisi di fattura depositati in sede monitoria.
La svolgeva i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
1. preliminarmente eccepiva la incompetenza per territorio del Giudice adi- to, in quanto il Tribunale di Napoli risultava privo di competenza a pronun- ciarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente, difettando, nella fattispecie,
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qualsiasi collegamento con i criteri determinativi della competenza territo- riale previsti dagli artt. 18 e ss. c.p.c. Per contro, nel caso di specie, tutti i criteri di individuazione della competenza territoriale inducevano a ritenere il Tribunale di Benevento Ufficio Giudiziario competente a decidere della controversia, ovvero, in linea di estremo subordine, il Tribunale di Busto
Arsizio. Difatti, non essendovi alla base dell'azione alcun “forum contrac- tus”, avendo l'opponente sede legale in Bucciano (BN), in forza dell'art. 19
c.p.c., competente all'eventuale emissione del decreto ingiuntivo in suo danno poteva e doveva essere il Tribunale di Benevento;
2. deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto in- giuntivo e la violazione del D.Lgs. n. 50/2016. Difatti, la opposta CP_1
assumeva esistesse un obbligo in capo alla opponente Parte_1
ai sensi dell'art. 1325 c.c. e dell'art. 95, comma 5, del d. lgs. 50/2016,
[...]
in riferimento agli artt. 1333, 1334 e 1353 c.c., essendosi la stessa obbligata a corrisponderle il detto importo in caso di aggiudicazione dell'appalto ed avendo riconosciuto con la partecipazione alla gara che tale obbligazione costituisse elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta, per cui, come conseguenza dell'inadempimento della la Parte_1
odierna opposta proponeva ricorso monitorio.
Ebbene, la intimava deduceva che, nel caso di specie, non esisteva alcun contratto tra le parti e, più nello specifico, osservava che, con riferimento all'affidamento dei servizi di supporto alla committenza, era stata ripetuta- mente riconosciuta l'illegittimità della clausola che imponeva all'aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione ap- paltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara.
Dunque, la stazione appaltante aveva introdotto una causa di esclusione non prevista da alcuna disposizione né del d. lgs. 50/2016, né di altra nor-
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ma primaria. Difatti, l'atto unilaterale, nella fattispecie, era stato sottoscrit- to non con la volontà di assumere un impegno a favore del terzo, ma solo per evitare l'esclusione dalla gara d'appalto, mancando così qualsiasi rap- porto sinallagmatico e non potendosi in alcun modo trasformare detto atto in clausola contrattuale;
3. conclusivamente la opponente rilevava che la ricorrente non aveva offer- to alcuna prova della fondatezza della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
pertanto, impugnava e contestava la domanda, perché improponibile, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto, altresì, impugnava e contestava la documentazione allegata alla richiesta monitoria, perché non ritenuta idonea a rappresentare valida prova scritta legittimante l'emissione del decreto ingiuntivo.
La opponente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a. in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Benevento ovvero del Tribunale di Busto Arsizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b. in via preliminare, previa eventuale incidentale disapplicazione delle re- lative clausole del bando di gara, revocare e annullare il decreto ingiunti- vo opposto perché nullo e/o inammissibile, inefficace e, comunque, infon- dato, siccome emesso in violazione di legge e/o in assenza dei requisiti di legge previsti dagli artt. 634 ss. c.p.c. ovvero sulla scorta di documentazio- ne assolutamente inidonea a norma del n. 1 dell'art. 633 c.p.c.;
c. nel merito, previa eventuale incidentale disapplicazione delle relative clausole del bando di gara e previo ogni più opportuna verifica sulla inammissibilità ed insussistenza della pretesa monitoria, accertare che nessuna obbligazione di pagamento sussiste in capo alla Parte_1
nei confronti della e, per l'effetto, dichia-
[...] Controparte_1
rare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [...]
e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del decreto in-
[...]
giuntivo opposto, disponendo la revoca dello stesso.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, con iva e cpa come per legge, spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anti- statario.”
Si costituiva in giudizio la opposta con compar- Controparte_1
sa depositata il 19.04.2023, impugnando le argomentazioni svolte dalla controparte e nel contestare la ricostruzione di parte opponente, esponeva i seguenti motivi:
1. in ordine alla incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli eccepi- ta dalla opponente la ingiungente osservava che la Parte_1
medesima aveva sede operativa in Napoli presso il Centro Direzio- CP_1
nale, Isola G, con un rappresentante, autorizzato a stare in giudizio, nella persona del dott. , così come emergeva dalla procura alle li- Persona_1
ti depositata;
2. in riferimento ai presupposti per l'azione monitoria, la riferiva CP_1
che i servizi svolti dalla stessa, nei confronti delle Stazioni Appaltanti per gli appalti oggetto de quibus, erano annoverabili nella nozione di “attività di committenza ausiliaria” di cui all'art. 3, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante il “Codice dei contratti pubblici”). Ai sensi della citata disposizione, rientravano, difatti, nella nozione di attività di commit- tenza ausiliaria “le attività che consistono nella prestazione di supporto al- le attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrut- ture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di ap- palto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto del-
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la stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.”
Ebbene, appariva indubbio che le attività svolte da ei confronti del- CP_1
le Stazioni Appaltanti rientrassero nella nozione di che trattasi, in quanto, altresì, la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi sulla natura dei servizi prestati da in favore delle Stazioni Appaltanti, aveva espres- CP_1
samente riconosciuto che si trattava di una “generica attività di committen- za ausiliaria consistente nella assistenza e nella collaborazione alla ge- stione della procedura che resta comunque imputabile alla medesima sta- zione appaltante” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 gennaio 2021, n. 1; in termini: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 18 marzo 2021, n. 1843).
Ancora lo stesso Consiglio di Stato aveva rilevato che le attività della
(e, nella specie, le attività di mero supporto informatico quale la CP_1
fornitura di una piattaforma elettronica) andavano inquadrate nell'ambito della committenza ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. m), del
D. Lgs. n. 50 del 2016, (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2020, n.
7558).
Pertanto, la opposta osservava che le attività svolte dalla medesima erano assolutamente legittime e nella lex specialis era previsto ed era, altresì, sta- bilito il compenso che doveva essere messo a carico dell'aggiudicatario; dunque, tale disposizione della gara era legittima e, comunque, inoppugna- bile, in quanto abbondantemente elassi i termini per poter impugnare la lex specialis di gara.
Relativamente al D.Lgs. n. 50/2016 la opposta riferiva che con l'entrata in vigore dello stesso era stato introdotto un inquadramento dei servizi di committenza ausiliaria quali servizi pubblici “a titolo oneroso”.
Altresì, il comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal
Decreto Correttivo n. 56/2017, impediva di “porre a carico dei concorren-
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ti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.”.
Le surrichiamate spese non erano un costo di gara, come ad esempio il
Contributo AVCP (poi Anac), richiesto a tutti i partecipanti e necessaria- mente da istituirsi con atto normativo, ma un costo che gravava sul solo aggiudicatario, non quindi come concorrente, ma come appaltatore che aveva beneficiato delle attività propedeutiche attivate dalla Stazione Pt_4
ai fini della contrattualizzazione dell'appalto, rientrando tra quelle im-
[...]
putabili all'aggiudicatario ai sensi della Sentenza Consiglio di Stato Sez. V,
n. 3042 del 23.06.2014.
La opposta deduceva che la opponente in fase di partecipazione alla gara d'appalto si era obbligata a corrispondere ad Controparte_1
mediante apposito atto unilaterale d'obbligo, il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del
D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre IVA dell'importo a base di gara. Inoltre, la ingiunta si era impegnata a rimborsa- re alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in
G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto mini- steriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, da pagarsi prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante.
Altresì, la ricorrente esponeva che la aveva ricono- Parte_1
sciuto che tale obbligazione costituisse elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell'offerta; pertanto, al verificarsi dell'evento dell'aggiudicazione dell'appalto, giusta determina dell'Ente comunale, il contratto si era perfezionato (recte: l'atto unilaterale d'obbligo), compor- tando in capo alla parte convenuta il diritto alla corresponsione dell'importo pattuito nei termini indicati dal contratto.
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3. sulla illegittimità dell'obbligo contrattuale eccepita dalla opponente, la rilevava che l'assunzione dell'obbligo contrattuale in capo al con- CP_1
corrente, potenziale futuro aggiudicatario, non violava in alcun modo la previsione di cui all'art. 23 della Costituzione che espressamente prevedeva che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, in quanto oggetto di una libera volontà negoziale del resistente, che era chiamato semplicemente ad assumere tale onere de- rivante da attività propedeutiche alla buona riuscita della procedura di gara nell'ambito della formulazione dell'offerta economica al ribasso richiesta mediante la procedura di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Dunque, l'assunzione di tale onere non costituiva una limitazione alla par- tecipazione, bensì un elemento costitutivo dell'offerta, di valore certo e previamente individuato in fase di partecipazione, sottoposto a condizione sospensiva dell'avvenuta aggiudicazione. Inoltre, l'operatore economico, prima di formulare la propria offerta economica, aveva tenuto conto del re- lativo costo, che, quindi, costituiva un “elemento essenziale” dell'offerta economica.
Pertanto, l'opposta chiedeva accogliersi le se- Controparte_1
guenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta solu- zione voglia concedere:
- la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- Rigettarsi l'opposizione perché temeraria, infondata, in fatto e diritto, pretestuosa e per l'effetto condannarsi l'opponente al pagamento di €
38.298,27, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
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- Condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite;
”
Con Ordinanza del 24.04.2023, il G.I., lette le note di trattazione scritta de- positate per l'udienza del 24.04.2023 dalle parti, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata dalla opposta e vista la richiesta, assegna- va alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 nn.1, 2 e 3 c.p.c.
In data 14.10.2024, il G.I. rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.02.2025, successivamente sostituita median- te il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, parte attrice (opponente), ai fini della partecipazione alla gara di appalto indetta dal di AD (BN), ha sottoscritto un atto unilate- CP_3
rale in cui si è obbligata a corrispondere “alla Centrale di Committenza
il corrispettivo del servizio per le attività di ga- Controparte_1
ra fornite dalla stessa.
Oggetto della domanda è, quindi, l'accertamento dell'insussistenza di un diritto soggettivo, sub specie di diritto di credito pecuniario, materia, que- sta, devoluta alla giurisdizione ordinaria.
La vicenda al vaglio del Tribunale afferisce esclusivamente al rapporto in essere tra la e l L'accertamento sulla legittimi- Pt_1 Parte_1 CP_1
tà o meno della clausola di pagamento del bando di gara in questione è, dunque, un accertamento da compiersi solo in via incidentale, ragion per cui non va denegata la giurisdizione del giudice ordinario in favore del giu- dice amministrativo.
Nè può addursi in contrario la natura pubblicistica della convenuta, più vol- te esclusa in altri precedenti analoghi di questo Tribunale, sul rilievo che il
S.C. ha espressamente ritenuto, sia pure quale obiter dictum, che la CP_1
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consortile sia un soggetto privato (cfr. Cass. S.U. n. 16766/2022 ove si leg- ge, a proposito del ruolo svolto da che “la fattispecie in esame (è) CP_1
caratterizzata dall'intermediazione nelle procedure di affidamento di un soggetto sostanzialmente privato”).
La domanda, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato e non ha ad oggetto una controversia sulla procedura di af- fidamento dell'appalto. Nè è di ostacolo alla chiesta pronuncia di questo
Tribunale il rilievo che essa vada adottata previa delibazione della legitti- mità di una clausola obbligatoria contenuta in un bando di gara, giacché, come è noto, non è precluso al giudice ordinario il vaglio, in via incidenta- le, della legittimità dell'atto amministrativo, ove esso rilevi quale presup- posto del diritto azionato.
Nel merito, l'illegittimità dell'imposizione del pagamento delle somme di cui agli avvisi di fattura esibiti da parte convenuta (opposta) è stata più volte affermata dal giudice amministrativo che l'ha dichiarata illegittima
“non tanto, o non solo, perché contrasta con l'art. 41, comma 2 – bis) del codice dei contratti pubblici, come ritenuto da questa Sezione nella senten- za 3 novembre 2020, n. 6787, ma specialmente perché comporta effettiva- mente l'imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost.” (CDS
6.05.2021; 14.3.2022, n. 1782).
Di analogo tenore è la delibera n. 129/2021 dell'ANAC, debitamente alle- gata da parte attrice, secondo cui “la clausola della lex specialis che preve- de l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicata- rio, e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d'obbligo in sede di gara, è illegittima per contrasto con l'art. 23 Cost. e con l'art.
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41, comma 2-bis del Codice (d.lgs. 50/2016) nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origi- ne”.
Né induce a conclusione contraria il disposto delle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 ed al d.l. 98/2011 art. 11, concernente convenzioni e accor- di quadro stipulati da Consip, nonché le gare su delega bandite da Consip, ed all'art.16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal momento che quest'ultima disposizione e l'art. 41, comma 2-bis, d.lgs. n. 50/2016 hanno oggetti diversi: la prima è relativa alle spese per la stipula e la registrazione dei contratti, mentre la disposizione del Codice dei contratti pubblici è spe- cificamente riferita ai costi di gestione delle piattaforme telematiche (cfr., in tal senso, CdS n. 6787/2020).
Ai sensi della L. n. 2248/1865, all. E, art. 5, la suddetta clausola del bando di gara, in quanto illegittima, va, dunque, disapplicata, per le ragioni fin qui esposte.
Si tratta, a questo punto, di valutare la legittimità dell'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dall'attrice (opponente), inquadrabile nella previsio- ne di cui all'art. 1334 c.c.
Dagli atti di causa emergono i seguenti elementi di valutazione:
- con determina dirigenziale n° 564 del 31.12.2018 il Comune di AD
(BN) indiceva gara di appalto per “Progetto, Ampliamento, Efficientamento
e Gestione Impianti di Pubblica Illuminazione Manutenzione (Ordinaria e
Straordinaria), fornitura di energia elettrica, implementazione impianti e servizi, realizzazione dei relativi investimenti. Proposta di project finan- cing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016” (v. determina in atti);
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- risulta per tabulas ed è, peraltro, pacifico che la predetta determina pre- vedeva “Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per
l'aggiudicatario di provvedere, prima della stipula del contratto, al paga- mento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di fissato nella misura di € 20.000+0,56% su Controparte_1
parte eccedente i 2 ml oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari a €
30.500,00 oltre IVA. Inoltre, l'aggiudicatario, dovrà rimborsare alla cen- trale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.”;
- parte attrice (opponente) sottoscriveva l'atto unilaterale di obbligo in data
31.01.2019 (v. atto unilaterale di obbligo depositato dalla opposta);
- non è contestato che la ingiunta non ha effettuato il pagamento dell'importo totale di Euro 38.298,27 di cui agli avvisi di fatture n.ri 601 e
602 emessi dall n data 10.10.2019; CP_1
Sulla base degli atti di causa deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla società tesa ad accertare che nessuna obbliga- Parte_1
zione di pagamento sussiste in capo alla stessa nei confronti della
[...]
trattandosi di prestazione patrimoniale non supportata Controparte_1
da puntuale base normativa.
La clausola della lex specialis comporta la violazione dell'art. 41, comma 2- bis, del Codice dei contratti pubblici (ai cui sensi: «[è] fatto divieto di por- re a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58», inserito dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), norma che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall'utilizzo delle piatta- forme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell'eventuale aggiudicatario. (Consiglio di Stato, Sezione V,
Sent. n. 6787/2020).
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La clausola di pagamento del disciplinare di gara in argomento, in quanta priva di copertura legislativa, deve, altresì, ritenersi in contrasto con l'art. 23 Cost., secondo cui "Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge".
Del costo dei suddetti servizi, dunque, avrebbe dovuto farsi carico la sta- zione appaltante che ne beneficiava direttamente: la clausola che prevedeva che fosse l'aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza aveva, dunque, l'effetto di traslare il peso economico del servizio dall'amministra- zione al privato;
essa, pertanto, costituiva nei fatti una prestazione imposta per contrattare con l'amministrazione senza che la stessa trovi copertura in espressa norma di legge (cfr. Corte cost., 15 novembre 2017, n. 240; 13 lu- glio 2017, n. 174; 7 aprile 2017, n. 69; ma specialmente 10 giugno 1994, n.
236; C.d.S., Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6167).
A tutte le argomentazioni svolte consegue che l'atto di assunzione di obbli- go sottoscritto dall'attrice va dichiarato nullo, ex art.1418 cc. Va, infatti, rammentato che ai sensi dell'art. 1324 c.c., “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibi- li, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.”.
Ed infatti, è noto che le anzidette dichiarazioni di volontà unilaterali, in virtù della previsione di cui all'art. 1324 c.c., soggiacciono alla disciplina che regola i contratti, in quanto compatibile.
Orbene, tenuto conto della riserva di legge in merito all'imposizione di pre- stazioni personali o patrimoniali a carico di privati, prevista all'art. 23
Cost., va dichiarata la nullità del suddetto atto unilaterale ai sensi dell'art. 1418 c.c., giacchè il corrispettivo del servizio reso, nella misura percentua- le dell'importo aggiudicato, non trova riscontro in alcuna previsione nor- mativa.
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Il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento di oppo- sizione.
P. Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo oppo- sto n. 8037/22 del Tribunale di Napoli;
2. compensa tra le parti le spese del presente procedimento di opposizione.
Così deciso in Napoli, in data 06.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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